Legge 18 luglio 2025, n. 107

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      Versioni del testo

      • Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021.
      • Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20 della Convenzione stessa.
      • Art. 3. Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri di missione derivanti dagli articoli 7, 8 e 9 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 18.500 euro annui a decorrere dall'anno 2025 e in 8.660 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno 2026, e agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 13 della medesima Convenzione, valutati in 133.300 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, nella misura di 151.800 euro per l'anno 2025 e 160.460 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale diparte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.