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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il giudice, dott.ssa Lucia Cammarota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al RG n. 37/2015
TRA
rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Parte_1
Sanna;
-ATTORE-
E
e CP_1 Controparte_2 CP_3
rapp.ti e difesi dall'avv. Antonio Sorice;
Controparte_4
-CONVENUTI-
CONCLUSIONI
Come da verbale
1
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
132 n.4) c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69 del 18 giugno 2009,
trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del
04.07.2009, ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.
Con atto di citazione, chiedeva lo Parte_1
scioglimento della comunione con il proprio germano CP_1
con attribuzione della quota ad ognuno spettante e
[...]
dichiararsi la nullità dell'atto di donazione del 14.10.2013, per
Notar rep. n. 162655 e racc. 27258, con il quale Persona_1
il sig. donava ai propri figli , e CP_1 CP_2 CP_3
la porzione del patrimonio immobiliare ubicato in Avella CP_4
alla Via L. Da Vinci n. 8.
2 Con comparsa si costituiva con i propri figli CP_1
, e il quale chiedeva il rigetto della CP_2 CP_3 CP_4
domanda di nullità di donazione e lo scioglimento della comunione con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante.
Istruita la causa, depositata la consulenza tecnica d'ufficio,
precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie, sussistono le condizioni per addivenire alla declaratoria dello scioglimento della comunione immobiliare in ordine ai beni dedotti in giudizio, tra i germani Pt_1 CP_1
come del resto sostanzialmente richiesto dai procuratori
[...]
di tutte le parti, che assorbe ogni altra domanda ed eccezione.
E invero, al fine di accertare la consistenza della massa ereditaria, è necessario ricomprendere tutti i beni anche quelli oggetto della donazione del condividente nei confronti dei CP_1
propri figli. Questo perché, quando c'è una comunione, ognuno non è proprietario esclusivo di un singolo bene, ma ha una quota su tutto il patrimonio condiviso. Se uno decide quindi di donare uno specifico bene della comunione, sta agendo come se quel bene
3 fosse interamente suo, ma in realtà sta donando un bene che non può disporre da solo senza il consenso degli altri e comunque senza aver prima suddiviso la comunione.
Più precisamente la donazione di un bene altrui, benché non espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di causa e
“Ne consegue che la donazione, da parte del coerede, della quota di un
bene indiviso compreso in una massa ereditaria è nulla, non potendosi,
prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del
patrimonio del coerede donante” (Cass. civ., Sez. Unite, 15/03/2016,
n. 5068).
Nel merito, va da subito precisato che poiché il fabbricato sito in Avella foglio 18, possiede due accessi indipendenti, al contempo pedonali e carrabili, uno sulla traversa di via Amendola
e uno su via Leonardo da Vinci (ex Santa Croce), la realizzazione di un muro sull'attuale strada comune, di cui al subalterno 7,
impedendo l'accesso pedonale su via Amendola alla stessa parte attrice e l'accesso carrabile al locale deposito alla parte convenuta non sia praticabile, atteso che entrambi i condividenti attualmente proprietari, ed verrebbero privati della Pt_1 CP_1
possibilità di accedere a una delle strade sopra dette.
4 Dunque, la strada interna alla proprietà non sarà suddivisa in quanto è opportuno che rimanga bene comune tra i condividenti.
Il Ctu, ing. , accertava la comoda Persona_2
divisibilità, tant'è che precisava, a pag. 42 della sua consulenza del
30.04.2019, depositata telematicamente in data 2.05.2019, che
“sussiste, quindi, la comoda divisibilità in termini economici oltre che in
termini di possibilità geometrica”.
Il predetto ausiliario, con dovizia di argomentazioni tecniche, logicamente prospettate e fondate su idonei accertamenti compiuti sui luoghi e attraverso una mirata indagine sul valore dell'immobile, che si ritengono perciò scevre da vizi che ne compromettono l'attendibilità ( e tanto anche con riferimento alla puntuale risposta fornita rispetto ai chiarimenti invocati dal procuratore di uno dei convenuti), procedeva a un'accurata descrizione e, successivamente, dopo averne valutato la natura e la sua potenzialità, individuava in concreto un adeguato progetto divisorio.
Nel caso concreto il Ctu procedeva alla creazione di due unità immobiliari autonome già concretamente attuata, laddove il
5 valore delle due unità rimane sostanzialmente inalterato con la prospettata divisione e i due immobili così come divisi risultano con identiche qualità e dotati entrambi di servizi essenziali garantendo l'autonoma abitabilità degli stessi.
Il Ctu procedeva a una suddivisione verticale dell'edificio e sulla base dell'utilizzo da parte dei germani per le zone che già
possedevano, individuando nelle planimetrie a pag. 50, 51, 52 e 53
della consulenza del 30.04.2019, che costituiscono parte integrante della presente sentenza e alle quali integralmente ci si riporta, la parte verde ad e la parte ciano a CP_1 Pt_1
Va evidenziato che nessuna parte chiedeva l'estrazione a sorte. Del resto, in tema di divisione ereditaria, la Suprema Corte
ha stabilito che il criterio dell'estrazione a sorte previsto dall'art. 729 cod. civ. nel caso di uguaglianza di quote a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo - applicabile anche nell'ipotesi di divisione dei beni comuni, in virtù del rinvio recettizio di cui all'art. 1116 cod. civ.-
non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, ed è pertanto derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive legate alla
6 condizione funzionale ed economica dei beni, quale risulterebbe dall'applicazione della regola del sorteggio, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. civ., Sez. II, 18/01/2007, n.
1091).
Si richiama integralmente il contenuto della consulenza d'ufficio laddove descrive anche precisamente le parti assegnate,
qui richiamata per relationem (Tribunale Vibo Valentia, Sent.,
25/01/2023, n. 33).
In ordine agli esborsi sostenuti, risulta agli atti che in data
25.02.2014, giusto prot. n. 795 Comune di Avella, la parte convenuta presentava scia per lavori di sistemazione della corte e del muretto di confine antistante il fabbricato de quo, censito al catasto al foglio 13.
Orbene, la parte attrice non ha allegato alcuna prova di esborsi sostenuti mentre la parte convenuta ha depositato fatture che ammontano a € 14.940.08, di cui fattura n. 6 del 10.07.1995 di €
7.782,80, fattura n. 11 del 15.09.1995 di € 4.648,11, fattura n. 17 del
7 17.03.2014 di € 610,00, fattura n. 103 del 21.03.2014 di € 1.179,17 e fattura n. 1 del 26.01.2015 di € 720,00.
Tale importo va suddiviso equamente tra i due condividenti e ammonta a € 7.470,04 e l'eccezione di prescrizione va rigettata in quanto non fondata.
Veniva altresì rilevato dal Ctu, a pag. 57 della consulenza del
30.04.2019, che “dal calcolo effettuato risulta un conguaglio in denaro,
per l'edificio, da parte del Sig. al Sig. CP_1 Parte_1
di € 28.4050 - € 27.8860 pari a € 5190 €”.
Orbene deve essere considerato il calcolo del conguaglio in denaro per il terreno.
Correttamente il Ctu, sempre a pag. 57 della perizia,
evidenziava che “poiché la differenza dei lotti (particelle 1575 e 1574) è
pari a 25 ca, per rendere uguali le due quote il quotista maggiore (p.lla
1574) dovrebbe corrispondere al quotista minore (p.lla 1575) 12,5
centiare. Lo scrivente potrebbe agevolmente dividere il terreno in due
quote uguali alla superficie, ma tale soluzione sarebbe antieconomica per
quanto afferisce ai costi di frazionamento. Per tale ragione si procede al conguaglio economico lasciando le particelle così come già frazionate. Lo
scrivente procede al calcolo del valore economico del conguaglio,
8 considerando la consistenza, computata nella misura del 10%, pari a 1,25
m2. Approssimando al metro quadro come richiesto dal citato decreto si
ottiene una consistenza di 1 m2, da cui discende, considerando il valore
di 830 €/m2 (cfr tabella 4), Un conguaglio in denaro d'importo pari a 830
€, che il quotista maggiore deve corrispondere a quello minore. Per quanto
afferisce alla particella 1446 non sono necessari conguagli essendo la
stessa già suddivisa in parti uguali. Il conguaglio globale che il signor
deve al signor è stimato in 6.020 € CP_1 Parte_1
pari alla somma di 5190 € e 830 €)”.
Ne consegue, come evidenziato dal Ctu a pag. 60 della consulenza, che dalle suddette attribuzioni, il condividente deve all'altro condividente Parte_1 CP_1
l'importo di € 1.450,04 a titolo di conguaglio, giusta differenza di €
7.470,04 - € 6.020,00.
Ai fini della definizione della divisione, è sufficiente la precisa identificazione materiale e planimetrica delle porzioni oggetto di attribuzione ai singoli condividenti. Se la identificazione materiale non trova riscontro in una autonoma identificazione catastale, le formalità di trascrizione e iscrizione seguiranno in un momento successivo, dietro presentazione al cancelliere dei
9 relativi documenti e del frazionamento a cura degli interessati. In
forza di tale orientamento, che si ribadisce e si conferma, va dichiarato definitivo il progetto di divisione predisposto dal consulente d'ufficio attribuendo le porzioni secondo le planimetrie allegate alla medesima relazione, che, nell'insieme, forma tutta parte integrante e sostanziale della sentenza (Tribunale Roma, Sez.
VIII, Sent., 23/02/2009, n. 4021).
È così possibile assegnare in proprietà esclusiva indicando la parte colorata in una determinata tinta nella planimetria di cui al progetto del Ctu e “demandato alle parti di effettuare il frazionamento
catastale ai fini della trascrizione” (Tribunale Monza, Sent.,
21/02/2005, n. 447; Corte d'Appello Ancona, Sent., 10/08/2012, n.
507).
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio e per ripartire pro quota tra gli eredi le spese di CTU.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in persona del giudice dott.ssa Lucia
Cammarota, definitivamente pronunciando nella causa recante al
RG n. 37/2015, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
10 -accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la nullità
dell'atto di donazione del 14.10.2013, per Notar Persona_1
rep. n. 162655 e racc. 27258;
[...]
-accoglie la domanda di divisione delle parti e, per l'effetto,
dichiara lo scioglimento della comunione immobiliare come individuata agli atti, e dispone che la divisione avvenga in conformità del progetto predisposto dal Ctu, ing. Per_2
, in particolare riportato alle pag. 50, 51, 52 e 53 della
[...]
consulenza del 30.04.2019, che deve ritenersi tutta parte integrante della presente sentenza, unitamente alle planimetrie ivi illustrate,
rappresentanti graficamente le due quote individuate, e assegna la parte colorata in tinta verde delle planimetrie al Sig. CP_1
e la parte colorata in tinta ciano delle planimetrie al Sig.
[...]
con conseguente assegnazione delle superfici Parte_1
commerciali omogeneizzate indicate a pag. 53 della anzidetta consulenza;
-approva, pertanto, e rende esecutivo il già menzionato progetto di divisione di cui alla richiamata consulenza del Ctu;
- manda alle parti di eseguire il frazionamento catastale ai fini della trascrizione;
11 -condanna al pagamento in favore di Parte_1
dell'importo di € 1.450,04 a titolo di conguaglio CP_1
con gli interessi, nella misura legale, dalla data di pubblicazione della presente sentenza, sino all'effettivo versamento;
-rigetta ogni altra domanda;
-compensa tra le parti le spese di giudizio e pone pro quota a carico delle parti le spese di Ctu.
Avellino, 8.01.2025
Il giudice dott.ssa Lucia Cammarota
12