Sentenza 4 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/2002, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
AND 0 2 REPUBBLICA ITALIANA 14 61 IN NOME DEL POPOLO TALIANO LA CORTI SUPREM0 1 4 DICASSAZI Oggetto IMPUGNAZION SEZIONE SECONDA CIVILE DELIBERA CONDOMINIALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo --- Presidente R.G.N. 16328/99 CALFAPIETRA Consigliere Cron.3782 Dott. Ugo RIGGIO - Rep. 423 Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 30/10/01 Rel. Consigliere - - Consigliere Dott. Umberto GOLDONI - CORTE SUPPENA DIC ha pronunciato la seguente UFFICIO C Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 1.55 sul ricorso proposto da: 4 FEB. 200Z MAZZARONE ALDO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE IL CANCELLIENE REGINA MARGHERITA 278, presso lo studio dell'avvocato 55 L3000 STEFANO GIOVE, che lo difende unitamente all'avvocato CANCELLERIA SERGIO GIANELLO, giusta delega in atti;
- ricorrente DG724561
contro
CONDOMINIO VIA AL GARBO 2-4-6 GENOVA, in persona dell'Amm.re p.t. Sig. LA TORRE Rocco, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIO FASCETTI 58, presso lo studio dell'avvocato NICOLA NUCARO, che lo difende 2001 unitamente agli avvocati ENRICO FRANCHINI, DIEGO 1440 -1- BONANNI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 651/99 del Tribunale di GENOVA, depositata il 10/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito 1'Avvocato Stefano GIOVE, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito 1'Avvocato Nicola NUCARO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 22/7/1997 AR AL conveniva in giudizio il condominio di via al Garbo 6 per far dichiarare nulla, illegittima o annulla- bile la delibera dell'assemblea condominiale del 6/6/1997. L'attore conte- stava sia la suddivisione delle spese per raccomandate in base ai millesimi di proprietà (tabella A ), sia l'addebito di spese straordinarie in ragione dei millesimi di proprietà e non secondo le tabelle relative alle singole voci di dette spese, sia infine la divisione tra tutti i condomini delle spese ENEL relative al vano cantine. Il condominio convenuto, costituitosi, sosteneva l'infondatezza delle do- mande del AR. L'adito giudice di pace di Sestri Ponente, con sentenza 11/3/1998, riget- tava le richieste dell'attore. Il AR proponeva gravame al quale resisteva il condominio. Con sentenza 10/3/1999 il tribunale di Genova, in parziale accoglimento dell'appello, annullava la delibera assembleare impugnata nella parte relati- va al riparto delle spese per l'adeguamento a legge dell'impianto elettrico di scale, cantine ed ascensore. Il tribunale, per quel che ancora rileva in questa sede, osservava: che andava respinta la pretesa dell'attore di considerare le spese postali affrontate per la convocazione di assemblee - generali o par- - ticolari a seconda se sostenute a favore di tutti i condomini o di alcuni sol- tanto;
che il regolamento condominiale prevedeva, all'articolo 28, la facoltà per l'amministratore di dare l'avviso di convocazione o tramite raccoman- date o a mano;
che i due diversi mezzi di comunicazione erano equipollenti per cui, secondo l'articolo 5 del regolamento, le dette spese, in quanto rela- 3 tive all'amministrazione, dovevano essere ripartite come regola generale tra tutti i condomini in base ai valori delle rispettive proprietà, come stabilito nella tabella A, indipendentemente dalle modalità di convocazione dei sin- goli condomini;
che ciò era confermato dall'articolo 31 del regolamento il quale, come eccezione alla regola generale, poneva a carico dei singoli con- domini sole le spese postali sostenute per avvisarli delle deliberazioni as- sunte in loro assenza o per riconvocare un'assemblea andata deserta per la loro assenza;
che per le spese in questione, non rientrando tra quelle di cui all'articolo 31, andava applicata la regola generale dettata dall'articolo 5; che era infondata la tesi del AR relativa all'avvenuta ripartizione tra tutti i condomini delle spese ENEL dell'area cantine sia perché la scala per raggiungere le cantine conduceva anche a parti ed impianti condominiali, di cui l'appellante era comproprietario, sia perché non esisteva un autonomo impianto per l'illuminazione delle cantine atteso che l'unico impianto elet- trico era comune al vano cantine, alle rampe di scale e al locale contatori dell'energia elettrica dei singoli immobili;
che risultava quindi impossibile distinguere tra il consumo di energia del vano cantine e quello delle altre parti che il medesimo impianto serviva, per cui era impossibile addebitare la prima voce di consumo ai soli proprietari di cantine;
che peraltro le cantine, pur fruendo della luce in misura maggiore, contribuivano anche in misura maggiore in base alla relativa tabella millesimale. La cassazione della sentenza del tribunale di Genova è stata chiesta da AR AL con ricorso affidato a due motivi. Il condominio di via al Garbo 2 di Genova ha resistito con controricorso. Motivi della decisione 4 Con il primo motivo di ricorso AR AL denuncia omessa, insuf- ficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
contro
- versia. Il ricorrente sostiene che il tribunale ha errato nel desumere dalla di- sposizione di cui all'articolo 28 del regolamento condominiale che le spese postali in questione dovessero rientrare tra le spese generali da ripartirsi tra tutti i condomini secondo le modalità precisate dall'articolo 8 del medesimo regolamento. In realtà, ad avviso del AR, l'articolo 28 si limita ad indicare i mezzi validi di convocazione dell'assemblea senza qualificare il tipo di spesa che ad essi corrispondono. Nella specie solo per otto condomi- ni si è reso necessario l'invio a mezzo posta per soddisfare esigenze di ca- rattere personale, per cui è evidente che non si è in presenza di una spesa relativa ad un sevizio reso nell'interesse del condominio, con la conseguen- za che devono sopportarne il carico solo coloro che ne hanno usufruito. Ciò lo si desume anche dall'articolo 31 del regolamento che non considera spese generali quelle sostenute per l'invio del verbale dell'assemblea ai condomini assenti. Il motivo è infondato. Occorre premettere che, come più volte ribadito nella giurisprudenza di questa Corte, l'interpretazione di un regolamento contrattuale di condominio da parte del giudice del merito è insindacabile in sede di legittimità quando non riveli violazione dei canoni di ermeneutica oppure vizi logici per man- canza, insufficienza o contraddittorietà di motivazione ( sentenze 14/7/2000 n. 9355; 24/10/1995 n. 11278; 28/8/1990 n. 8899). Nella specie il primo di tali profili non viene minimamente prospettato, mentre i rilievi avanzati sotto il secondo profilo sono del tutto inconsistenti. 50 L'interpretazione data dal tribunale agli articoli 5, 8, 28 e 31 al regola- mento di condominio, di cui non è stata contestata la natura contrattuale, è ineccepibile. Come riportato nella parte narrativa che precede, il giudice di appello, in base ad un esame delle citate norme regolamentari, isolatamente e compara- tivamente considerate, è giunto alla conclusione che le spese postali relative alle convocazione dei condomini alle assemblee rientrano tra quelle generali - in quanto spese di amministrazione - da ripartire tra tutti i condomini se- condo la tabella A. Il tribunale è pervenuto alla detta conclusione attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di una valutazione accurata e puntuale della lettera e della ratio delle norme regolamentari in questione. Bisogna altresì rilevare che quando con il ricorso per cassazione sia de- nunciato un vizio di motivazione della sentenza sotto il profilo dell'omesso o errato esame di una clausola contrattuale, è necessario che il ricorrente precisi e specifichi, sia pur in maniera sintetica, la clausola del regolamento contrattuale di condominio di cui lamenti la mancata o l'erronea valutazio- ne, per consentire al giudice di legittimità di esercitare il controllo di caratte- re decisivo. Nel caso in esame il ricorrente ha omesso di riportare specificamente il contenuto letterale delle clausole regolamentari in questione il che impedi- sce di effettuare il controllo dell'interpretazione data dal giudice di secondo grado a tali clausole. 6 In definitiva deve ritenersi corretta l'interpretazione ermeneutica com- piuta dal giudice del merito ed anche se il ricorrente denuncia al riguardo vizi di motivazione, svolgendo al riguardo generiche argomentazioni, deve ritenersi che è stato essenzialmente investito il "risultato" interpretativo rag- giunto, il che è inammissibile in questa sede. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del secondo comma dell'articolo 1123 c.c., il ricorrente deduce che i proprietari delle cantine usufruiscono in misura maggiore del servizio di illuminazione, mentre il resto del servizio condominiale cui l'impianto è destinato non vie- ne ad incidere in maniera apprezzabile sui consumi di energia elettrica. Non è poi sostenibile che i condomini proprietari delle cantine contribuiscono in misura maggiore alle spese in base alle tabelle millesimali, perché è la legge stessa a non considerare soddisfacente detto criterio di riparto e ad imporre che si dia opportuna rilevanza all'utilizzo concreto che del servizio viene fatto. Anche questo motivo, come il precedente, non è fondato: la sentenza im- pugnata, del tutto corretta, si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto ed è conforme ai principio affermato da questa Corte ( sentenza 17/9/1998 n. 9263) secondo cui il contributo alla spesa per un servizio comune destinato ad essere fruito in misura diversa dai singoli condomini deve essere ripartito in proporzione all'utilizzazione di esso ( come preteso dal ricorrente) e non ai millesimi solo se in concreto possibile e non eccessivamente costoso. -con apprezzamento di meritoNella specie il giudice di secondo grado sottratto al sindacato di legittimità in quanto adeguatamente motivato con espresso riferimento agli elementi di fatto emergenti dalle risultanze istrutto- 7 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data ain 25.7.95. versate C...149.77 (euro.CENTO QUARANTANOVE/77 p. Il Dirigente Arco Carvici (Dott.ssa Maria Crazia DI B Il Responsabile Servizio i Dr. M. RAC23 rie (fotografie prodotte e dichiarazioni rese dall'amministratore del condo- minio) ha coerentemente affermato che, esistendo nell'edificio condomi- niale in questione un unico impianto di illuminazione comune al vano canti- ne, alla rampe di scale ed al locale contatori dell'energia elettrica delle sin- gole unità immobiliari, "è impossibile distinguere fra il consumo di energia elettrica del vano cantine e quello delle altre due parti” con conseguente im- possibilità di addebitare la prima voce di consumo solo ai proprietari di 109T 129.11 456T 20,66 Le dette valutazioni del giudice del merito non sono state specificamente TOT 149,77 cantine. contestate dal ricorrente il quale si è limitato ad invocare l'applicazione della disposizione dettata dal citato secondo comma dell'articolo 1123 c.c. senza preoccuparsi di sottoporre a critica la ratio decidendi della decisione impugnata basata sulla affermata inesistenza nella fattispecie in esame dei presupposti in fatto necessari per ripartire le spese relative a cose destinate a servire i condomini in misura diversa in proporzione dell'uso di tali cose Il ricorso deve pertanto essere rigettato con al conseguente condanna del fatto da ciascun condomino. ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata in dispositivo. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
P.Q.M.
(€68,02 spese del giudizio di cassazione che liquida in complessive lire 131100 01- (€ 1291, 14) tre lire 2.500.000 a titolo di onorari. Roma 30 ottobre 2001 Il presidente, Il consigliere estensore Ma EPOSITATO IN CANCEL IL CANCELLIERE C1 0 2002 IL CANCELLIERECT Valexia Neri 8