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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 16/02/2026, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1343/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PENNISI FILIPPO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6159/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 10 Siracusa - 91007400897
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500036766000 CONTR.CONORT. 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500036766000 CONTR.CONORT. 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500036766000 CONTR.CONORT. 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500036766000 CONTR.CONORT. 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500036766000 CONTR.CONORT. 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 424/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 22 ottobre 2025 Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso nei confronti del Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa e dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione di Catana avverso il preavviso di fermo amministrativo sul veicolo di sua proprietà Citroen C1
VT1 5P targato Targa_1 notificatole il 12 settembre 2025, meglio specificato in epigrafe, con cui le era stato chiesto il pagamento della complessiva somma di Euro 1.766,14, di cui Euro 1.246,73 giusta cartella di pagamento n.29320190017955017000, notificata il 14 ottobre 2019 ad istanza del Consorzio di Bonifica
10 di Siracusa e relativa agli anni 2014, 2015, 2017, ed Euro 395,45 giusta cartella di pagamento n.29320210112112829000, notificata il 1° febbraio 2023 sempre ad istanza del Consorzio di Bonifica 10 di
Siracusa e relativa agli anni 2016 e 2018; rappresentava, in particolare, che il citato veicolo costituiva bene strumentale per l'esercizio della propria esclusiva attività di avvocato iscritta all'Ordine di Caltagirone e con studio in Militello in Val di Catania;
deduceva che in data 8 maggio 2024 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione le aveva notificato un precedente preavviso di fermo amministrativo con cui le era stato richiesto il pagamento di una somma di denaro sulla base delle stesse cartelle di pagamento;
aggiungeva che avverso tale precedente preavviso aveva proposto ricorso innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di Catania e che il relativo procedimento era stato definito con sentenza n.413/2025, depositata il 20 gennaio 2025 e passata in cosa giudicata il successivo 20 luglio 2025.
Al riguardo la ricorrente lamentava la nullità e l'illegittimità dell'impugnato preavviso di fermo perché relativo alle stesse cartelle di pagamento sottese al precedente preavviso di fermo, a sua volta impugnato innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di Catania e definito con sentenza passata in giudicato, nonché la sua nullità
e illegittimità per l'avvenuto annullamento giudiziale della cartella di pagamento n.29320210112112829000 in data precedente alla notificazione dell'impugnato preavviso di fermo e la sua nullità e illegittimità derivata per nullità e illegittimità dell'altra cartella di pagamento, costituente atto presupposto impugnato innanzi alla
Corte di Giustizia tributaria di Siracusa, con giudizio definito in primo grado con sentenza n.3722/2022, appellata.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'impugnato preavviso, previa sospensione della sua esecuzione, anche con decreto, in quanto il veicolo di cui era stato preavvisato il fermo costituiva bene strumentale per l'esercizio della propria professione di avvocato, nonché il rimborso delle spese processuali e la condanna delle controparti ai sensi dell'art.96 c.p.c..
Con decreto del 5 dicembre 2025, inaudita altera parte, era provvisoriamente sospesa l'esecutività dell'impugnata comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Costituitasi, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione opponeva la mancata prova della strumentalità del bene, che andava valutata in concreto e non con la semplice iscrizione all'Ordine professionale, e l'attuale pendenza delle pretese creditorie, non sgravate da parte dell'ente creditore e non estinte dalla pendenza del giudizio d'appello relativo alla cartella n.29320190017955017000; si opponeva quindi alla chiesta sospensiva e, nel merito, concludeva di conseguenza. Non si costituiva il Consorzio di Bonifica convenuto in giudizio, pur regolarmente convenuto in giudizio.
All'udienza del 22 dicembre 2025 veniva confermata la concessa inibitoria.
Nelle more la ricorrente produceva documentazione di rilievo.
All'udienza pubblica del 2 febbraio 2026 la causa è posta in decisione e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della ON avverso la (nuova) comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificatale il
12 settembre 2025 è fondato perché tale comunicazione risulta basata sulle stesse cartelle e riguarda lo stesso bene di cui al precedente preavviso, annullato con sentenza di questa stessa Corte tributaria n.413/2025 del 20 gennaio 2025, passata in cosa giudicata fin dal 20 luglio dello stesso anno (cfr. la relativa attestazione, depositata al fascicolo telematico il 12 gennaio 2026).
A fronte dell'irrevocabilità dell'accertamento giudiziale sulla strumentalità del bene della ricorrente rispetto alle sue esigenze professionali (cfr. la già menzionata sentenza n.413/2025, depositata al fascicolo telematico in data 5 gennaio 2026), nessuna modifica dello stato di fatto in base al quale venne al tempo confermata la strumentalità del mezzo è stata addotta dall'Agente della riscossione nel rinnovare l'atto che ne preavvisava nuovamente il fermo.
Ed infatti l'ultimo inciso del secondo comma dell'art.86 del d.P.R. n.602 del 1973 esclude il fermo del bene mobile iscritto in pubblici registri qualora si provi, come nel caso a mano già avvenuto, che esso sia strumentale all'attività d'impresa o della professione del contribuente.
Il ricorso in esame va pertanto accolto.
Le spese processuali vanno poste a carico di entrambe le parti resistenti, anche dell'Agente della riscossione, già parte processuale nel giudizio che sfociò nella più volte menzionata sentenza n.413/2025, e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo, in considerazione del valore della causa, della modesta importanza delle questioni trattate e della limitata attività difensiva svolta in concreto.
Non si ravvisa però la temerarietà della lite, quantomeno a motivo dell'attuale pendenza del giudizio avente ad oggetto una delle due sottese cartelle.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato, condannando le parti resistenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali in favore della ricorrente e liquidandole in quanto versato a titolo di contributo unificato e nella somma di Euro 1.200,00 per compensi difensivi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali al 15%. Così deciso in
Catania, il 2 febbraio 2026 IL GIUDICE MONOCRATICO dott. Filippo Pennisi
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PENNISI FILIPPO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6159/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 10 Siracusa - 91007400897
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500036766000 CONTR.CONORT. 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500036766000 CONTR.CONORT. 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500036766000 CONTR.CONORT. 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500036766000 CONTR.CONORT. 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500036766000 CONTR.CONORT. 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 424/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 22 ottobre 2025 Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso nei confronti del Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa e dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione di Catana avverso il preavviso di fermo amministrativo sul veicolo di sua proprietà Citroen C1
VT1 5P targato Targa_1 notificatole il 12 settembre 2025, meglio specificato in epigrafe, con cui le era stato chiesto il pagamento della complessiva somma di Euro 1.766,14, di cui Euro 1.246,73 giusta cartella di pagamento n.29320190017955017000, notificata il 14 ottobre 2019 ad istanza del Consorzio di Bonifica
10 di Siracusa e relativa agli anni 2014, 2015, 2017, ed Euro 395,45 giusta cartella di pagamento n.29320210112112829000, notificata il 1° febbraio 2023 sempre ad istanza del Consorzio di Bonifica 10 di
Siracusa e relativa agli anni 2016 e 2018; rappresentava, in particolare, che il citato veicolo costituiva bene strumentale per l'esercizio della propria esclusiva attività di avvocato iscritta all'Ordine di Caltagirone e con studio in Militello in Val di Catania;
deduceva che in data 8 maggio 2024 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione le aveva notificato un precedente preavviso di fermo amministrativo con cui le era stato richiesto il pagamento di una somma di denaro sulla base delle stesse cartelle di pagamento;
aggiungeva che avverso tale precedente preavviso aveva proposto ricorso innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di Catania e che il relativo procedimento era stato definito con sentenza n.413/2025, depositata il 20 gennaio 2025 e passata in cosa giudicata il successivo 20 luglio 2025.
Al riguardo la ricorrente lamentava la nullità e l'illegittimità dell'impugnato preavviso di fermo perché relativo alle stesse cartelle di pagamento sottese al precedente preavviso di fermo, a sua volta impugnato innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di Catania e definito con sentenza passata in giudicato, nonché la sua nullità
e illegittimità per l'avvenuto annullamento giudiziale della cartella di pagamento n.29320210112112829000 in data precedente alla notificazione dell'impugnato preavviso di fermo e la sua nullità e illegittimità derivata per nullità e illegittimità dell'altra cartella di pagamento, costituente atto presupposto impugnato innanzi alla
Corte di Giustizia tributaria di Siracusa, con giudizio definito in primo grado con sentenza n.3722/2022, appellata.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'impugnato preavviso, previa sospensione della sua esecuzione, anche con decreto, in quanto il veicolo di cui era stato preavvisato il fermo costituiva bene strumentale per l'esercizio della propria professione di avvocato, nonché il rimborso delle spese processuali e la condanna delle controparti ai sensi dell'art.96 c.p.c..
Con decreto del 5 dicembre 2025, inaudita altera parte, era provvisoriamente sospesa l'esecutività dell'impugnata comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Costituitasi, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione opponeva la mancata prova della strumentalità del bene, che andava valutata in concreto e non con la semplice iscrizione all'Ordine professionale, e l'attuale pendenza delle pretese creditorie, non sgravate da parte dell'ente creditore e non estinte dalla pendenza del giudizio d'appello relativo alla cartella n.29320190017955017000; si opponeva quindi alla chiesta sospensiva e, nel merito, concludeva di conseguenza. Non si costituiva il Consorzio di Bonifica convenuto in giudizio, pur regolarmente convenuto in giudizio.
All'udienza del 22 dicembre 2025 veniva confermata la concessa inibitoria.
Nelle more la ricorrente produceva documentazione di rilievo.
All'udienza pubblica del 2 febbraio 2026 la causa è posta in decisione e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della ON avverso la (nuova) comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificatale il
12 settembre 2025 è fondato perché tale comunicazione risulta basata sulle stesse cartelle e riguarda lo stesso bene di cui al precedente preavviso, annullato con sentenza di questa stessa Corte tributaria n.413/2025 del 20 gennaio 2025, passata in cosa giudicata fin dal 20 luglio dello stesso anno (cfr. la relativa attestazione, depositata al fascicolo telematico il 12 gennaio 2026).
A fronte dell'irrevocabilità dell'accertamento giudiziale sulla strumentalità del bene della ricorrente rispetto alle sue esigenze professionali (cfr. la già menzionata sentenza n.413/2025, depositata al fascicolo telematico in data 5 gennaio 2026), nessuna modifica dello stato di fatto in base al quale venne al tempo confermata la strumentalità del mezzo è stata addotta dall'Agente della riscossione nel rinnovare l'atto che ne preavvisava nuovamente il fermo.
Ed infatti l'ultimo inciso del secondo comma dell'art.86 del d.P.R. n.602 del 1973 esclude il fermo del bene mobile iscritto in pubblici registri qualora si provi, come nel caso a mano già avvenuto, che esso sia strumentale all'attività d'impresa o della professione del contribuente.
Il ricorso in esame va pertanto accolto.
Le spese processuali vanno poste a carico di entrambe le parti resistenti, anche dell'Agente della riscossione, già parte processuale nel giudizio che sfociò nella più volte menzionata sentenza n.413/2025, e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo, in considerazione del valore della causa, della modesta importanza delle questioni trattate e della limitata attività difensiva svolta in concreto.
Non si ravvisa però la temerarietà della lite, quantomeno a motivo dell'attuale pendenza del giudizio avente ad oggetto una delle due sottese cartelle.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato, condannando le parti resistenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali in favore della ricorrente e liquidandole in quanto versato a titolo di contributo unificato e nella somma di Euro 1.200,00 per compensi difensivi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali al 15%. Così deciso in
Catania, il 2 febbraio 2026 IL GIUDICE MONOCRATICO dott. Filippo Pennisi