Sentenza 13 novembre 2018
Massime • 1
Il reato di intestazione fittizia, previsto dall'art. 12-quinquies della legge n. 356 del 1992, si distingue dal delitto di riciclaggio di cui all'art. 648-bis cod. pen. perché, mentre in quest'ultima fattispecie è necessario che i beni su cui vengano poste in essere le condotte incriminate siano provenienza di delitto, nella prima si persegue solo l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, volte a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi da delitto, che, se provata, può integrare altri reati.
Commentario • 1
- 1. Art. 648 bis c.p. Riciclaggiohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/11/2018, n. 29455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29455 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2018 |
Testo completo
29455-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente UDIENZA CAMERA DI Dott. DOMENICO GALLO CONSIGLIO - Consigliere - DEL 13/11/2018 Dott. GEPPINO RAGO - Rel. Consigliere - SENTENZA Dott. LUCIANO IMPERIALI N. - Consigliere - 7460 Dott. SERGIO BELTRANI - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. VINCENZO TUTINELLI N. 38985/2018 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI BE ST N. IL 22/09/1988 avverso l'ordinanza n. 933/2018 TRIB. LIBERTA' di PALERMO, del 11/06/2018 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;
lette-/sentite le conclusioni del PG Dott. FRANCA ZACED, R chiesto dichnerusi l'inammissibilità cel ricorso. Uditidifensor Av. DE CISI, de the custo l'scropliment, Ill ricoth RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Palermo il 14/6/2018 ha confermato l'ordinanza del 18/5/2018 del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che aveva disposto l'applicazione nei confronti di Di LL RI della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 416 bis commi 1, 4 e 6 cod. pen., con riferimento all'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", ed in particolare alla famiglia denominata "Noce", per aver mantenuto un costante collegamento con gli altri associati in libertà, per aver partecipato ad incontri e riunioni con esponenti mafiosi quali Di OT NI, TT MO MA e AR LV, per aver curato la redistribuzione del denaro agli affiliati detenuti, per aver imposto sul mercato della vendita del caffè la sua azienda a scapito delle concorrenti, avvalendosi della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza alla famiglia mafiosa, per aver curato intestazioni fittizie di attività economiche per conto della famiglia mafiosa di appartenenza (capo n. 2), ed altresì per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. 12 quinques legge 356/92 e art. 7 legge n. 203/1991, per l'intestazione fittizia, alla moglie CA DO AN ND VA, della ditta individuale dedita al commercio del caffè e di altri prodotti alimentari, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali (capo n. 9). L 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il Di LL, articolando due motivi di impugnazione:
2.1. Con il primo motivo deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata con riferimento al riconoscimento di gravi indizi di colpevolezza per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, avendo la stessa a dire del ricorrente - valorizzato a tal fine la mera vicinanza - con il Di OT ed il AR ed altresì le funzioni di accompagnatore del Di OT senza valorizzare anche la circostanza, pur riferita nell'ordinanza, che il ricorrente in occasione degli incontri del Di OT restava sempre a doverosa e rispettosa distanza da questo. Ancora, si contesta la rilevanza di un incontro con il boss SS NI insieme a soggetti terzi non individuati e, quanto all'attività di esattore di somme di denaro a disposizione del Di OT, rileva il ricorrente che non essere stati nemmeno individuati i soggetti obbligati a tali dazioni di denaro. Il ricorso contesta, inoltre, che l'ordinanza abbia individuato nel Di LL il soggetto a disposizione del Di OT, che lo utilizzava per inviare ambasciate al boss SS NI, sulla base di intercettazioni telefoniche delle quali non è proposta una nuova valutazione rispetto a quella del Giudice per le indagini preliminari, come si assume essere richiesto a pena di inammissibilità. 2 In definitiva, si assume che la trama argomentativa posta a sostegno del giudizio di gravità indiziaria sarebbe del tutto inadeguata allo scopo e, al più, significativa di un'attività di mero favoreggiamento, coerente, tra l'altro, con il fatto che il ricorrente si manteneva in disparte in occasione degli incontri dei soggetti che aveva in precedenza contattato.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso il Di LL deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata con riferimento al riconoscimento di gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 12 quinques L. 356/1992 e art. 7 I. n. 203/1991: contesta, in particolare, che sia stata ritenuta irrilevante la produzione difensiva volta a dimostrare la genesi dell'attività di vendita del caffè ed indicativa della lecita provenienza delle risorse economiche impiegate per l'acquisto dell'attività. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen.
3.1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, svalutando elementi pur significativi quali una convocazione del Di OT effettuata su richiesta del SS, oppure il ruolo di abituale accompagnatore dello stesso Di OT ad incontri con i sodali mafiosi, in relazione al quale l'ordinanza impugnata ha evidenziato anche il L. significato da attribuire al rispetto della nota regola che vuole che l'affiliato di minor rango resti in disparte nel corso dell'incontro, propone una rivalutazione alternativa del compendio indiziario riconosciuto e valutato senza vizi logici dal Tribunale del riesame, in violazione dei limiti del controllo di legittimità rimesso a questa Corte sui punti devoluti, notoriamente circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6 n. 2146 del 25/05/1995, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760). Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, infatti, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, pertanto, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità 3 delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione come nel caso in esame sia adeguata, coerente ed - esente da errori logici e giuridici;
né il ricorrente può legittimamente dolersi del fatto che il Tribunale del riesame non abbia proceduto ad una diversa interpretazione delle intercettazioni telefoniche rispetto a quella del giudice per le indagini preliminari, sia perché nemmeno viene proposta in concreto una interpretazione diversa, sia perché, notoriamente, la valutazione autonoma non necessariamente comporta la valutazione difforme (Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018, Rv. 275339).
3.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto intende valorizzare la produzione difensiva volta a dimostrare la genesi dell'attività di vendita del caffè ed asseritamente indicativa della lecita provenienza delle risorse economiche impiegate per l'acquisto dell'attività, elementi non determinanti ai fini della configurazione del reato contestato giacché, secondo l'ormai consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte di cassazione, il reato di intestazione fittizia, previsto dall'art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992, si distingue dal delitto di riciclaggio di cui all'art. 648 bis cod. pen. perchè mentre in questa ultima fattispecie é necessario che i beni su cui vengano poste in essere le condotte incriminate siano provenienza di delitto, nell'altra si persegue solo l'obiettivo di evitare manovre dei potenziali assoggettabili a misure di prevenzione, volte a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi da delitto, che se provata può integrare altri reati. (Sez. 5, n. 39837 del 02/07/2013, Rv. 257364).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 2000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in camera di consiglio il 13 novembre 2018 Il consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA DorfmenicoGallo dott. Luciano Imperiali SECONDA SEZIONE PENAL Bott. Dom - gelle -5 LUG. 2019 IL GALIGHEDERE Claudia Planelli O N E