Cass. pen., sez. II, sentenza 13/11/2018, n. 29455
CASS
Sentenza 13 novembre 2018

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il reato di intestazione fittizia, previsto dall'art. 12-quinquies della legge n. 356 del 1992, si distingue dal delitto di riciclaggio di cui all'art. 648-bis cod. pen. perché, mentre in quest'ultima fattispecie è necessario che i beni su cui vengano poste in essere le condotte incriminate siano provenienza di delitto, nella prima si persegue solo l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, volte a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi da delitto, che, se provata, può integrare altri reati.

Commentario1

  • 1Art. 648 bis c.p. Riciclaggio
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

    Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 13/11/2018, n. 29455
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29455
Data del deposito : 13 novembre 2018

Testo completo