Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 28/11/2025, n. 2199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2199 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02199/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01130/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1130 del 2022, proposto da
LS SN di ER NA & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Scuglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Gall. G. Berchet n. 8;
contro
Comune di Curtarolo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
e in ogni caso per la declaratoria dell'inefficacia e della nullità:
- del provvedimento del 6.06.2022 di sospensione delle richieste di permesso di costruire per effetto dell'entrata in vigore delle misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 16 delle N.T.A. del P.G.R.A., adottato in data 21/12/2021, dei seguenti titoli edilizi: n. 2021PDC25 del 10/11/2021 prot. 11756; n. 2021PDC26 del 11/11/2021 prot. 11779;
- del provvedimento del 6.06.2022 di attestazione, ai sensi dell'art. 20 comma 8 del DPR 380/01, della mancata formazione del silenzio assenso;
- di ogni altro atto presupposto e/o comunque connesso.
e per l'accertamento
- dell'intervenuta formazione del silenzio assenso sulle istanze di rilascio di permesso di costruire presentate da LS SN il 10 e l'11 novembre 2021 n. 2021PDC25 prot. 11756 e n. 2021PDC26 prot. 1179.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 il dott. Marco IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel presente giudizio la ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati (aventi ad oggetto la sospensione delle pratiche edilizie n. 2021PDC25 prot. 11756 e n. 2021PDC26 e l’attestazione della mancata formazione del silenzio assenso), deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, previo accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio assenso sulle istanze di permesso di costruire presentate in data 10 e 11 novembre 2022 e riscontrate negativamente dal Comune solo in data 6 giugno 2022.
Il ricorso non merita accoglimento in quanto, come evidenziato dall’Ente Civico nei provvedimenti impugnati, entro il termine previsto dall’art. 20 del DPR 380/2001 per il rilascio del permesso di costruire, in data 05/02/2022, sono entrate in vigore, ai sensi dell’art. 16 delle N.T.A., le misure di salvaguardia derivanti dall’adozione del P.G.R.A. e con esse una normativa tecnica più restrittiva che impone per quegli ambiti la produzione dell'Attestato di Rischio e le conseguenti verifiche idrauliche di cui all’art. 13 delle N.T.A. del P.G.R.A., ricadendo gli interventi proposti dalla ricorrente in zona P2- R3 (documentazione non presente nelle istanze di permesso di costruire avanzata da LS SN).
Com’è noto, e c.d. misure di salvaguardia, in una prospettiva esclusivamente cautelare, sono regole di diritto intertemporale utilizzate in urbanistica allo scopo di evitare che nel periodo intercorrente tra l'adozione e l'approvazione definitiva di un piano, il rilascio di provvedimenti che consentono attività edificatorie (o comunque trasformative) del territorio, alla stregua per lo più di norme maggiormente permissive, possa comprometterne l'assetto per come "progettato" e pensato negli strumenti adottati.
Le misure di salvaguardia si concretizzano nella doverosa sospensione dei procedimenti finalizzati al conseguimento di ridetti titoli, fino all'approvazione del nuovo strumento urbanistico pianificatorio, e in attesa della sua entrata in vigore, alla stregua del quale dovrà assumersi la determinazione definitiva. L'esigenza sottesa alle misure di salvaguardia è, dunque, di carattere conservativo e si identifica nella necessità di evitare che le richieste dei privati - fondate su una pianificazione ritenuta non più attuale, in quanto in fieri, e quindi potenzialmente modificata - finiscano per alterare profondamente la situazione di fatto e, di conseguenza, per pregiudicare definitivamente proprio gli obiettivi generali cui invece è finalizzata la programmazione urbanistica, rendendo estremamente difficile, se non addirittura impossibile, l'attuazione del piano in itinere. (TAR Lombardia Milano sez. IV 18.06.2024 n.1879).
L’efficacia delle misure di salvaguardia nel periodo di approvazione della programmazione urbanistica decorre automaticamente dalla data di adozione del nuovo piano urbanistico, peraltro senza necessità che questo sia stato pubblicato e reso esecutivo, trovando le medesime applicazione a tutti i titoli edilizi non perfezionatisi, ivi inclusi quelli che si formano sulla scorta delle sole dichiarazioni dei privati (Consiglio di Stato sez. II 13.02.2024 n.1453).
In definitiva il provvedimento impugnato (sospensione delle richieste di permesso di costruire) è meramente ricognitivo di un effetto già prodottosi ex lege con l’adozione del nuovo strumento urbanistico. Non essendosi formato il silenzio- assenso per effetto dell’entrata in vigore delle misure di salvaguardia (che, come detto, operano automaticamente dalla data di adozione del nuovo piano urbanistico), il ricorso deve essere, pertanto, respinto.
Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione del Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA OV, Presidente
Marco IN, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco IN | PA OV |
IL SEGRETARIO