Ordinanza cautelare 10 aprile 2025
Sentenza 28 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 28/02/2026, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00284/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00084/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 84 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Formica, Pietro Antonio Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia Finanza Comando Interregionale Italia Centrosettentrionale Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
della determinazione emessa dal Comando Interregionale dell’Italia Centro settentrionale della Guardia di Finanza prot. -OMISSIS-, con la quale veniva disposto “…ART.1 L’Appuntato scelto Q.S. (in servizio) -OMISSIS-, matricola meccanografica “-OMISSIS-”, è sospeso disciplinarmente dall’impiego per la durata di mesi 12 (dodici), a decorrere dal 28 novembre 2024 al 27 novembre 2025 ”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Guardia Finanza Comando Interregionale Italia Centrosettentrionale Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. BI FI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel ricorso all’esame si riferisce che il 23 luglio 2024 il ricorrente, militare della Guardia di Finanza, riceveva avviso di inchiesta formale relativa ad eventi estranei al servizio verificatisi tra il 19 luglio 2023 ed il 24 agosto 2023, per i quali era stato anche indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- con procedimento iscritto sub n. -OMISSIS- R.G.N.R. archiviato con decreto emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di -OMISSIS- in data 3 maggio 2024 in seguito a richiesta di archiviazione del P.M. per intervenuta remissione di querela.
Il provvedimento in epigrafe meglio descritto concludeva il procedimento disciplinare e comminava la sospensione dal servizio per 12 mesi a carico del ricorrente, con la seguente motivazione: “ svolgeva, già dal 2018, libero dal servizio, piccoli lavori di manutenzione presso [uno] stabilimento balneare (...). Tali prestazioni, remunerate a dire del querelante con poche decine di euro, erano più assidue pima dell’epidemia del COVID, per poi ridursi, pima dei fatti contestati, a due volte al mese; - a differenza degli altri collaboratori, godeva di una piena libertà di accesso alla stanza dove il [proprietario della suddetta struttura] era solito riporre lo zaino contenente gli incassi dell'attività ( .. .); - in data 24.08.2023, è stato ripreso da un telefono cellulare - collocato dal [figlio del querelante] all'intero del locale in cui erano avvenuti in precedenza alti tre episodi di furto - nell'atto di appropiarsi di una somma di denaro; - in data 04.03.2024, ha sottoscritto una scrittura privata con il querelante nel quale viene dato atto dell'avvenuta restituzione delle somme sottratte pari a complessivi euro 6.820,00 [a cui sono stati aggiunti ulteriori euro 500,00 per le spese legali dovute alla controparte]. In pari data, il [denunciante] ha rimesso la querela sporta in precedenza, con accettazione da parte del militare). Il documento in questione (...) rappresenta di fatto esplicita conferma delle condotte ascritte al militare, avendo questi risarcito, in un'unica soluzione, le somme sottratte nel corso dei singoli episodi contestati" .
L’atto disciplinare è gravato mediante i seguenti motivi.
Primo motivo. Annullabilità del provvedimento per decadenza dalla potesta’ disciplinare – eccesso di potere per tardività delle contestazioni – violazione artt. 1396, 1397, 1398 del d.lgs. 60/2010 - violazione dell’art. 3 della legge 241/1990. Violazione delle previsioni di cui alla guida tecnica “norme e procedure disciplinari” – anno 2021.
Si lamenta, in sintesi, la violazione dell’art. 1398 c.m. per non essere stato avviato senza ritardo il procedimento disciplinare, pur avendo l’Amministrazione a disposizione, si dice, sin dal 19 ottobre 2023 gli atti del procedimento penale.
Secondo motivo. Violazione di legge sub specie art. 3 l. 241/90 e s.m.i. –- eccesso di potere per carenza di motivazione – eccesso di potere per difetto di istruttoria – eccesso di potere per travisamento dei presupposti.
Si evidenzia, in sintesi, la carenza di motivazione per quanto concerne i primi tre episodi contestati disciplinarmente, essendo gli stessi incompatibili con gli orari di servizio del ricorrente. Si deduce l’inutilizzabilità delle effettuate riprese video, non essendo ammissibili tali riprese sul luogo di lavoro in assenza delle necessarie autorizzazioni.
La domanda cautelare contenuta nel ricorso è stata rigettata con ordinanza (non appellata) di questa Sezione n.-OMISSIS- anche in punto di fumus boni iuris .
Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il mezzo di gravame proposto va respinto per le seguenti ragioni.
Il primo motivo di diritto va disatteso. In merito alle doglianze con esso proposte, va tenuto in considerazione che, come visto, l’archiviazione del procedimento penale è avvenuta il 3 maggio 2024 (doc. n. 4 allegato al ricorso), mentre la contestazione degli addebiti è stata effettuata il 23 luglio 2024 (cfr. doc. n. 9 dep. 11 marzo 2025) e il procedimento disciplinare si è concluso nei termini previsti dall’art. 1393 c. 3 c.m. (ossia il 27 novembre 2024).
Nel caso di specie era in rilievo una sanzione disciplinare di stato ex art. 1357 c.m. (“ Le sanzioni disciplinari di stato sono:
a) la sospensione disciplinare dall'impiego per un periodo da uno a dodici mesi;
b) la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per un periodo da uno a dodici mesi;
c) la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare;
d) la perdita del grado per rimozione ”).
Va tenuto in considerazione il disposto dell’art. 1393 c. 1, secondo periodo, del c.m., secondo cui “ Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all'articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all'articolo 1357, l'autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all'esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale ”.
È, dunque, ragionevole e legittimo che l’Amministrazione abbia atteso l’esito dell’accertamento in sede penale, visto che dalle risultanze di tale accertamento potevano conseguire elementi conoscitivi tali da portare a una diversa valutazione disciplinare delle condotte contestate e, di conseguenza, la comminatoria di una sanzione più intensa rispetto a quella poi comminata, che è la più lieve tra quelle elencate dall’art. 1357 c.m.
Ciò premesso, è stato nella specie rispettato il termine di 90 giorni previsto dall’art. 1392 c. 1 c.m. (“1. Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, salvo il caso in cui l'amministrazione abbia già proceduto disciplinarmente ai sensi dell'articolo 1393, comma 1, deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione ”), dato che tra decreto di archiviazione penale e contestazione degli addebiti sono trascorsi meno di 90 giorni.
Anche il secondo motivo va disatteso, in quanto a giustificare la sanzione irrogata è sufficiente sia la scrittura privata del 4 marzo 2024 (cfr. doc. 12 dep. 11 marzo 2025), con cui il ricorrente ha concordato, ai fini della remissione della querela a suo carico, la restituzione della somma complessiva di euro 7.320. Sia il quarto episodio documentato con il filmato contestato, la cui utilizzabilità (essendo prova del procedimento penale liberamente valutabile a fini disciplinari) non può essere messa in discussione sulla base di norme di tutela della dignità del lavoratore (art. 4 L. 300/1970), in quanto la prestazione lavorativa da cui sono scaturiti i fatti contestati è abusiva e posta in essere in violazione del dovere di esclusività in capo al dipendente pubblico, ex artt. 53 D.lgs. 165/2001, 60 D.P.R. 3/1957, che nella specie è un militare dipendente dalla Guardia di Finanza, non dal titolare dello stabilimento balneare qui in rilievo.
In conclusione il ricorso va respinto, con regolazione delle spese secondo soccombenza e liquidazione nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore delle Amministrazioni costituite, quantificate complessivamente in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TT Anastasi, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere
BI FI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI FI | TT Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.