Sentenza 3 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2003, n. 5120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5120 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
ESENTE DA OL E DIRITTI 0 5 1 2 0 /03 SOGGETTA A REGISTRAZI MATERIA EQUA RIPARAZ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL C OLO LA CORTE SUPRE DICASSAZIONE Oggetto LEGGE PINTO SEZIONE PRIMA CIVILE PUBBLICITA' DICH.NE VIOLAZIONE EX ART. 2 L. 89/01 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 14577/02 Dott. Antonio SAGGIO Presidente Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere - Cron. 11444 Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. 1386 Dott. Giuseppe MARZIALE Ud. 04/02/2003 Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: AN AL, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO RINASCIMENTO 24, presso l'avvocato RAFFAELE DEL SCARNATI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
MINISTERO GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
2003 - controricorrente 260 avverso il decreto della Corte d'Appello di VENEZIA, 1 depositato il 10/01/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Dott. Mario udienza del 04/02/2003 dal Consigliere Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Scarnati che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente 1'Avvocato Palatiello che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Che LD AN ha impugnato per cassazione il decreto in data 10 gennaio 2002 della Corte di Appello di Venezia che ha respinto la sua domanda di equa ripa- razione ex art. 2 1. n. 89/01, in relazione alla durata asseritamente non ragionevole di un processo promosso davanti al Giudice di pace di Bergamo;
- Che si è costituito il Ministero della Giustizia, con controricorso. Che il ricorrente ha anche depositato memoria. CONSIDERATO IN DIRITTO Che con la sentenza avverso cui è ricorso la Cor- te ha escluso che, nella fattispecie, il AN avesse subito un danno non patrimoniale, non ravvisando una 2 "situazione di disagio per il protrarsi del processo" sia in ragione della condotta processuale ostruzioni- stica della parte (cui era in larga parte da addebitare il ritardo nella definizione della lite) sia in consi- derazione della pochezza della lite;
Che con l'odierno ricorso il AN sostiene che, così argomentando, la Corte territoriale abbia du- plicemente errato sia nel presupporre la necessità di una indagine, e di una prova, sulla sussistenza del non patrimoniale che viceversa sarebbe in re danno 1 ipsa a fronte dell'accertata violazione del termine ra- gionevole di durata del processo sia nell'escludere, - in concreto, la sussistenza di quel danno sulla base della "posta in gioco"; - che, in subordine, il ricorrente sostiene che, in ragione della non esclusa eccessiva durata del processo a quo la Corte, territoriale, pur nella ritenuta insus- sistenza del danno, avrebbe dovuto comunque sanzionare ragionevole con 1'avvenuta violazione del termine "adeguate forme di pubblicità della [correlativa] di- chiarazione", ai sensi dell'art. 2 co. 2° lett. b) 1. n. 89/01 cit.; Che ognuna delle riferite censure è insuscettibi- le, però, di accoglimento;
- Che infondata, infatti, è la prima doglianza in 3 applicazione del già più volte enunciato (e qui ancora una volta ribadito) principio per cui alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo la c.d. legge IN non ricollega una pena privata o san- zione nei confronti dell'Amministrazione, ma una "equa riparazione", appunto, in favore del soggetto che, "per effetto" (e dunque in conseguenza) dell'eccessivo pro- trarsi della procedura, abbia subito un danno, patrimo- niale о non patrimoniale: il quale va, dunque, in entrambi i casi provato dalla parte che ne pretende il ristoro (ancorchè tale prova possa essere in concreto agevolata, per quanto attiene al profilo del danno non patrimoniale, dal ricorso a presunzioni in base alla notoria conoscenza degli effetti che il processo civi- le, 0 determinate sue tipologie, possono provocare nell'uomo medio): cfr. sent.ze nn. 11600, 11987, 13422, 15443, 15449/2002 e successive conformi}; - Che non suscettibile di riesame nel merito (come sostanzialmente si pretende) sono, in questa sede di legittimità, le valutazioni di fatto espresse dalla Corte territoriale, nell'ambito della sua discreziona- lità di giudizio, relativamente alla sussistenza ○ me- in concreto, del danno allegato dalla parte (dal no, che l'inamissibilità della seconda censura); che, a sua volta, priva di fondamento è anche la 4 pretesa di "forme di pubblicità della dichiarazione di violazione del termine ragionevole", atteso che, ai sensi dell'art. 2 1. n. 89/01 qui (a torto) invocato, suffitte forme di pubblicità sono previste come stru- menti alternativi di riparazione del danno ove sussi- stente - e non già come sanzione autonoma per il fatto in sè della violazione del termine ragionevole di dura- ta di un processo, dalla quale non sia (come nella spe- cie) derivato danno alcuno alla parte;
che il ricorso va, nella sua integralità, pertan- to, respinto;
che motivi di equità inducono a compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma, 4 febbraio 2003 Il Consigliere estensore Il Presidente (Mario Rosario Morelli) (Antonio Saggio) CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Civile CancelleriaDepositat a.
3 - APR. 2003 Luisa Passplati d IL CANCELLIERS i 5