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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 2099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2099 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2099/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI MARCELLO, Presidente
ZZ MA IN, Relatore
MAGISTRO FABIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6310/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004 elettivamente domiciliato presso Napoli Obiettivo Valore S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 162204 229 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1723/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (C.F. P.IVA_1), in persona del Trustee Rappresentante_1 , ha impugnato l'Avviso di accertamento esecutivo (IMU-anno 2019) n. 162204/229 del 21/11/2024, notificato l'08 gennaio 2025, emesso da Napoli Obiettivo Valore S.r.l. quale concessionario del Comune di Napoli e gestito da Municipia
S.p.A. ai sensi del contratto di servizi del 07/08/2024. L'atto conteneva richiesta di pagamento del complessivo importo di € 36.119,00 (imposta € 23.398,00, sanzioni € 7.019,40, interessi € 5.693,73) con prospetto analitico di immobili e basi imponibili. Il ricorrente, a sostegno del ricorso ha posto i seguenti motivi: -difetto di legittimazione attiva di Napoli Obiettivo Valore S.r.l. ai sensi dell'art. 53 d.lgs. 446/1997 (mancata iscrizione all'Albo) e carenza dei requisiti per l'attività di accertamento/riscossione; -difetto di motivazione del quantum con riferimento agli interessi (mancanza di calcolo analitico); -difetto di legittimazione passiva del Trust in quanto ente privo di personalità giuridica.
Ha resistito il Comune di Napoli eccependo la propria estraneità al giudizio, atteso che il potere di accertamento e riscossione era stato attribuito al concessionario ex art. 52 d.lgs. 446/1997; ha chiesto di essere estromesso dal giudizio.
Ha resistito Municipia S.p.A. rappresentando di aver proceduto in autotutela all'annullamento dell'avviso n.
162204/229, e chiedendo di dichiarare cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti emerge che Napoli Obiettivo Valore S.r.l. ha adottato formale “Annullamento Avviso di Accertamento
Esecutivo IMU – Anno 2019” relativo all'Avviso n. 162204/229 del 21/11/2024, notificato l'08/01/2025, motivato per “Errata intestazione accertamento” e emesso in data 30/09/2025 (firma digitale del Dott.
Nominativo_1). Il provvedimento, comunicato alla parte, annulla a tutti gli effetti l'atto impugnato in applicazione del potere di autotutela.
L'annullamento dell'avviso n. 162204/229 costituisce sopravvenienza idonea a elidere l'interesse alla decisione sul merito del gravame, determinando la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'oggetto del giudizio (art. 100 c.p.c. in combinato con i principi generali del processo tributario). È dirimente che l'atto di autotutela sia stato adottato dal soggetto che ha emesso l'atto (concessionario), prima della decisione, e che annulli integralmente la pretesa contenuta nell'avviso impugnato (“annullato a tutti gli effetti”).
La richiesta del Comune di Napoli di essere estromesso dal giudizio per difetto di legittimazione passiva
(potere di accertamento trasferito al concessionario ex art. 52 d.lgs. 446/1997) rimane assorbita dall'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Va, dunque, dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere ex art. 46 d. lgs. 546/1992, come richiesto anche dal ricorrente.
Spese compensate sulla non opposizione delle controparti sul punto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli così provvede:
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI MARCELLO, Presidente
ZZ MA IN, Relatore
MAGISTRO FABIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6310/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004 elettivamente domiciliato presso Napoli Obiettivo Valore S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 162204 229 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1723/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (C.F. P.IVA_1), in persona del Trustee Rappresentante_1 , ha impugnato l'Avviso di accertamento esecutivo (IMU-anno 2019) n. 162204/229 del 21/11/2024, notificato l'08 gennaio 2025, emesso da Napoli Obiettivo Valore S.r.l. quale concessionario del Comune di Napoli e gestito da Municipia
S.p.A. ai sensi del contratto di servizi del 07/08/2024. L'atto conteneva richiesta di pagamento del complessivo importo di € 36.119,00 (imposta € 23.398,00, sanzioni € 7.019,40, interessi € 5.693,73) con prospetto analitico di immobili e basi imponibili. Il ricorrente, a sostegno del ricorso ha posto i seguenti motivi: -difetto di legittimazione attiva di Napoli Obiettivo Valore S.r.l. ai sensi dell'art. 53 d.lgs. 446/1997 (mancata iscrizione all'Albo) e carenza dei requisiti per l'attività di accertamento/riscossione; -difetto di motivazione del quantum con riferimento agli interessi (mancanza di calcolo analitico); -difetto di legittimazione passiva del Trust in quanto ente privo di personalità giuridica.
Ha resistito il Comune di Napoli eccependo la propria estraneità al giudizio, atteso che il potere di accertamento e riscossione era stato attribuito al concessionario ex art. 52 d.lgs. 446/1997; ha chiesto di essere estromesso dal giudizio.
Ha resistito Municipia S.p.A. rappresentando di aver proceduto in autotutela all'annullamento dell'avviso n.
162204/229, e chiedendo di dichiarare cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti emerge che Napoli Obiettivo Valore S.r.l. ha adottato formale “Annullamento Avviso di Accertamento
Esecutivo IMU – Anno 2019” relativo all'Avviso n. 162204/229 del 21/11/2024, notificato l'08/01/2025, motivato per “Errata intestazione accertamento” e emesso in data 30/09/2025 (firma digitale del Dott.
Nominativo_1). Il provvedimento, comunicato alla parte, annulla a tutti gli effetti l'atto impugnato in applicazione del potere di autotutela.
L'annullamento dell'avviso n. 162204/229 costituisce sopravvenienza idonea a elidere l'interesse alla decisione sul merito del gravame, determinando la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'oggetto del giudizio (art. 100 c.p.c. in combinato con i principi generali del processo tributario). È dirimente che l'atto di autotutela sia stato adottato dal soggetto che ha emesso l'atto (concessionario), prima della decisione, e che annulli integralmente la pretesa contenuta nell'avviso impugnato (“annullato a tutti gli effetti”).
La richiesta del Comune di Napoli di essere estromesso dal giudizio per difetto di legittimazione passiva
(potere di accertamento trasferito al concessionario ex art. 52 d.lgs. 446/1997) rimane assorbita dall'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Va, dunque, dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere ex art. 46 d. lgs. 546/1992, come richiesto anche dal ricorrente.
Spese compensate sulla non opposizione delle controparti sul punto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli così provvede:
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese.