Cass. pen., sez. III, sentenza 22/03/2007, n. 15565
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Sentenza 22 marzo 2007

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In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, a seguito della riforma di cui al D.L. 17 agosto 2005 n. 162, conv. con L. 17 ottobre 2005 n. 210, il potere di applicazione delle misure di prevenzione, previste dalla L. 13 dicembre 1989 n. 401, deve ritenersi concorrente fra il giudice, in caso di condanna per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da e verso luoghi in cui dette manifestazioni si svolgono, ed il questore per i provvedimenti nei confronti dei tifosi che abbiano preso parte attiva ad episodi di violenza in tali occasioni, senza che, peraltro, ciò comporti il cumulo dei periodi delle misure adottate autonomamente sulla base della stessa condotta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/03/2007, n. 15565
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15565
    Data del deposito : 22 marzo 2007

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