Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 3116
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Eccezione di prescrizione

    Non vi è prova della notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento) in quanto le cartoline di ricevimento sono prive di data, sottoscrizione e prova dell'invio della CAD, necessaria per il perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Pertanto, essendo decorso il termine di prescrizione triennale dalla maturazione del tributo (2019) alla notifica della cartella, la pretesa tributaria è prescritta.

  • Rigettato
    Eccezione di inammissibilità documentazione prodotta dalla Regione Campania

    La Corte ha ritenuto dirimente la questione della prova della notifica degli atti presupposti, assorbendo le altre eccezioni relative alla documentazione prodotta.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva

    L'eccezione è respinta in base ai principi della Suprema Corte secondo cui il contribuente può agire indifferentemente contro l'ente impositore o l'agente della riscossione quando impugna una cartella esattoriale deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, senza che sia configurabile litisconsorzio necessario.

  • Rigettato
    Sospensione termini prescrizione e decadenza per emergenza COVID

    La Corte ha ritenuto dirimente la questione della prova della notifica degli atti presupposti, assorbendo le altre eccezioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 3116
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 3116
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo