Sentenza 16 aprile 2014
Massime • 1
Per la configurabilità del reato di interruzione di un ufficio ovvero di un servizio pubblico o di pubblica necessità, è necessario che il turbamento della regolarità abbia comportato e causato un'alterazione del funzionamento dell'ufficio o del servizio, ancorché temporanea, ma apprezzata nel suo complesso ed espressa con modalità tali da incidere sulla concreta operatività dell'attività in questione. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità del reato nella condotta di molestia posta in essere dall'imputato ai danni di un'impiegata postale, al fine di iniziare una relazione sentimentale non gradita, avendo tale condotta provocato soltanto un "transeunte" trambusto ma non un'apprezzabile alterazione della regolarità del servizio o dell'ufficio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2014, n. 19676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19676 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO OV - Presidente - del 16/04/2014
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 593
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 49306/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
US OV, nato il giorno 18 giugno 1943;
avverso la sentenza 14 giugno 2013 della Corte di appello di Messina. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. CESQUI Elisabetta che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. US OV ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 14 giugno 2013 della Corte di appello di Messina che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale monocratico di Messina, in data 16 marzo 2010, che lo aveva ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi A) e B), assolvendolo dal capo C) perché il fatto non sussiste, ha dichiarato non doversi procedere per il reato del capo sub A) perché estinto per prescrizione, rideterminando la pena in mesi 4 di reclusione per le altre imputazioni, con conferma nel resto.
1.1. Al US sono state contestate:
a) al capo A: la violazione degli artt. 81 e 660 c.p. perché molestava ripetutamente e per un lungo periodo di tempo (circa sei anni) AN RO, sia in pubblico (per strada) che presso il luogo di lavoro della stessa (Ufficio Postale Via Garibaldi 19 succursale n. 2) ed inoltre con un elevato numero di telefonate anche anonime per petulanza e al fine di iniziare una relazione sentimentale non gradita, in Messina sino al 12 dicembre 2006;
b) al capo B): la violazione degli artt. 81. 340 cod. pen. perché in tempi diversi e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso turbava la regolarità del servizio pubblico nell'Ufficio Postale succursale n. 2 di via Garibaldi 190, molestando AN RO, impiegata postale nel mentre la stessa svolgeva il suo servizio, infastidendo per futili motivi sia gli impiegati che gli utenti e causando l'intervento della Polizia;
in Messina, accertato sino al 12 dicembre 2006;
c) al capo C): la violazione degli artt. 56 e 610 cod. pen. perché con violenze consistite in assidui e quotidiani pedinamenti e nelle condotte di cui ai capi che precedono, nonché con minacce di morte, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere AN RO ad accettare una relazione non gradita evento non verificato per il rifiuto della persona offesa;
in Messina accertato sino al 12 dicembre 2006.
2. La corte distrettuale ha ribadito la sussistenza del delitto ex art. 340 cod. pen., pur ritenendo pacifico che, nella vicenda "nessuna interruzione vi sia stata, se non quel transeunte trambusto, derivante dall'invito perentorio del direttore al MUSOLINO e dalla chiamata della Polizia, giunta quando l'imputato era già andato via".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con un unico motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della sussistenza del delitto di interruzione di un servizio pubblico affermata attraverso una non consentita estensione nell'interpretazione della norma.
1.1. In particolare si evidenzia che nella specie:
a) la presenza quasi quotidiana del US nell'Ufficio postale non aveva mai determinato rallentamenti nell'attività di servizio, oppure "momenti di confusione e sgomento tra gli utenti": la stessa querelante ha infatti affermato che la condotta del ricorrente non aveva creato disservizi nel suo ambiente di lavoro;
b) in ogni caso, mancherebbe, nel comportamento attribuito all'imputato, quella connotazione di durata ed intensità idonee a turbare la regolarità del servizio;
2. Ritiene la Corte che la censura sia fondata per quanto verrà ora motivato.
2.1. In proposito, va premesso che, ai fini dell'integrazione - consumazione dell'illecito, nel quale è da escludere che l'impiegata AN, querelante, possa assumere la qualità di persona offesa (Cass. pen. sez. 6, u.p. 12 gennaio 2012 Gentile), è richiesto un pregiudizio effettivo (cass. pen. sez. 6, u.p. 22 settembre 2011 p.m. c/ Caputo;
conforme 30 ottobre 2013 Giannotti), con un fattuale rilievo dell'alterazione della regolarità dell'ufficio o del servizio, la quale deve essere concretamente apprezzabile e non basata esclusivamente su soggettivi apprezzamenti (cass. pen. sez.
6. u.p. 1 febbraio 2012 Savigni).
3.2. Occorre infine rammentare che il turbamento della regolarità, che ben può essere sostenuto dal solo dolo eventuale (cass. pen. sez. (21 maggio 2012 Morana e Pianeta, 9 aprile 2013 Trippitelli), deve comportare e causare un'alterazione del funzionamento dell'Ufficio o servizio, ancorché temporanea, ma apprezzata nel suo complesso, ed espressa con modalità tali ed in grado di incidere, alterando, la concreta operatività globale dell'attività in questione (cass. pen. sez. 6, u.p. 4 giugno 2013 Fallò).
3.3. Nella specie, la corte distrettuale, pur ritenendo pacifico che, nella vicenda nessuna "interruzione" vi sia stata, se non quel transeunte trambusto, derivante dall'invito perentorio del direttore al MUSOLINO e dalla chiamata della Polizia, giunta quando l'imputato era già andato via ha affermato la sussistenza dell'azione esecutiva e della soggettività del delitto, desumendola:
a) dall'esito di una "disagevole o difficoltosa regolarità delle prestazioni" dell'Ufficio postale nella cui sede il ricorrente ("innamorato respinto" dall'impiegata AN) era solito "stazionare", talora anche in assenza di operazioni da compiere;
b) dalla "pesante alterazione" delle condizioni di lavoro dell'intero ufficio, conseguente alla sistematicità dei comportamenti dell'imputato;
c) dalla realtà di un servizio, rallentato a causa del "nervosismo", creato nel personale e nell'utenza, dalla condotta di disturbo del ricorrente;
d) dal finale "potenziale disincentivo", anche per l'utenza, a servirsi di quell'ufficio postale.
3.4. Ciò posto, ritiene il Collegio, una volta escluso dal giudice di merito l'evento "interruzione", che l'inquadramento della condotta del ricorrente - nello schema dogmatico dell'art. 340 cod. pen.- esiga, da parte dei giudici di merito, una più articolata e diversa giustificazione degli elementi costitutivi della fattispecie, che non può fondarsi solo su realtà interpretate (soggettive percezioni ed apprezzamenti dei componenti l'Ufficio o dell'Utenza), ma deve essere ancorata al concreto, oggettivo ed efficace risultato di interferenza della condotta contestata su quello che costituiva - in quel preciso contesto - lo "standard usuale" della complessiva operatività ed efficienza dell'ufficio.
3.5. Ne consegue quindi l'annullamento con rinvio della gravata sentenza con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria, la quale, nella piena libertà delle valutazioni di merito di competenza, porrà rimedio alle rilevate invalidità, nel rispetto dei principi di diritto dianzi indicati, considerato che il percorso argomentativo, seguito dalla prima corte territoriale si rivela gravemente carente sul piano della giustificazione logico - giuridica della decisione assunta.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2014