CASS
Sentenza 18 aprile 2023
Sentenza 18 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/04/2023, n. 16478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16478 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza nel procedimento a carico di AL CA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/11/2022 emessa dal Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TO EP, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria dell'avvocato Eugenio Losco, nell'interesse di CA AL, che ha insistito per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 16478 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 30/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bologna ha rigettato l'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza del 22 ottobre 2022, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza, con la quale è stata revocata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di CA AL, esponente del sindacato SI COBAS, per i provvisori capi di incolpazione tutti concernenti il delitto di violenza privata in concorso. 2. Il pubblico ministero ha presentato ricorso avverso tale ordinanza deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 274, comma 1, lett. c) e 299 cod. proc. pen., in relazione all'art. 610 cod. pen. Premesso che il Tribunale di Bologna aveva affermato il difetto di specificità dell'appello, sebbene questo si fosse puntualmente confrontato con il richiamato accordo sindacale sottoscritto nell'ottobre 2022, escludendone la rilevanza in quanto preceduto negli anni da diversi altri, il ricorrente rileva che gli argomenti posti a fondamento del provvedimento impugnato fossero ininfluenti per accertare i requisiti di cui all'art. 299 cod. proc. pen. In particolare: a) solo il convincimento personale del giudice qualificava i delitti come necessitati da situazioni di sfruttamento ed evasione fiscale;
b) il decorso del tempo dalla commissione dei reati non è valutabile in questa sede;
c) lo svolgimento di attività sindacale di AL e il ritenuto effetto deterrente delle misure cautelari e dei processi a suo carico, cui è sottoposto da anni, oltre l'avviso orale, non rilevano. Il ricorrente, infine, contesta il tema, ampiamente valorizzato dal provvedimento impugnato, degli accordi sindacali siglati dall'indagato, quale delegato SI COBAS, nel mese di ottobre 2022. Rileva, al riguardo, che l'ordinanza cautelare era stata emessa nonostante vi fossero stati numerosi accordi sindacali sottoscritti negli anni e che i soggetti con cui questi erano stati stipulati erano diversi dalle persone offese delle provvisorie incolpazioni nei cui confronti non era stata mostrata alcuna fattiva resipiscenza nonostante i gravissimi danni subìti, così da non poter costituire elemento di novità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Il pubblico ministero, attraverso argomentazioni di merito, volte ad una lettura alternativa di un fatto non contestato, insiste con la riproposizione di temi 2 »k e argomenti già considerati e disattesi dal Tribunale del riesame in termini logici e coerenti. Costituisce principio consolidato che, in caso di ricorso avverso provvedimenti in materia di misure cautelari, la Corte di cassazione è tenuta a verificare esclusivamente se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del suo convincimento su punti rilevanti per il giudizio e se questo sia completo e logico, nei passaggi necessari, per rendere comprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura. Il controllo di questa Corte non concerne, dunque, né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti o la rilevanza e concludenza dei dati probatori, ma solo il rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze allorché vengano valutati gli elementi indizianti nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (in questo senso, tra le altre, Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Alla luce di tali principi di diritto deve escludersi che l'ordinanza emessa in sede di appello cautelare dal Tribunale di Bologna abbia violato alcuna delle indicate disposizioni di legge. Infatti, il provvedimento impugnato, con motivazione congrua e completa, nella quale non sono riconoscibili lacune o illogicità, ha chiarito che la revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria di CA AL è fondata sul venire meno del presupposto del perículum libertatis alla luce di una valutazione complessiva delle condotte di reato quali: il costituire degenerazioni di una forma di lotta sindacale;
il tempo decorso dai fatti;
l'incensuratezza dell'indagato; la sua sottoposizione a diversi provvedimenti detentivi che «hanno ragionevolmente dispiegato un effetto dissuasivo» (pag. 17); la stipula di accordi sindacali dimostrativi di un nuovo impegno per ricucire in termini collaborativi le relazioni con la parte datoriale. Da tanto il Collegio ha arguito, con un procedimento logico-deduttivo contestato in termini reiterativi dall'odierno ricorso, come AL non presenti più quei connotati di pericolosità rispetto ai quali assuma efficacia deterrente, in chiave social-preventiva, una misura quale quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La stipula di accordi sindacali, pur con soggetti differenti dalle originare persone offese, è stata ritenuta dal Tribunale comunque dimostrativa della riconduzione della lotta sindacale entro binari di civile dialogo, anche all'esito dell'applicazione della misura cautelare, e unitamente al tempo decorso costituiscono questioni di fatto congruamente e logicamente motivate rispetto al delimitato fine del giudizio imposto dall'art. 299 cod. proc. pen. v 3 Il P sidente 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 30 marzo 2023 La Consigliera estensora
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TO EP, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria dell'avvocato Eugenio Losco, nell'interesse di CA AL, che ha insistito per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 16478 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 30/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bologna ha rigettato l'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza del 22 ottobre 2022, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza, con la quale è stata revocata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di CA AL, esponente del sindacato SI COBAS, per i provvisori capi di incolpazione tutti concernenti il delitto di violenza privata in concorso. 2. Il pubblico ministero ha presentato ricorso avverso tale ordinanza deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 274, comma 1, lett. c) e 299 cod. proc. pen., in relazione all'art. 610 cod. pen. Premesso che il Tribunale di Bologna aveva affermato il difetto di specificità dell'appello, sebbene questo si fosse puntualmente confrontato con il richiamato accordo sindacale sottoscritto nell'ottobre 2022, escludendone la rilevanza in quanto preceduto negli anni da diversi altri, il ricorrente rileva che gli argomenti posti a fondamento del provvedimento impugnato fossero ininfluenti per accertare i requisiti di cui all'art. 299 cod. proc. pen. In particolare: a) solo il convincimento personale del giudice qualificava i delitti come necessitati da situazioni di sfruttamento ed evasione fiscale;
b) il decorso del tempo dalla commissione dei reati non è valutabile in questa sede;
c) lo svolgimento di attività sindacale di AL e il ritenuto effetto deterrente delle misure cautelari e dei processi a suo carico, cui è sottoposto da anni, oltre l'avviso orale, non rilevano. Il ricorrente, infine, contesta il tema, ampiamente valorizzato dal provvedimento impugnato, degli accordi sindacali siglati dall'indagato, quale delegato SI COBAS, nel mese di ottobre 2022. Rileva, al riguardo, che l'ordinanza cautelare era stata emessa nonostante vi fossero stati numerosi accordi sindacali sottoscritti negli anni e che i soggetti con cui questi erano stati stipulati erano diversi dalle persone offese delle provvisorie incolpazioni nei cui confronti non era stata mostrata alcuna fattiva resipiscenza nonostante i gravissimi danni subìti, così da non poter costituire elemento di novità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Il pubblico ministero, attraverso argomentazioni di merito, volte ad una lettura alternativa di un fatto non contestato, insiste con la riproposizione di temi 2 »k e argomenti già considerati e disattesi dal Tribunale del riesame in termini logici e coerenti. Costituisce principio consolidato che, in caso di ricorso avverso provvedimenti in materia di misure cautelari, la Corte di cassazione è tenuta a verificare esclusivamente se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del suo convincimento su punti rilevanti per il giudizio e se questo sia completo e logico, nei passaggi necessari, per rendere comprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura. Il controllo di questa Corte non concerne, dunque, né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti o la rilevanza e concludenza dei dati probatori, ma solo il rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze allorché vengano valutati gli elementi indizianti nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (in questo senso, tra le altre, Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Alla luce di tali principi di diritto deve escludersi che l'ordinanza emessa in sede di appello cautelare dal Tribunale di Bologna abbia violato alcuna delle indicate disposizioni di legge. Infatti, il provvedimento impugnato, con motivazione congrua e completa, nella quale non sono riconoscibili lacune o illogicità, ha chiarito che la revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria di CA AL è fondata sul venire meno del presupposto del perículum libertatis alla luce di una valutazione complessiva delle condotte di reato quali: il costituire degenerazioni di una forma di lotta sindacale;
il tempo decorso dai fatti;
l'incensuratezza dell'indagato; la sua sottoposizione a diversi provvedimenti detentivi che «hanno ragionevolmente dispiegato un effetto dissuasivo» (pag. 17); la stipula di accordi sindacali dimostrativi di un nuovo impegno per ricucire in termini collaborativi le relazioni con la parte datoriale. Da tanto il Collegio ha arguito, con un procedimento logico-deduttivo contestato in termini reiterativi dall'odierno ricorso, come AL non presenti più quei connotati di pericolosità rispetto ai quali assuma efficacia deterrente, in chiave social-preventiva, una misura quale quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La stipula di accordi sindacali, pur con soggetti differenti dalle originare persone offese, è stata ritenuta dal Tribunale comunque dimostrativa della riconduzione della lotta sindacale entro binari di civile dialogo, anche all'esito dell'applicazione della misura cautelare, e unitamente al tempo decorso costituiscono questioni di fatto congruamente e logicamente motivate rispetto al delimitato fine del giudizio imposto dall'art. 299 cod. proc. pen. v 3 Il P sidente 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 30 marzo 2023 La Consigliera estensora