Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2014, n. 19676
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Sentenza 16 aprile 2014

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Per la configurabilità del reato di interruzione di un ufficio ovvero di un servizio pubblico o di pubblica necessità, è necessario che il turbamento della regolarità abbia comportato e causato un'alterazione del funzionamento dell'ufficio o del servizio, ancorché temporanea, ma apprezzata nel suo complesso ed espressa con modalità tali da incidere sulla concreta operatività dell'attività in questione. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità del reato nella condotta di molestia posta in essere dall'imputato ai danni di un'impiegata postale, al fine di iniziare una relazione sentimentale non gradita, avendo tale condotta provocato soltanto un "transeunte" trambusto ma non un'apprezzabile alterazione della regolarità del servizio o dell'ufficio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2014, n. 19676
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19676
    Data del deposito : 16 aprile 2014

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