TAR Ancona, sez. I, sentenza 28/02/2026, n. 284
TAR
Ordinanza cautelare 10 aprile 2025
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Sentenza 28 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Decadenza dalla potestà disciplinare per tardività delle contestazioni

    Il Tribunale ha ritenuto che il termine di 90 giorni per l'instaurazione del procedimento disciplinare a seguito di archiviazione penale sia stato rispettato, dato che tra il decreto di archiviazione e la contestazione degli addebiti sono trascorsi meno di 90 giorni.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione e difetto di istruttoria

    Il Tribunale ha ritenuto sufficienti a giustificare la sanzione la scrittura privata di restituzione delle somme e il filmato del quarto episodio, la cui utilizzabilità non può essere messa in discussione in quanto prova del procedimento penale liberamente valutabile in sede disciplinare. La prestazione lavorativa era abusiva e in violazione del dovere di esclusività.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 28/02/2026, n. 284
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 284
    Data del deposito : 28 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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