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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 17/06/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 881/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 881/2018 R.G. promossa da
(C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso, per mandato allegato all'atto di citazione, P.IVA_1
dall'Avv. Beatrice Borghi, presso il cui studio in Buonconvento (SI), Piazza
Matteotti n. 17, è elettivamente domiciliato
ATTORE contro
(C.F.: , rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._1
mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Stefano Ciulli e dall'Avv. Ferdinando Biondi, presso il cui studio in Fucecchio (FI), Piazza XX
Settembre n. 28, è elettivamente domiciliato
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per Controparte_2 C.F._2
mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Sandra
Cappelli, presso il cui studio in Montalcino (SI), Via San Rocco n. 15, è elettivamente domiciliato
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per Controparte_3 C.F._3
mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Cristina N. 881/2018 R.G. 2 / 15
Marcolongo e dall'Avv. Edoardo Badalamenti, presso il cui studio in Siena, Via del
Giglio n. 14, è elettivamente domiciliato
CONVENUTI avente ad oggetto: Appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. dell'11.3.2025, per , l'Avv. Parte_1
Beatrice Borghi così precisa le proprie conclusioni: “A) In via preliminare e ai fini istruttori: 1) La deducente insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori già richiesti
e non ammessi e di cui all'atto di citazione e alle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2
e n. 3 c.p.c. e nel verbale di udienza del 19.06.2019 e del 6.06.2024; insiste altresì per l'ammissione della Ctu cosi come richiesta e formulata a pag. 9 della memoria istruttoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c. e sul richiesto ordine di esibizione ex art
210 c.p.c. di cui alla seconda memoria ex art 183 c.p.c. e all'udienza del
6.06.2024; 2) Si oppone alle richieste avversarie o all'ammissione dei mezzi istruttori formulati dalle controparti per tutte le motivazioni di cui alle memorie ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. e di cui in atti;
B ) Nel Merito: Voglia il Tribunale per tutti i motivi di cui in atti, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, previo rigetto di ogni eccezione, domanda, istanza, richiesta, anche istruttoria, e dei motivi tutti dei convenuti : 3) Accertare e dichiarare i convenuti in solido tra loro, tenuti a dare e pagare, al , in persona Parte_1
del Curatore e come tale legale rappresentante pro tempore Dott. Parte_2
per i motivi di cui in atti, la somma di Euro 107.085,00 di cui alla fattura n. 810 del
5.12.2011, o quella minore o maggiore somma che risulterà dall'istruzione probatoria, e relativa alla realizzazione del pavimento e copertura / pensilina di cui al preventivo datato 2.08.2007 e alla fattura n. 810 del 5.12.2011, posta in
Buonconvento, Via Cassia Sud, e oltre agli interessi di cui alle transazioni commerciali dal dì del dovuto al saldo, o in subordine dalla messa in mora al saldo, e per l'effetto 4) Condannare i convenuti, in solido tra loro, a dare e pagare al , in persona del Curatore e come tale Parte_1 N. 881/2018 R.G. 3 / 15
legale rappresentante pro tempore Dott. per i motivi di cui in atti, Parte_2
la somma di Euro 107.085,00, o quella minore o maggiore somma che risulterà dall'istruzione probatoria, oltre interessi di cui alle transazioni commerciali dal dì del dovuto al saldo, o in subordine dalla messa in mora al saldo;
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap.”; per l'Avv. Ferdinando Biondi e l'Avv. Stefano Ciulli Controparte_1
richiamano e … ribadiscono integralmente tutte le argomentazioni esposte negli scritti e negli atti difensivi, nonché tutto quanto già in atti è stato chiesto, eccepito e dedotto … ed insistono per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate e che di seguito precisano e riportano: CONCLUSIONI “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di
Siena, contrariis reiectis, rigettare tutte le domande REe, in quanto infondate in fatto ed in diritto”. Con vittoria di compensi e spese di lite;
per l'Avv. Sandra Cappelli si riporta integralmente alle Controparte_2
argomentazioni, eccezioni e deduzioni esposte negli atti depositati, comparsa di costituzione e risposta, memoria ex art. 183 comma 6° n. 1, 2 e 3 c.p.c e memorie tutte e ribadisce l'infondatezza in fatto e in diritto di tutte le richieste di parte attrice…, insistendo perché l'Ecc.mo Tribunale adito voglia accogliere le conclusioni rassegnate in atti che di seguito si riportano integralmente: “Voglia il
Tribunale adito, contrariis reiectis: respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto, tutte le richieste di parte attrice dichiarando in via preliminare la nullità dell'atto di citazione e la carenza di legittimazione passiva del Sig. Controparte_2
a stare in giudizio e in via principale e nel merito rigettare tutte le domande REe in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte in atti con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge.”; per l'Avv. Cristina Marcolongo e l'Avv. Edoardo Controparte_3
Badalamenti si riporta[no] integralmente alle proprie argomentazioni, eccezioni e contestazioni così come esposte nei propri scritti difensivi ed, in particolare, nella comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art. 183, co. 6, n. 2 e n. 3, insistendo per l'accoglimento delle suesposte domande e delle conclusioni già N. 881/2018 R.G. 4 / 15
rassegnate che qui di seguito si riportano integralmente: “Voglia il Tribunale di
Siena, contrariis reiectis: • In via preliminare, dichiarare la inammissibilità/improcedibilità della domanda per carenza del presupposto normativo;
• Sempre in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per carenza dei presupposti di cui all'art. 163 co. 4 cpc;
• In via principale, rilevata l'infondatezza/inammissibilità della domanda di parte attrice e/o la carenza di legittimazione passiva del convenuto Sig. rigettarla Controparte_3 integralmente;
• In ogni caso, con vittoria di spese, compensi e accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 2-12.3.2018, il
[...]
conveniva e Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
dinanzi al Tribunale di Siena;
esponeva che dalla documentazione Controparte_2
della fallita risultava un credito di € 107.085,00 di cui alla fattura n. 810 del
5.12.2011 per la realizzazione di una pensilina prefabbricata con pavimento a quarzo di circa 275 mq presso il capannone di Via Cassia Sud del Comune di
Buonconvento, opera commissionata dall'Ufficio tecnico del Comune di
Buonconvento in assenza di apposita delibera di spesa e di incarico;
sosteneva che, ai sensi dell'art. 191 comma 4° TUEL, della relativa controprestazione erano responsabili i funzionari che avevano consentito la fornitura, ovvero i convenuti, impiegati e istruttori tecnici del a tale epoca;
concludeva chiedendo la Pt_3
condanna dei medesimi al pagamento della somma in questione, con vittoria di spese.
Il convenuto si costituiva il 22.6.2018, in vista dell'udienza di Controparte_1
prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il
13.7.2018, contestando la domanda REa;
esponeva in fatto che l Parte_1
con lettera del 12.10.2006, volendo costruire un fabbricato sulla
[...]
particella 886 del foglio 54, confinante con la particella 188 di proprietà del
Comune di Buonconvento, al fine di poter costruire sino al confine, aveva chiesto al
Comune di poter realizzare la tettoia oggetto di causa e che egli, quale responsabile dell'area tecnica del Comune, aveva formulato una proposta di delibera in data N. 881/2018 R.G. 5 / 15
2.11.2006 affinché l'amministrazione esaminasse la proposta e che il Comune, con deliberazione della Giunta del 10.11.2006 aveva deliberato di approvare l'allegata proposta, dopodiché l' aveva chiesto il permesso a Parte_1
costruire per il fabbricato e, non essendo rispettata la distanza dal confine in questione, aveva chiesto al Comune il rilascio del relativo benestare;
in diritto, sosteneva che la domanda era infondata, in quanto la realizzazione dell'opera non era avvenuta a titolo oneroso ed aveva apportato vantaggio all'Impresa
[...]
la quale aveva costruito il proprio fabbricato senza rispettare la Parte_1
distanza dal confine e con dimensioni più grandi, ed in quanto egli non aveva in alcun modo consentito l'esecuzione della prestazione;
in subordine, eccepiva l'eccessività della pretesa e contestava che fossero dovuti gli interessi commerciali;
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
L'altro convenuto si costituiva il 26.6.2018, contestando anch'egli Controparte_3
la domanda REa;
in particolare, sosteneva che la domanda era improcedibile o inammissibile, in quanto non vi era prova della mancanza di delibera di spesa da parte del ed infondata o inammissibile per la sua genericità; rilevava che Pt_3
egli non aveva mai compiuto atti volti a consentire la fornitura ai sensi dell'art. 191 comma 4° TUEL, anche perché mero istruttore tecnico privo di mansioni organizzative o dirigenziali;
contestava altresì la quantificazione del credito vantato dall'RE; concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
L'ultimo convenuto si costituiva il 27.6.2018, contestando Controparte_2
anch'egli la domanda REa;
evidenziava di avere ricoperto la mansione di istruttore tecnico con competenza nel settore dei lavori pubblici manutenzione e supporto e di non essersi occupato di pratiche edilizie private o pubbliche e quindi di non essersi mai occupato della vicenda oggetto di causa, della quale si era invece occupato il e di non avere in alcun modo consentito alla realizzazione CP_1
dell'opera, che era stata approvata dall'amministrazione comunale su parere del responsabile dell'area tecnica;
sosteneva che l'Impresa aveva Parte_1
imprudentemente iniziato i lavori in assenza di impegno contabile da parte del N. 881/2018 R.G. 6 / 15
Comune e, addirittura, in mancanza del progetto strutturale;
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 17.7.2018 e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6°
c.p.c., inizialmente la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti, in quanto il Giudice con ordinanza del 13.11.2018 rigettava le richieste istruttorie avanzate dalle parti.
All'udienza del 19.6.2019, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione. Quindi, all'esito del deposito degli scritti difensivi conclusionali, con ordinanza del 5.2.2020, il Giudice ammetteva parzialmente la prova per interrogatorio formale e testimoniale richiesta dal RE e rimetteva la causa sul ruolo per il suo espletamento, che Parte_1
avveniva alle udienze del 30.12.2021, 6.10.2022, 20.7.2023, 6.6.2024 e 22.10.2024; con ulteriore ordinanza del 24.10.2024, il Giudice rigettava una richiesta di esibizione documentale.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. dell'11.3.2025, le parti precisavano nuovamente le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'RE ha proposto una Parte_4
domanda di pagamento del corrispettivo per la realizzazione di un'opera nei confronti dei convenuti, quali dipendenti del Comune di Buonconvento che hanno consentito l'opera medesima, ai sensi dell'art. 191 comma 4° D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 costituente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali (TUEL).
A fronte della domanda proposta, si deve anzitutto rilevare che l'eccezione preliminare di infondatezza o inammissibilità o di nullità per genericità della domanda, sollevata dal convenuto è infondata. CP_3 N. 881/2018 R.G. 7 / 15
In proposito, si deve ricordare che la nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda ovvero per mancanza dell'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, ai sensi degli artt. 163 comma 3° n. 4
e 164 comma 4° c.p.c., postula la totale omissione o l'assoluta incertezza del petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto,
e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento,
o della causa petendi; detta ipotesi non ricorre quando l'individuazione del petitum
o della causa petendi, sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (in tal senso, cfr.
Cassazione civile, sez. II, 27 gennaio 2012, n. 1236); a tal fine si deve anche tener conto della ratio ispiratrice della norma, consistente essenzialmente nell'esigenza di mettere immediatamente il convenuto nelle condizione di predisporre una adeguata linea di difesa e di individuare agevolmente ciò che l'RE chiede e per quali ragioni (cfr. Cassazione civile, sez. un., 22 maggio 2012, n. 8077).
Nel caso di specie, il RE ha chiaramente indicato la causa petendi, Parte_1
avendo individuato l'opera realizzata dalla società poi fallita ed affermato che la realizzazione di tale opera sarebbe stata consentita dai funzionari comunali convenuti in giudizio, ed ha altresì indicato il petitum, consistente nel pagamento del corrispettivo per l'attività svolta, dovuto da tali funzionari ai sensi dell'art. 191 comma 4° TUEL.
D'altro canto, l'eccezione di inammissibilità o improcedibilità della domanda derivante dalla mancanza di prova della violazione dell'art. 191 commi 1, 2 e 3
TUEL, ancora sollevata dal convenuto attiene in realtà alla mancanza di CP_3
prova di uno dei presupposti di operatività della disciplina di cui all'art. 191 comma
4 TUEL e, quindi, attiene al merito.
Nel merito, si deve premettere che l'art. 191 TUEL, per quel che interessa in questa sede, dispone, al comma 1 che “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria…” e quindi, dopo avere N. 881/2018 R.G. 8 / 15
ulteriormente specificato tale obbligo ai commi 2 e 3, al successivo comma 4, dispone che, “nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione …, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.”.
Come anche recentemente evidenziato in giurisprudenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 29 febbraio 2024, n. 5480), tale norma si pone in continuità con una serie di norme precedentemente in vigore, costituite anzitutto dagli artt. 284 e 288 R.D. 3 marzo 1934 n. 383, i quali sono state interpretati in giurisprudenza nel senso che gli enti locali non possono assumere obbligazioni senza rendersi conto del loro ammontare e senza conoscere se e come farvi fronte, dovendo indicare nelle relative deliberazioni a pena di nullità l'ammontare di esse e i mezzi per farvi fronte
(cfr. Cassazione civile, sez.unite., 10 giugno 2005, n. 12195) e, più recentemente e specificamente, dall'art. 23 Decreto-Legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 1989, n. 144, che ha previsto, al comma 3, che
“a tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità Pt_5
l'effettuazione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e divenuta o dichiarata esecutiva, nonché l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario…”
e, al successivo comma 4, che “nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura” nonché, in senso analogo ed a seguito dell'abrogazione della normativa appena citata, dall'art. 35, commi 1 e 4 Decreto Legislativo 25 febbraio 1995 n. 77, relativo agli “enti locali” quali “le province, i comuni, le comunità montane, le città metropolitane e le unioni di comuni” e, infine, proprio dal citato art. 191 TUEL.
Tali disposizioni, rivolte ad assicurare irrinunciabili esigenze di risanamento finanziario, nell'affermare che “gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di N. 881/2018 R.G. 9 / 15
previsione e l'attestazione della copertura finanziaria”, fissano condizioni inderogabili affinché il contratto, anche d'opera professionale, possa essere costitutivo di obbligazioni dell'ente territoriale;
l'esigenza di prevedere la copertura economica di qualunque spesa per la pubblica amministrazione contraente si pone dunque quale presupposto per la formazione di una valida volontà negoziale della pubblica amministrazione (Cassazione civile, sez.lav., 17 luglio 2017, n. 17770), per modo che la nullità della delibera che preveda un impegno di copertura della spesa non certo e attuale (Cassazione civile, sez. II, 27 ottobre 2016, n. 21763) investe il successivo contratto di prestazione d'opera stipulato dal professionista.
E tuttavia, le disposizioni medesime, pur non contenendo alcun espresso riferimento all'ipotesi del vizio formale del contratto, presuppongono in realtà la valida costituzione del titolo negoziale, posto che, altrimenti, non vi sarebbe alcun debito da pagare;
tali disposizioni, infatti, operano sul versante dell'individuazione del soggetto tenuto all'adempimento, escludendo che lo stesso sia il in Pt_3
carenza di deliberazione ed iscrizione contabile (cfr. Cassazione civile, sez. I, 1° febbraio 2005, n. 1985) e disponendo il subentro ex lege dell'amministratore o del funzionario che ha consentito la fornitura;
in tale prospettiva, peraltro, proprio l'insorgenza del rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione comporta l'impossibilità di esperire nei confronti del l'azione di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 Pt_3
c.c., stante il difetto del necessario requisito della sussidiarietà, dato che il corrispettivo della prestazione medesima è reclamabile nei confronti dell'amministratore o del funzionario responsabili dell'acquisizione del bene o del servizio, nonostante il difetto di deliberazione e contabilizzazione dell'impegno di spesa (in tal senso, da ultimo, Cassazione civile, sez. VI, 23 gennaio 2014, n. 1391).
Da ciò non può che derivare l'impossibilità di profilare l'azione diretta nei confronti di amministratori e funzionari in caso di assenza di un valido titolo negoziale.
D'altra parte, tale conclusione è coerente con quanto statuito da Corte costituzionale 30 luglio 1997 n. 295, allorché, con riferimento all'art. 23 D.L. N. 881/2018 R.G. 10 / 15
66/1989 cit., ebbe a ritenere che “gli atti di acquisizione di beni e servizi in esame solo apparentemente sono riconducibili all'ente locale, mentre, in effetti, si verifica una vera e propria scissione del rapporto di immedesimazione organica tra agente e
Pubblica amministrazione”, scissione che, per l'appunto, presuppone a monte l'esistenza del titolo negoziale validamente assunto nel quale si innesta, per precisa scelta legislativa, l'insorgenza del rapporto obbligatorio fra amministratore o funzionario e prestatore/fornitore quanto alla controprestazione, ancora una volta inscindibilmente legata alla validità del titolo negoziale a monte costituito dall'ente locale.
Del resto, la disciplina relativa all'impegno di spesa viene presa in considerazione in via autonoma dalle disposizioni che regolano, all'interno del T.U.E.L., gli effetti dell'assenza dell'impegno contabile, alla stessa agganciandosi specifiche forme rimediali che presuppongono comunque l'esistenza ab origine di un valido contratto concluso dall'ente locale. In effetti, nel successivo art. 194 T.U.E.L. si prevede la possibilità di delibere in tema di debiti fuori bilancio da parte dell'ente comunale per le ipotesi (fra l'altro) di “…e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”, operatività che presuppone, anche secondo la giurisprudenza, l'esistenza a monte di un valido titolo negoziale, pur se privo di impegno contabile (cfr. Cassazione civile, sez. VI,
14 gennaio 2021, n. 510); in questo senso, la validità costituisce, dunque, ancora una volta - pur se nel contesto della specifica disciplina dei debiti fuori bilancio - condizione necessaria e sufficiente ed al contempo requisito indispensabile per l'operatività del detto riconoscimento di debito e per l'operatività di delibera ricognitiva di un debito fuori bilancio in relazione alla violazione dell'impegno contabile, anche qui inidonea a contaminare la validità del titolo negoziale che anzi
è presupposta. E ciò rende evidente l'impossibilità di collegare la disciplina contabile in tema di impegno di spesa prevista per tutelare l'ente locale da impegni non inseriti nel bilancio da quelle relative all'invalidità del titolo negoziale, N. 881/2018 R.G. 11 / 15
mancando il quale non potrà operare detto riconoscimento, che ancora una volta presuppone la validità del titolo stesso.
E ciò, in definitiva, consente di fornire una chiave di sistema alle ipotesi nelle quali
è riconoscibile l'azione diretta nei confronti del funzionario o amministratore, appunto agganciandola all'esistenza di un valido titolo negoziale - che del resto costituirà la base sulla quale verificare il diritto del prestatore al corrispettivo della fornitura o del servizio reso - che fa da sfondo ed è appunto dato imprescindibile rispetto alla “sostituzione ex lege” nel rapporto obbligatorio prevista dall'art. 191 comma 4 T.U.E.L..
Ciò detto, appare necessario effettuare una ricostruzione dei fatti posti alla base della presente controversia.
In tal senso, dalla documentazione in atti risulta che Parte_1
con lettera del 12.10.2006, acquisita dal Comune di Buonconvento al prot.n. 9007 del 23.10.2006 (doc. 2 fasc.conv. doc. 1 fasc.conv. , dopo avere CP_1 CP_2
evidenziato la propria volontà di costruire un fabbricato sull'area di sua proprietà rappresentata al foglio 54 particella 886, confinante con un'area di proprietà del
Comune, rappresentata al foglio 64 particella 188, entrambe facenti parte dello stesso lotto, ha chiesto al Comune se aveva interesse ad unire le due aree in modo da costruire un unico fabbricato sulle stesse.
A fronte di tale richiesta, il tramite il responsabile dell'area tecnica, Pt_3
ovvero l'odierno convenuto considerato che il aveva bisogno di CP_1 Pt_3
un nuovo capannone e che tale necessità era immediata, ha redatto una proposta di delibera in data 2.11.2006 (doc. 3 fasc.conv. doc. 2 fasc.conv. , CP_1 CP_2 proponendo in particolare di “esaminare la proposta avanzata dall'impresa Pt_1
tesa ad unire le potenzialità volumetriche del lotto n. 4 e realizzare un unico
[...] fabbricato” e di “attendere le indicazioni dell'Amministrazione comunale per eventuali contatti con l'impresa ”. Parte_1
Quindi, la Giunta del Comune di Buonconvento, con deliberazione del 10.11.2006
n. 124 (doc. 4 fasc.conv. doc. 3 fasc.conv. , sempre considerata CP_1 CP_2
l'esistenza di un “urgente bisogno di un nuovo capannone”, ha deliberato di N. 881/2018 R.G. 12 / 15
“approvare la allegata proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area
Tecnica, Geom. , ovverosia la proposta della società attrice in Controparte_1 bonis di “unire le potenzialità volumetriche e realizzare un unico fabbricato”.
A questo punto, con istanza acquisita dal Comune di Buonconvento in data
31.07.2007 con prot.n. 6287 (doc. 5 fasc.conv. , l'Impresa CP_1 Parte_1
ha chiesto al Comune il rilascio della concessione per la costruzione dei
[...]
fabbricati nel lotto n. 4 e, nella relazione tecnica allegata a tale istanza (doc. 6 fasc.conv. , avendo progettato di realizzare il fabbricato sul confine, ha CP_1
chiesto “al Comune di rilasciare il benestare essendo disponibil[e] a [sua] volta a rilasciare il benestare alla costruzione sul confine anche da parte del Comune”.
Infine, con nota del 2.8.2007, acquisita dal in data 10.8.2007 con prot.n. Pt_3
6563 (doc. 4 fasc.att.), l ha inviato al il Parte_1 Pt_3
preventivo per la realizzazione dell'opera.
È poi pacifico che l' ha effettivamente realizzato il Parte_1
fabbricato (doc. 4 memoria ex art. 183 comma 6° n. 2 c.p.c. fasc.att.) sulla proprietà del Comune e che tale fabbricato unisce un capannone di proprietà della fallita ed un altro capannone del Comune di Buonconvento. Parte_1
E dalla prova testimoniale risulta che il fabbricato medesimo è utilizzato dal per il rimessaggio di materiali ed attrezzature di proprietà del Comune, ivi Pt_3
compresi gli automezzi.
Più precisamente, è pacifico che l'opera è stata realizzata in assenza di impegno di spesa da parte del Comune di Buonconvento. A fronte dell'allegazione in tal senso del , nessuno dei convenuti ha affermato, prima ancora che provato, che Parte_1
sia mai intervenuta una tale delibera di spesa.
Ed anche l'affermazione del convenuto della mancanza di prova CP_3
dell'esistenza dei presupposti di operatività della norma è sul punto assolutamente generica.
Tuttavia, è anche pacifico e, comunque, risulta dall'istruttoria orale e documentale svolta che il Comune di Buonconvento non ha stipulato con l'Impresa Pt_1 N. 881/2018 R.G. 13 / 15
in bonis alcun contratto d'appalto per la realizzazione del capannone Parte_1
medesimo.
Com'è noto, invece, i contratti della pubblica amministrazione devono essere stipulati per scritto, a pena di nullità; come evidenziato in giurisprudenza, seppure con riferimento al contratto d'opera professionale ma con principio estensibile a qualsiasi altro contratto, in tema di contratti della pubblica amministrazione, ancorché quest'ultima agisca iure privatorum, il contratto deve rivestire, ex artt. 16
e 17 Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, la forma scritta ad substantiam e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché
l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso;
in tale prospettiva, il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della pubblica amministrazione constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti, né, a tal fine, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, atteso che questa, benché sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno che l'ente può revocare ad nutum (in tal senso, cfr.
Cassazione civile, sez. II, 31 ottobre 2018, n. 27910). In effetti, i requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla pubblica amministrazione, anche iure privatorum, attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma: la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la forma deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta;
ed il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti, richiesto dall'art. 1321
c.c., anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi (cfr.
Cassazione civile, sez. II, 6 ottobre 2016, n. 20033). Ed anche la giurisprudenza citata dal NT RE (cfr. Cassazione civile, sez. 1, 18 luglio 2024, n. 19892), N. 881/2018 R.G. 14 / 15
pur fornendo un'interpretazione ampia dell'espressione “consentire l'opera o la fornitura”, si basa sulla stipulazione di un valido contratto, mancante solo dell'impegno di spesa.
In questo senso, nel caso di specie, anzitutto, la delibera della Giunta Comunale non può essere intesa come accettazione del contratto, in quanto la “proposta” dell'Impresa era priva di qualsiasi specificazione in ordine alle Parte_1
caratteristiche dell'opera da eseguire ed al suo prezzo;
piuttosto, la delibera stessa appare finalizzata a manifestare interesse per la proposta dell'Impresa Pt_1
“tesa ad unire le potenzialità volumetriche del lotto … e realizzare un solo
[...] fabbricato” e, quindi, ad autorizzare gli “eventuali contatti con l'impresa Pt_1
” proprio al fine di individuare le modalità di realizzazione del fabbricato ma
[...]
assume quindi natura assolutamente preparatoria in vista del successivo - ma mai stipulato - contratto d'appalto per la costruzione del fabbricato.
In secondo luogo, risulta irrilevante il fatto che il preventivo inviato dall'
[...]
sia stato protocollato e poi reinviato al mittente dal Comune di Parte_1
Buonconvento, in quanto resta il fatto che tale preventivo non risulta in alcun modo accettato con una sottoscrizione, ovviamente proveniente da un soggetto in grado di impegnare l'ente pubblico.
Ancora, irrilevante è il fatto che l'Impresa abbia ottenuto il Parte_1
permesso a costruire per il proprio capannone, cioè per il capannone realizzato sulla sua proprietà, posizionato sino al confine, ovvero posizionato per come richiesto nella proposta precedentemente inviata, in quanto - come detto - l'accettazione di una proposta contrattuale non può essere fornita per facta concludentia e, in ogni caso, l'aver acconsentito alla realizzazione del capannone sino al confine comportava l'accettazione della possibilità che anche il Comune facesse altrettanto ma non il conferimento dell'incarico per la relativa costruzione all'
[...]
Parte_1
Da ultimo, neanche la fattura prodotta dal NT odierno RE appare idonea a fornire la prova della stipulazione del contratto, posto che, per pacifica giurisprudenza, la fattura dei lavori eseguiti, in quanto documento unilaterale N. 881/2018 R.G. 15 / 15
preordinato a far risultare elementi relativi all'esecuzione di un contratto di appalto,
è inidonea ad assurgere a prova della conclusione del contratto medesimo, quando l'esistenza del rapporto sia contestata (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. II, 18 agosto 1993, n. 8751).
Alla luce di quanto precede, in mancanza dell'ulteriore presupposto di operatività del disposto dell'art. 191 comma 4° TUEL costituito dalla stipulazione di un valido contratto, pur in assenza dell'impegno di spesa da parte dell'ente locale, la domanda REa risulta infondata e deve essere rigettata.
Ogni altra questione risulta assorbita.
* * * * * * *
Tenuto conto delle ragioni della decisione e dell'oggettiva complessità della materia trattata, quale supra specificata, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo risultante per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale 19 aprile 2018 n. 77 che ha dichiarato la parziale incostituzionalità della norma, per dichiarare integralmente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Siena, 16 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 881/2018 R.G. promossa da
(C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso, per mandato allegato all'atto di citazione, P.IVA_1
dall'Avv. Beatrice Borghi, presso il cui studio in Buonconvento (SI), Piazza
Matteotti n. 17, è elettivamente domiciliato
ATTORE contro
(C.F.: , rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._1
mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Stefano Ciulli e dall'Avv. Ferdinando Biondi, presso il cui studio in Fucecchio (FI), Piazza XX
Settembre n. 28, è elettivamente domiciliato
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per Controparte_2 C.F._2
mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Sandra
Cappelli, presso il cui studio in Montalcino (SI), Via San Rocco n. 15, è elettivamente domiciliato
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per Controparte_3 C.F._3
mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Cristina N. 881/2018 R.G. 2 / 15
Marcolongo e dall'Avv. Edoardo Badalamenti, presso il cui studio in Siena, Via del
Giglio n. 14, è elettivamente domiciliato
CONVENUTI avente ad oggetto: Appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. dell'11.3.2025, per , l'Avv. Parte_1
Beatrice Borghi così precisa le proprie conclusioni: “A) In via preliminare e ai fini istruttori: 1) La deducente insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori già richiesti
e non ammessi e di cui all'atto di citazione e alle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2
e n. 3 c.p.c. e nel verbale di udienza del 19.06.2019 e del 6.06.2024; insiste altresì per l'ammissione della Ctu cosi come richiesta e formulata a pag. 9 della memoria istruttoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c. e sul richiesto ordine di esibizione ex art
210 c.p.c. di cui alla seconda memoria ex art 183 c.p.c. e all'udienza del
6.06.2024; 2) Si oppone alle richieste avversarie o all'ammissione dei mezzi istruttori formulati dalle controparti per tutte le motivazioni di cui alle memorie ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. e di cui in atti;
B ) Nel Merito: Voglia il Tribunale per tutti i motivi di cui in atti, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, previo rigetto di ogni eccezione, domanda, istanza, richiesta, anche istruttoria, e dei motivi tutti dei convenuti : 3) Accertare e dichiarare i convenuti in solido tra loro, tenuti a dare e pagare, al , in persona Parte_1
del Curatore e come tale legale rappresentante pro tempore Dott. Parte_2
per i motivi di cui in atti, la somma di Euro 107.085,00 di cui alla fattura n. 810 del
5.12.2011, o quella minore o maggiore somma che risulterà dall'istruzione probatoria, e relativa alla realizzazione del pavimento e copertura / pensilina di cui al preventivo datato 2.08.2007 e alla fattura n. 810 del 5.12.2011, posta in
Buonconvento, Via Cassia Sud, e oltre agli interessi di cui alle transazioni commerciali dal dì del dovuto al saldo, o in subordine dalla messa in mora al saldo, e per l'effetto 4) Condannare i convenuti, in solido tra loro, a dare e pagare al , in persona del Curatore e come tale Parte_1 N. 881/2018 R.G. 3 / 15
legale rappresentante pro tempore Dott. per i motivi di cui in atti, Parte_2
la somma di Euro 107.085,00, o quella minore o maggiore somma che risulterà dall'istruzione probatoria, oltre interessi di cui alle transazioni commerciali dal dì del dovuto al saldo, o in subordine dalla messa in mora al saldo;
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap.”; per l'Avv. Ferdinando Biondi e l'Avv. Stefano Ciulli Controparte_1
richiamano e … ribadiscono integralmente tutte le argomentazioni esposte negli scritti e negli atti difensivi, nonché tutto quanto già in atti è stato chiesto, eccepito e dedotto … ed insistono per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate e che di seguito precisano e riportano: CONCLUSIONI “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di
Siena, contrariis reiectis, rigettare tutte le domande REe, in quanto infondate in fatto ed in diritto”. Con vittoria di compensi e spese di lite;
per l'Avv. Sandra Cappelli si riporta integralmente alle Controparte_2
argomentazioni, eccezioni e deduzioni esposte negli atti depositati, comparsa di costituzione e risposta, memoria ex art. 183 comma 6° n. 1, 2 e 3 c.p.c e memorie tutte e ribadisce l'infondatezza in fatto e in diritto di tutte le richieste di parte attrice…, insistendo perché l'Ecc.mo Tribunale adito voglia accogliere le conclusioni rassegnate in atti che di seguito si riportano integralmente: “Voglia il
Tribunale adito, contrariis reiectis: respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto, tutte le richieste di parte attrice dichiarando in via preliminare la nullità dell'atto di citazione e la carenza di legittimazione passiva del Sig. Controparte_2
a stare in giudizio e in via principale e nel merito rigettare tutte le domande REe in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte in atti con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge.”; per l'Avv. Cristina Marcolongo e l'Avv. Edoardo Controparte_3
Badalamenti si riporta[no] integralmente alle proprie argomentazioni, eccezioni e contestazioni così come esposte nei propri scritti difensivi ed, in particolare, nella comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art. 183, co. 6, n. 2 e n. 3, insistendo per l'accoglimento delle suesposte domande e delle conclusioni già N. 881/2018 R.G. 4 / 15
rassegnate che qui di seguito si riportano integralmente: “Voglia il Tribunale di
Siena, contrariis reiectis: • In via preliminare, dichiarare la inammissibilità/improcedibilità della domanda per carenza del presupposto normativo;
• Sempre in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per carenza dei presupposti di cui all'art. 163 co. 4 cpc;
• In via principale, rilevata l'infondatezza/inammissibilità della domanda di parte attrice e/o la carenza di legittimazione passiva del convenuto Sig. rigettarla Controparte_3 integralmente;
• In ogni caso, con vittoria di spese, compensi e accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 2-12.3.2018, il
[...]
conveniva e Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
dinanzi al Tribunale di Siena;
esponeva che dalla documentazione Controparte_2
della fallita risultava un credito di € 107.085,00 di cui alla fattura n. 810 del
5.12.2011 per la realizzazione di una pensilina prefabbricata con pavimento a quarzo di circa 275 mq presso il capannone di Via Cassia Sud del Comune di
Buonconvento, opera commissionata dall'Ufficio tecnico del Comune di
Buonconvento in assenza di apposita delibera di spesa e di incarico;
sosteneva che, ai sensi dell'art. 191 comma 4° TUEL, della relativa controprestazione erano responsabili i funzionari che avevano consentito la fornitura, ovvero i convenuti, impiegati e istruttori tecnici del a tale epoca;
concludeva chiedendo la Pt_3
condanna dei medesimi al pagamento della somma in questione, con vittoria di spese.
Il convenuto si costituiva il 22.6.2018, in vista dell'udienza di Controparte_1
prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il
13.7.2018, contestando la domanda REa;
esponeva in fatto che l Parte_1
con lettera del 12.10.2006, volendo costruire un fabbricato sulla
[...]
particella 886 del foglio 54, confinante con la particella 188 di proprietà del
Comune di Buonconvento, al fine di poter costruire sino al confine, aveva chiesto al
Comune di poter realizzare la tettoia oggetto di causa e che egli, quale responsabile dell'area tecnica del Comune, aveva formulato una proposta di delibera in data N. 881/2018 R.G. 5 / 15
2.11.2006 affinché l'amministrazione esaminasse la proposta e che il Comune, con deliberazione della Giunta del 10.11.2006 aveva deliberato di approvare l'allegata proposta, dopodiché l' aveva chiesto il permesso a Parte_1
costruire per il fabbricato e, non essendo rispettata la distanza dal confine in questione, aveva chiesto al Comune il rilascio del relativo benestare;
in diritto, sosteneva che la domanda era infondata, in quanto la realizzazione dell'opera non era avvenuta a titolo oneroso ed aveva apportato vantaggio all'Impresa
[...]
la quale aveva costruito il proprio fabbricato senza rispettare la Parte_1
distanza dal confine e con dimensioni più grandi, ed in quanto egli non aveva in alcun modo consentito l'esecuzione della prestazione;
in subordine, eccepiva l'eccessività della pretesa e contestava che fossero dovuti gli interessi commerciali;
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
L'altro convenuto si costituiva il 26.6.2018, contestando anch'egli Controparte_3
la domanda REa;
in particolare, sosteneva che la domanda era improcedibile o inammissibile, in quanto non vi era prova della mancanza di delibera di spesa da parte del ed infondata o inammissibile per la sua genericità; rilevava che Pt_3
egli non aveva mai compiuto atti volti a consentire la fornitura ai sensi dell'art. 191 comma 4° TUEL, anche perché mero istruttore tecnico privo di mansioni organizzative o dirigenziali;
contestava altresì la quantificazione del credito vantato dall'RE; concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
L'ultimo convenuto si costituiva il 27.6.2018, contestando Controparte_2
anch'egli la domanda REa;
evidenziava di avere ricoperto la mansione di istruttore tecnico con competenza nel settore dei lavori pubblici manutenzione e supporto e di non essersi occupato di pratiche edilizie private o pubbliche e quindi di non essersi mai occupato della vicenda oggetto di causa, della quale si era invece occupato il e di non avere in alcun modo consentito alla realizzazione CP_1
dell'opera, che era stata approvata dall'amministrazione comunale su parere del responsabile dell'area tecnica;
sosteneva che l'Impresa aveva Parte_1
imprudentemente iniziato i lavori in assenza di impegno contabile da parte del N. 881/2018 R.G. 6 / 15
Comune e, addirittura, in mancanza del progetto strutturale;
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 17.7.2018 e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6°
c.p.c., inizialmente la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti, in quanto il Giudice con ordinanza del 13.11.2018 rigettava le richieste istruttorie avanzate dalle parti.
All'udienza del 19.6.2019, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione. Quindi, all'esito del deposito degli scritti difensivi conclusionali, con ordinanza del 5.2.2020, il Giudice ammetteva parzialmente la prova per interrogatorio formale e testimoniale richiesta dal RE e rimetteva la causa sul ruolo per il suo espletamento, che Parte_1
avveniva alle udienze del 30.12.2021, 6.10.2022, 20.7.2023, 6.6.2024 e 22.10.2024; con ulteriore ordinanza del 24.10.2024, il Giudice rigettava una richiesta di esibizione documentale.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. dell'11.3.2025, le parti precisavano nuovamente le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'RE ha proposto una Parte_4
domanda di pagamento del corrispettivo per la realizzazione di un'opera nei confronti dei convenuti, quali dipendenti del Comune di Buonconvento che hanno consentito l'opera medesima, ai sensi dell'art. 191 comma 4° D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 costituente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali (TUEL).
A fronte della domanda proposta, si deve anzitutto rilevare che l'eccezione preliminare di infondatezza o inammissibilità o di nullità per genericità della domanda, sollevata dal convenuto è infondata. CP_3 N. 881/2018 R.G. 7 / 15
In proposito, si deve ricordare che la nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda ovvero per mancanza dell'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, ai sensi degli artt. 163 comma 3° n. 4
e 164 comma 4° c.p.c., postula la totale omissione o l'assoluta incertezza del petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto,
e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento,
o della causa petendi; detta ipotesi non ricorre quando l'individuazione del petitum
o della causa petendi, sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (in tal senso, cfr.
Cassazione civile, sez. II, 27 gennaio 2012, n. 1236); a tal fine si deve anche tener conto della ratio ispiratrice della norma, consistente essenzialmente nell'esigenza di mettere immediatamente il convenuto nelle condizione di predisporre una adeguata linea di difesa e di individuare agevolmente ciò che l'RE chiede e per quali ragioni (cfr. Cassazione civile, sez. un., 22 maggio 2012, n. 8077).
Nel caso di specie, il RE ha chiaramente indicato la causa petendi, Parte_1
avendo individuato l'opera realizzata dalla società poi fallita ed affermato che la realizzazione di tale opera sarebbe stata consentita dai funzionari comunali convenuti in giudizio, ed ha altresì indicato il petitum, consistente nel pagamento del corrispettivo per l'attività svolta, dovuto da tali funzionari ai sensi dell'art. 191 comma 4° TUEL.
D'altro canto, l'eccezione di inammissibilità o improcedibilità della domanda derivante dalla mancanza di prova della violazione dell'art. 191 commi 1, 2 e 3
TUEL, ancora sollevata dal convenuto attiene in realtà alla mancanza di CP_3
prova di uno dei presupposti di operatività della disciplina di cui all'art. 191 comma
4 TUEL e, quindi, attiene al merito.
Nel merito, si deve premettere che l'art. 191 TUEL, per quel che interessa in questa sede, dispone, al comma 1 che “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria…” e quindi, dopo avere N. 881/2018 R.G. 8 / 15
ulteriormente specificato tale obbligo ai commi 2 e 3, al successivo comma 4, dispone che, “nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione …, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.”.
Come anche recentemente evidenziato in giurisprudenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 29 febbraio 2024, n. 5480), tale norma si pone in continuità con una serie di norme precedentemente in vigore, costituite anzitutto dagli artt. 284 e 288 R.D. 3 marzo 1934 n. 383, i quali sono state interpretati in giurisprudenza nel senso che gli enti locali non possono assumere obbligazioni senza rendersi conto del loro ammontare e senza conoscere se e come farvi fronte, dovendo indicare nelle relative deliberazioni a pena di nullità l'ammontare di esse e i mezzi per farvi fronte
(cfr. Cassazione civile, sez.unite., 10 giugno 2005, n. 12195) e, più recentemente e specificamente, dall'art. 23 Decreto-Legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 1989, n. 144, che ha previsto, al comma 3, che
“a tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità Pt_5
l'effettuazione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e divenuta o dichiarata esecutiva, nonché l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario…”
e, al successivo comma 4, che “nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura” nonché, in senso analogo ed a seguito dell'abrogazione della normativa appena citata, dall'art. 35, commi 1 e 4 Decreto Legislativo 25 febbraio 1995 n. 77, relativo agli “enti locali” quali “le province, i comuni, le comunità montane, le città metropolitane e le unioni di comuni” e, infine, proprio dal citato art. 191 TUEL.
Tali disposizioni, rivolte ad assicurare irrinunciabili esigenze di risanamento finanziario, nell'affermare che “gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di N. 881/2018 R.G. 9 / 15
previsione e l'attestazione della copertura finanziaria”, fissano condizioni inderogabili affinché il contratto, anche d'opera professionale, possa essere costitutivo di obbligazioni dell'ente territoriale;
l'esigenza di prevedere la copertura economica di qualunque spesa per la pubblica amministrazione contraente si pone dunque quale presupposto per la formazione di una valida volontà negoziale della pubblica amministrazione (Cassazione civile, sez.lav., 17 luglio 2017, n. 17770), per modo che la nullità della delibera che preveda un impegno di copertura della spesa non certo e attuale (Cassazione civile, sez. II, 27 ottobre 2016, n. 21763) investe il successivo contratto di prestazione d'opera stipulato dal professionista.
E tuttavia, le disposizioni medesime, pur non contenendo alcun espresso riferimento all'ipotesi del vizio formale del contratto, presuppongono in realtà la valida costituzione del titolo negoziale, posto che, altrimenti, non vi sarebbe alcun debito da pagare;
tali disposizioni, infatti, operano sul versante dell'individuazione del soggetto tenuto all'adempimento, escludendo che lo stesso sia il in Pt_3
carenza di deliberazione ed iscrizione contabile (cfr. Cassazione civile, sez. I, 1° febbraio 2005, n. 1985) e disponendo il subentro ex lege dell'amministratore o del funzionario che ha consentito la fornitura;
in tale prospettiva, peraltro, proprio l'insorgenza del rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione comporta l'impossibilità di esperire nei confronti del l'azione di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 Pt_3
c.c., stante il difetto del necessario requisito della sussidiarietà, dato che il corrispettivo della prestazione medesima è reclamabile nei confronti dell'amministratore o del funzionario responsabili dell'acquisizione del bene o del servizio, nonostante il difetto di deliberazione e contabilizzazione dell'impegno di spesa (in tal senso, da ultimo, Cassazione civile, sez. VI, 23 gennaio 2014, n. 1391).
Da ciò non può che derivare l'impossibilità di profilare l'azione diretta nei confronti di amministratori e funzionari in caso di assenza di un valido titolo negoziale.
D'altra parte, tale conclusione è coerente con quanto statuito da Corte costituzionale 30 luglio 1997 n. 295, allorché, con riferimento all'art. 23 D.L. N. 881/2018 R.G. 10 / 15
66/1989 cit., ebbe a ritenere che “gli atti di acquisizione di beni e servizi in esame solo apparentemente sono riconducibili all'ente locale, mentre, in effetti, si verifica una vera e propria scissione del rapporto di immedesimazione organica tra agente e
Pubblica amministrazione”, scissione che, per l'appunto, presuppone a monte l'esistenza del titolo negoziale validamente assunto nel quale si innesta, per precisa scelta legislativa, l'insorgenza del rapporto obbligatorio fra amministratore o funzionario e prestatore/fornitore quanto alla controprestazione, ancora una volta inscindibilmente legata alla validità del titolo negoziale a monte costituito dall'ente locale.
Del resto, la disciplina relativa all'impegno di spesa viene presa in considerazione in via autonoma dalle disposizioni che regolano, all'interno del T.U.E.L., gli effetti dell'assenza dell'impegno contabile, alla stessa agganciandosi specifiche forme rimediali che presuppongono comunque l'esistenza ab origine di un valido contratto concluso dall'ente locale. In effetti, nel successivo art. 194 T.U.E.L. si prevede la possibilità di delibere in tema di debiti fuori bilancio da parte dell'ente comunale per le ipotesi (fra l'altro) di “…e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”, operatività che presuppone, anche secondo la giurisprudenza, l'esistenza a monte di un valido titolo negoziale, pur se privo di impegno contabile (cfr. Cassazione civile, sez. VI,
14 gennaio 2021, n. 510); in questo senso, la validità costituisce, dunque, ancora una volta - pur se nel contesto della specifica disciplina dei debiti fuori bilancio - condizione necessaria e sufficiente ed al contempo requisito indispensabile per l'operatività del detto riconoscimento di debito e per l'operatività di delibera ricognitiva di un debito fuori bilancio in relazione alla violazione dell'impegno contabile, anche qui inidonea a contaminare la validità del titolo negoziale che anzi
è presupposta. E ciò rende evidente l'impossibilità di collegare la disciplina contabile in tema di impegno di spesa prevista per tutelare l'ente locale da impegni non inseriti nel bilancio da quelle relative all'invalidità del titolo negoziale, N. 881/2018 R.G. 11 / 15
mancando il quale non potrà operare detto riconoscimento, che ancora una volta presuppone la validità del titolo stesso.
E ciò, in definitiva, consente di fornire una chiave di sistema alle ipotesi nelle quali
è riconoscibile l'azione diretta nei confronti del funzionario o amministratore, appunto agganciandola all'esistenza di un valido titolo negoziale - che del resto costituirà la base sulla quale verificare il diritto del prestatore al corrispettivo della fornitura o del servizio reso - che fa da sfondo ed è appunto dato imprescindibile rispetto alla “sostituzione ex lege” nel rapporto obbligatorio prevista dall'art. 191 comma 4 T.U.E.L..
Ciò detto, appare necessario effettuare una ricostruzione dei fatti posti alla base della presente controversia.
In tal senso, dalla documentazione in atti risulta che Parte_1
con lettera del 12.10.2006, acquisita dal Comune di Buonconvento al prot.n. 9007 del 23.10.2006 (doc. 2 fasc.conv. doc. 1 fasc.conv. , dopo avere CP_1 CP_2
evidenziato la propria volontà di costruire un fabbricato sull'area di sua proprietà rappresentata al foglio 54 particella 886, confinante con un'area di proprietà del
Comune, rappresentata al foglio 64 particella 188, entrambe facenti parte dello stesso lotto, ha chiesto al Comune se aveva interesse ad unire le due aree in modo da costruire un unico fabbricato sulle stesse.
A fronte di tale richiesta, il tramite il responsabile dell'area tecnica, Pt_3
ovvero l'odierno convenuto considerato che il aveva bisogno di CP_1 Pt_3
un nuovo capannone e che tale necessità era immediata, ha redatto una proposta di delibera in data 2.11.2006 (doc. 3 fasc.conv. doc. 2 fasc.conv. , CP_1 CP_2 proponendo in particolare di “esaminare la proposta avanzata dall'impresa Pt_1
tesa ad unire le potenzialità volumetriche del lotto n. 4 e realizzare un unico
[...] fabbricato” e di “attendere le indicazioni dell'Amministrazione comunale per eventuali contatti con l'impresa ”. Parte_1
Quindi, la Giunta del Comune di Buonconvento, con deliberazione del 10.11.2006
n. 124 (doc. 4 fasc.conv. doc. 3 fasc.conv. , sempre considerata CP_1 CP_2
l'esistenza di un “urgente bisogno di un nuovo capannone”, ha deliberato di N. 881/2018 R.G. 12 / 15
“approvare la allegata proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area
Tecnica, Geom. , ovverosia la proposta della società attrice in Controparte_1 bonis di “unire le potenzialità volumetriche e realizzare un unico fabbricato”.
A questo punto, con istanza acquisita dal Comune di Buonconvento in data
31.07.2007 con prot.n. 6287 (doc. 5 fasc.conv. , l'Impresa CP_1 Parte_1
ha chiesto al Comune il rilascio della concessione per la costruzione dei
[...]
fabbricati nel lotto n. 4 e, nella relazione tecnica allegata a tale istanza (doc. 6 fasc.conv. , avendo progettato di realizzare il fabbricato sul confine, ha CP_1
chiesto “al Comune di rilasciare il benestare essendo disponibil[e] a [sua] volta a rilasciare il benestare alla costruzione sul confine anche da parte del Comune”.
Infine, con nota del 2.8.2007, acquisita dal in data 10.8.2007 con prot.n. Pt_3
6563 (doc. 4 fasc.att.), l ha inviato al il Parte_1 Pt_3
preventivo per la realizzazione dell'opera.
È poi pacifico che l' ha effettivamente realizzato il Parte_1
fabbricato (doc. 4 memoria ex art. 183 comma 6° n. 2 c.p.c. fasc.att.) sulla proprietà del Comune e che tale fabbricato unisce un capannone di proprietà della fallita ed un altro capannone del Comune di Buonconvento. Parte_1
E dalla prova testimoniale risulta che il fabbricato medesimo è utilizzato dal per il rimessaggio di materiali ed attrezzature di proprietà del Comune, ivi Pt_3
compresi gli automezzi.
Più precisamente, è pacifico che l'opera è stata realizzata in assenza di impegno di spesa da parte del Comune di Buonconvento. A fronte dell'allegazione in tal senso del , nessuno dei convenuti ha affermato, prima ancora che provato, che Parte_1
sia mai intervenuta una tale delibera di spesa.
Ed anche l'affermazione del convenuto della mancanza di prova CP_3
dell'esistenza dei presupposti di operatività della norma è sul punto assolutamente generica.
Tuttavia, è anche pacifico e, comunque, risulta dall'istruttoria orale e documentale svolta che il Comune di Buonconvento non ha stipulato con l'Impresa Pt_1 N. 881/2018 R.G. 13 / 15
in bonis alcun contratto d'appalto per la realizzazione del capannone Parte_1
medesimo.
Com'è noto, invece, i contratti della pubblica amministrazione devono essere stipulati per scritto, a pena di nullità; come evidenziato in giurisprudenza, seppure con riferimento al contratto d'opera professionale ma con principio estensibile a qualsiasi altro contratto, in tema di contratti della pubblica amministrazione, ancorché quest'ultima agisca iure privatorum, il contratto deve rivestire, ex artt. 16
e 17 Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, la forma scritta ad substantiam e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché
l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso;
in tale prospettiva, il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della pubblica amministrazione constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti, né, a tal fine, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, atteso che questa, benché sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno che l'ente può revocare ad nutum (in tal senso, cfr.
Cassazione civile, sez. II, 31 ottobre 2018, n. 27910). In effetti, i requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla pubblica amministrazione, anche iure privatorum, attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma: la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la forma deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta;
ed il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti, richiesto dall'art. 1321
c.c., anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi (cfr.
Cassazione civile, sez. II, 6 ottobre 2016, n. 20033). Ed anche la giurisprudenza citata dal NT RE (cfr. Cassazione civile, sez. 1, 18 luglio 2024, n. 19892), N. 881/2018 R.G. 14 / 15
pur fornendo un'interpretazione ampia dell'espressione “consentire l'opera o la fornitura”, si basa sulla stipulazione di un valido contratto, mancante solo dell'impegno di spesa.
In questo senso, nel caso di specie, anzitutto, la delibera della Giunta Comunale non può essere intesa come accettazione del contratto, in quanto la “proposta” dell'Impresa era priva di qualsiasi specificazione in ordine alle Parte_1
caratteristiche dell'opera da eseguire ed al suo prezzo;
piuttosto, la delibera stessa appare finalizzata a manifestare interesse per la proposta dell'Impresa Pt_1
“tesa ad unire le potenzialità volumetriche del lotto … e realizzare un solo
[...] fabbricato” e, quindi, ad autorizzare gli “eventuali contatti con l'impresa Pt_1
” proprio al fine di individuare le modalità di realizzazione del fabbricato ma
[...]
assume quindi natura assolutamente preparatoria in vista del successivo - ma mai stipulato - contratto d'appalto per la costruzione del fabbricato.
In secondo luogo, risulta irrilevante il fatto che il preventivo inviato dall'
[...]
sia stato protocollato e poi reinviato al mittente dal Comune di Parte_1
Buonconvento, in quanto resta il fatto che tale preventivo non risulta in alcun modo accettato con una sottoscrizione, ovviamente proveniente da un soggetto in grado di impegnare l'ente pubblico.
Ancora, irrilevante è il fatto che l'Impresa abbia ottenuto il Parte_1
permesso a costruire per il proprio capannone, cioè per il capannone realizzato sulla sua proprietà, posizionato sino al confine, ovvero posizionato per come richiesto nella proposta precedentemente inviata, in quanto - come detto - l'accettazione di una proposta contrattuale non può essere fornita per facta concludentia e, in ogni caso, l'aver acconsentito alla realizzazione del capannone sino al confine comportava l'accettazione della possibilità che anche il Comune facesse altrettanto ma non il conferimento dell'incarico per la relativa costruzione all'
[...]
Parte_1
Da ultimo, neanche la fattura prodotta dal NT odierno RE appare idonea a fornire la prova della stipulazione del contratto, posto che, per pacifica giurisprudenza, la fattura dei lavori eseguiti, in quanto documento unilaterale N. 881/2018 R.G. 15 / 15
preordinato a far risultare elementi relativi all'esecuzione di un contratto di appalto,
è inidonea ad assurgere a prova della conclusione del contratto medesimo, quando l'esistenza del rapporto sia contestata (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. II, 18 agosto 1993, n. 8751).
Alla luce di quanto precede, in mancanza dell'ulteriore presupposto di operatività del disposto dell'art. 191 comma 4° TUEL costituito dalla stipulazione di un valido contratto, pur in assenza dell'impegno di spesa da parte dell'ente locale, la domanda REa risulta infondata e deve essere rigettata.
Ogni altra questione risulta assorbita.
* * * * * * *
Tenuto conto delle ragioni della decisione e dell'oggettiva complessità della materia trattata, quale supra specificata, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo risultante per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale 19 aprile 2018 n. 77 che ha dichiarato la parziale incostituzionalità della norma, per dichiarare integralmente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Siena, 16 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Michele Moggi