Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 1094
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di legge ed eccesso di potere

    Il giudice ha ritenuto che l'ente abbia adempiuto regolarmente alle procedure di approvazione delle tariffe e pubblicazione degli atti per gli anni 2020, 2021 e 2022, rendendo legittimi i pagamenti richiesti.

  • Rigettato
    Illegittimità della TARI 2021 per illegittima duplicazione dei costi

    Il giudice ha respinto l'eccezione, ritenendo legittimi i costi per gli anni 2016-2017 in quanto non prescritti nel 2020 e che le tariffe sono applicate tenendo conto della copertura totale del costo.

  • Rigettato
    Illegittimità della TARI 2021 per violazione del principio di irretroattività degli atti impositivi

    Il giudice ha rigettato il rilievo, richiamando l'art. 1, comma 169 della L. 296/2006, secondo cui le deliberazioni delle tariffe, se approvate entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

  • Rigettato
    Illegittimità della tariffa TARI 2022

    Il giudice ha rigettato l'eccezione, facendo riferimento alla determinazione del Responsabile Settore e alla delibera consiliare che hanno approvato le tariffe per l'esercizio 2022.

  • Rigettato
    Illegittimità TARI 2020-2021-2022 per ingiustizia manifesta

    Il giudice ha considerato la contestazione troppo generica per essere accolta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 1094
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 1094
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo