TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 15197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15197 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Nrg 2632/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Provvedimento fuori udienza
IL GIUDICE
visto il proprio provvedimento con il quale è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del 30 ottobre 2025 mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte;
viste le note depositate visto l'art.23 comma 8 legge 689/81 pronuncia la seguente sentenza,
contenente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dr.ssa ON ID, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2632 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, e vertente
T R A
e elettivamente domiciliati in Roma via Lattanzio n 27 Parte_1 Parte_2
presso lo studio dell'avv Stefano Cruciani che li rappresenta e difende giusto mandato in atti;
-RICORRENTE -
E
(C.F. ) in persona del sindaco pro tempore elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata in Roma via del Tempio di Giove n 21 presso gli uffici dell'avvocatura Comunale
rappresentato e difeso dal funzionario delegato Rita di Meo giusto mandato in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione determina dirigenziale ingiuntiva
CONCLUSIONI
Come da note di udienza MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 22 l. 689/81 i ricorrenti hanno proposto opposizione
1) alla determinazione dirigenziali n. 35869/2021/8/1/1 del 25 ottobre 2021
2) alla determinazione dirigenziale n 35870/2021/8/1/1 del 25 ottobre 2021
notificate a mezzo del servizio postale il 22 novembre 2021 con la quale ha CP_1
ingiunto agli istanti il pagamento di euro 26.028,49 in favore della a fronte CP_2
della violazione ex art 15 della legge Regione Lazio n 12/99 .
Gli atti opposti venivano emessi sulla base rispettivamente del verbale di accertamento n
73150006177 del 10 maggio 2017 e n 73150006176 del 10 maggio 2017 redatti dagli agenti del Corpo di Polizia Municipale, di in cui veniva contestata a ciascun CP_1
ricorrente la violazione di cui all'art. 15 della L.R. Lazio n.12/1999, per l'abusiva occupazione dell'immobile sito in Roma, largo Fratelli Lumiere n 26 sc E int 2 .
A sostegno dell'opposizione i ricorrenti eccepivano la carenza di legittimazione passiva ,
l'inesistenza del pregiudizio per l'ente, lo stato di necessità, l'utilizzo non clandestino dell'immobile; evidenziavano nel merito la buona fede della condotta, la pendenza della domanda in sanatoria ai sensi della legge n1/2020 in ogni caso la erroneità del calcolo degli importi.
Costituitasi ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza della domanda. CP_1
Con le note conclusive i ricorrenti eccepivano il difetto di ius postulandi di CP_1
costituita a mezzo del funzionario delegato
Preliminarmente si osserva che la determina dirigenziale ingiuntiva è stata correttamente notificata al trasgressore entro il termine di prescrizione di cinque anni dall' accertamento della violazione (allegato in atti) e che il funzionario delegato è autorizzato a rappresentare l'Ente nella opposizioni a sanzioni amministrative. Nel merito l'illecito amministrativo deve ritenersi commesso dai ricorrenti che neppure astrattamente hanno dato prova di possedere i requisiti per poter occupare l'alloggio tali da legittimare la regolare permanenza nell'immobile.
In materia di alloggi di Edilizia Residenziale pubblica ai fini del subentro all'assegnatario nell'assegnazione dell'alloggio, assumono rilevanza solo alcune delle situazioni che determinano l'ampliamento del nucleo familiare elencate tassativamente dalla legge regionale n 12/99 , al di fuori delle quali non sorge il diritto al subentro nell'assegnazione.
Nessuna istanza di subentro o di sanatoria è stata mai presentata in data anteriore all'accertamento, in favore dei ricorrenti il quali risultano solo anagraficamente
nell'alloggio.
Neppure è emersa la buona fede del trasgressore in applicazione dell'art. 3 della l. 689/81,
sull'elemento soggettivo dell'illecito secondo il quale le violazioni colpite, necessitato e, al tempo stesso richiedono, una sufficiente coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacchè la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questo l'onere di provare di aver agito senza.
In buon sostanza l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità
amministrativa - al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni - solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e dove risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso.(v. sentenze n. 10508/1995 delle sezioni unite, n.
4927/1998, 664, 1142/1999, 2642/2000, 7143/2001, 10607, 16608/2003 di sezioni semplici).
Cass. civ., sez. II, 11 giugno 2007, n. 13610). Quanto allo stato di necessità ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno delle cause di esclusione della responsabilità in tema di sanzioni amministrative, previste dalla legge n 689 del 1981 art. 4, in mancanza di ulteriori precisazioni, vengono richiamate le disposizioni che disciplinano i medesimi istituti nel diritto penale e segnatamente per quanto concerne lo stato di necessità l'art 54 c.p. (Cass 24 marzo 2004 n 5877, Cass 5 marzo 2003 n
3524; Cass 12 luglio 2000 n 9254).
Anche in tema di sanzioni amministrative, l'art 54 c.p. richiede che trattasi di un pericolo
“attuale” ed “imminente” individuato e circoscritto nello spazio e nel tempo.
La ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di una situazione di pericolo di danno grave alla persona, poiché per sua stessa ammissione la permanenza dell'immobile si protraeva già prima dell'accertamento.
La sanzione così applicata in seguito all'accertamento dell'occupazione di un alloggio residenziale pubblico senza titolo è legittima nell'an ed è stata quantificata senza applicazione dell'art 15 comma 3 bis legge n12/99.
Ciò posto in applicazione dell'art 11 legge 689/81 tenuto conto dei fatti rappresentati da parte ricorrente si ritiene congrua la riduzione della sanzione al minimo edittale.
Ne consegue che le Determinazioni Dirigenziali opposte deve essere ridotta al minimo edittale.
La natura della controversia impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede
1) Riduce al minimo edittale le sanzioni di cui alle determine dirigenziali opposte
2) Compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Roma lì 31 ottobre 2025
Il Giudice
ON ID
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Provvedimento fuori udienza
IL GIUDICE
visto il proprio provvedimento con il quale è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del 30 ottobre 2025 mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte;
viste le note depositate visto l'art.23 comma 8 legge 689/81 pronuncia la seguente sentenza,
contenente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dr.ssa ON ID, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2632 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, e vertente
T R A
e elettivamente domiciliati in Roma via Lattanzio n 27 Parte_1 Parte_2
presso lo studio dell'avv Stefano Cruciani che li rappresenta e difende giusto mandato in atti;
-RICORRENTE -
E
(C.F. ) in persona del sindaco pro tempore elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata in Roma via del Tempio di Giove n 21 presso gli uffici dell'avvocatura Comunale
rappresentato e difeso dal funzionario delegato Rita di Meo giusto mandato in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione determina dirigenziale ingiuntiva
CONCLUSIONI
Come da note di udienza MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 22 l. 689/81 i ricorrenti hanno proposto opposizione
1) alla determinazione dirigenziali n. 35869/2021/8/1/1 del 25 ottobre 2021
2) alla determinazione dirigenziale n 35870/2021/8/1/1 del 25 ottobre 2021
notificate a mezzo del servizio postale il 22 novembre 2021 con la quale ha CP_1
ingiunto agli istanti il pagamento di euro 26.028,49 in favore della a fronte CP_2
della violazione ex art 15 della legge Regione Lazio n 12/99 .
Gli atti opposti venivano emessi sulla base rispettivamente del verbale di accertamento n
73150006177 del 10 maggio 2017 e n 73150006176 del 10 maggio 2017 redatti dagli agenti del Corpo di Polizia Municipale, di in cui veniva contestata a ciascun CP_1
ricorrente la violazione di cui all'art. 15 della L.R. Lazio n.12/1999, per l'abusiva occupazione dell'immobile sito in Roma, largo Fratelli Lumiere n 26 sc E int 2 .
A sostegno dell'opposizione i ricorrenti eccepivano la carenza di legittimazione passiva ,
l'inesistenza del pregiudizio per l'ente, lo stato di necessità, l'utilizzo non clandestino dell'immobile; evidenziavano nel merito la buona fede della condotta, la pendenza della domanda in sanatoria ai sensi della legge n1/2020 in ogni caso la erroneità del calcolo degli importi.
Costituitasi ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza della domanda. CP_1
Con le note conclusive i ricorrenti eccepivano il difetto di ius postulandi di CP_1
costituita a mezzo del funzionario delegato
Preliminarmente si osserva che la determina dirigenziale ingiuntiva è stata correttamente notificata al trasgressore entro il termine di prescrizione di cinque anni dall' accertamento della violazione (allegato in atti) e che il funzionario delegato è autorizzato a rappresentare l'Ente nella opposizioni a sanzioni amministrative. Nel merito l'illecito amministrativo deve ritenersi commesso dai ricorrenti che neppure astrattamente hanno dato prova di possedere i requisiti per poter occupare l'alloggio tali da legittimare la regolare permanenza nell'immobile.
In materia di alloggi di Edilizia Residenziale pubblica ai fini del subentro all'assegnatario nell'assegnazione dell'alloggio, assumono rilevanza solo alcune delle situazioni che determinano l'ampliamento del nucleo familiare elencate tassativamente dalla legge regionale n 12/99 , al di fuori delle quali non sorge il diritto al subentro nell'assegnazione.
Nessuna istanza di subentro o di sanatoria è stata mai presentata in data anteriore all'accertamento, in favore dei ricorrenti il quali risultano solo anagraficamente
nell'alloggio.
Neppure è emersa la buona fede del trasgressore in applicazione dell'art. 3 della l. 689/81,
sull'elemento soggettivo dell'illecito secondo il quale le violazioni colpite, necessitato e, al tempo stesso richiedono, una sufficiente coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacchè la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questo l'onere di provare di aver agito senza.
In buon sostanza l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità
amministrativa - al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni - solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e dove risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso.(v. sentenze n. 10508/1995 delle sezioni unite, n.
4927/1998, 664, 1142/1999, 2642/2000, 7143/2001, 10607, 16608/2003 di sezioni semplici).
Cass. civ., sez. II, 11 giugno 2007, n. 13610). Quanto allo stato di necessità ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno delle cause di esclusione della responsabilità in tema di sanzioni amministrative, previste dalla legge n 689 del 1981 art. 4, in mancanza di ulteriori precisazioni, vengono richiamate le disposizioni che disciplinano i medesimi istituti nel diritto penale e segnatamente per quanto concerne lo stato di necessità l'art 54 c.p. (Cass 24 marzo 2004 n 5877, Cass 5 marzo 2003 n
3524; Cass 12 luglio 2000 n 9254).
Anche in tema di sanzioni amministrative, l'art 54 c.p. richiede che trattasi di un pericolo
“attuale” ed “imminente” individuato e circoscritto nello spazio e nel tempo.
La ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di una situazione di pericolo di danno grave alla persona, poiché per sua stessa ammissione la permanenza dell'immobile si protraeva già prima dell'accertamento.
La sanzione così applicata in seguito all'accertamento dell'occupazione di un alloggio residenziale pubblico senza titolo è legittima nell'an ed è stata quantificata senza applicazione dell'art 15 comma 3 bis legge n12/99.
Ciò posto in applicazione dell'art 11 legge 689/81 tenuto conto dei fatti rappresentati da parte ricorrente si ritiene congrua la riduzione della sanzione al minimo edittale.
Ne consegue che le Determinazioni Dirigenziali opposte deve essere ridotta al minimo edittale.
La natura della controversia impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede
1) Riduce al minimo edittale le sanzioni di cui alle determine dirigenziali opposte
2) Compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Roma lì 31 ottobre 2025
Il Giudice
ON ID