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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1094/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
LUBERTO VINCENZO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7395/2024 depositato il 30/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acquappesa - Ufficio Tributi 87020 Acquappesa CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2091 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2091 TARI 2021
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2091 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 274/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste
Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento n. 2091/24 emesso dal
Comune di Acquappesa per Tari 2020-2021-22 e ogni atto e documento sotteso. Si costituiva L'ente
Comunale.
L'opposizione è fondata sulla violazione di legge e sul denunciato eccesso di potere
Con il presente atto si costituisce in giudizio, a mezzo del sottoscritto procuratore e difensore, il Comune di Acquappesa, in persona del Sindaco pro-tempore, il quale chiede l'integrale rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni di seguito evidenziate.
1. Sulla illegittimità dell'atto amninistrativo per violazione di legge ed eccesso di
Potere,
2 Sull'illegittimità della tari 2021 per illegittima duplicazione dei costi
3 Sulla iIlegittimità Tari 2021 per violazione del principio di irretroattività degli atti
Impositivi
Sull'illegittimità della tariffa tari 2022
Sull'illegittimità TARI 2020-2021-2022 per ingiustizia manifesta
Il contribuente ha richiesto la sospensione dell'atto impugnata sulla quale si decide unitamente al merito.
Si è costituito il Comune
ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato . Invero il Comune evidenzia che con la Determinazione del Responsabile Settore
II Area Finanziaria e Tributi N. 295 del 1.09.2020, avente per oggetto LISTA DI CARICO N.
1 - ACCONTO
TARI 2020 -APPROVAZIONE è stata approvata la lista di carico per l'ACCONTO TARI per l'anno 2020 relativo a n.
2.266 contribuenti. In detta determina veniva evidenziato che con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 10/2019 era stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021, esecutiva ai sensi di legge;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27/2019 era stato approvato il Conto del
Bilancio dell'esercizio finanziario 2018, esecutiva ai sensi di legge;
con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 30/2019 era stato approvato il persistere degli Equilibri di Bilancio per il triennio 2019/2021, esecutiva ai sensi di legge.
In particolare, veniva evidenziato, che la lista di carico 2020, stante l'incertezza normativa,
si rinviava l'approvazione del Piano Finanziario TARI e Tariffe per l'applicazione della
TARI – Tributo Servizio Rifiuti per l'anno 2020, viene redatta applicando le tariffe deliberate per l'esercizio 2019, salvo conguaglio.
Veniva altresì evidenziato che in ragione delle problematiche evidenziate (pandemia, con i relativi periodi di sospensione, dell'evoluzione della normativa Tari, in cui gestire la TARI,
nonchè la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020), il legislatore aveva inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020.
L'art. 107 del D.L.n. 18/2020 (cd “decreto Cura Italia”), ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, nonché per differire il termine di approvazione delle medesime. In particolare, l'art. 107, comma 4, del D.L. n.
18/2020 ha differito alla data di approvazione del Bilancio di Previsione il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della Legge
n. 147/2013. Ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della
TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020; e pertanto a tal fine, le scadenze della riscossione della TARI, per il Comune di Acquappesa, sono state suddivise in n° 2
(due) rate di pagamento di pari importo come di seguito elencate: Rata 1 – Scadenza 30
settembre 2020 Rata 2 – Scadenza 30 ottobre 2020; Rata unica – Scadenza 30 settembre
2020. Per cui con la predetta determina, si provvedeva all'approvazione del ruolo della componente TARI per l'anno 2020 (ACCONTO) e la lista di carico che sulla base delle tariffe approvate nei termini di legge.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25.02.2021, il Comune di Acquappesa,
ha deliberato lo stato di dissesto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4 del D.lgs 267/2000, avente per oggetto procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art. 243 bis del D.lgs 267/2000 – mancata approvazione per insussistenza delle coperture-.
Dichiarazione di dissesto. In tale situazione trova applicazione la norma dell'art. 251 TU
Enti Locali del dlgs n. 267/2000, consistente nell''attivazione delle entrate proprie, ed in particolare, cui l'ente ha ottemperato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del
23.03.2021 avente per oggetto dissesto finanziario. Attivazione delle entrate ai sensi dell'art. 251 TU Enti Locali del dlgs n. 267/2000. Ed Invero:
1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'art. 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonchè i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni,
che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.
2.La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. ….
Quest'ultimo termine previsto dall' art. 251 è volto unicamente a stabilire, nella situazione di dichiarato dissesto, il termine per la legittima deliberazione delle tariffe nella misura massima. Pertanto in osservanza delle predette disposizioni, l'ente ha approvato, con la citata delibera, l'adeguamento delle imposte, tasse, canoni e diritti per come risultante dagli allegati analiticamente evidenziati da A a J.
Nella stessa delibera, con riferimento alla Tariffa Tari, a pagina 7, si rappresenta che è stato approvato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dall'ufficio Tecnico e Finanziario, in conformità all'allegato 1 del DPR 158/1999
(metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento) redatto tenendo conto del subentro dell'ATTO DELLA PROVINCIA DI
COSENZA allegato
Con la Determinazione del Responsabile Settore II Area Finanziaria e Tributi N. 165 del
20.04.2021 avente per oggetto LISTA DI CARICO N. 2 – SA / CONGUAGLIO TARI
2020 – APPROVAZIONE. DI APPROVARE, è stata approvata la lista di carico per l'ACCONTO TARI per l'anno 2020 relativo a n.
2.250 contribuenti. In particolare in detta determina veniva evidenziato ai sensi dell' art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, che «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. L'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
secondo cui « I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF)
per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”
Orbene, in forza di quanto esposto, nelle predette determinazioni sono stati evidenziati i passaggi tecnici per l'applicazione delle tariffe in acconto e saldo 2020, nonché delle tariffe
2021. In particolare occorre evidenziare che ai sensi dell'art. 248 del Tuel secondo cui … a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio. Per cui stante la sospensione dei termini di approvazione di tutti i bilanci sia previsionale che consuntivo,
l'ente è stato impossibilitato, tenuto conto anche della pandemia del 2020, con i relativi periodi di sospensione, a rispettare il termine per l'approvazione del Pef, che confluiva nel bilancio di previsione, come sopra evidenziato.
Con deliberazione consiliare n. 08 del 09.08.2021, è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, e con nota protocollo nr. 115878 del 20/06/2022, il Ministero
dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la
Finanza Locale ha comunicato che la Commissione, nella seduta del 15/06/2022, ha espresso parere favorevole all'approvazione dello stesso. Con la deliberazione del
Consiglio Comunale nr. 10 del 16/08/2022, esecutiva, veniva approvato il Bilancio
Stabilmente Riequilibrato 2020/2022. Tanto è stato evidenziato nella determinazione del
Responsabile Settore II Area Finanziaria e Tributi n. 625 del 07/12/2022 avente per oggetto
APPROVAZIONE RELAZIONE VALIDAZIONE PEF TARI RELATIVO ALLA GESTIONE
DEL SERVIZIO RIFIUTI FINALIZZATO ALLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
TARI. Le tariffe sono state approvate con delibera di Consiglio n. 14 del 16.12.2022 avente per oggetto Tari (Tassa rifiuti – approvazione Tariffe esercizio 2022).
Tutti i provvedimenti relativi alla procedura descritta sono stati pubblicati, oltre che sull'Albo
pretorio online, sul profilo internet del Comune di ACQUAPPESA, nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs.
n. 50/2016.
Da quanto esposto ed allegato, è provato per tabulas che l'ente ha adempiuto regolarmente per gli anni 2020, 2021 e 2022, ottemperando altresì alla relativa pubblicazione per come prevista. Pertanto i pagamenti richiesti sono legittimi in forza dei provvedimenti emanati, e divenuti esecutivi..
Sull'illegittimità della tari 2021 i costi richiesti per gli anni 2016-2017, sono legittimi in quanto nell'anno
2020 non ancoraprescritti. I costi del personale sono in quota parte e si riferiscono al personale d'ufficio perla gestione dei ruoli e per gli operai dipendenti del comune ed utilizzati per i servizi non rientranti nell'appalto, come anche le spese per carburante che si riferiscono ad automezzi comunali utilizzati per il servizio. Ad ogni buon conto, tutte le tariffe vengono applicate tenuto conto della copertura totale del costo.
Pertanto riguardo al potere di disapplicare l'atto amministrativo in relazione alla decisione del caso concreto che spetta al giudice tributario, esso può conseguire solo alla dimostrazione della sussistenza di ben precisi vizi di legittimità dell'atto (incompetenza,
violazione di legge, eccesso di potere), nel caso specie insussistenti, e che la contestazione della validità dei criteri seguiti dal Comune nell'adottare la delibera non è sufficiente per pervenire alla dichiarazione (incidentale) d'illegittimità della stessa, dovendo, al riguardo rilevarsi che, nell'ambito degli atti regolamentari dei comuni, esiste uno spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo, insindacabile in sede giudiziaria (Cass., sez. 5, n. 7044 del 26/03/2014; v. altresì, sez. 5, n. 5355 del 27/02/2020,
Rv. 657361 – 01).
3) Sulla iIlegittimità Tari 2021 per violazione del principio di irretroattività degli atti impositivi.
Tale rilievo deve essere rigettato in quanto, fermo il principio di irretroattività degli atti impositivi, l' art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, testualmente recita:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»
4) Illegittimità della tariffa tari 2022
Anche tale eccezione deve essere rigettata, come si evince dalla determinazione del
Responsabile Settore II Area Finanziaria e Tributi n. 625 del 07/12/2022 avente per oggetto
APPROVAZIONE RELAZIONE VALIDAZIONE PEF TARI RELATIVO ALLA GESTIONE
DEL SERVIZIO RIFIUTI FINALIZZATO ALLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI. Le tariffe sono state approvate con delibera di Consiglio n. 14 del 16.12.2022 avente per oggetto Tari (Tassa rifiuti – approvazione Tariffe esercizio 2022).
5) Illegittimità TARI 2020-2021-2022 per ingiustizia manifesta la contestazione è talmente generica da non potere essere considerata
P.Q.M.
Il giudice rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 500, oltre oneri e accessori se dovuti, con distrazione se richiesta.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
LUBERTO VINCENZO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7395/2024 depositato il 30/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acquappesa - Ufficio Tributi 87020 Acquappesa CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2091 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2091 TARI 2021
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2091 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 274/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste
Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento n. 2091/24 emesso dal
Comune di Acquappesa per Tari 2020-2021-22 e ogni atto e documento sotteso. Si costituiva L'ente
Comunale.
L'opposizione è fondata sulla violazione di legge e sul denunciato eccesso di potere
Con il presente atto si costituisce in giudizio, a mezzo del sottoscritto procuratore e difensore, il Comune di Acquappesa, in persona del Sindaco pro-tempore, il quale chiede l'integrale rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni di seguito evidenziate.
1. Sulla illegittimità dell'atto amninistrativo per violazione di legge ed eccesso di
Potere,
2 Sull'illegittimità della tari 2021 per illegittima duplicazione dei costi
3 Sulla iIlegittimità Tari 2021 per violazione del principio di irretroattività degli atti
Impositivi
Sull'illegittimità della tariffa tari 2022
Sull'illegittimità TARI 2020-2021-2022 per ingiustizia manifesta
Il contribuente ha richiesto la sospensione dell'atto impugnata sulla quale si decide unitamente al merito.
Si è costituito il Comune
ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato . Invero il Comune evidenzia che con la Determinazione del Responsabile Settore
II Area Finanziaria e Tributi N. 295 del 1.09.2020, avente per oggetto LISTA DI CARICO N.
1 - ACCONTO
TARI 2020 -APPROVAZIONE è stata approvata la lista di carico per l'ACCONTO TARI per l'anno 2020 relativo a n.
2.266 contribuenti. In detta determina veniva evidenziato che con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 10/2019 era stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021, esecutiva ai sensi di legge;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27/2019 era stato approvato il Conto del
Bilancio dell'esercizio finanziario 2018, esecutiva ai sensi di legge;
con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 30/2019 era stato approvato il persistere degli Equilibri di Bilancio per il triennio 2019/2021, esecutiva ai sensi di legge.
In particolare, veniva evidenziato, che la lista di carico 2020, stante l'incertezza normativa,
si rinviava l'approvazione del Piano Finanziario TARI e Tariffe per l'applicazione della
TARI – Tributo Servizio Rifiuti per l'anno 2020, viene redatta applicando le tariffe deliberate per l'esercizio 2019, salvo conguaglio.
Veniva altresì evidenziato che in ragione delle problematiche evidenziate (pandemia, con i relativi periodi di sospensione, dell'evoluzione della normativa Tari, in cui gestire la TARI,
nonchè la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020), il legislatore aveva inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020.
L'art. 107 del D.L.n. 18/2020 (cd “decreto Cura Italia”), ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, nonché per differire il termine di approvazione delle medesime. In particolare, l'art. 107, comma 4, del D.L. n.
18/2020 ha differito alla data di approvazione del Bilancio di Previsione il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della Legge
n. 147/2013. Ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della
TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020; e pertanto a tal fine, le scadenze della riscossione della TARI, per il Comune di Acquappesa, sono state suddivise in n° 2
(due) rate di pagamento di pari importo come di seguito elencate: Rata 1 – Scadenza 30
settembre 2020 Rata 2 – Scadenza 30 ottobre 2020; Rata unica – Scadenza 30 settembre
2020. Per cui con la predetta determina, si provvedeva all'approvazione del ruolo della componente TARI per l'anno 2020 (ACCONTO) e la lista di carico che sulla base delle tariffe approvate nei termini di legge.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25.02.2021, il Comune di Acquappesa,
ha deliberato lo stato di dissesto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4 del D.lgs 267/2000, avente per oggetto procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art. 243 bis del D.lgs 267/2000 – mancata approvazione per insussistenza delle coperture-.
Dichiarazione di dissesto. In tale situazione trova applicazione la norma dell'art. 251 TU
Enti Locali del dlgs n. 267/2000, consistente nell''attivazione delle entrate proprie, ed in particolare, cui l'ente ha ottemperato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del
23.03.2021 avente per oggetto dissesto finanziario. Attivazione delle entrate ai sensi dell'art. 251 TU Enti Locali del dlgs n. 267/2000. Ed Invero:
1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'art. 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonchè i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni,
che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.
2.La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. ….
Quest'ultimo termine previsto dall' art. 251 è volto unicamente a stabilire, nella situazione di dichiarato dissesto, il termine per la legittima deliberazione delle tariffe nella misura massima. Pertanto in osservanza delle predette disposizioni, l'ente ha approvato, con la citata delibera, l'adeguamento delle imposte, tasse, canoni e diritti per come risultante dagli allegati analiticamente evidenziati da A a J.
Nella stessa delibera, con riferimento alla Tariffa Tari, a pagina 7, si rappresenta che è stato approvato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dall'ufficio Tecnico e Finanziario, in conformità all'allegato 1 del DPR 158/1999
(metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento) redatto tenendo conto del subentro dell'ATTO DELLA PROVINCIA DI
COSENZA allegato
Con la Determinazione del Responsabile Settore II Area Finanziaria e Tributi N. 165 del
20.04.2021 avente per oggetto LISTA DI CARICO N. 2 – SA / CONGUAGLIO TARI
2020 – APPROVAZIONE. DI APPROVARE, è stata approvata la lista di carico per l'ACCONTO TARI per l'anno 2020 relativo a n.
2.250 contribuenti. In particolare in detta determina veniva evidenziato ai sensi dell' art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, che «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. L'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
secondo cui « I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF)
per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”
Orbene, in forza di quanto esposto, nelle predette determinazioni sono stati evidenziati i passaggi tecnici per l'applicazione delle tariffe in acconto e saldo 2020, nonché delle tariffe
2021. In particolare occorre evidenziare che ai sensi dell'art. 248 del Tuel secondo cui … a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio. Per cui stante la sospensione dei termini di approvazione di tutti i bilanci sia previsionale che consuntivo,
l'ente è stato impossibilitato, tenuto conto anche della pandemia del 2020, con i relativi periodi di sospensione, a rispettare il termine per l'approvazione del Pef, che confluiva nel bilancio di previsione, come sopra evidenziato.
Con deliberazione consiliare n. 08 del 09.08.2021, è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, e con nota protocollo nr. 115878 del 20/06/2022, il Ministero
dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la
Finanza Locale ha comunicato che la Commissione, nella seduta del 15/06/2022, ha espresso parere favorevole all'approvazione dello stesso. Con la deliberazione del
Consiglio Comunale nr. 10 del 16/08/2022, esecutiva, veniva approvato il Bilancio
Stabilmente Riequilibrato 2020/2022. Tanto è stato evidenziato nella determinazione del
Responsabile Settore II Area Finanziaria e Tributi n. 625 del 07/12/2022 avente per oggetto
APPROVAZIONE RELAZIONE VALIDAZIONE PEF TARI RELATIVO ALLA GESTIONE
DEL SERVIZIO RIFIUTI FINALIZZATO ALLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
TARI. Le tariffe sono state approvate con delibera di Consiglio n. 14 del 16.12.2022 avente per oggetto Tari (Tassa rifiuti – approvazione Tariffe esercizio 2022).
Tutti i provvedimenti relativi alla procedura descritta sono stati pubblicati, oltre che sull'Albo
pretorio online, sul profilo internet del Comune di ACQUAPPESA, nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs.
n. 50/2016.
Da quanto esposto ed allegato, è provato per tabulas che l'ente ha adempiuto regolarmente per gli anni 2020, 2021 e 2022, ottemperando altresì alla relativa pubblicazione per come prevista. Pertanto i pagamenti richiesti sono legittimi in forza dei provvedimenti emanati, e divenuti esecutivi..
Sull'illegittimità della tari 2021 i costi richiesti per gli anni 2016-2017, sono legittimi in quanto nell'anno
2020 non ancoraprescritti. I costi del personale sono in quota parte e si riferiscono al personale d'ufficio perla gestione dei ruoli e per gli operai dipendenti del comune ed utilizzati per i servizi non rientranti nell'appalto, come anche le spese per carburante che si riferiscono ad automezzi comunali utilizzati per il servizio. Ad ogni buon conto, tutte le tariffe vengono applicate tenuto conto della copertura totale del costo.
Pertanto riguardo al potere di disapplicare l'atto amministrativo in relazione alla decisione del caso concreto che spetta al giudice tributario, esso può conseguire solo alla dimostrazione della sussistenza di ben precisi vizi di legittimità dell'atto (incompetenza,
violazione di legge, eccesso di potere), nel caso specie insussistenti, e che la contestazione della validità dei criteri seguiti dal Comune nell'adottare la delibera non è sufficiente per pervenire alla dichiarazione (incidentale) d'illegittimità della stessa, dovendo, al riguardo rilevarsi che, nell'ambito degli atti regolamentari dei comuni, esiste uno spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo, insindacabile in sede giudiziaria (Cass., sez. 5, n. 7044 del 26/03/2014; v. altresì, sez. 5, n. 5355 del 27/02/2020,
Rv. 657361 – 01).
3) Sulla iIlegittimità Tari 2021 per violazione del principio di irretroattività degli atti impositivi.
Tale rilievo deve essere rigettato in quanto, fermo il principio di irretroattività degli atti impositivi, l' art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, testualmente recita:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»
4) Illegittimità della tariffa tari 2022
Anche tale eccezione deve essere rigettata, come si evince dalla determinazione del
Responsabile Settore II Area Finanziaria e Tributi n. 625 del 07/12/2022 avente per oggetto
APPROVAZIONE RELAZIONE VALIDAZIONE PEF TARI RELATIVO ALLA GESTIONE
DEL SERVIZIO RIFIUTI FINALIZZATO ALLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI. Le tariffe sono state approvate con delibera di Consiglio n. 14 del 16.12.2022 avente per oggetto Tari (Tassa rifiuti – approvazione Tariffe esercizio 2022).
5) Illegittimità TARI 2020-2021-2022 per ingiustizia manifesta la contestazione è talmente generica da non potere essere considerata
P.Q.M.
Il giudice rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 500, oltre oneri e accessori se dovuti, con distrazione se richiesta.