Sentenza 19 gennaio 2005
Massime • 1
In presenza dei presupposti previsti dall'art. 384, comma primo, cod. proc. pen., il P.M. può disporre il fermo anche nei confronti di persona detenuta che deve essere rimessa in libertà in conseguenza dell'annullamento, per motivi esclusivamente formali, del precedente provvedimento impositivo della custodia cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2005, n. 7082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7082 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 19/01/2005
Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 85
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 14267/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN RA FA;
avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, in data 10 marzo 2004. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Pietro Antonio Sirena.
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mauro Iacoviello, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 16 febbraio 2004, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano convalidò l'arresto in flagranza e dispose contestualmente la custodia cautelare in carcere di EN RA FA, indagato per il reato di riciclaggio. Avverso tale provvedimento l'indagato propose istanza di riesame, e il Tribunale di Milano, con ordinanza del 5 marzo 2004, dichiarò la nullità della convalida e del provvedimento di custodia cautelare per vizi formali. Dopo tale annullamento il pubblico ministero emise un provvedimento di fermo del menzionato EN RA, che fu convalidato dal GIP, con ordinanza del 10 marzo 2004. Avverso tale provvedimento di convalida ha proposto ricorso per Cassazione personalmente l'indagato deducendo la violazione degli articoli 13 comma 3, della Costituzione, 97, comma 3, e 98, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, 384 in relazione all'articolo 606, comma 1, lettera c), dello stesso codice. Il ricorrente sostiene che non poteva essere emesso un provvedimento di fermo nei suoi confronti, sia perché tale provvedimento avrebbe avuto l'unica funzione di eludere gli effetti della liberazione, disposta dai giudici del riesame;
sia perché il fermo presupporrebbe la libertà della persona da sottoporre ad esso, mentre egli era detenuto, sia pure per un titolo caducato.
Il ricorso è infondato.
Come ha rilevato il Procuratore generale presso questa Corte, il fermo è istituto autonomo rispetto all'arresto in flagranza e non segue le vicende di quest'ultimo; quindi la legittimità del fermo deve essere valutata considerando esclusivamente i presupposti normativi e di fatto dello stesso, senza riferimento a funzioni e vicende estranee alla sua genesi.
Quanto sopra premesso si osserva che, in questa prospettiva, nessuna disposizione di legge vieta che - sussistendone i presupposti - sia emesso dal pubblico ministero un provvedimento di fermo, dopo che si sia esaurita, ovviamente per motivi esclusivamente formali, la vicenda relativa a un precedente titolo di custodia cautelare. In tale senso è del resto la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "il potere del pubblico ministero di disporre il fermo di persona indiziata dei delitti indicati nell'articolo 384 c.p.p. ha come presupposto il pericolo di fuga dell'indiziato, non suscettibile, trattandosi di una situazione di carattere obiettivo, di essere interpretata e valorizzata in un senso condizionato da motivi estranei al dato specifico e, in particolare, dalle vicende relative alla emissione di precedenti provvedimenti di fermo. Il pubblico ministero, cioè, finché ritenga sussistere, perdurare o essere successivamente intervenuto il pericolo di fuga della persona indiziata di delitto, può, senza risentire di preclusioni, reiterare il provvedimento di fermo, salva, ovviamente, la verifica delle relative condizioni di legittimità da accertarsi ai sensi dell'articolo 391 c.p.p. (Fattispecie in cui il p.m. aveva emesso un nuovo decreto di fermo, dopo che l'indagato, in precedenza oggetto di altro analogo provvedimento, era stato liberato in ossequio al disposto dell'articolo 302 c.p.p.)" (Cass. pen., sez. 1^, 4 ottobre 1991, Biondino, RV 188472). Nè il Collegio ritiene - in ciò dissentendo da quanto affermato in due precedenti decisioni di questa Corte (cfr.: Cass. pen., sez. 1^, 12 ottobre 1998, Iannone, RV 211804; Cass. pen., sez. 6^, 25 novembre 1999, Modaffari, RV 215437) - che in una ipotesi quale quella su descritta sia necessario, ai fini della legittimità del fermo, che l'indagato sì a stato preventivamente posto in libertà. E infatti, il fermo - la cui funzione è quella di rendere possibile la custodia cautelare di una persona, assicurando così l'indagato alle necessità istruttorie o probatorie - è sempre possibile a condizione che ricorrano i tre presupposti previsti dall'articolo 384, comma 1, c.p.p., e cioè: a) che sussistano gravi indizi di colpevolezza a carico della persona sottoposta alle indagini;
b) che sussistano, altresì, elementi specifici, anche meramente indiziari, e anche in relazione all'impossibilità di identificare l'indiziato, in virtù dei quali si ritenga fondato il pericolo di fuga di tale persona;
c) che si proceda per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero per un delitto concernente le armi da guerra o gli esplosivi. Nè, peraltro, alcuna norma richiede espressamente come condizione per la reiterazione del fermo il previo ripristino dello status libertatis della persona indagata, come avviene invece nell'ipotesi di ulteriore emissione di un ordine di custodia cautelare, allorché la precedente custodia si sia estinta per omesso interrogatorio della persona ad essa soggetta (arg. ex articolo 302 c.p.p. il quale espressamente stabilisce che la misura può essere reiterata solo "dopo la liberazione" dell'indagato).
Nè, d'altro canto, la norma di cui all'articolo 302 citata è estensibile per analogia al fermo di indiziato di delitto previsto dall'articolo 384 c.p.p., dal momento che tale provvedimento costituisce - come si è cennato -una misura interinale e urgente, profondamente diversa dalle misure cautelari personali: così che difetta tra le rispettive norme il requisito dell'eadem ratio. Dunque, in presenza dei tre presupposti su indicati, ad avviso di questo Collegio, il fermo di persona indiziata di delitto può essere reiterato dal pubblico ministero anche nei confronti di persona che trovasi ristretta in carcere.
Tuttavia il ricorrente ha obiettato che una persona sottoposta a misura cautelare non può fuggire, così negando che in una ipotesi siffatta ricorra il requisito del pericolo di fuga, in assenza del quale non è possibile l'emissione del fermo.
Ma tale tesi è priva di fondamento, perché è ben possibile che una persona in precedenza arrestata e che sta per essere liberata per vizi formali dei provvedimenti coercitivi si dia alla fuga, sottraendosi in tal modo a quelle necessità probatorie e istruttorie indispensabili per una corretta celebrazione del processo a suo carico;
e sostenere cosa contraria è mero esercizio teorico, disgiunto dalla realtà.
Conseguentemente - come ha correttamente affermato il Procuratore generale presso questa Corte - per la reiterazione del fermo non è richiesta la condizione formale della attuale e fattuale libertà dell'indagato, mentre è richiesto che ci siano specifici elementi che facciano ritenere fondato il pericolo di fuga. Così che se questi elementi sussistono anche nei confronti di una persona che sta per riacquistare lo stato di libertà, il fermo è sicuramente legittimo. Mentre in difetto di tali elementi la misura è illegittima: ma non in quanto l'indagato non è stato previamente scarcerato, bensì perché difetta uno dei tre requisiti essenziali per l'emissione di quel provvedimento.
In tale senso, del resto, si è pronunciata questa Corte, stabilendo in una fattispecie analoga che "il fermo può essere adottato, ove ne ricorrano i presupposti, anche nei confronti di persona sottoposta all'arresto per fini estradizionali, ai sensi dell'articolo 716 c.p.p.; tale arresto, infatti, non esclude il pericolo di fuga, data la provvisorietà del titolo custodiale, con la possibilità che il soggetto venga scarcerato ad horas. (Fattispecie relativa a cittadino straniero, senza fissa dimora e privo di documenti di identità)" (Cass. pen., sez. 1^, 5 febbraio 1996, Monomi, RV 205127; conforme RV 187682).
Dunque, nel caso concreto, non sussiste alcuna violazione di legge in relazione alla circostanza che il fermo dell'indagato è stato emesso quando questi ancora non aveva riacquistato la libertà; ne' EN AN FA ha dedotto alcun altro vizio - ivi compreso quello della motivazione - in ordine alla sussistenza del menzionato pericolo di fuga: perciò il provvedimento impugnato resiste alle censura difensive.
Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 gennaio 2005. Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2005