CA
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/12/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
ED RI RE Presidente
LO GO Consigliere relatore
Caterina Baisi Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 253/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Claudio Defilippi e Gianna Sammicheli, per procura in atti appellante
CONTRO
c.f. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv.ta Roberta Florio, per procura in atti appellata
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate in data 11.11.2025.
Per l'appellata: come da memoria depositata in data 5.2.2025.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale della Spezia, la signora ha proposto opposizione avverso la “comunicazione delle Parte_1 somme dovute per estinzione dei debiti ex art. 1, commi da 231 a 252 Legge n. 197/2022”, quale “definizione agevolata”, c.d. “rottamazione”, comunicazione ricevuta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Si è costituita la stessa chiedendo di respingere il ricorso. CP_1
Con sentenza n. 5/2024, il Tribunale della ha dichiarato Pt_2 inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire “laddove spiega contestazioni ed eccezioni di merito” e lo ha respinto nel resto.
La signora ha proposto appello. Pt_1
Si è costituita l' chiedendo di dichiarare Controparte_1 inammissibile l'appello ed in ogni caso confermare la sentenza impugnata.
Con ordinanza del 4.3.2025, questa Corte ha sollevato d'ufficio la questione relativa alla legittimazione passiva di , in merito all'eccezione di CP_2 prescrizione dei crediti sollevata dal destinatario delle cartelle esattoriali oggetto di rottamazione ed alle conseguenze derivanti dal mancato contraddittorio con il creditore delle pretese, alla luce dei principi sanciti da
Cass. S.U. 7514/2022.
La causa è stata quindi discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del
18.11.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, questa Corte non ritiene il ricorso in appello inammissibile, in quanto le censure alla decisione impugnata, valutate nel loro complesso, sono sostanzialmente percepibili e quindi, sia sotto il profilo del contraddittorio, che sotto il profilo della devoluzione al secondo giudice, ogni scopo giuridicamente rilevante risulta raggiunto.
Nel merito, con il primo motivo si contesta la sentenza di primo grado per aver dichiarato la carenza di interesse ad agire del contribuente sulle questioni di merito quali la decadenza e la prescrizione.
L'appellante richiama al riguardo la giurisprudenza di legittimità che esclude che l'adesione alla definizione agevolata sia un riconoscimento di debito e implichi la rinuncia a contestarlo.
2 Con il secondo motivo, l'appellante prospetta una violazione dell'art. 53
Costituzione e dei principi di capacità contributiva, progressività e equità.
In questo senso, l'appellante sottolinea che il piano di ammortamento previsto da , seppur conforme alla legge, aveva imposto due rate CP_2 iniziali elevate e ravvicinate, rendendo in tal modo estremamente difficile il pagamento per contribuenti con limitata capacità economica.
Con il terzo motivo si lamenta la “insufficiente motivazione quanto alla discrezionalità nella individuazione delle somme rottamabili”, in particolare l'appellante contesta la legittimità costituzionale della normativa applicata, che ha escluso dalla definizione agevolata i carichi affidati all'ente di riscossione dopo la data del 30.6.2022, ritenendo violato l'art. 3 della
Costituzione per disparità di trattamento tra contribuenti per ragioni non dipendenti dalla loro condotta.
Il quarto motivo di appello denuncia una insufficiente ed illogica motivazione della sentenza di primo grado in ordine al lamentato “vizio di motivazione dell'atto impugnato ed al divieto di compensazione”.
Secondo l'appellante il Giudice di primo grado ha sbagliato nel respingere l'eccezione di nullità della “comunicazione” impugnata per carenza di motivazione, non contenendo la stessa informazioni sufficienti per permettere al contribuente di verificare la legittimità della pretesa, tra cui i criteri per il calcolo degli interessi. Inoltre, con riferimento alle questioni relative al mancato stralcio dei carichi fino a mille euro e alla mancata previsione della possibilità di compensare i debiti con i crediti di imposta, il giudice aveva invertito l'onere probatorio, spettando ad dimostrare di CP_2 non aver inserito nella rottamazione carichi che avrebbero dovuto essere stralciati e che non vi erano crediti del contribuente da portare in compensazione.
Questa Corte si è già più volte occupata delle stesse questioni sollevate in questo ricorso in appello, ritenendo sempre infondati analoghi ricorsi, da ultimo con la sentenza n. 300 del 2025, respingendo identico appello, con i medesimi motivi di impugnazione e con analogo ricorso introduttivo del
3 giudizio, si richiama quindi la motivazione di tale sentenza, anche quale precedente conforme ex art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.:
“Come accaduto in altre analoghe controversie in cui è stata sollevata d'ufficio la questione sulla legittimità passiva di in merito alla CP_2 domanda di prescrizione (sentenza CdA n. 224/2025), anche in questo giudizio vanno richiamati i principi affermati dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con sentenza n. 7514/2022, intervenuta proprio per dirimere i contrasti sull'applicazione, anche alle cause di opposizione alla riscossione esattoriale dei contributi, dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 che così dispone: “Nel caso in cui il contribuente svolga contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, permane l'onere per l'Agente della riscossione, che voglia andare esente dalle eventuali conseguenze della lite, di chiamare in giudizio l'ente creditore.”
Le Sezioni Unite, con la sentenza citata, hanno ritenuto che tale normativa si applica esclusivamente alle cause di natura tributaria, mentre, in quelle aventi ad oggetto la riscossione di crediti contributivi – come nel caso in esame - il debitore che intenda far valere una causa estintiva della propria obbligazione, deve agire in giudizio nei confronti del soggetto impositore, unico titolare del credito legittimato a contraddire su tale eccezione.
La improponibilità della relativa domanda nei confronti di supera CP_2 ogni questione sollevata con il primo motivo di appello, volta ad impugnare la sentenza nella parte in cui il giudice ha dichiarato l'inammissibilità della stessa per carenza di interesse ad agire.
Per quanto riguarda il secondo motivo, relativo alla capacità contributiva, si richiama, ex art. 118 disp. att. c.p.c., il seguente passo motivazionale della sentenza n. 76/2022: “Si deve innanzitutto evidenziare che i principi costituzionali di capacità contributiva e progressività, imposti dalle previsioni di cui al richiamato art. 53 della Costituzione, riguardano il livello dei contributi previdenziali e dei tributi che ciascun obbligato deve pagare;
quindi, riguardano le somme che l'appellante doveva in origine pagare e la cui entità non riguarda l'oggetto dell'odierno procedimento.
4 L'odierno ricorso riguarda infatti l'entità delle rate che lo stesso appellante ha chiesto di poter pagare, quale agevolazione rispetto ai mancati originari pagamenti a lui imputati, non si tratta quindi dell'entità del debito previdenziale e tributario, quello sì da pretendere in misura congrua rispetto alla capacità contributiva, ma della misura di una agevolazione richiesta dallo stesso ricorrente e per sua natura già agevolativa rispetto ai suoi interessi, come dallo stesso già valutati al momento della sua richiesta di “rottamazione”. L'appellante doveva infatti essere sin dall'inizio in grado di valutare se tale richiesta fosse di suo interesse, in quanto le singole rate sono predeterminate dalla legge e quindi calcolabili in anticipo, tra l'altro, come giustamente osservato dall'Agenzia appellata, potendo lo stesso richiedente già godere dalla medesima assistenza legale di cui all'odierno procedimento. L'interessato ha voluto, per sua libera e, si deve presumere, consapevole scelta, avvalersi di un istituto normativamente disciplinato e quindi sapeva perfettamente quale era l'effetto economico della sua domanda, effetto comunque di favore rispetto al suo carico economico iscritto a ruolo, ovviamente ben maggiore rispetto a quello dovuto a seguito delle agevolazioni richieste. Le somme di cui alla “comunicazione” impugnata sono predeterminate per legge, senza alcuna possibile discrezionalità da parte dell . Va inoltre Controparte_1 rilevato che essendo la legge, per definizione, generale ed astratta, non può che prevedere una ipotesi di definizione agevolata aperta ad una platea indistinta di contribuenti, fissando in maniera univoca i criteri, obiettivi e generali, per la determinazione del dovuto. Rimane inoltre nel campo della discrezionalità legislativa sia l'introdurre, nel corso del tempo, diverse ipotesi normative di definizione agevolata dei carichi (c.d. rottamazione) sia individuare i presupposti e le condizioni per accedervi, che possono ben essere variate da un'ipotesi ad un'altra”.
Il motivo va quindi respinto.
Anche il terzo motivo è già stato esaminato e respinto da questa Corte con sentenza n. 279/2025, in cui si è ritenuto che rientra nella discrezionalità,
5 anche tecnica, del legislatore stabilire, anche dal punto di vista temporale, quali crediti siano definibili in modo agevolato, senza che ciò integri alcuna violazione il principio di uguaglianza. Si rileva al riguardo che, per costante giurisprudenza costituzionale (v. sentenze n. 94/2009, 60/2014 e altre nella medesima direzione), il decorso del tempo costituisce già di per sé un elemento di differenziazione delle situazioni giuridiche;
nel caso di specie in tutti gli interventi legislativi di “rottamazione” è stato introdotto, quale termine di riferimento temporale per la definizione agevolata dei debiti del contribuente, la data di affidamento del “carico” all'ente della riscossione;
né assume rilevanza il fatto che il momento dell'affidamento sia rimesso alla discrezionalità dell'ente impositore, il cui agire è comunque procedimentalizzato.
Solo per completezza, si rileva la pretestuosità di questo motivo di appello, in cui il contribuente si è lamentato della esclusione dei carichi affidati all'ente di riscossione successivamente al 30/06/2022 dalla procedura di definizione agevolata, quando non ha neppure definito la stessa con il pagamento di quelli inclusi.
Infine, altrettanto infondate sono le doglianze contenute nel quarto motivo di appello.
La questione relativa alla nullità per indeterminatezza della comunicazione
è inammissibile.
Come già rilevato in altre analoghe cause proposte con il medesimo difensore (v. sentenza n. 279/2025 già citata), l'appellante ha riproposto la medesima censura relativa alla mancata indicazione nella comunicazione degli interessi applicati senza neppure confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, in cui il giudice ha affermato che – contrariamente a quanto il contribuente si ostina a sostenere anche in questo grado di giudizio - nella comunicazione è stata indicata la percentuale del 2% (v. nota n. 8 di pag. 2 della comunicazione), come peraltro prestabilito dalla legge.
6 Infine, neppure è fondata l'obiezione secondo cui spettava ad , e non CP_2 al contribuente, dimostrare che non vi erano carichi stralciabili;
al contrario, in applicazione dei principi di riparto degli oneri probatori ex art. 2967 c.c., era il ricorrente che avrebbe dovuto specificamente individuare i carichi inferiori ad €. 1.000,00 affidati entro il termine del
31/12/2015 (come previsto dall'art. 1, commi da 222 a 230 L. 197/2022) che non sarebbero stati stralciati.
Per quanto riguarda poi la questione relativa alla mancata previsione della possibilità di compensare dei debiti con i crediti d'imposta, oltre al fatto che – come correttamente motivato dal primo giudice – trattasi di una doglianza meramente teorica e quindi inammissibile, assume comunque rilievo dirimente il fatto che, sempre nell'ambito dei propri poteri discrezionali, il legislatore - per la c.d. rottamazione quater - non ha previsto tale facoltà, diversamente da quanto previsto per la precedente rottamazione ter disciplinata dalla L. n. 145/2018.”
In applicazione dei principi affermati da questa Corte nella sentenza appena richiamata, principi, ai quali, in ogni caso, questo collegio ritiene di dare continuità, in presenza di questioni in fatto ed in diritto perfettamente sovrapponibili, l'appello deve quindi essere respinto.
La sentenza appena richiamata deve essere confermata anche in punto spese di lite di questo grado di appello, l'appellante dovendo essere in primo luogo condannata alla rifusione a favore di di tali spese per il principio CP_2 generale di soccombenza ex art. 91 c.p.c..
In secondo luogo, tenuto conto della palese infondatezza anche di questo appello, basato su motivi anche inammissibili e pretestuosi, si ritiene che la stessa appellante, seppur in assenza di apposita domanda da parte di e CP_2 quindi d'ufficio, debba essere condannata anche al risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Secondo la Suprema Corte, sussiste lite temeraria laddove si agisca in giudizio “senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la
7 coscienza dell'infondatezza della propria posizione;
e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta” (Cass. n. 4430/2022); situazione che sicuramente ricorre anche nel caso di specie in cui l'appellata è stata comunque costretta a difendersi sostenendo costi che ben avrebbero potuto essere evitati.
La liquidazione del danno ex art. 96 c.p.c. è rimessa ad una valutazione equitativa che, secondo giurisprudenza consolidata, viene di regola parametrata con riferimento “al valore dei compensi da liquidare” per il grado di giudizio (cfr. ex multis Cass. n. 22208/2021).
In adesione a tale orientamento, l'appellante va condannata al pagamento in favore della controparte di una ulteriore pari somma, equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c..
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che l'appellante è tenuta all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese sostenute nel presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €. 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore antistatario, nonché a risarcire alla parte appellata il danno ex art. 96 c.p.c., che liquida nell'ulteriore pari importo di €. 4.000,00.
Dichiara che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento,
a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
LO GO ED RI RE
8