Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 71
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Carenza di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto che le argomentazioni sollevate dalla ricorrente fossero già state oggetto di un precedente ricorso avverso l'atto di recupero del credito d'imposta, anch'esso rigettato con sentenza n. 42/2026. Pertanto, l'operato dell'Ufficio è stato ritenuto legittimo.

  • Rigettato
    Insussistenza di elementi probatori a sostegno dell'incontestata inesistenza oggettiva delle prestazioni di formazione

    La Corte ha ritenuto che le argomentazioni sollevate dalla ricorrente fossero già state oggetto di un precedente ricorso avverso l'atto di recupero del credito d'imposta, anch'esso rigettato con sentenza n. 42/2026. Pertanto, l'operato dell'Ufficio è stato ritenuto legittimo.

  • Rigettato
    Effettivo svolgimento dei corsi tenuti a distanza e esistenza della società erogatrice

    La Corte ha ritenuto che le argomentazioni sollevate dalla ricorrente fossero già state oggetto di un precedente ricorso avverso l'atto di recupero del credito d'imposta, anch'esso rigettato con sentenza n. 42/2026. Pertanto, l'operato dell'Ufficio è stato ritenuto legittimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 71
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza
    Numero : 71
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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