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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 356/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FF SC, Presidente
DE GAETANIS GIOVANNI, Relatore
GILIBERTI SC, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 656/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010302321 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2214/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti. Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso contro l'Agenzia delle entrate di Lecce impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe.
A fondamento del ricorso, ha dedotto la mancata detrazione dell'IVA e la mancata deduzione di costi.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate rilevando la inammissibilità del ricorso in quanto le sue caratteristiche informatiche non corrispondono a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto ministeriale del 4 agosto 2015 che contiene le specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111.
Concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
in subordine il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
All'esito dell'udienza odierna la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso in quanto le caratteristiche informatiche dello stesso non corrispondono a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto ministeriale del 4 agosto 2015 che contiene le specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo
39, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. In base all'articolo 10, comma 1, del citato decreto ministeriale il ricorso deve essere:
•in formato pdf/A-1a o pdf/A-1b;
•privo di elementi attivi come macro e campi variabili;
•redatto con l'utilizzo di appositi strumenti software (non è quindi possibile la copia per immagine di un documento analogico);
•sottoscritto con firma digitale (il documento sottoscritto digitalmente, in particolare, dovrà avere l'estensione
“.pdf.p7m”).
Il ricorso, nel caso de quo non è in formato pdf/A-1a o pdf/A-1b e non è sottoscritto in forma digitale in quanto non riporta l'estensione “.pdf.p7m”, ma è solo firmato sulla carta, scansionato e inviato, quale semplice allegato, a una Pec.
Va rilevato come l'articolo 10 del Decreto del direttore generale delle Finanze del 4 agosto 2015 abbia espressamente disciplinato le forme che il ricorso introduttivo trasmesso telematicamente deve necessariamente rispettare per la sua ammissibilità. L'assenza di sottoscrizione regolare non può essere sanata a posteriori dalla circostanza che la notificazione dei ricorsi sia stata effettuata a mezzo PEC atteso che tale modalità di trasmissione consente di attestare esclusivamente la provenienza dell'atto da un determinato mittente, ma non è in grado di sostituire un requisito di ammissibilità dello stesso (e cioè la sottoscrizione del ricorso).
Il ricorso è inoltre inammissibile per assoluta genericità.
Il ricorrente, infatti, non ha dedotto specifici motivi di illegittimità dell'atto impugnato, ma si è limitato a descrivere l'atto impugnato.
Il ricorso, pertanto deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio, liquidate nella misura del dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^,
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Lecce, 01.12.2025
Il Relatore Il Presidente
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FF SC, Presidente
DE GAETANIS GIOVANNI, Relatore
GILIBERTI SC, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 656/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010302321 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2214/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti. Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso contro l'Agenzia delle entrate di Lecce impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe.
A fondamento del ricorso, ha dedotto la mancata detrazione dell'IVA e la mancata deduzione di costi.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate rilevando la inammissibilità del ricorso in quanto le sue caratteristiche informatiche non corrispondono a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto ministeriale del 4 agosto 2015 che contiene le specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111.
Concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
in subordine il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
All'esito dell'udienza odierna la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso in quanto le caratteristiche informatiche dello stesso non corrispondono a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto ministeriale del 4 agosto 2015 che contiene le specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo
39, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. In base all'articolo 10, comma 1, del citato decreto ministeriale il ricorso deve essere:
•in formato pdf/A-1a o pdf/A-1b;
•privo di elementi attivi come macro e campi variabili;
•redatto con l'utilizzo di appositi strumenti software (non è quindi possibile la copia per immagine di un documento analogico);
•sottoscritto con firma digitale (il documento sottoscritto digitalmente, in particolare, dovrà avere l'estensione
“.pdf.p7m”).
Il ricorso, nel caso de quo non è in formato pdf/A-1a o pdf/A-1b e non è sottoscritto in forma digitale in quanto non riporta l'estensione “.pdf.p7m”, ma è solo firmato sulla carta, scansionato e inviato, quale semplice allegato, a una Pec.
Va rilevato come l'articolo 10 del Decreto del direttore generale delle Finanze del 4 agosto 2015 abbia espressamente disciplinato le forme che il ricorso introduttivo trasmesso telematicamente deve necessariamente rispettare per la sua ammissibilità. L'assenza di sottoscrizione regolare non può essere sanata a posteriori dalla circostanza che la notificazione dei ricorsi sia stata effettuata a mezzo PEC atteso che tale modalità di trasmissione consente di attestare esclusivamente la provenienza dell'atto da un determinato mittente, ma non è in grado di sostituire un requisito di ammissibilità dello stesso (e cioè la sottoscrizione del ricorso).
Il ricorso è inoltre inammissibile per assoluta genericità.
Il ricorrente, infatti, non ha dedotto specifici motivi di illegittimità dell'atto impugnato, ma si è limitato a descrivere l'atto impugnato.
Il ricorso, pertanto deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio, liquidate nella misura del dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^,
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Lecce, 01.12.2025
Il Relatore Il Presidente