Sentenza 12 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/05/2001, n. 6619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6619 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' ÞE 6619/01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Rosario DE MUSIS - R.G.N. 2769/99 Dott. Pietro CUOCO Consigliere- Cron. 14858 Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere- Rep. Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere- Ud.08/03/01 Dott. Gianfranco SERVELLO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NA LI, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE GIUSEPPE MAZZINI 4, presso lo studio dell'avvocato AVALLONE NUNZIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
MINISTERO INTERNO;
- intimato avverso la sentenza n. 3724/98 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 06/10/98 R.G.N. 43746/96; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1094 udienza del 08/03/01 dal Consigliere Dott. Attilio -1- CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 24 maggio 1996 il Ministero dell'Interno impugnava, davanti al Tribunale di Napoli, la sentenza con la quale il Pretore della stessa città aveva accolto la domanda della signora GI NA, diretta al pagamento della somma di lire 21.891.046 per arretrati relativi alla prestazione assistenziale riconosciuta. L'appellante lamentava la mancata applicazione del disposto dell'art. 16 della legge n. 412 del 1991. Con sentenza del 28 settembre/6 ottobre 1998 il Tribunale, rilevato che il ricorso in appello era stato depositato oltre l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata (depositata il 18 gennaio 1995), dichiarava inammissibile la impugnazione e compensava tra le parti le spese del grado. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, formulando un unico motivo di censura, la signora GI NA. Motivi della decisione Con l'unico motivo la difesa della ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c.). Deduce che vi è, nella specie, accoglimento integrale della domanda, “per cui gli onorari minimi, e relativi diritti stabiliti per le prestazioni dell'avvocato, ai sensi dell'art. 4 del d.m. 5/10/1994, n. 585 del 21/10/1994, n. 247 sono inderogabili e seguono la soccombenza”. Deduce la violazione di tale articolo di legge. Il ricorso non è fondato. Costituisce orientamento consolidato di questa Corte che il giudice di merito, ai sensi dell'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., può 3 compensare le spese di lite per giusti motivi, e che la relativa statuizione è assistita da una presunzione di conformità a diritto non censurabile in sede di legittimità, con il solo limite che ove i motivi vengano esplicitati - essi - non sfuggono a censura quando la loro enunciazione risulti erronea o illogica (v., fra le tante, Cass., 12 marzo 1999 n. 2216; 23 giugno 1997 n. 5607). Né osta alla compensazione per giusti motivi la circostanza che il giudice, con la sentenza, abbia pronunciato solo su una questione pregiudiziale, quale quella della procedibilità del ricorso 0 dell'ammissibilità dell'appello (cfr. Cass., 13 gennaio 2000 n. 319). Non è da escludersi, infatti, che fra i motivi, esplicitati o meno, posti a base della compensazione, vi possa essere la considerazione della fondatezza “sostanziale” della domanda o della impugnazione;
sicché i giusti motivi di compensazione potrebbero essere stati anche rinvenuti nella "soccombenza virtuale" nel merito (qualora la domanda o l'impugnazione fossero state procedibili o ammissibili); o, anche, nella natura della controversia. Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato. Nessun provvedimento va preso in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, attesa la mancata costituzione del Ministero dell'Interno.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma 1'8 marzo 2001. Il cons. estensore IlIl Presidente beManis Dell Керешьlun IL CANCELLIENE Depositato in Cancelleria ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI 12 MA6 2001 M oggi, REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA E R O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 IL CANCELLIERE T DELLA LEGGE 11-8-73 N. $33 S I O N Z O C