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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 13/10/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 2079/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, C.F. rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. MELOTTI LAURA, elettivamente domiciliati come in atti
E
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'avv. MAGAROTTO GABRIELLA, elettivamente domiciliate come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “ dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Vescovana
(PD) il 15/05/2010 tra i signori e ed iscritto nel registro dello Stato CP_1 Parte_1
Civile del medesimo Comune al n. 3 parte II Serie A dell'anno 2010, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Vescovana (PD) di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, alle seguenti CONDIZIONI 1)disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la residenza Persona_1 della madre, in Rovigo, v.le Erminia Fuà Fusinato n. 13; 2) i genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia, durante i rispettivi periodi di permanenza della stessa presso le
1 loro abitazioni;
3) il sig. rimborserà mensilmente nella misura del 50% alla sig.ra Parte_1
, previa esibizione della relativa documentazione, all'inizio di ogni anno scolastico la CP_1 spesa per le tasse scolastiche. Il , verserà inoltre il 50% delle spese straordinarie Parte_1 che non richiedono il preventivo accordo: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci non da banco, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche e private e di quelle che richiedono il preventivo accordo: scolastiche (viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, doposcuola, baby sitter, viaggi di studio e istruzione all'estero, frequenza del conservatorio), sportive (attività sportive e relativa attrezzatura), mediche (per interventi chirurgici, odontoiatriche, oculistiche non effettuate tramite SSN, cicli di psicoterapia o logopedia, visite specialistiche, spese mediche e di degenza presso strutture pubbliche
o private, esami diagnostici e analisi cliniche), ludiche (corsi di musica, disegno, pittura o informatica, centri estivi, campi scuola, viaggi di istruzione o vacanze trascorse autonomamente senza i genitori) e per festeggiamenti dedicati alla figlia. Dette spese dovranno essere sempre documentate dal genitore che chiede il rimborso;
4) la figlia , compatibilmente con le esigenze Per_1 scolastiche, della vita di relazione e sempre e comunque nel pieno rispetto delle proprie necessità, trascorrerà con il padre: - un fine settimana alternato, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera, con rientro presso l'abitazione della madre entro le ore 21.00; - a settimane alterne, ove non con il padre durante il fine settimana, la figlia trascorrerà con il padre tre giorni e due notti, anche consecutive;
il numero delle notti da trascorrere con il padre potrà diminuire o aumentare previo accordo tra i genitori, al fine di raggiungere il miglior equilibrio per la corretta crescita della figlia;
- la figlia , inoltre, trascorrerà con ciascuno dei genitori consecutivamente almeno una Per_1 settimana durante le vacanze natalizie e due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
5) ciascuno dei genitori avrà comunque la facoltà di frequentare la figlia ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con le rispettive esigenze e previo accordo tra i coniugi;
6) entrambi i coniugi godono di proprie risorse, ragione per la quale rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento;
7) l'assegno unico universale per la figlia sarà percepito esclusivamente Per_1 dalla madre della minore, sig.ra ; 8) i coniugi si autorizzano reciprocamente a CP_1 richiedere il rilascio del passaporto;
9) spese compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 20.6.2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro
2 contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio è nata la figlia , in data Per_1
13.2.2014.
Inoltre, hanno precisato che con decreto pubblicato il 22.8.2022 il tribunale di Rovigo ha pronunciato la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni rassegnate dagli stessi in forma congiunta all'udienza del 18.8.2022.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale al deposito del ricorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 27.6.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino all'udienza dell'11.7.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Con ordinanza del 22.7.2025 il giudice relatore ha invitato le parti a depositare i documenti indicati all'art. 473-bis.12, terzo comma, c.p.c. entro il termine del 15.9.2025 e fissato l'udienza del
19.9.2025, con termine fino alla medesima per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice designato ha disposto la comparizione delle parti all'udienza del 30.9.2025, affinché rendessero chiarimenti circa le rispettive situazioni patrimoniali e reddituali.
All'esito della predetta udienza, il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito
3 del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 18.8.2022 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa del 19.8.2025.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni riportate in epigrafe.
Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge ed all'interesse della minore.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in VESCOVANA in data
15/05/2010 tra e , trascritto nei Registri degli atti di Parte_1 CP_1
Matrimonio del Comune di VESCOVANA nell'anno 2010, al n. 3 parte II Serie A;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 7.10.2025.
Il Presidente
dott. Federica Abiuso
Il Giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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