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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 02/12/2025, n. 1772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1772 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa EM Di ST, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 805 del 2025, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. GIARDINA Parte_1
GIUSEPPE, giusta procura depositata telematicamente;
-opponente-
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. TROTTI ANTONIO, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 4.3.25 Lo Giudice propone va opposizione tardiva ai sensi Parte_1 dell'art. 650 c.p.c. al D.I. n.14/2022, emesso dal Tribunale di Agrigento, in data
14/01/2022 deducendo di non aver mai ricevuto rituale notifica dello stesso e di esserne venuto a conoscenza in virtù della notifica dell'atto di precetto del
23/01/2025.
Nel merito, contestava la pretesa contributiva. Chiedeva quindi di “dichiarare ammissibile e rituale la presente opposizione tardiva al d.i. per inesistenza e/o nullità della notifica del d.i. opposto Preliminarmente e nel merito Ritenere e dichiarare l'inefficacia, la nullità, annullabilità e/o l'illegittimità del d.i. opposto per i motivi tutti dettagliatamente descritti in narrativa ai nn. 1 e 2, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.”
1 Si costituiva tempestivamente la rilevando di aver correttamente notificato il CP_1 decreto opposto via PEC in data 2.3.22, contestava nel merito le avverse pretese e chiedeva il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc.
Motivi della decisione
Ai sensi dell'articolo 650 c.p.c. è concessa la possibilità, in via del tutto eccezionale all'intimato, di proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, nonostante sia decorso il termine indicato nel decreto stesso di quaranta giorni.
L'opposizione deve però essere proposta nel termine di dieci giorni dal primo atto di esecuzione ed è stato osservato come, con tale espressione, il legislatore abbia inteso ricomprendere qualsiasi atto con cui l'ingiunto sia venuto a conoscenza del decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie, il precetto con cui la parte è asseritamente venuta a conoscenza del credito è stato pacificamente notificato in data 23.1.25, mentre il ricorso in opposizione risulta depositato in data 4.3.25, con conseguente inammissibilità.
In disparte tale profilo, la possibilità di proporre opposizione tardiva è subordinata alla prova da parte dell'intimato di non averne avuto conoscenza per irregolarità della notificazione;
caso fortuito;
forza maggiore. L'ingiunto deve dare prova che a causa di detta irregolarità l'ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione e la prova deve considerarsi raggiunta quando si ritiene che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario (Cass., S.U. n.
14572/2007).
Nel caso di specie la ha ampiamento provato, producendo le PEC di CP_1 accettazione e consegna (doc. n. 7 e 8), di aver notificato il decreto opposto nei termini di legge IN DATA 4.3.22.
Viceversa la parte ricorrente nulla ha specificatamente osservato in ordine a tali notifiche, né ha disconosciuto la paternità e la riferibilità dell'indirizzo PEC cui le stesse sono state effettuate.
Ne consegue che la parte opponente non ha dato prova di essere incorsa in una delle ipotesi di legge che consentono di attivare il rimedio dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 cpc. Anche sotto tale profilo, dunque, l'opposizione risulta inammissibile. Alla luce dei vari profili di inammissibilità, resta assorbito l'esame delle questioni di merito.
Spese secondo soccombenza, liquidate ai medi, alla luce della materia previdenziale, del valore sino a 26.000,00 euro e dell'attività svolta.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dichiara inammissibile il ricorso.
Conferma l'esecutorietà del D.I. n.14/2022. Par Condanna Giudice al pagamento delle spese di lite che liquida in euro Parte_1
3.727,00, oltre spese IVA e CPA, da distarsi al procuratore antistatario.
Così deciso in Agrigento, 02/12/2025
Il Giudice
EM Di ST
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