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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/07/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 971/2023
Appello Sentenza Tribunale di Lecce n.2455 del 12.07.2023 Oggetto: malattia professionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere
ha emesso la presente
S E N T E N Z A nella causa civile, in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'Avv.Valeria Manni Parte_1
e dall'Avv. Salvatore Polimeno
Appellante
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Francesco Bianco
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 21.12.2023 l'appellante ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Lecce aveva respinto la domanda di prestazione economica da lui proposta il 28.2.2020, avendo escluso l'origine lavorativa della malattia (ernie discali multiple) denunciata all' in data 6.3.2017 come conseguenza della sua attività lavorativa di operaio CP_1 agricolo e di manovale edile. In particolare l'appellante ha lamentato l'erroneità della valutazione delle condizioni di lavoro, dimostrate anche con la prova testimoniale, e della valutazione medico- legale espressa dal consulente tecnico d'ufficio, alla quale il Giudice di primo grado aveva aderito. Ha quindi chiesto, in riforma della sentenza di primo grafo, che fosse riconosciuta la natura professionale delle infermità e la connessa prestazione. Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto delle avverse doglianze, di cui ha CP_1 eccepito l'infondatezza. E' stata disposta nuova consulenza tecnica d'ufficio. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti, all'udienza di discussione del 20.6.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Alla luce delle emergenze processuali l'appello risulta infondato.
Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il ricorrente aveva dedotto di aver invano chiesto all' in data 6.3.2017 il riconoscimento della natura professionale dell'infermità CP_1 consistente in ernie discali multiple in sede lombare. In appello egli ha lamentato l'inadeguata considerazione, nella decisione impugnata, dell'impegno fisico imposto dalla sua attività di manovale edile e di bracciante agricolo, che aveva richiesto in maniera non occasionale la movimentazione di carichi pesanti (2-30 kg: manufatti in cemento, sacchi di cemento, conci di tufo). Ha sostenuto che la malattia lamentata era qualificata come malattia professionale nella Tabella di cui alla lett.b n.77 DM 21.7.2008.
La verifica di tali doglianze, effettuata da questa Corte anche a mezzo di nuova consulenza tecnica d'ufficio, conduce ad un esito che comunque non consente l'accoglimento del ricorso.
Il consulente tecnico d'ufficio designato in secondo grado, dott. specialista in Per_1 medicina legale, ha ritenuto che la movimentazione manuale dei carichi in maniera continuativa fosse possibile ma non documentata ed ha concluso: “si ritiene che nella storia occupazionale di
non vi sia stata l'esistenza di un rischio professionale di intensità tale da Parte_1 far ragionevolmente considerare che l'influenza di tale rischio (pur oggettivamente presente) sia stata superiore, o quanto meno uguale, a quella esercitata da fattori eziologici extraprofessionali, comunque presenti e importanti. Per dovere di completezza valutativa si precisa che, tenuto conto dell'attività lavorativa dello (di tipo “pesante” e svolta per un lungo periodo lavorativo), Pt_1 qualora dovesse essere documentata una congrua durata (almeno 5 ore al giorno e per almeno 5 anni) dell'esposizione al fattore di rischio si riterrebbe equo riconoscere un valore di danno biologico permanente del 3%”.
A giudizio di questa Corte la prova di una gravosa e prolungata movimentazione dei carichi può essere fornita anche con modalità diverse rispetto a quella documentale (a cui ha fatto riferimento il consulente tecnico d'ufficio). Nel caso concreto le deposizioni dei testimoni Tes_1
e , acquisite in primo grado, consentono di ritenere dimostrato lo
[...] Testimone_2 svolgimento per diversi anni dell'attività di manovale edile da parte del ricorrente e, in tale periodo, il normale e frequente sollevamento di carichi molto pesanti tipici dell'edilizia.
Pur ritenendo in tal modo sussistente il nesso causale tra attività di lavoro e infermità, occorre comunque considerare che la percentuale di danno biologico accertata dal c.t.u. del secondo grado (3%) con valutazione che risulta adeguatamente collegata all'entità delle rilevate (lievi) limitazioni funzionali, non consente di riconoscere alcuna prestazione, trattandosi di misura inferiore al limite minimo indennizzabile fissato ex lege (6%). Se, da un lato, un danno biologico pari al 3% in ambito può assumere rilevanza CP_1 laddove sia valutato unitamente ad un diverso danno biologico derivante da altro accertato infortunio professionale, da altro lato, tuttavia, nel presente giudizio non sussistono le condizioni per un accoglimento parziale dell'azione proposta da in quanto nel Parte_1 suo ricorso introduttivo non è stata formulata alcuna domanda di valutazione unificata del danno biologico derivante dalla malattia dedotta (ernie discali lombari) con il danno biologico derivante dal precedente infortunio sul lavoro del 2015 menzionato nelle premesse dell'atto, né alcuna domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione complessiva che ne sarebbe CP_1 potuta scaturire, dovendosi qui rammentare che la valutazione unificata del danno biologico derivante da più eventi causali professionali non avviene mediante la mera somma aritmetica delle singole percentuali, ma attraverso una procedura di calcolo più complessa. Una pronuncia di accoglimento in tal senso resta preclusa dal principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art.112 c.p.c.
D'altro canto, una pronuncia che si limitasse a dichiarare la sussistenza della malattia professionale e del danno biologico pari al 3%, in mancanza di specificazione dell'utilità pratica che la parte ricorrente intende trarne, si porrebbe in contrasto con il divieto di azioni di mero accertamento. Si rammenta infatti il consolidato principio generale per cui “l'interesse ad agire richiede non solo che si debba accertare una situazione giuridicamente rilevante, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere attivato solo in previsione di possibili effetti futuri, senza che sia precisato il concreto vantaggio che la parte intenda in tal modo conseguire” (v. Cass. n. 30584/2021, n. 6749/2012).
Ne consegue che la decisione assunta in primo grado dal Tribunale va confermata, sia pur con diversa motivazione.
La diversa motivazione e la complessità tecnica dell'accertamento del nesso causale costituiscono motivi idonei a determinare la compensazione delle spese processuali di questo grado alla luce della sentenza Corte Cost n.77/2018.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce- sezione lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 21.12.2023 da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del 12.7.2023 n.2455 del Tribunale di
[...] CP_1
Lecce, così provvede: Rigetta l'appello. Dichiara compensate le spese di questo grado. Ai sensi dell'art.13, co.1 quater, del D.P.R. n.115/2002 dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art.13, se dovuto. Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni. Così deciso in Lecce il 20.6.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.Gennaro Lombardi
Appello Sentenza Tribunale di Lecce n.2455 del 12.07.2023 Oggetto: malattia professionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere
ha emesso la presente
S E N T E N Z A nella causa civile, in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'Avv.Valeria Manni Parte_1
e dall'Avv. Salvatore Polimeno
Appellante
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Francesco Bianco
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 21.12.2023 l'appellante ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Lecce aveva respinto la domanda di prestazione economica da lui proposta il 28.2.2020, avendo escluso l'origine lavorativa della malattia (ernie discali multiple) denunciata all' in data 6.3.2017 come conseguenza della sua attività lavorativa di operaio CP_1 agricolo e di manovale edile. In particolare l'appellante ha lamentato l'erroneità della valutazione delle condizioni di lavoro, dimostrate anche con la prova testimoniale, e della valutazione medico- legale espressa dal consulente tecnico d'ufficio, alla quale il Giudice di primo grado aveva aderito. Ha quindi chiesto, in riforma della sentenza di primo grafo, che fosse riconosciuta la natura professionale delle infermità e la connessa prestazione. Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto delle avverse doglianze, di cui ha CP_1 eccepito l'infondatezza. E' stata disposta nuova consulenza tecnica d'ufficio. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti, all'udienza di discussione del 20.6.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Alla luce delle emergenze processuali l'appello risulta infondato.
Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il ricorrente aveva dedotto di aver invano chiesto all' in data 6.3.2017 il riconoscimento della natura professionale dell'infermità CP_1 consistente in ernie discali multiple in sede lombare. In appello egli ha lamentato l'inadeguata considerazione, nella decisione impugnata, dell'impegno fisico imposto dalla sua attività di manovale edile e di bracciante agricolo, che aveva richiesto in maniera non occasionale la movimentazione di carichi pesanti (2-30 kg: manufatti in cemento, sacchi di cemento, conci di tufo). Ha sostenuto che la malattia lamentata era qualificata come malattia professionale nella Tabella di cui alla lett.b n.77 DM 21.7.2008.
La verifica di tali doglianze, effettuata da questa Corte anche a mezzo di nuova consulenza tecnica d'ufficio, conduce ad un esito che comunque non consente l'accoglimento del ricorso.
Il consulente tecnico d'ufficio designato in secondo grado, dott. specialista in Per_1 medicina legale, ha ritenuto che la movimentazione manuale dei carichi in maniera continuativa fosse possibile ma non documentata ed ha concluso: “si ritiene che nella storia occupazionale di
non vi sia stata l'esistenza di un rischio professionale di intensità tale da Parte_1 far ragionevolmente considerare che l'influenza di tale rischio (pur oggettivamente presente) sia stata superiore, o quanto meno uguale, a quella esercitata da fattori eziologici extraprofessionali, comunque presenti e importanti. Per dovere di completezza valutativa si precisa che, tenuto conto dell'attività lavorativa dello (di tipo “pesante” e svolta per un lungo periodo lavorativo), Pt_1 qualora dovesse essere documentata una congrua durata (almeno 5 ore al giorno e per almeno 5 anni) dell'esposizione al fattore di rischio si riterrebbe equo riconoscere un valore di danno biologico permanente del 3%”.
A giudizio di questa Corte la prova di una gravosa e prolungata movimentazione dei carichi può essere fornita anche con modalità diverse rispetto a quella documentale (a cui ha fatto riferimento il consulente tecnico d'ufficio). Nel caso concreto le deposizioni dei testimoni Tes_1
e , acquisite in primo grado, consentono di ritenere dimostrato lo
[...] Testimone_2 svolgimento per diversi anni dell'attività di manovale edile da parte del ricorrente e, in tale periodo, il normale e frequente sollevamento di carichi molto pesanti tipici dell'edilizia.
Pur ritenendo in tal modo sussistente il nesso causale tra attività di lavoro e infermità, occorre comunque considerare che la percentuale di danno biologico accertata dal c.t.u. del secondo grado (3%) con valutazione che risulta adeguatamente collegata all'entità delle rilevate (lievi) limitazioni funzionali, non consente di riconoscere alcuna prestazione, trattandosi di misura inferiore al limite minimo indennizzabile fissato ex lege (6%). Se, da un lato, un danno biologico pari al 3% in ambito può assumere rilevanza CP_1 laddove sia valutato unitamente ad un diverso danno biologico derivante da altro accertato infortunio professionale, da altro lato, tuttavia, nel presente giudizio non sussistono le condizioni per un accoglimento parziale dell'azione proposta da in quanto nel Parte_1 suo ricorso introduttivo non è stata formulata alcuna domanda di valutazione unificata del danno biologico derivante dalla malattia dedotta (ernie discali lombari) con il danno biologico derivante dal precedente infortunio sul lavoro del 2015 menzionato nelle premesse dell'atto, né alcuna domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione complessiva che ne sarebbe CP_1 potuta scaturire, dovendosi qui rammentare che la valutazione unificata del danno biologico derivante da più eventi causali professionali non avviene mediante la mera somma aritmetica delle singole percentuali, ma attraverso una procedura di calcolo più complessa. Una pronuncia di accoglimento in tal senso resta preclusa dal principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art.112 c.p.c.
D'altro canto, una pronuncia che si limitasse a dichiarare la sussistenza della malattia professionale e del danno biologico pari al 3%, in mancanza di specificazione dell'utilità pratica che la parte ricorrente intende trarne, si porrebbe in contrasto con il divieto di azioni di mero accertamento. Si rammenta infatti il consolidato principio generale per cui “l'interesse ad agire richiede non solo che si debba accertare una situazione giuridicamente rilevante, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere attivato solo in previsione di possibili effetti futuri, senza che sia precisato il concreto vantaggio che la parte intenda in tal modo conseguire” (v. Cass. n. 30584/2021, n. 6749/2012).
Ne consegue che la decisione assunta in primo grado dal Tribunale va confermata, sia pur con diversa motivazione.
La diversa motivazione e la complessità tecnica dell'accertamento del nesso causale costituiscono motivi idonei a determinare la compensazione delle spese processuali di questo grado alla luce della sentenza Corte Cost n.77/2018.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce- sezione lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 21.12.2023 da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del 12.7.2023 n.2455 del Tribunale di
[...] CP_1
Lecce, così provvede: Rigetta l'appello. Dichiara compensate le spese di questo grado. Ai sensi dell'art.13, co.1 quater, del D.P.R. n.115/2002 dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art.13, se dovuto. Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni. Così deciso in Lecce il 20.6.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.Gennaro Lombardi