Art. 22. Personale collocato a riposo
Il personale cessato dal servizio nel periodo dal 1 maggio 1979 al 31 gennaio 1981 si considera inquadrato nei nuovi livelli retributivi, ai soli fini del trattamento di quiescenza, secondo i criteri stabiliti per il personale in servizio alla data del 1 febbraio 1981 e con riferimento all'anzianita' maturata fino alla data di cessazione dal servizio.
Sul nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del precedente comma, da corrispondere con effetto dal 1 febbraio 1981, e' effettuato il conguaglio con le somme comunque erogate a titolo di pensione.
Il personale cessato dal servizio nel periodo dal 1 maggio 1979 al 31 gennaio 1981 si considera inquadrato nei nuovi livelli retributivi, ai soli fini del trattamento di quiescenza, secondo i criteri stabiliti per il personale in servizio alla data del 1 febbraio 1981 e con riferimento all'anzianita' maturata fino alla data di cessazione dal servizio.
Sul nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del precedente comma, da corrispondere con effetto dal 1 febbraio 1981, e' effettuato il conguaglio con le somme comunque erogate a titolo di pensione.