Sentenza 1 agosto 2018
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/08/2018, n. 37339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37339 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CC AR nato a [...] il [...] parte offesa nel procedimento IGNOTI avverso il decreto del 24/04/2017 del GIP TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG d.ssa M. Giuseppina Fodaroni che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, provvedendo sulla richiesta di archiviazione avanzata nel procedimento a carico di ignoti e sull'opposizione proposta dalla persona offesa IO ST, dichiarava inammissibile l'opposizione e disponeva l'archiviazione del procedimento. Il procedimento è relativo al decesso di ST BE, scomparso da Pescara il 14/12/2011 e il cui cadavere era stato rinvenuto a Bari il 7/1/2012. Secondo il Giudice, l'opponente non aveva specificamente indicato mezzi istruttori nuovi differenti da quelli già presi in considerazione in precedenti provvedimenti dello stesso Ufficio. Veniva ritenuta infondata anche l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente così come la richiesta di provvedere alla "remissione del processo", avanzata per la grave inimicizia che, secondo l'opponente, tutti i Magistrati della Procura di Pescara avrebbero nei suoi confronti. Il Giudice richiamava, quindi, la motivazione dell'ordinanza di archiviazione del 18/1/2016 rispetto alla quale non emergevano elementi di novità.
2. Ricorre per cassazione il difensore di IO ST "ex artt. 30, comma 2 cod. proc. pen. e 65 R.D. 12/41". Il ricorrente, in relazione alla morte del figlio BE, aveva presentato querela alla Direzione Distrettuale Antimafia dell'Aquila che, peraltro, l'aveva trasmessa per competenza alla Procura della Repubblica di Pescara la quale aveva proposto immediatamente richiesta di archiviazione. ST aveva proposto opposizione ma il Giudice per le indagini preliminari aveva provveduto all'archiviazione senza fissare udienza in camera di consiglio e senza dare avviso del provvedimento adottato, del quale il ricorrente era venuto a conoscenza tardivamente. Il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento alla competenza della Direzione Distrettuale Antimafia. Secondo il ricorrente, la competenza a provvedere alle indagini era della DDA alla quale aveva presentato querela, attesa la connessione tra la morte di BE ST e le indagini di criminalità organizzata svolte da quell'Ufficio inquirente. Si tratta di competenza derivante da una connessione oggettiva, poiché l'omicidio era legato per continuazione con il delitto di partecipazione ad associazione criminosa. Viene dedotta violazione dell'art. 111 della Costituzione per il mancato espletamento delle indagini da parte delle due Procure della Repubblica e per il mancato esercizio dell'azione penale. Su questo aspetto l'ordinanza del Giudice 2 era priva di motivazione. Viene denunciata anche la violazione dell'art. 6 della CEDU. In un ulteriore motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 112 della Costituzione, per il rifiuto di entrambe le Procure della Repubblica di esercitare l'azione penale. Il ricorrente conclude per la declaratoria di incompetenza della Procura della Repubblica di Pescara e del G.I.P. del Tribunale di Pescara, con determinazione della competenza della DDA dell'Aquila e per il conseguente annullamento del decreto di archiviazione.
3. Il Procuratore Generale d.ssa M. Giuseppina Fodaroni, nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. Il difensore di IO ST ha depositato memoria ribadendo le richieste avanzate con il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen. l'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5 cod. proc. pen.: quindi, la "competenza" di uno o di un altro Ufficio di Procura ad eseguire le indagini e, di conseguenza, a chiedere l'archiviazione o a promuovere l'azione penale non può essere oggetto del ricorso per cassazione. Del resto, nel caso in esame non vi è contrasto tra Procura della Repubblica di Pescara e DDA dell'Aquila sull'individuazione del P.M. competente per le indagini, che entrambi gli Uffici individuano nella prima;
ancora, ai sensi dell'art.54 quater cod. proc. pen., la trasmissione degli atti a diverso P.M. può essere richiesta prima allo stesso Pubblico Ministero e poi al Procuratore Generale. Questa Corte ha ritenuto (seppure in un procedimento per reati di competenza del giudice di pace) che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla persona offesa avverso il decreto di archiviazione per dedurre la mancata pronuncia sulla questione di incompetenza per materia sollevata con proprio atto di opposizione, poiché l'impugnazione può avere ad oggetto solo nullità del provvedimento per vizi del contraddittorio o la valutazione sulla pertinenza e specificità degli atti di indagine richiesti, ma non anche questioni afferenti al merito ovvero, come nel caso in cui sia eccepita l'incompetenza del giudice dell'archiviazione, alla congruenza della motivazione (Sez. 5, n. 9727 del 19/09/2014 - dep. 05/03/2015, P.O. in proc. Sambrotta, Rv. 262940). Si deve precisare che, astrattamente, il G.I.P. avrebbe potuto declinare la propria competenza di fronte alla richiesta di archiviazione del P.M.: si è affermato, infatti, che non costituisce provvedimento abnorme, e non è quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, richiesto dal P.M. di emettere provvedimento di archiviazione, abbia invece dichiarato la propria incompetenza per territorio, dal momento che un tale provvedimento è inquadrabile nello schema processuale di cui all'art. 22 cod. proc. pen. nel quale trova disciplina la incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari (Sez. 3, n. 1700 del 28/05/1998 - dep. 29/07/1998, P.M. in proc. Bajrami N, Rv. 211549); ma se lo avesse fatto con sentenza ex art. 22, comma 3 cod. proc. pen., essa sarebbe stata impugnabile esclusivamente con conflitto di competenza, per la cui sussistenza sarebbe stata necessaria la opposta decisione di altro giudice che, nel caso di specie manca: quindi, il riferimento all'art. 30, comma 2 cod. proc. pen. presente nell'intestazione del ricorso è totalmente errato, non sussistendo alcuna ipotesi di conflitto. In definitiva, la persona offesa non ha titolo per impugnare la decisione del G.I.P. che, provvedendo sulla richiesta di archiviazione, valuta - espressamente o meno - anche la propria competenza né nel caso che la ritenga sussistente, né in quello in cui la declini a favore di altro giudice pronunciando sentenza.
2. Peraltro, il ricorso è proposto anche con riferimento alla mancata celebrazione dell'udienza in camera di consiglio, avendo il Giudice provveduto de plano pur in presenza di opposizione della persona offesa. Il Giudice motiva tale decisione sulla base della mancanza di novità degli atti di indagine indicati dalla persona offesa. In effetti, nell'atto di opposizione il difensore della persona offesa non indicava specificamente "l'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova", come preteso, a pena di inammissibilità, dall'art. 410, comma 1, cod. proc. pen.; chiedeva, piuttosto, di svolgere "indagini sulla base della documentazione offerta", non specificamente indicate. Ciò, di per sé, rendeva inammissibile l'opposizione e legittimava l'emissione di ordinanza de plano da parte del giudice. In ogni caso, il ricorrente non contesta nemmeno quanto rilevato dal G.I.P.: che, cioè, le istanze istruttorie - avanzate, come si è detto, del tutto genericamente - riproponevano quelle già chieste in precedenti opposizioni e valutate dal Giudice per le indagini preliminari: si tratta di un'ulteriore causa di inammissibilità dell'opposizione.
3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 2.000 (duemila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 giugno 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Ro h' I Adriano Iasillo CORTE SUPREMA