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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TACCONE GIUSEPPINA, Presidente
MADARO DONATO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 691/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
DIFENSORE 1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Avellino - Piazza Del Popolo N.1 83100 Avellino AV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Assoservizi Srl - 06833891002
Difeso da
Difensore_3 - C.F.DIFENSORE 3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220061485102/2025 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220061485102/2025 IMU 2020 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220061485102/2025 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220061485102/2025 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220061485102/2025 IMU 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220061485102/2025 IMU 2024
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220061485102/2025 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1191/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Parte ricorrente chiede di formulare una proposta conciliativa e in via subordinata si riporta al ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente, con ricorso notificato il 12 maggio 2025 ed iscritto a ruolo il 9 giugno 2025 al n. 691/2025 di
R.G., ha impugnato l'avviso di accertamento IMU e TASI n.220061485102 del 12 marzo 2025, notificato a mezzo pec il 14 marzo 2025, avente ad oggetto i periodi di imposta 2019-2020-2021-2022-2023 e 2024, con il quale Assoservizi s.r.l. ha richiesto il versamento della somma di € 21.042,00, comprensiva di sanzioni ed interessi.
2. A motivi ha dedotto: mancata attivazione del contraddittorio preventivo e omesso invio dello schema d'atto; decadenza dalla potestà d'imposizione per l'anno 2019; annullabilità dell'accertamento per difetto di idonea motivazione;
infondatezza nel merito della pretesa fiscale;
errata determinazione della base imponibile;
inesistenza del presupposto;
mancato riconoscimento dell'esenzione per abitazione principale per il periodo che va dal 1° gennaio 2019 al 19 maggio 2020; illegittimità delle sanzioni irrogate e degli interessi;
tutela dell'affidamento; violazione art. 10 L.212/00; violazione art 12 , comma 5, D. LGS. n. 472/97 (illecito continuato); riduzione delle sanzioni ad ¼ ex art.7 D. LGS. n.472/97, con vittoria di spese e competenze di lite.
3. Si è costituita ASSOSERVIZI S.r.l. in data 8 luglio 2025 deducendo l'infondatezza e la pretestuosità della violazione del contraddittorio preventivo;
l'infondatezza della eccezione di decadenza dell'azione accertativa;
l'infondatezza del denunciato deficit motivazionale;
l'insussistenza del presupposto impositivo sui diritti millesimali relativi al fabbricato di Indirizzo_1; l'infondatezza dei motivi in tema di sanzioni con vittoria di spese giudiziarie, competenze ed onorari di causa, con attribuzione al nominato difensore antistatario.
4. Non si è costituito il Comune di Avellino seppur convenuto in giudizio.
5. In data 11 settembre 2025 il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa allegando massime giurisprudenziali;
ha depositato, altresì, un'istanza di rinvio essendo state avviate dalle parti delle trattative finalizzate alla possibile conciliazione della presente controversia.
6. All'udienza del 22 settembre 2025 la Corte, su richiesta concorde delle parti per tentativo di conciliazione, ha disposto un rinvio per il 15 dicembre 2025.
7. La causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. In punto di diritto va rilevato che l'art.
6-bis della legge n. 212/2000, nel testo introdotto dal d.lgs. n. 219/2023, stabilisce: “1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonchè per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine
è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
4. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.”Il d.l. 29 marzo 2024,
n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, ha disposto (con l'art.
7-bis, comma
1) che “Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente nè agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti”. Ha inoltre disposto (con l'art.
7-bis, comma 2) che “Il comma
2 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze rientrano altresì quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore”. Il decreto del
MEF del 24 aprile 2024 che individua gli atti dell'Amministrazione Finanziaria che non sono preceduti dal contraddittorio preventivo non fa menzione degli atti dei comuni, anzi conferma espressamente la necessità che siano gli enti locali a recepire nel proprio ordinamento le disposizioni di cui al citato art.
6- bis: infatti, nel preambolo del decreto, si richiamano i commi 3-bis e 3-ter dell'art. 1 della legge n. 212/2000, i quali prevedono che le disposizioni dello Statuto “valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie” e che le “regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela”. Ciò posto, l'avviso di accertamento oggetto di gravame, in quanto atto impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, non riconducibile alla categoria degli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con il precitato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, avrebbe dovuto essere preceduto dal contraddittorio informativo ed effettivo con il contribuente: la pretesa tributaria azionata con l' atto in contestazione invero, non risulta attenere a violazioni rilevate dal semplice incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione, ma ad una attività valutativa dell'ente locale, pertinente l'an e il quantum dei tributi, come si desume dal “visto”, riferito ad una molteplicità di fonti normative, indiscriminatamente richiamate, e dalla valutazione (c.d. “considerato”) delle risultanze degli atti d'ufficio.
La violazione della norma determina, secondo la previsione dell'art. 7 bis del medesimo Statuto del contribuente, l'annullamento del provvedimento impugnato. Ogni altra questione risulta assorbita. In punto di regolamentazione delle spese, considerate le circostanze subiettive ed obiettive della vicenda in esame le stesse vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio tra le parti.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TACCONE GIUSEPPINA, Presidente
MADARO DONATO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 691/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
DIFENSORE 1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Avellino - Piazza Del Popolo N.1 83100 Avellino AV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Assoservizi Srl - 06833891002
Difeso da
Difensore_3 - C.F.DIFENSORE 3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220061485102/2025 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220061485102/2025 IMU 2020 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220061485102/2025 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220061485102/2025 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220061485102/2025 IMU 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220061485102/2025 IMU 2024
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220061485102/2025 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1191/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Parte ricorrente chiede di formulare una proposta conciliativa e in via subordinata si riporta al ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente, con ricorso notificato il 12 maggio 2025 ed iscritto a ruolo il 9 giugno 2025 al n. 691/2025 di
R.G., ha impugnato l'avviso di accertamento IMU e TASI n.220061485102 del 12 marzo 2025, notificato a mezzo pec il 14 marzo 2025, avente ad oggetto i periodi di imposta 2019-2020-2021-2022-2023 e 2024, con il quale Assoservizi s.r.l. ha richiesto il versamento della somma di € 21.042,00, comprensiva di sanzioni ed interessi.
2. A motivi ha dedotto: mancata attivazione del contraddittorio preventivo e omesso invio dello schema d'atto; decadenza dalla potestà d'imposizione per l'anno 2019; annullabilità dell'accertamento per difetto di idonea motivazione;
infondatezza nel merito della pretesa fiscale;
errata determinazione della base imponibile;
inesistenza del presupposto;
mancato riconoscimento dell'esenzione per abitazione principale per il periodo che va dal 1° gennaio 2019 al 19 maggio 2020; illegittimità delle sanzioni irrogate e degli interessi;
tutela dell'affidamento; violazione art. 10 L.212/00; violazione art 12 , comma 5, D. LGS. n. 472/97 (illecito continuato); riduzione delle sanzioni ad ¼ ex art.7 D. LGS. n.472/97, con vittoria di spese e competenze di lite.
3. Si è costituita ASSOSERVIZI S.r.l. in data 8 luglio 2025 deducendo l'infondatezza e la pretestuosità della violazione del contraddittorio preventivo;
l'infondatezza della eccezione di decadenza dell'azione accertativa;
l'infondatezza del denunciato deficit motivazionale;
l'insussistenza del presupposto impositivo sui diritti millesimali relativi al fabbricato di Indirizzo_1; l'infondatezza dei motivi in tema di sanzioni con vittoria di spese giudiziarie, competenze ed onorari di causa, con attribuzione al nominato difensore antistatario.
4. Non si è costituito il Comune di Avellino seppur convenuto in giudizio.
5. In data 11 settembre 2025 il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa allegando massime giurisprudenziali;
ha depositato, altresì, un'istanza di rinvio essendo state avviate dalle parti delle trattative finalizzate alla possibile conciliazione della presente controversia.
6. All'udienza del 22 settembre 2025 la Corte, su richiesta concorde delle parti per tentativo di conciliazione, ha disposto un rinvio per il 15 dicembre 2025.
7. La causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. In punto di diritto va rilevato che l'art.
6-bis della legge n. 212/2000, nel testo introdotto dal d.lgs. n. 219/2023, stabilisce: “1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonchè per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine
è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
4. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.”Il d.l. 29 marzo 2024,
n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, ha disposto (con l'art.
7-bis, comma
1) che “Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente nè agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti”. Ha inoltre disposto (con l'art.
7-bis, comma 2) che “Il comma
2 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze rientrano altresì quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore”. Il decreto del
MEF del 24 aprile 2024 che individua gli atti dell'Amministrazione Finanziaria che non sono preceduti dal contraddittorio preventivo non fa menzione degli atti dei comuni, anzi conferma espressamente la necessità che siano gli enti locali a recepire nel proprio ordinamento le disposizioni di cui al citato art.
6- bis: infatti, nel preambolo del decreto, si richiamano i commi 3-bis e 3-ter dell'art. 1 della legge n. 212/2000, i quali prevedono che le disposizioni dello Statuto “valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie” e che le “regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela”. Ciò posto, l'avviso di accertamento oggetto di gravame, in quanto atto impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, non riconducibile alla categoria degli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con il precitato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, avrebbe dovuto essere preceduto dal contraddittorio informativo ed effettivo con il contribuente: la pretesa tributaria azionata con l' atto in contestazione invero, non risulta attenere a violazioni rilevate dal semplice incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione, ma ad una attività valutativa dell'ente locale, pertinente l'an e il quantum dei tributi, come si desume dal “visto”, riferito ad una molteplicità di fonti normative, indiscriminatamente richiamate, e dalla valutazione (c.d. “considerato”) delle risultanze degli atti d'ufficio.
La violazione della norma determina, secondo la previsione dell'art. 7 bis del medesimo Statuto del contribuente, l'annullamento del provvedimento impugnato. Ogni altra questione risulta assorbita. In punto di regolamentazione delle spese, considerate le circostanze subiettive ed obiettive della vicenda in esame le stesse vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio tra le parti.