CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 130/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
MISITI VITTORIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1156/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monte San Giovanni Campano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - NE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720060003816869000 ICP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720060003816869000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE)
proposto da
Ricorrente_1 Srls - 02907360602
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monte San Giovanni Campano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0018170 TO (COMUNALE-PROVINCIALE)
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0018169 ICP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti insistono sui motivi dedotti in atti.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 Srls ha proposto ricorso contro il Comune di Monte San Giovanni Campano e contro l'Agenzia delle Entrate SI impugnando la cartella di pagamento n.
04720060003816869000 (rectius n. 04720240029213021000), notificata in data 17.10.2024, dell'importo di € 8.173,88, nonché tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti ed in particolare gli avvisi di accertamento TO n.18170 e ICP n.18169. La parte, che svolge attività di pubblicità per conto terzi, ha eccepito l'illegittima applicazione congiunta da parte del Comune convenuto, per ogni singolo anno di imposta, sia dell'Imposta comunale sulla pubblicità che della TO, realizzandosi in tal modo una vietata doppia imposizione tributaria richiamando a tal fine alcune pronunce giurisprudenziali che hanno affermato che gli impianti pubblicitari sono soggetti a imposta di pubblicità e non invece alla tassa di occupazione del suolo pubblico poichè occupano necessariamente una parte di esso. E dunque l'imposta sulla pubblicità assorbirebbe necessariamente la tassa sull'occupazione del suolo.
In subordine, in relazione all'avviso TO n.18170, ha eccepito l'intervenuta decadenza avendo esso ad oggetto le annualità dal 2016 al 2020 ed essendo stato notificato alla parte solo in data 10.11.2021, a termini ampiamente maturati.
Ha poi dedotto un generale vizio di motivazione dell'atto e, quanto all'avviso di accertamento ICP n.18169, anche qui ha lamentato l'intervenuta decadenza dal potere impositivo, in quanto l'avviso era stato notificato anch'esso in data 10.11.2021, sebbene relativo alle annualità 2016, 2017 e 2018, oltre ad un generale suo difetto di motivazione.
Si sono costituiti sia il Comune di Monte San Giovanni Campano che l'Agenzia SI, i quali hanno concluso entrambi per l'inammissibilità del ricorso di parte.
Il processo è stato discusso all'udienza del 26.01.2026 in presenza delle parti che hanno insistito nelle rispettive conclusioni già rassegnate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
In via preliminare va osservato come tale vizio del ricorso non è però riferibile, come lamentato dal Comune resistente, all'errata indicazione del numero della cartella di pagamento impugnata.
In effetti la SERVITIA COMMUNICATION ha erroneamente indicato, come atto da lei impugnato, la cartella avente nr. 04720060003816869000 che non corrisponde a quella a lei notificata ed oggetto dell'impugnazione. Ma ciò non rende impossibile comprendere quale sia il reale fulcro del ricorso avendo la ricorrente allegato correttamente la giusta cartella, ossia quella n. 04720240029213021000. Ciò rende perfettamente comprensibile l'oggetto dell'impugnazione e l'atto contro il quale la parte ha direttamente agito, inducendo dunque questa Corte a ritenere un mero errore materiale l'indicazione del numero sbagliato nel ricorso introduttivo.
Piuttosto il ricorso è inammissibile perché nessun vizio proprio dell'atto è stato eccepito avendo la SERVITIA
COMMUNICATION S.r.l.s. sollevato questioni esclusivamente di merito relative agli atti presupposti, ossia agli avvisi di accertamenti ICP e TO prodromici alla cartella impugnata.
Ma entrambi gli atti furono notificati alla parte nel 2021 e mai da essa impugnati.
Poiché la loro corretta notifica non solo non è in discussione ma è anche ammessa dalla stessa ricorrente, entrambe le pretese sono ormai definitive e nessuna eccezione è più deducibile, nè quella di eventuale decadenza, nè tantomeno quella relative alla debenza o meno del tributo. Il credito tributario è infatti cristallizzato e definitivo. La Corte ritiene di compensare le spese di lite stante il non elevato valore della controversia.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Compensa le spese di lite. NE lì 26.1.2026 Il Relatore dott. Filippo
Guerra Il V. Presidente dott. Carlo Zannini
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
MISITI VITTORIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1156/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monte San Giovanni Campano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - NE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720060003816869000 ICP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720060003816869000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE)
proposto da
Ricorrente_1 Srls - 02907360602
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monte San Giovanni Campano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0018170 TO (COMUNALE-PROVINCIALE)
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0018169 ICP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti insistono sui motivi dedotti in atti.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 Srls ha proposto ricorso contro il Comune di Monte San Giovanni Campano e contro l'Agenzia delle Entrate SI impugnando la cartella di pagamento n.
04720060003816869000 (rectius n. 04720240029213021000), notificata in data 17.10.2024, dell'importo di € 8.173,88, nonché tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti ed in particolare gli avvisi di accertamento TO n.18170 e ICP n.18169. La parte, che svolge attività di pubblicità per conto terzi, ha eccepito l'illegittima applicazione congiunta da parte del Comune convenuto, per ogni singolo anno di imposta, sia dell'Imposta comunale sulla pubblicità che della TO, realizzandosi in tal modo una vietata doppia imposizione tributaria richiamando a tal fine alcune pronunce giurisprudenziali che hanno affermato che gli impianti pubblicitari sono soggetti a imposta di pubblicità e non invece alla tassa di occupazione del suolo pubblico poichè occupano necessariamente una parte di esso. E dunque l'imposta sulla pubblicità assorbirebbe necessariamente la tassa sull'occupazione del suolo.
In subordine, in relazione all'avviso TO n.18170, ha eccepito l'intervenuta decadenza avendo esso ad oggetto le annualità dal 2016 al 2020 ed essendo stato notificato alla parte solo in data 10.11.2021, a termini ampiamente maturati.
Ha poi dedotto un generale vizio di motivazione dell'atto e, quanto all'avviso di accertamento ICP n.18169, anche qui ha lamentato l'intervenuta decadenza dal potere impositivo, in quanto l'avviso era stato notificato anch'esso in data 10.11.2021, sebbene relativo alle annualità 2016, 2017 e 2018, oltre ad un generale suo difetto di motivazione.
Si sono costituiti sia il Comune di Monte San Giovanni Campano che l'Agenzia SI, i quali hanno concluso entrambi per l'inammissibilità del ricorso di parte.
Il processo è stato discusso all'udienza del 26.01.2026 in presenza delle parti che hanno insistito nelle rispettive conclusioni già rassegnate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
In via preliminare va osservato come tale vizio del ricorso non è però riferibile, come lamentato dal Comune resistente, all'errata indicazione del numero della cartella di pagamento impugnata.
In effetti la SERVITIA COMMUNICATION ha erroneamente indicato, come atto da lei impugnato, la cartella avente nr. 04720060003816869000 che non corrisponde a quella a lei notificata ed oggetto dell'impugnazione. Ma ciò non rende impossibile comprendere quale sia il reale fulcro del ricorso avendo la ricorrente allegato correttamente la giusta cartella, ossia quella n. 04720240029213021000. Ciò rende perfettamente comprensibile l'oggetto dell'impugnazione e l'atto contro il quale la parte ha direttamente agito, inducendo dunque questa Corte a ritenere un mero errore materiale l'indicazione del numero sbagliato nel ricorso introduttivo.
Piuttosto il ricorso è inammissibile perché nessun vizio proprio dell'atto è stato eccepito avendo la SERVITIA
COMMUNICATION S.r.l.s. sollevato questioni esclusivamente di merito relative agli atti presupposti, ossia agli avvisi di accertamenti ICP e TO prodromici alla cartella impugnata.
Ma entrambi gli atti furono notificati alla parte nel 2021 e mai da essa impugnati.
Poiché la loro corretta notifica non solo non è in discussione ma è anche ammessa dalla stessa ricorrente, entrambe le pretese sono ormai definitive e nessuna eccezione è più deducibile, nè quella di eventuale decadenza, nè tantomeno quella relative alla debenza o meno del tributo. Il credito tributario è infatti cristallizzato e definitivo. La Corte ritiene di compensare le spese di lite stante il non elevato valore della controversia.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Compensa le spese di lite. NE lì 26.1.2026 Il Relatore dott. Filippo
Guerra Il V. Presidente dott. Carlo Zannini