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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 19/06/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 90/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IC AP ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.90/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NI UN e dell'avv. LA CHIOMA LORENZO
ATTORE contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
) e (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. BERGAMINI ENRICA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 marzo 2025
pagina1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha citato a comparire innanzi all'intestato Tribunale Parte_1 CP_1
e , chiedendone la condanna, previo Controparte_2 Controparte_3 accertamento della falsità delle testimonianze da loro rese nel processo penale conclusosi con la sentenza n. 699/2012 del Tribunale penale di Tivoli, e della sussistenza del nesso causale tra la condotta descritta e la patologia sviluppata dal SI. a risarcire all'attore tutti i danni dallo stesso subiti et subendi, a titolo sia Pt_1 di danno patrimoniale sia di danno non patrimoniale. Ha esposto l'attore di essere stato proprietario di un terreno sito in Sant'Angelo Romano, confinante con la proprietà della SI.ra e di avere durante Controparte_4
l'anno 2003 provveduto a realizzare la recinzione, apponendola regolarmente sul proprio confine, così come accertato in base alla perizia redatta dal Geometra incaricato, dalla quale era emerso che la precedente recinzione, in realtà, fosse arretrata rispetto ad esso. La SI.ra , proprietaria del fondo limitrofo, proponeva azione Controparte_4 possessoria, con esito positivo e l'attore eseguiva spontaneamente il relativo provvedimento. In data 21.10.2003 la SI.ra ha sporto altresì denuncia- Controparte_4 querela nei confronti del SI. reo, a suo dire, di aver danneggiato alcuni filari Pt_1 della propria vigna, posti lungo il comune confine e tagliati per realizzare detta nuova recinzione. Le conseguenti indagini, nell'ambito delle quali è emerso che non fosse mai stato posto in essere alcun tipo di danneggiamento, si sono concluse con la richiesta di archiviazione da parte del P.M. incaricato delle stesse, successivamente disposta dal G.I.P.. Il SI. ha dunque depositato presso la Procura della Repubblica di Tivoli Pt_1 una denuncia-querela per calunnia nei confronti della SI.ra Anche tale CP_4 procedimento veniva archiviato e successivamente l'attore è stato a sua volta sottoposto a processo penale avanti al Tribunale di Tivoli per il reato di calunnia nei confronti della SI.ra calunnia asseritamente derivante dalla sua denuncia per CP_4 calunnia. La sig.ra si è costituita parte civile, chiedendo la condanna del al CP_4 Pt_1 risarcimento dei danni e presentando una propria lista testimoniale, tra cui, in particolare, gli odierni convenuti, SIg.ri , e Controparte_3 Controparte_2
. CP_1
All'esito del dibattimento, con la sentenza n. 699/2012, divenuta irrevocabile il 30.10.2012 l'intestato Tribunale ha assolto il SI. “dal reato lui ascritto perché Pt_1 il fatto non sussiste”. Nel corso del giudizio si è venuto a creare il netto contrasto tra le dichiarazioni degli operanti intervenuti, collimanti con la relazione di servizio del 2013, da cui è emersa la totale insussistenza del presunto danneggiamento posto in essere dal SI. e le dichiarazioni dei SIg.ri , e che hanno invece Pt_1 CP_3 CP_2 CP_1 riferito di aver constatato l'esatto contrario.
pagina2 di 5 A causa delle testimonianze rese dagli odierni convenuti, per via dell'improvviso timore di poter subire un'eventuale ingiusta condanna, della pressione, dello stress e dello stato ansioso conseguenti, il SI. ha iniziato a Pt_1 sviluppare i primi sintomi di quella che poi è esplosa come una vera e propria e gravissima patologia psicofisica, riscontrata anche in sede medico-legale, che ha arrecato un grandissimo nocumento alla sua salute e alla normale conduzione della vita quotidiana. Si sono costituite le parti convenute, evidenziando di avere reso le medesime dichiarazioni tanto nel giudizio civile di natura possessoria quanto nel giudizio penale. Il sig. non ha mai presentato denunce a carico degli odierni convenuti per Pt_1 il reato di falsa testimonianza. Egli inoltre ha dato esecuzione al provvedimento possessorio pronunciato dal Tribunale sulla base delle dichiarazioni che ora lo stesso assume essere false rese dagli odierni convenuti. Ha poi evidenziato che si è proceduto a carico dell'attore per il reato di calunnia per iniziativa del PM e non delle odierne parti convenute. Le dichiarazioni rese dai convenuti non sono incompatibili con quelle rese dai militari, come si desume dal confronto del relativo contenuto. Hanno inoltre contestato la rappresentazione dei danni asseritamente subiti dall'attore, oltre che la loro quantificazione. Hanno dunque chiesto il rigetto della domanda avversaria e la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Concessi i termini richiesti dalle parti per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il Giudice, con ordinanza in data 31 maggio 2023, ha ammesso la prova testimoniale richiesta dalla parte attrice con riferimento ai capitoli dal n. 4) al n. 10) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c.. All'udienza del 15 novembre 2023 sono state assunte le testimonianze della sig.ra e del sig. Testimone_1 Testimone_2
All'udienza del 10 marzo 2024 sono state assunte le testimonianze del sig.
, del sig. e della sig.ra . Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
La causa è stata dunque rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 marzo 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta. In quella sede il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
Tanto premesso, ritiene il Giudice che la domanda risarcitoria proposta da non meriti accoglimento. Parte_1
Osserva il giudicante che non sono stati allegati dalla parte attrice, alla luce della motivazione della pronuncia di assoluzione del Tribunale di Tivoli n. 699 in data 7/5-20/6/2012, elementi sufficienti a colorare di illiceità la condotta assunta pagina3 di 5 dalle odierne parti convenute, allorquando le stesse furono chiamate a rendere dichiarazioni testimoniali in seno all'indicato giudizio penale. Invero il Giudice nella richiamata sentenza ha assolto l'imputato per mancanza di sufficienti riscontri nell'impianto accusatorio e senza, per come si desume dal tenore della motivazione, dare atto della incompatibilità tra il narrato degli operanti e quello delle odierne parti convenute. Il Giudice, chiamato a giudicare la ricorrenza del delitto di calunnia e dunque a stabilire se il avesse accusato falsamente di averlo a sua volta Pt_1 Controparte_4 falsamente accusato di una condotta che egli (secondo l'impostazione accusatoria) ben sapeva di avere commesso, si è limitato a constatare che, rispetto alle dichiarazioni rese dalle odierne parti convenute che attribuivano al la condotta Pt_1 di danneggiamento, vi erano gli accertamenti resi dagli operanti secondo i quali lo stato di abbandono della vigna (apparentemente secca, oltre che caratterizzata dalla presenza, a terra nonché sulla vigna stessa di rami di piante di ulivo, abbandonati in quel luogo verosimilmente dopo la potatura) non consentiva, all'epoca del loro accesso, di stabilire se l'imputato avesse o meno divelto le piante della sig.ra CP_4
Vi erano nelle fotografie agli atti, ha osservato il giudicante, quattro ceppi di vite recisi ma di fronte al dubbio che gli stessi potessero essere stati lasciati da interventi attuati ben prima dell'autunno del 2003 e privi di collegamento con l'installazione sul confine della recinzione, lo stesso ha ritenuto coerentemente di dover addivenire ad una statuizione di assoluzione e non di condanna. La statuizione del giudice penale non è dunque incompatibile con la veridicità del tenore delle dichiarazioni testimoniali rese dagli odierni convenuti. L'esame dei verbali delle udienze del giudizio dibattimentale conduce alle medesime considerazioni svolte a suo tempo dal Giudice penale, senza, per quanto in questa sede rileva, che sia possibile addebitare alle odierne parti convenute, con il richiesto grado di certezza, una condotta di falsa testimonianza. D'altra parte risulta fondato quanto evidenziato dalle parti convenute ovvero che queste ultime nell'ambito del giudizio possessorio iscritto al R.G. n. 3054/2003 di questo Tribunale resero dichiarazioni dal contenuto sostanzialmente sovrapponibile a quello delle dichiarazioni rese in sede penale e che il Giudice civile ebbe a porre tali dichiarazioni a fondamento del provvedimento possessorio successivamente emesso ed al quale lo stesso si è poi conformato. Pt_1
Né la dimostrazione della falsità delle testimonianze rese dai convenuti è emersa dai contenuti delle prove documentali e testimoniali acquisite nel corso del presente giudizio. Con la conseguenza che, spettando l'onere della prova in materia extra- contrattuale alla parte attrice che si dichiara danneggiata, la domanda proposta da deve essere respinta. Parte_1
Resta assorbito il profilo relativo alla configurabilità del danno non patrimoniale lamentato dalla parte attrice e che quest'ultima ha lamentato facendo leva sui contenuti di relazione tecnica allegata al proprio atto introduttivo, nella quale si dà atto, invero senza spiegarne le ragioni di possibile connessione rispetto ai fatti oggetto di causa, che il abbia subito un generico “stato di stress psicofisico” Pt_1
pagina4 di 5 con “insorgenza di un disturbo post-traumatico da stress e di sindrome ipertensiva arteriosa in assenza di altre cause stressogene”, di cui in ogni caso sarebbe stato necessario accertare la risarcibilità in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale è necessario che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza) e che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (cfr. Cass., S.U., Sentenza n. 26972 del 11/11/2008 (Rv. 605493 - 01)). Per tutte le indicate ragioni la domanda proposta dalla parte attrice deve essere respinta. Non può trovare la richiesta delle parti convenute di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non essendo dato ravvisare da parte di quest'ultimo comportamenti espressione di mala fede o colpa grave e non avendo d'altra parte le parti convenute compiutamente allegato alcuna forma di pregiudizio subito per effetto dell'iniziativa processuale subita. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono per l'effetto poste a carico della parte attrice. Le stesse sono liquidate in dispositivo in attuazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, pari a quello della domanda (indeterminabile), della complessità delle questioni di fatto e di diritto dedotte nel giudizio e delle fasi in cui questo si è articolato (compensi in misura media per tutte le fasi del giudizio, con aumento nella misura del 10% per il numero delle parti vittoriose assistite dal medesimo difensore).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone: rigetta la domanda della parte attrice, che condanna alla refusione delle spese di lite nei riguardi delle parti convenute, liquidate per compensi in euro 11.946,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%. Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli, 19 giugno 2025
il Giudice
IC AP
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IC AP ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.90/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NI UN e dell'avv. LA CHIOMA LORENZO
ATTORE contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
) e (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. BERGAMINI ENRICA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 marzo 2025
pagina1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha citato a comparire innanzi all'intestato Tribunale Parte_1 CP_1
e , chiedendone la condanna, previo Controparte_2 Controparte_3 accertamento della falsità delle testimonianze da loro rese nel processo penale conclusosi con la sentenza n. 699/2012 del Tribunale penale di Tivoli, e della sussistenza del nesso causale tra la condotta descritta e la patologia sviluppata dal SI. a risarcire all'attore tutti i danni dallo stesso subiti et subendi, a titolo sia Pt_1 di danno patrimoniale sia di danno non patrimoniale. Ha esposto l'attore di essere stato proprietario di un terreno sito in Sant'Angelo Romano, confinante con la proprietà della SI.ra e di avere durante Controparte_4
l'anno 2003 provveduto a realizzare la recinzione, apponendola regolarmente sul proprio confine, così come accertato in base alla perizia redatta dal Geometra incaricato, dalla quale era emerso che la precedente recinzione, in realtà, fosse arretrata rispetto ad esso. La SI.ra , proprietaria del fondo limitrofo, proponeva azione Controparte_4 possessoria, con esito positivo e l'attore eseguiva spontaneamente il relativo provvedimento. In data 21.10.2003 la SI.ra ha sporto altresì denuncia- Controparte_4 querela nei confronti del SI. reo, a suo dire, di aver danneggiato alcuni filari Pt_1 della propria vigna, posti lungo il comune confine e tagliati per realizzare detta nuova recinzione. Le conseguenti indagini, nell'ambito delle quali è emerso che non fosse mai stato posto in essere alcun tipo di danneggiamento, si sono concluse con la richiesta di archiviazione da parte del P.M. incaricato delle stesse, successivamente disposta dal G.I.P.. Il SI. ha dunque depositato presso la Procura della Repubblica di Tivoli Pt_1 una denuncia-querela per calunnia nei confronti della SI.ra Anche tale CP_4 procedimento veniva archiviato e successivamente l'attore è stato a sua volta sottoposto a processo penale avanti al Tribunale di Tivoli per il reato di calunnia nei confronti della SI.ra calunnia asseritamente derivante dalla sua denuncia per CP_4 calunnia. La sig.ra si è costituita parte civile, chiedendo la condanna del al CP_4 Pt_1 risarcimento dei danni e presentando una propria lista testimoniale, tra cui, in particolare, gli odierni convenuti, SIg.ri , e Controparte_3 Controparte_2
. CP_1
All'esito del dibattimento, con la sentenza n. 699/2012, divenuta irrevocabile il 30.10.2012 l'intestato Tribunale ha assolto il SI. “dal reato lui ascritto perché Pt_1 il fatto non sussiste”. Nel corso del giudizio si è venuto a creare il netto contrasto tra le dichiarazioni degli operanti intervenuti, collimanti con la relazione di servizio del 2013, da cui è emersa la totale insussistenza del presunto danneggiamento posto in essere dal SI. e le dichiarazioni dei SIg.ri , e che hanno invece Pt_1 CP_3 CP_2 CP_1 riferito di aver constatato l'esatto contrario.
pagina2 di 5 A causa delle testimonianze rese dagli odierni convenuti, per via dell'improvviso timore di poter subire un'eventuale ingiusta condanna, della pressione, dello stress e dello stato ansioso conseguenti, il SI. ha iniziato a Pt_1 sviluppare i primi sintomi di quella che poi è esplosa come una vera e propria e gravissima patologia psicofisica, riscontrata anche in sede medico-legale, che ha arrecato un grandissimo nocumento alla sua salute e alla normale conduzione della vita quotidiana. Si sono costituite le parti convenute, evidenziando di avere reso le medesime dichiarazioni tanto nel giudizio civile di natura possessoria quanto nel giudizio penale. Il sig. non ha mai presentato denunce a carico degli odierni convenuti per Pt_1 il reato di falsa testimonianza. Egli inoltre ha dato esecuzione al provvedimento possessorio pronunciato dal Tribunale sulla base delle dichiarazioni che ora lo stesso assume essere false rese dagli odierni convenuti. Ha poi evidenziato che si è proceduto a carico dell'attore per il reato di calunnia per iniziativa del PM e non delle odierne parti convenute. Le dichiarazioni rese dai convenuti non sono incompatibili con quelle rese dai militari, come si desume dal confronto del relativo contenuto. Hanno inoltre contestato la rappresentazione dei danni asseritamente subiti dall'attore, oltre che la loro quantificazione. Hanno dunque chiesto il rigetto della domanda avversaria e la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Concessi i termini richiesti dalle parti per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il Giudice, con ordinanza in data 31 maggio 2023, ha ammesso la prova testimoniale richiesta dalla parte attrice con riferimento ai capitoli dal n. 4) al n. 10) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c.. All'udienza del 15 novembre 2023 sono state assunte le testimonianze della sig.ra e del sig. Testimone_1 Testimone_2
All'udienza del 10 marzo 2024 sono state assunte le testimonianze del sig.
, del sig. e della sig.ra . Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
La causa è stata dunque rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 marzo 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta. In quella sede il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
Tanto premesso, ritiene il Giudice che la domanda risarcitoria proposta da non meriti accoglimento. Parte_1
Osserva il giudicante che non sono stati allegati dalla parte attrice, alla luce della motivazione della pronuncia di assoluzione del Tribunale di Tivoli n. 699 in data 7/5-20/6/2012, elementi sufficienti a colorare di illiceità la condotta assunta pagina3 di 5 dalle odierne parti convenute, allorquando le stesse furono chiamate a rendere dichiarazioni testimoniali in seno all'indicato giudizio penale. Invero il Giudice nella richiamata sentenza ha assolto l'imputato per mancanza di sufficienti riscontri nell'impianto accusatorio e senza, per come si desume dal tenore della motivazione, dare atto della incompatibilità tra il narrato degli operanti e quello delle odierne parti convenute. Il Giudice, chiamato a giudicare la ricorrenza del delitto di calunnia e dunque a stabilire se il avesse accusato falsamente di averlo a sua volta Pt_1 Controparte_4 falsamente accusato di una condotta che egli (secondo l'impostazione accusatoria) ben sapeva di avere commesso, si è limitato a constatare che, rispetto alle dichiarazioni rese dalle odierne parti convenute che attribuivano al la condotta Pt_1 di danneggiamento, vi erano gli accertamenti resi dagli operanti secondo i quali lo stato di abbandono della vigna (apparentemente secca, oltre che caratterizzata dalla presenza, a terra nonché sulla vigna stessa di rami di piante di ulivo, abbandonati in quel luogo verosimilmente dopo la potatura) non consentiva, all'epoca del loro accesso, di stabilire se l'imputato avesse o meno divelto le piante della sig.ra CP_4
Vi erano nelle fotografie agli atti, ha osservato il giudicante, quattro ceppi di vite recisi ma di fronte al dubbio che gli stessi potessero essere stati lasciati da interventi attuati ben prima dell'autunno del 2003 e privi di collegamento con l'installazione sul confine della recinzione, lo stesso ha ritenuto coerentemente di dover addivenire ad una statuizione di assoluzione e non di condanna. La statuizione del giudice penale non è dunque incompatibile con la veridicità del tenore delle dichiarazioni testimoniali rese dagli odierni convenuti. L'esame dei verbali delle udienze del giudizio dibattimentale conduce alle medesime considerazioni svolte a suo tempo dal Giudice penale, senza, per quanto in questa sede rileva, che sia possibile addebitare alle odierne parti convenute, con il richiesto grado di certezza, una condotta di falsa testimonianza. D'altra parte risulta fondato quanto evidenziato dalle parti convenute ovvero che queste ultime nell'ambito del giudizio possessorio iscritto al R.G. n. 3054/2003 di questo Tribunale resero dichiarazioni dal contenuto sostanzialmente sovrapponibile a quello delle dichiarazioni rese in sede penale e che il Giudice civile ebbe a porre tali dichiarazioni a fondamento del provvedimento possessorio successivamente emesso ed al quale lo stesso si è poi conformato. Pt_1
Né la dimostrazione della falsità delle testimonianze rese dai convenuti è emersa dai contenuti delle prove documentali e testimoniali acquisite nel corso del presente giudizio. Con la conseguenza che, spettando l'onere della prova in materia extra- contrattuale alla parte attrice che si dichiara danneggiata, la domanda proposta da deve essere respinta. Parte_1
Resta assorbito il profilo relativo alla configurabilità del danno non patrimoniale lamentato dalla parte attrice e che quest'ultima ha lamentato facendo leva sui contenuti di relazione tecnica allegata al proprio atto introduttivo, nella quale si dà atto, invero senza spiegarne le ragioni di possibile connessione rispetto ai fatti oggetto di causa, che il abbia subito un generico “stato di stress psicofisico” Pt_1
pagina4 di 5 con “insorgenza di un disturbo post-traumatico da stress e di sindrome ipertensiva arteriosa in assenza di altre cause stressogene”, di cui in ogni caso sarebbe stato necessario accertare la risarcibilità in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale è necessario che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza) e che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (cfr. Cass., S.U., Sentenza n. 26972 del 11/11/2008 (Rv. 605493 - 01)). Per tutte le indicate ragioni la domanda proposta dalla parte attrice deve essere respinta. Non può trovare la richiesta delle parti convenute di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non essendo dato ravvisare da parte di quest'ultimo comportamenti espressione di mala fede o colpa grave e non avendo d'altra parte le parti convenute compiutamente allegato alcuna forma di pregiudizio subito per effetto dell'iniziativa processuale subita. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono per l'effetto poste a carico della parte attrice. Le stesse sono liquidate in dispositivo in attuazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, pari a quello della domanda (indeterminabile), della complessità delle questioni di fatto e di diritto dedotte nel giudizio e delle fasi in cui questo si è articolato (compensi in misura media per tutte le fasi del giudizio, con aumento nella misura del 10% per il numero delle parti vittoriose assistite dal medesimo difensore).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone: rigetta la domanda della parte attrice, che condanna alla refusione delle spese di lite nei riguardi delle parti convenute, liquidate per compensi in euro 11.946,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%. Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli, 19 giugno 2025
il Giudice
IC AP
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