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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 71/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LEONE MICHELE, Presidente e Relatore
LACEDRA DONATO, Giudice
SAVINO GAETANO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 112/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Cooperativa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC303T100729 2024 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Annullamento dell'Atto impugnato Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1,CF: P.IVA_1, con sede in LATRONICO (PZ) alla Indirizzo_1, Indirizzo_2,in persona del legale rappresentante p.t., sig. Rappresentante_1 C.F.: CF_1, nato a [...] l'Data nascita_1 ed ivi residente alla Indirizzo_3, rappresentata e difesa, dall'Avv. Difensore_1, (CF: CF_Difensore_1-PEC: Email_1), presso il cui studio, in Potenza, alla Indirizzo_4, elettivamente domicilia, giusta mandato rilasciato su foglio separato, proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. TC303T100729/2024 – anno
2021 emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Potenza – Ufficio Controlli. Con tale Avviso
l'Ufficio ha recuperato, ai sensi degli artt.19 e 54 DPR 633/72 l'IVA indebitamente detratta di € 3.214,05, nonché le II.DD, ai sensi degli artt. 39.c.1 e 38/40 DPR 600/73, evase in conseguenza dell'indebita deduzione dell'inesistente costo di € 14.609,33.
L' accertamento trova la sua scaturigine a seguito dell' l'Atto di Recupero n. TC3CRT200067/2024 – anni
2020-2021 – iscritto a ruolo presso la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Potenza al n. R.G.R. 62/2025 – con il quale l'Agenzia delle Entrate, per i medesimi motivi di cui all'avviso di accertamento oggi impugnato, ha dichiarato inesistente il credito di imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 di cui all'art. 1, commi 46/56, L. n. 205/2017 ed all'art. 1, commi 78/81, L. n. 145/2018, utilizzato in compensazione dalla ricorrente negli anni 2021-2022-
2023. L'Agenzia, di conseguenza, ha ritenuto inesistenti le fatture d'acquisto emesse nell'anno 2022 dalla società “Società_1 srl”, erogatrice dei corsi di formazione 4.0, ora in amministrazione giudiziaria. La ricorrente società ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato per i motivi che seguono:
1. la carenza di motivazione per essere l'atto basato su un'Ordinanza del Tribunale di Vallo della Lucania che non permette la riferibilità dei fatti ivi riportati alla società ricorrente, tra l'altro asserisce parte ricorrente la mancata allegazione del nulla-osta all'utilizzabilità ai fini fiscali delle informazioni contenute nell'Ordinanza;
2. l'insussistenza di elementi probatori addotti dall'Ufficio a sostegno della affermata inesistenza oggettiva delle prestazioni di formazione;
3. nel merito, l'effettivo svolgimento dei corsi tenuti a distanza e l'esistenza effettiva e sostanziale della Società_1.
Nel costituirsi in giudizio con atto di controdeduzioni depositato in data 10/04/2025, l'Agenzia delle Entrate di Potenza confutava puntualmente quanto ex adverso dedotto ribadendo la correttezza e legittimità del proprio agire nella notifica sia dell'atto opposto che dell'Atto di Recupero del credito d'imposta 4.0 per indebito utilizzo dello stesso.
Le parti concludevano per la declaratoria di accoglimento delle proprie argomentazioni, con vittoria di spese e onorari, da liquidarsi ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/92. All'odierna udienza, in camera di consiglio, la Corte assumeva la decisione che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A giudizio di questa Corte, vista la documentazione e la normativa di riferimento, il ricorso non può trovare accoglimento. Come in premessa cennato tutte le argomentazioni sollevate dalla ricorrente società sono state oggetto del ricorso presentato avverso l'Atto di Recupero n. TC3CRT200067/2024 – anni 2020-2021 – iscritto a ruolo presso la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Potenza al n. R.G.R. 62/2025 – con il quale l'Agenzia delle Entrate, per i medesimi motivi di cui all'avviso di accertamento oggi impugnato, ha dichiarato inesistente il credito di imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 di cui all'art. 1, commi 46/56, L. n. 205/2017 ed all'art. 1, commi 78/81, L. n. 145/2018, utilizzato in compensazione dalla ricorrente negli anni 2021-2022- 2023.
Ebbene, questa Corte, con sentenza n.42/2026, depositata in data 02/02/2026, ha rigettato il ricorso della contribuente, confermando la legittimità del recupero del credito d'imposta azionato dall'Agenzia delle
Entrate. Essendo l'Avviso di Accertamento in oggetto consequenziale all'Atto di Recupero citato, questa
Corte non può che ritenere legittimo l'operato dell'Ufficio che ha ripreso a tassazione i costi inesistenti derivanti dalle fatture emesse dalla società erogatrice i corsi di formazione Società_1.
Per quanto sopra evidenziato il ricorso è infondato e va rigettato.
Per il principio della soccombenza, la società ricorrente va condannata alla rifusione delle spese del giudizio, in dispositivo liquidate, in favore della convenuta Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Potenza, sez.02, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 complessivi, a favore dell'Agenzia Entrate - Direzione provinciale di Potenza - . Potenza,27/01/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LEONE MICHELE, Presidente e Relatore
LACEDRA DONATO, Giudice
SAVINO GAETANO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 112/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Cooperativa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC303T100729 2024 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Annullamento dell'Atto impugnato Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1,CF: P.IVA_1, con sede in LATRONICO (PZ) alla Indirizzo_1, Indirizzo_2,in persona del legale rappresentante p.t., sig. Rappresentante_1 C.F.: CF_1, nato a [...] l'Data nascita_1 ed ivi residente alla Indirizzo_3, rappresentata e difesa, dall'Avv. Difensore_1, (CF: CF_Difensore_1-PEC: Email_1), presso il cui studio, in Potenza, alla Indirizzo_4, elettivamente domicilia, giusta mandato rilasciato su foglio separato, proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. TC303T100729/2024 – anno
2021 emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Potenza – Ufficio Controlli. Con tale Avviso
l'Ufficio ha recuperato, ai sensi degli artt.19 e 54 DPR 633/72 l'IVA indebitamente detratta di € 3.214,05, nonché le II.DD, ai sensi degli artt. 39.c.1 e 38/40 DPR 600/73, evase in conseguenza dell'indebita deduzione dell'inesistente costo di € 14.609,33.
L' accertamento trova la sua scaturigine a seguito dell' l'Atto di Recupero n. TC3CRT200067/2024 – anni
2020-2021 – iscritto a ruolo presso la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Potenza al n. R.G.R. 62/2025 – con il quale l'Agenzia delle Entrate, per i medesimi motivi di cui all'avviso di accertamento oggi impugnato, ha dichiarato inesistente il credito di imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 di cui all'art. 1, commi 46/56, L. n. 205/2017 ed all'art. 1, commi 78/81, L. n. 145/2018, utilizzato in compensazione dalla ricorrente negli anni 2021-2022-
2023. L'Agenzia, di conseguenza, ha ritenuto inesistenti le fatture d'acquisto emesse nell'anno 2022 dalla società “Società_1 srl”, erogatrice dei corsi di formazione 4.0, ora in amministrazione giudiziaria. La ricorrente società ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato per i motivi che seguono:
1. la carenza di motivazione per essere l'atto basato su un'Ordinanza del Tribunale di Vallo della Lucania che non permette la riferibilità dei fatti ivi riportati alla società ricorrente, tra l'altro asserisce parte ricorrente la mancata allegazione del nulla-osta all'utilizzabilità ai fini fiscali delle informazioni contenute nell'Ordinanza;
2. l'insussistenza di elementi probatori addotti dall'Ufficio a sostegno della affermata inesistenza oggettiva delle prestazioni di formazione;
3. nel merito, l'effettivo svolgimento dei corsi tenuti a distanza e l'esistenza effettiva e sostanziale della Società_1.
Nel costituirsi in giudizio con atto di controdeduzioni depositato in data 10/04/2025, l'Agenzia delle Entrate di Potenza confutava puntualmente quanto ex adverso dedotto ribadendo la correttezza e legittimità del proprio agire nella notifica sia dell'atto opposto che dell'Atto di Recupero del credito d'imposta 4.0 per indebito utilizzo dello stesso.
Le parti concludevano per la declaratoria di accoglimento delle proprie argomentazioni, con vittoria di spese e onorari, da liquidarsi ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/92. All'odierna udienza, in camera di consiglio, la Corte assumeva la decisione che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A giudizio di questa Corte, vista la documentazione e la normativa di riferimento, il ricorso non può trovare accoglimento. Come in premessa cennato tutte le argomentazioni sollevate dalla ricorrente società sono state oggetto del ricorso presentato avverso l'Atto di Recupero n. TC3CRT200067/2024 – anni 2020-2021 – iscritto a ruolo presso la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Potenza al n. R.G.R. 62/2025 – con il quale l'Agenzia delle Entrate, per i medesimi motivi di cui all'avviso di accertamento oggi impugnato, ha dichiarato inesistente il credito di imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 di cui all'art. 1, commi 46/56, L. n. 205/2017 ed all'art. 1, commi 78/81, L. n. 145/2018, utilizzato in compensazione dalla ricorrente negli anni 2021-2022- 2023.
Ebbene, questa Corte, con sentenza n.42/2026, depositata in data 02/02/2026, ha rigettato il ricorso della contribuente, confermando la legittimità del recupero del credito d'imposta azionato dall'Agenzia delle
Entrate. Essendo l'Avviso di Accertamento in oggetto consequenziale all'Atto di Recupero citato, questa
Corte non può che ritenere legittimo l'operato dell'Ufficio che ha ripreso a tassazione i costi inesistenti derivanti dalle fatture emesse dalla società erogatrice i corsi di formazione Società_1.
Per quanto sopra evidenziato il ricorso è infondato e va rigettato.
Per il principio della soccombenza, la società ricorrente va condannata alla rifusione delle spese del giudizio, in dispositivo liquidate, in favore della convenuta Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Potenza, sez.02, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 complessivi, a favore dell'Agenzia Entrate - Direzione provinciale di Potenza - . Potenza,27/01/2026