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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 3116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3116 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3116/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TABARRO ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11916/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250026667548 000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento nr. 028 20250026667548000, notificatagli il 25 marzo 2025 per complessivi € 1147,29, per tassa auto 2019, eccependo la prescrizione triennale delle pretese tributarie azionate per l'omessa notifica degli atti presupposti.
Si è costituita in giudizio la Regione Campania deducendo di aver correttamente notificato gli atti prodromici alla cartella impugnata, ossia due avvisi di accertamento, in relazione a due veicoli intestati al ricorrente, il 14/9/2022, notifiche perfezionatesi per compiuta giacenza il successivo 26 ottobre 2022.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia Entrate riscossione contestando il ricorso eccependo il difetto di legittimazione trattandosi di attività da effettuarsi dall'ente impositore, eccependo la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza degli atti presupposti per la disciplina emergenziale COVID, e la corretta notifica della cartella di pagamento, unica attività rimessa all'ente della riscossione.
Con memoria depositata in data 5 febbraio 2026 il ricorrente ha depositato memoria illustrativa in cui ha eccepito l'inammissibilità e l'inutilizzabilità della documentazione probatoria prodotta in atti dalla Regione
Campania evidenziando che i documenti erano stati depositati senza un analitico foliario idoneo a renderne agevole la consultazione da parte del giudice;
la mancanza di una valida attestazione di conformità all'originale analogico ed infine la nullità/inesistenza delle notifiche effettuate a mezzo del servizio postale privato ed in quanto priva della CAD, per la notifica effettuata per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
All'udienza fissata per la trattazione del ricorso tenutasi in data 16 febbraio 2026, il giudice ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto .
In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, alla luce dei principi espressi, anche di recente, dalla Suprema Corte secondo cui, in tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore. (cfr. Cass. 10528/17; Cass. 8370/1532/12)
In via preliminare e dirimente va osservato infatti che le cartoline di ricevimento relative alle notifiche degli atti di accertamento, che sarebbero state effettuate nel 2022, sono prive di data e di sottoscrizione e mancanti della prova dell'invio della CAD, necessaria per il perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 140.
Pertanto, non essendovi in atti la prova della notifica degli atti presupposti-avvisi di accertamento, va accolta l'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria, trattandosi di tributo maturato nel 2019 ed essendo decorso il termine di prescrizione triennale alla data di notifica dell'atto impugnato con l'odierno ricorso.
Il ricorso va pertanto accolto.
Per rigore di soccombenza le resistenti vanno condannate, in solido, al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie il ricorso e condanna le resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 300,00 oltre accessori come per legge, e contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 16 febbraio 2026
Il Giudice
Dr. Alessandra Tabarro
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TABARRO ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11916/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250026667548 000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento nr. 028 20250026667548000, notificatagli il 25 marzo 2025 per complessivi € 1147,29, per tassa auto 2019, eccependo la prescrizione triennale delle pretese tributarie azionate per l'omessa notifica degli atti presupposti.
Si è costituita in giudizio la Regione Campania deducendo di aver correttamente notificato gli atti prodromici alla cartella impugnata, ossia due avvisi di accertamento, in relazione a due veicoli intestati al ricorrente, il 14/9/2022, notifiche perfezionatesi per compiuta giacenza il successivo 26 ottobre 2022.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia Entrate riscossione contestando il ricorso eccependo il difetto di legittimazione trattandosi di attività da effettuarsi dall'ente impositore, eccependo la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza degli atti presupposti per la disciplina emergenziale COVID, e la corretta notifica della cartella di pagamento, unica attività rimessa all'ente della riscossione.
Con memoria depositata in data 5 febbraio 2026 il ricorrente ha depositato memoria illustrativa in cui ha eccepito l'inammissibilità e l'inutilizzabilità della documentazione probatoria prodotta in atti dalla Regione
Campania evidenziando che i documenti erano stati depositati senza un analitico foliario idoneo a renderne agevole la consultazione da parte del giudice;
la mancanza di una valida attestazione di conformità all'originale analogico ed infine la nullità/inesistenza delle notifiche effettuate a mezzo del servizio postale privato ed in quanto priva della CAD, per la notifica effettuata per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
All'udienza fissata per la trattazione del ricorso tenutasi in data 16 febbraio 2026, il giudice ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto .
In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, alla luce dei principi espressi, anche di recente, dalla Suprema Corte secondo cui, in tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore. (cfr. Cass. 10528/17; Cass. 8370/1532/12)
In via preliminare e dirimente va osservato infatti che le cartoline di ricevimento relative alle notifiche degli atti di accertamento, che sarebbero state effettuate nel 2022, sono prive di data e di sottoscrizione e mancanti della prova dell'invio della CAD, necessaria per il perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 140.
Pertanto, non essendovi in atti la prova della notifica degli atti presupposti-avvisi di accertamento, va accolta l'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria, trattandosi di tributo maturato nel 2019 ed essendo decorso il termine di prescrizione triennale alla data di notifica dell'atto impugnato con l'odierno ricorso.
Il ricorso va pertanto accolto.
Per rigore di soccombenza le resistenti vanno condannate, in solido, al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie il ricorso e condanna le resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 300,00 oltre accessori come per legge, e contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 16 febbraio 2026
Il Giudice
Dr. Alessandra Tabarro