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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 17/11/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
n. 3678/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3678/2021 avente ad oggetto: indebito oggettivo indebito soggettivo, riservata in decisione all'udienza del 29.5.2025 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
(C.F.: ), nata a Nettuno (RM) in [...] Parte_1 C.F._1
14/09/1970 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Clino Pompei (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata C.F._2
presso lo studio legale del predetto difensore sito in Formia (LT) alla Piazza Mattei n°
39.
APPELLANTE
CONTRO
Cont
(C.F.: ), nato a [...] il giorno 29 marzo Controparte_2 C.F._3
1967 e ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv.
pagina 1 di 7 RC CO, e domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in Itri, via
Giacomo Matteotti, n. 24.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia all'adito Tribunale, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, riformare la sentenza n° 368/2021 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Gaeta nella persona del Giudice dott.ssa TI MA IN, pubblicata il 25.05.2021, come identificata in premessa e per l'effetto accogliere il presente atto di appello ed i motivi ivi precisati e conseguentemente rigettare la domanda attrice di primo grado perchè infondata in fatto e in diritto, con conseguente condanna alla restituzione dell'importo di € 4.994,10, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, importo già versato dall'appellante a seguito di immediata e perentorea richiesta dell'appellato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre
Iva, Cpa e Spese Forfettarie per entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata: “che la S.V. voglia fissare la comparizione delle parti nel corso della quale l'appellato farà una proposta per definire l'appello”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva dinanzi a questo Tribunale, quale giudice di Parte_2
secondo grado, al fine di veder, in riforma della sentenza n° 368/2021 emessa dal
Giudice di Pace di Gaeta, rigettare la domanda avanzata in primo grado dal Parte_2
e, di conseguenza, restituire la somma di denaro oltre interessi già
[...]
corrisposta.
A sostegno della domanda la parte attrice deduceva che:
- , conveniva in giudizio, davanti all'Ufficio del Giudice di Pace, Parte_2
, al fine di far accertare di aver versato, nei confronti della figlia Parte_1 pagina 2 di 7 l'assegno di mantenimento, e di aver versato nuovamente tali somme al solo fine di evitare l'esecuzione, avanzata dalla moglie chiedendo quindi la restituzione delle somme già precedentemente versate;
- la si costituiva e dichiarava che non si era illegittimamente appropriata Pt_1
dell'importo, in quanto tale richiesta veniva presentata in forza di un provvedimento giudiziale vigente, Decreto del Tribunale di Latina del 4.12.2013 depositato in
Cancelleria il 16.12.2013 (R.G. 6143/12 – Cron. 7056/13) munito di formula esecutiva in data 9.10.2020;
- il pagamento, quindi era dovuto in forza di un titolo esecutivo e il aveva Pt_2
pagato senza opporre alcuna eccezione;
- all'esito del giudizio di primo grado il Giudice emetteva la sentenza n. 368/2021, pubblicata il 25/05/2021, con cui accoglieva la domanda attrice e, di conseguenza, condannava alla restituzione della somma in questione, oltre gli Parte_3
interessi dovuti;
- veniva proposto appello avverso detta sentenza atteso che il Giudice non aveva tenuto conto dell'articolo 337 septies c.c., il quale non consentiva alle parti genitoriali di decidere autonomamente a chi versare il mantenimento;
- si ravvisava il mancato assolvimento dell'onus probandi e oltre che l'erronea valutazione delle contestazioni dell' odierna appellante, in quanto non era stato provato il versamento degli importi, versamenti che potevano anche riguardare delle spese straordinarie;
- ancora si ravvisava l'erronea comprensione e valutazione della giurisprudenza della
Suprema Corte nonché delle contestazioni della convenuta in merito alla fondata eccezione di improcedibilità dell'azione atteso che l'odierno appellato non aveva alcun interesse oggettivo a promuovere due cause.
In virtù di tanto, chiedeva di riformare la sentenza n° 368/2021 resa Parte_1
pagina 3 di 7 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Gaeta nella persona del Giudice dott.ssa TI
MA BR e, per l'effetto, far rigettare la domanda del e Parte_2
condannarlo alla restituzione della somma in questione oltre interessi.
Si costituiva il e contestava in fatto e in dritto l'avversa domanda di Parte_2
cui chiedeva il rigetto, e deduceva quanto segue:
- le somme venivano erogate, a seguito di richiesta scritta di sua figlia e, per tali ragioni, il padre procedeva al versamento dell'assegno;
- si evidenziava l'ammissibilità dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. e l'insussistenza dell'autonomia del genitore di scegliere a chi corrispondere l'assegno per il figlio maggiorenne.
Per tali ragioni chiedeva il rigetto dell'appello.
Ciò posto in fatto, l'appello va accolto.
Questo Giudicante, in via preliminare, ritiene opportuno procedere ad un esame riguardante l'istituto dell'assegno di mantenimento.
L'assegno di mantenimento è una somma periodica che viene erogata o dal coniuge o dal genitore economicamente più forte e, per tali ragioni, per sostenere il coniuge più debole o i figli, a seguito di una separazione o divorzio.
Lo scopo è quello di garantire lo stesso tenore di vita a quello precedente ed anche quello di dover tutelare le diverse esigenze primarie e, la determinazione del cui ammontare è a cura del Giudice.
Per quanto riguarda l'assegno di mantenimento verso i figli, esso va corrisposto al genitore collocatario, ossia presso cui il figlio minorenne o non autosufficiente si trovi, oppure, per disposizione del giudice o in casi specifici, deve essere versato nei confronti del figlio maggiorenne.
Nel caso di specie, a seguito della separazione, le bambine erano affidate ad entrambi i pagina 4 di 7 genitori ma collocate presso la madre e il padre doveva contribuire al loro mantenimento, andando a versare, nei confronti del genitore collocatario, un assegno di euro 1050,00 mensili, cioè euro 520,00 a bambina, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate e concordate (es. spese mediche, libri scuola, attività sportiva ecc.) (v. allegato 1 parte appellata pagina
21).
L'assegno di mantenimento, quindi, in caso di figlio minore deve essere corrisposto nei confronti del genitore collocatario, poiché il minore non è in grado di amministrare tali somme.
Il figlio, però, una volta diventato maggiorenne, non più convivente con il genitore collocatario, è in grado gestire in maniera autonoma le somme di denaro e può richiedere che gli vengano corrisposte direttamente sul suo conto corrente, in quanto si tratta di diritto soggettivo disponibile soltanto da lui;
a tale decisione, il genitore collocatario non può opporsi.
Da quanto detto, quindi, si ricava che non è sufficiente la sola volontà del genitore di corrispondere la somma direttamente al figlio, in quanto quest'ultimo può anche rifiutarsi, in quanto preferisce che vengano gestiti dal genitore collocatario.
A ciò si aggiunge, che non basta neanche l'accordo tra il genitore e il figlio maggiorenne, sia esso verbale sia esso scritto, poiché l'ammontare e il destinatario dell'assegno di mantenimento vengono decisi con provvedimento del Giudice e soltanto quest'ultimo, su richiesta del figlio, mediante istanza, potrà disporre che l'assegno di mantenimento venga corrisposto nei suoi confronti.
Il compimento della maggiore età non genera un automatismo circa il destinatario dell'assegno di mantenimento, ma occorre, com'è stato detto poc'anzi un intervento da parte del Giudice (in tal senso vedi Cassazione, Ordinanza 13 aprile 2021, n. 9700).
Occorre sottolineare che fino a quando non interviene un provvedimento del Giudice,
pagina 5 di 7 mediante il quale si dispone che l'assegno non deve più essere corrisposto nei confronti del genitore collocatario ma nei confronti del figlio maggiorenne, il genitore sarà sempre tenuto a dover corrispondere detto assegno nei confronti del genitore collocatario, in forza del provvedimento del Giudice, con la conseguenza che gli eventuali pagamenti che verranno corrisposti nei confronti del figlio, anche mediante un accordo con quest'ultimo, non avranno alcun valore liberatorio, e, per tali ragioni, sarà tenuto a dover ripagare tali somme nei confronti del genitore collocatario.
L'unica eccezione che potrebbe esserci, in teoria, è l'art. 1188 c.c. con cui il creditore, ossia il genitore collocatario, potrà richiedere che il pagamento venga effettuato nei confronti di un'altra persona, da lui indicata (v. Cass. n. 9700/2021 sopra citata).
Nel caso di specie, in relazione alla documentazione presentata da parte appellata, risulta solo una dichiarazione per iscritto della figlia, con cui richiedeva, per motivi di studio, che l'assegno di mantenimento le venisse erogato direttamente.
Da ciò discende che il era tenuto a dover corrispondere, nei confronti Parte_2
della , le somme di denaro che quest'ultimo aveva, invece, erogato, nei Parte_3
confronti della figlia, non ottemperando al provvedimento del Giudice.
Per tali ragioni tal Giudicante, in riforma della sentenza n. 368/2021, emessa dal
Giudice di Pace di Gaeta, nella persona del Dott.ssa TI MA IN, pubblicata il 25.05.2021, rigetta la domanda presentata dal , e, per Parte_2
l'effetto, lo condanna alla restituzione della somma di euro 4.994,10 oltre gli interessi legali con decorrenza dalla data in cui dette somme furono consegnate fino al soddisfo.
Tenuto conto delle peculiarità in fatto della vicenda sussistono i presupposti di legge per compensare le spese di liete ponendo per entrambi i gradi di giudizio la quota residua liquidata come in dispositivo a carico dell'odierno appellato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 6 di 7 a) accoglie l'appello proposto dalla e, per l'effetto, in riforma la Parte_3
sentenza n. 368/2021, emessa dal Giudice di Pace di Gaeta, nella persona del Dott.ssa
TI MA IN, pubblicata il 25.05.2021, rigetta la domanda del Pt_2
proposta in primo grado;
b) condanna alla restituzione in favore di ,della Parte_2 Parte_1
somma di euro 4.994,10, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento sino al soddisfo;
c) compensa al 50% le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, ponendo a carico del la quota residua che si liquida complessivamente per entrambi i Parte_2
gradi in euro 1.952,00 per compenso ed euro 80,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15% sui compensi, CPA ed Iva come per legge.
Cassino, 14.11.2025,
Il Giudice
Dr Luigi D'Angiolella
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3678/2021 avente ad oggetto: indebito oggettivo indebito soggettivo, riservata in decisione all'udienza del 29.5.2025 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
(C.F.: ), nata a Nettuno (RM) in [...] Parte_1 C.F._1
14/09/1970 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Clino Pompei (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata C.F._2
presso lo studio legale del predetto difensore sito in Formia (LT) alla Piazza Mattei n°
39.
APPELLANTE
CONTRO
Cont
(C.F.: ), nato a [...] il giorno 29 marzo Controparte_2 C.F._3
1967 e ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv.
pagina 1 di 7 RC CO, e domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in Itri, via
Giacomo Matteotti, n. 24.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia all'adito Tribunale, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, riformare la sentenza n° 368/2021 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Gaeta nella persona del Giudice dott.ssa TI MA IN, pubblicata il 25.05.2021, come identificata in premessa e per l'effetto accogliere il presente atto di appello ed i motivi ivi precisati e conseguentemente rigettare la domanda attrice di primo grado perchè infondata in fatto e in diritto, con conseguente condanna alla restituzione dell'importo di € 4.994,10, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, importo già versato dall'appellante a seguito di immediata e perentorea richiesta dell'appellato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre
Iva, Cpa e Spese Forfettarie per entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata: “che la S.V. voglia fissare la comparizione delle parti nel corso della quale l'appellato farà una proposta per definire l'appello”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva dinanzi a questo Tribunale, quale giudice di Parte_2
secondo grado, al fine di veder, in riforma della sentenza n° 368/2021 emessa dal
Giudice di Pace di Gaeta, rigettare la domanda avanzata in primo grado dal Parte_2
e, di conseguenza, restituire la somma di denaro oltre interessi già
[...]
corrisposta.
A sostegno della domanda la parte attrice deduceva che:
- , conveniva in giudizio, davanti all'Ufficio del Giudice di Pace, Parte_2
, al fine di far accertare di aver versato, nei confronti della figlia Parte_1 pagina 2 di 7 l'assegno di mantenimento, e di aver versato nuovamente tali somme al solo fine di evitare l'esecuzione, avanzata dalla moglie chiedendo quindi la restituzione delle somme già precedentemente versate;
- la si costituiva e dichiarava che non si era illegittimamente appropriata Pt_1
dell'importo, in quanto tale richiesta veniva presentata in forza di un provvedimento giudiziale vigente, Decreto del Tribunale di Latina del 4.12.2013 depositato in
Cancelleria il 16.12.2013 (R.G. 6143/12 – Cron. 7056/13) munito di formula esecutiva in data 9.10.2020;
- il pagamento, quindi era dovuto in forza di un titolo esecutivo e il aveva Pt_2
pagato senza opporre alcuna eccezione;
- all'esito del giudizio di primo grado il Giudice emetteva la sentenza n. 368/2021, pubblicata il 25/05/2021, con cui accoglieva la domanda attrice e, di conseguenza, condannava alla restituzione della somma in questione, oltre gli Parte_3
interessi dovuti;
- veniva proposto appello avverso detta sentenza atteso che il Giudice non aveva tenuto conto dell'articolo 337 septies c.c., il quale non consentiva alle parti genitoriali di decidere autonomamente a chi versare il mantenimento;
- si ravvisava il mancato assolvimento dell'onus probandi e oltre che l'erronea valutazione delle contestazioni dell' odierna appellante, in quanto non era stato provato il versamento degli importi, versamenti che potevano anche riguardare delle spese straordinarie;
- ancora si ravvisava l'erronea comprensione e valutazione della giurisprudenza della
Suprema Corte nonché delle contestazioni della convenuta in merito alla fondata eccezione di improcedibilità dell'azione atteso che l'odierno appellato non aveva alcun interesse oggettivo a promuovere due cause.
In virtù di tanto, chiedeva di riformare la sentenza n° 368/2021 resa Parte_1
pagina 3 di 7 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Gaeta nella persona del Giudice dott.ssa TI
MA BR e, per l'effetto, far rigettare la domanda del e Parte_2
condannarlo alla restituzione della somma in questione oltre interessi.
Si costituiva il e contestava in fatto e in dritto l'avversa domanda di Parte_2
cui chiedeva il rigetto, e deduceva quanto segue:
- le somme venivano erogate, a seguito di richiesta scritta di sua figlia e, per tali ragioni, il padre procedeva al versamento dell'assegno;
- si evidenziava l'ammissibilità dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. e l'insussistenza dell'autonomia del genitore di scegliere a chi corrispondere l'assegno per il figlio maggiorenne.
Per tali ragioni chiedeva il rigetto dell'appello.
Ciò posto in fatto, l'appello va accolto.
Questo Giudicante, in via preliminare, ritiene opportuno procedere ad un esame riguardante l'istituto dell'assegno di mantenimento.
L'assegno di mantenimento è una somma periodica che viene erogata o dal coniuge o dal genitore economicamente più forte e, per tali ragioni, per sostenere il coniuge più debole o i figli, a seguito di una separazione o divorzio.
Lo scopo è quello di garantire lo stesso tenore di vita a quello precedente ed anche quello di dover tutelare le diverse esigenze primarie e, la determinazione del cui ammontare è a cura del Giudice.
Per quanto riguarda l'assegno di mantenimento verso i figli, esso va corrisposto al genitore collocatario, ossia presso cui il figlio minorenne o non autosufficiente si trovi, oppure, per disposizione del giudice o in casi specifici, deve essere versato nei confronti del figlio maggiorenne.
Nel caso di specie, a seguito della separazione, le bambine erano affidate ad entrambi i pagina 4 di 7 genitori ma collocate presso la madre e il padre doveva contribuire al loro mantenimento, andando a versare, nei confronti del genitore collocatario, un assegno di euro 1050,00 mensili, cioè euro 520,00 a bambina, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate e concordate (es. spese mediche, libri scuola, attività sportiva ecc.) (v. allegato 1 parte appellata pagina
21).
L'assegno di mantenimento, quindi, in caso di figlio minore deve essere corrisposto nei confronti del genitore collocatario, poiché il minore non è in grado di amministrare tali somme.
Il figlio, però, una volta diventato maggiorenne, non più convivente con il genitore collocatario, è in grado gestire in maniera autonoma le somme di denaro e può richiedere che gli vengano corrisposte direttamente sul suo conto corrente, in quanto si tratta di diritto soggettivo disponibile soltanto da lui;
a tale decisione, il genitore collocatario non può opporsi.
Da quanto detto, quindi, si ricava che non è sufficiente la sola volontà del genitore di corrispondere la somma direttamente al figlio, in quanto quest'ultimo può anche rifiutarsi, in quanto preferisce che vengano gestiti dal genitore collocatario.
A ciò si aggiunge, che non basta neanche l'accordo tra il genitore e il figlio maggiorenne, sia esso verbale sia esso scritto, poiché l'ammontare e il destinatario dell'assegno di mantenimento vengono decisi con provvedimento del Giudice e soltanto quest'ultimo, su richiesta del figlio, mediante istanza, potrà disporre che l'assegno di mantenimento venga corrisposto nei suoi confronti.
Il compimento della maggiore età non genera un automatismo circa il destinatario dell'assegno di mantenimento, ma occorre, com'è stato detto poc'anzi un intervento da parte del Giudice (in tal senso vedi Cassazione, Ordinanza 13 aprile 2021, n. 9700).
Occorre sottolineare che fino a quando non interviene un provvedimento del Giudice,
pagina 5 di 7 mediante il quale si dispone che l'assegno non deve più essere corrisposto nei confronti del genitore collocatario ma nei confronti del figlio maggiorenne, il genitore sarà sempre tenuto a dover corrispondere detto assegno nei confronti del genitore collocatario, in forza del provvedimento del Giudice, con la conseguenza che gli eventuali pagamenti che verranno corrisposti nei confronti del figlio, anche mediante un accordo con quest'ultimo, non avranno alcun valore liberatorio, e, per tali ragioni, sarà tenuto a dover ripagare tali somme nei confronti del genitore collocatario.
L'unica eccezione che potrebbe esserci, in teoria, è l'art. 1188 c.c. con cui il creditore, ossia il genitore collocatario, potrà richiedere che il pagamento venga effettuato nei confronti di un'altra persona, da lui indicata (v. Cass. n. 9700/2021 sopra citata).
Nel caso di specie, in relazione alla documentazione presentata da parte appellata, risulta solo una dichiarazione per iscritto della figlia, con cui richiedeva, per motivi di studio, che l'assegno di mantenimento le venisse erogato direttamente.
Da ciò discende che il era tenuto a dover corrispondere, nei confronti Parte_2
della , le somme di denaro che quest'ultimo aveva, invece, erogato, nei Parte_3
confronti della figlia, non ottemperando al provvedimento del Giudice.
Per tali ragioni tal Giudicante, in riforma della sentenza n. 368/2021, emessa dal
Giudice di Pace di Gaeta, nella persona del Dott.ssa TI MA IN, pubblicata il 25.05.2021, rigetta la domanda presentata dal , e, per Parte_2
l'effetto, lo condanna alla restituzione della somma di euro 4.994,10 oltre gli interessi legali con decorrenza dalla data in cui dette somme furono consegnate fino al soddisfo.
Tenuto conto delle peculiarità in fatto della vicenda sussistono i presupposti di legge per compensare le spese di liete ponendo per entrambi i gradi di giudizio la quota residua liquidata come in dispositivo a carico dell'odierno appellato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 6 di 7 a) accoglie l'appello proposto dalla e, per l'effetto, in riforma la Parte_3
sentenza n. 368/2021, emessa dal Giudice di Pace di Gaeta, nella persona del Dott.ssa
TI MA IN, pubblicata il 25.05.2021, rigetta la domanda del Pt_2
proposta in primo grado;
b) condanna alla restituzione in favore di ,della Parte_2 Parte_1
somma di euro 4.994,10, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento sino al soddisfo;
c) compensa al 50% le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, ponendo a carico del la quota residua che si liquida complessivamente per entrambi i Parte_2
gradi in euro 1.952,00 per compenso ed euro 80,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15% sui compensi, CPA ed Iva come per legge.
Cassino, 14.11.2025,
Il Giudice
Dr Luigi D'Angiolella
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