Sentenza 29 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2003, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBL01 38 7 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo MILEO R.G. N. 5453/00 . 2959 Consigliere Cron Dott. Bruno D'ANGELO : Consigliere Dott. Donato FIGURELLI Rep. Rel. Consigliere Ud.30/05/02 Dott. Natale CAPITANIO Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FIAT AUTO SPA, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA VIApro tempore, ROCCAPORENA 34, presso lo studio dell'avvocato ! RAFFAELE DE LUCA TAMAJO e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, che 10 rappresenta e difende unitamente agli avvocati | FRANCO BONAMICO, GIAN PIERO BORSOTTI, giusta delega in atti;
- ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2002 PINTO MICHELE, 2542 FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO -1- VACIRCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NINO RAFFONE, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 7384/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 25/10/99 R.G.N. 2239/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato VACIRCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 29 gennaio 1997 LE NT conveniva in giudizio davanti al Pretore di Torino la Fiat TO s.p.a. chiedendone la condanna al pagamento della complessiva somma di lire 105.698 con rivalutazione e interessi a titolo di integrazione delle spettanze maturate in riferimento alle elezioni politiche del 1996, durante le quali era stato impegnato presso i seggi come rappresentante di lista dal 20 al 22 aprile. La società datrice di lavoro chiedeva il rigetto della domanda. Con sentenza in data 11 novembre 1997 il Pretore accoglieva la domanda condannando la società convenuta al pagamento della somma richiesta. Con sentenza in data 19 ottobre / 25 ottobre 1999 il Tribunale di Torino rigettava l'appello della Fiat TO s.p.a. osservando che sulla base 53, dell'art. 11 della legge 21 marzo 1990 n. interpretata autenticamente dalla legge n. 69 della legge 29 gennaio 1992, è stata introdotta una fictio di parificazione dei giorni di assenza dal lavoro per l'adempimento di funzioni presso gli uffici elettorali in occasione delle consultazioni 3 elettorali а giornate di normale prestazione lavorativa, eccettuati i giorni che sarebbero stati per i quali sarebbefestivi ○ non lavorativi, prevista l'attribuzione di riposi compensativi о specifiche quote retributive. Aggiungeva il Tribunale che per il restante periodo delle operazioni elettorali la legge parifica la fruizione del diritto all'assenza dal normale prestazione lavorativa lavoro alla individuando il giorno come unità di misura per indicare l'estensione del beneficio concesso. Il Tribunale concludeva affermando che nell'intenzione del legislatore non può frazionarsi a mezze giornate о a ore il periodo considerato con la rilevante per il diritto alla retribuzione, conseguenza che se l'attività istituzionale prestata per 10 svolgimento delle operazioni elettorali copre anche solo una parte qualsiasi della giornata, l'assenza è legittimata per tutto il giorno che, quindi, va retribuito nella sua interezza, e con ulteriore conseguenza che correttamente era stata attribuita dal Pretore la quota retributiva giornaliera anche per la giornata del 22 aprile 1996, nonostante essa fosse stata impiegata per le operazioni elettorali soltanto 4 sino alle ore 3,15 del mattino. La Fiat TO ricorre per cassazione con unico articolato motivo. Resiste il lavoratore con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE ricorrente, Con l'unico motivo la società applicazione denunziando violazione e falsa dell'art. 11 della legge 21 marzo 1990 n. 53 e dell'art. 1 della legge 29 gennaio 1992 n. 69, dasostiene che secondo le richiamate norme ritenere che il lavoratore ha diritto alla retribuzione soltanto nei periodi di assenza dal lavoro giustificata dall'adempimento delle funzioni elettorali presso i seggi elettorali e non già quando il lavoratore medesimo non sia stato impedito a eseguire la prestazione lavorativa a causa dell'adempimento delle funzioni elettorali come, appunto, era avvenuto nella specie in quanto esse erano state adempiute sino alle ore 3,15 del mattino. Il ricorso è infondato. L'art. 119 del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, in base al quale i lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il 5 periodo corrispondente alla durata delle operazioni, deve essere interpretato in conformità a quanto previsto dalla 1. 29.7.1992 n. 69, nel senso che sia la domenica e sia le altre giornate non lavorative non rilevano ai fini della spettanza a tali lavoratori dei giorni retribuiti, non detraibili dall'ordinario periodo di ferie annuali, la conseguenza che, ove le operazioni con elettorali cadano, in tutto 0 in parte, in tali giornate, il lavoratore ha diritto al corrispondente periodo feriale in altrettante giornate lavorative da computare con riferimento al giorno di assenza dal lavoro impiegato per le operazioni elettorali calcolate per intero e non già sulla base del parametro orario (v. Cass.
8.8.2000 n. 10441). Correttamente, perciò, il Tribunale ha confermato la sentenza pretorile che aveva attribuito al lavoratore la quota retributiva di cui al citato art. 119 (come autenticamente interpretato dalla legge 29 gennaio 1992 n. 69) per l'intera giornata del 22.4.1996, nonostante che le operazioni elettorali fossero terminate alle ore 3.15 del mattino. Il ricorso va, pertanto, rigettato. 6 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio in euro 11,00 , oltre euro 3000,00 (tremila/00) per onorari. Così deciso in Roma il 30 maggio 2002. il Presidente V.incenzo Millo Il Cong. extensore: Natale Capitanis IL CANCELLIERE Derostate in Cancelleria Oaci, 19 GEN IL CANCELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 7