Sentenza 22 marzo 2007
Massime • 1
In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, a seguito della riforma di cui al D.L. 17 agosto 2005 n. 162, conv. con L. 17 ottobre 2005 n. 210, il potere di applicazione delle misure di prevenzione, previste dalla L. 13 dicembre 1989 n. 401, deve ritenersi concorrente fra il giudice, in caso di condanna per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da e verso luoghi in cui dette manifestazioni si svolgono, ed il questore per i provvedimenti nei confronti dei tifosi che abbiano preso parte attiva ad episodi di violenza in tali occasioni, senza che, peraltro, ciò comporti il cumulo dei periodi delle misure adottate autonomamente sulla base della stessa condotta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/03/2007, n. 15565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15565 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 22/03/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 246
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 32613/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Gironda Aurelio, difensore di fiducia di OL NI, n. a Bari il 23.2.1975;
avverso l'ordinanza in data 25.2.2006 del G.I.P. del Tribunale di Pescara, con la quale è stato convalidato il provvedimento del Questore di Pescara in data 1.2.2006;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Lette le richieste del Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il G.I.P. del Tribunale di Pescara ha convalidato il provvedimento del Questore di Pescara in data 1.2.2006, con il quale era stato imposto a OL NI il divieto di accedere ai luoghi di svolgimento delle manifestazioni sportive alle quali avesse partecipato la squadra di calcio dell'A.S. Bari S.p.A., nonché l'obbligo di comparire presso la Questura di Bari in concomitanza con detti eventi per la durata di anni tre. Il giudice di merito ha ritenuto sussistenti le condizioni che avevano legittimato l'emissione del provvedimento oggetto della convalida, essendo stato accertato che il OL era entrato nello stadio Adriatico di Pescara in occasione di un incontro di calcio, utilizzando un biglietto intestato ad altra persona, benché risultasse destinatario della misura di prevenzione del divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive emesso dal Questore di Crotone in data 16.9.2005, ed era stato individuato dagli organi di polizia tra gli elementi più facinorosi della tifoseria. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore del prevenuto, che la denuncia per violazione ed errata applicazione della L. n. 401 del 1989, art.
6. Si premette in punto di fatto che il OL si era recato allo stadio in occasione dell'incontro di calcio disputatosi tra le squadre del Pescara e del Bari in data 26.11.2005, in violazione del citato divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive emesso dal Questore di Crotone in data 16.9.2005; per tale motivo era stato tratto in arresto e condannato dal Tribunale di Pescara all'esito di giudizio abbreviato per il reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 6.
Si osserva, poi, che la citata L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 7, come modificato dalla L. 17 ottobre 2005, n. 210, prevede che il giudice, con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6, può disporre il divieto di acceso ai luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, specificamente indicate, per un periodo da due mesi a due anni.
Si deduce, quindi, che, nel caso in esame, l'obbligo di presentazione presso un ufficio o comando di polizia poteva essere ulteriormente imposto al OL soltanto con la sentenza di condanna e non anche con un autonomo provvedimento del Questore, mentre detto provvedimento può essere emesso solo in riferimento alle ipotesi di reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 1. Il ricorso è fondato.
Ai sensi del D.L. 17 agosto 2005, n. 162, art. 1, comma 1, lett. a) n. 4), convertito con modificazioni nella L. 17 ottobre 2005, n. 210, che ha modificato la L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni";
In effetti l'art. 6, comma 7, nella formulazione antecedente a detta modificazione, già prevedeva che il giudice con la sentenza di condanna potesse applicare le misure di prevenzione previste dalla norma, sia pure con implicito riferimento alla sola fattispecie delittuosa di cui all'art. 6, comma 6, per la violazione dei divieti o degli obblighi di cui al citato art. 6, commi 1 e 2.
Per completezza di esame va, poi, rilevato, anche se non interessa ai fini del presente procedimento, che il D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, art. 2, comma 1, lett. d), modificando ulteriormente il primo periodo del comma 7 sopra citato, ha reso obbligatoria l'applicazione del divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e dell'obbligo di presentazione negli uffici o comandi di polizia da parte del giudice che pronuncia sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive....elevando inoltre la durata della misura applicabile. Va, quindi, osservato che l'art. 6, comma 1, della L. n. 401/89 attribuisce al Questore la possibilità di disporre le misure di prevenzione di cui al medesimo comma 1 ed al comma 2, sia a seguito di sentenze di condanna per i reati elencati nel comma 1, tra i quali però non è prevista la fattispecie di cui alla medesima legge, art. 1, comma 6, ma quelle di cui al comma 6 bis, sia per ragioni diverse (persone che abbiano "preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza").
Dal quadro normativo cosi delineato si evince, quindi, che prima della riforma introdotta dal citato D.L. 17 agosto 2005, n. 162, convertito dalla L. n. 210 del 2005, il potere di applicare la misura di prevenzione del giudice penale e quello del Questore erano del tutto autonomi, essendo attribuito detto potere all'autorità giudiziaria solo nel caso di condanna per le fattispecie delittuose di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 1, comma 6, mentre tali reati non erano contemplati dall'art. 6, comma 1, tra quelli per i quali era consentito al Questore di applicare analoghe misure di prevenzione. A seguito della riforma di cui al citato Decreto Legge il potere attribuito all'autorità giudiziaria ordinaria ed al Questore di applicare la misura di prevenzione è rimasto del tutto autonomo con riferimento alle ipotesi di reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 6, non avendo subito modificazioni sul punto il medesimo articolo, comma 1, mentre deve ritenersi concorrente con riferimento all'ipotesi della applicazione della misura da parte del giudice ordinario nel caso di condanna per i reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni, considerato l'analogo potere attribuito dall'art. 6, comma 1, al Questore nei confronti dei tifosi che abbiano preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Nell'ipotesi dell'esercizio del potere concorrente di applicare la misura di prevenzione da parte del Questore e dell'autorità giudiziaria ordinaria si deve, poi, ritenere che le differenze insite nella natura dei provvedimenti emessi - efficacia immediata della prescrizione del Questore, mentre quella del giudice penale è subordinata alla irrevocabilità della sentenza - e la diversa durata delle prescrizioni rispettivamente adottabili da dette autorità, non implichino comunque la possibilità che si cumulino i periodi delle misure di prevenzione autonomamente applicate dalle medesime sulla base della stessa condotta attribuita al prevenuto.
Allorché, quindi, l'applicazione della misura di prevenzione sia stata motivata solo con la condanna per il reato di cui alla L. n.401 del 1989, art. 1, comma 6, sussiste la competenza esclusiva del giudice penale ad irrogare la misura di prevenzione. Orbene, nel caso in esame, l'applicazione della misura di prevenzione da parte del Questore risulta sostanzialmente motivata con la sola violazione del divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive da parte del OL, stante la carenza di elementi descrittivi della condotta tenuta dal prevenuto in detta occasione, con la conseguente carenza di potere da parte del Questore di emettere tale misura.
Per l'effetto la impugnata ordinanza di convalida di detto provvedimento, che come è noto (cfr. sez. 1^, 26.3.2004 n. 14923, Rocchi ed altre) va riferita al solo obbligo di comparire presso gli Uffici di P.S. in occasione delle competizioni sportive indicate nel provvedimento, deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 marzo 2007. Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2007