CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 589/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/05/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI ID, Presidente
VENTURA EZIO, Relatore
ALICATA GIUSEPPE, Giudice
in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4024/2019 depositato il 18/06/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4680/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 20/12/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011G01811 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011G01811 IRPEF-ALIQUOTE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011G01811 IVA-ALIQUOTE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011G01811 IRAP 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 13/06/2019 e depositato in data 18/06/2019 l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Siracusa propone appello
contro
Resistente_1 , nato ad [...] il Data_Nascita_1, rappresentato e difeso dal dott. Nominativo_1, avverso la sentenza della C.T.P. Siracusa n. 4680/6/2018, pronunciata in data 17/12/2018 e depositata in data 20/12/2018, non notificata, relativa all'avviso di accertamento n. TY7011G01811/2015, con il quale l'Ufficio rileva l'omessa dichiarazione di aggi e di ricavi diversi da aggi, con conseguente liquidazione di imposte, sanzioni, interessi ed accessori per un importo complessivo di € 28.095,13.
Nel giudizio di primo grado parte ricorrente impugna l'atto, deducendo la violazione del contraddittorio e la erroneità dell'accertamento.
La C.T.P. con la gravata sentenza accoglie il ricorso a seguito del mancato esperimento del contraddittorio preventivo.
Osserva l'appellante che la sentenza impugnata va riformata tenendo conto dei principi del giudice di legittimità (Cass. Sezioni unite n. 24823/2015), sia perché non esiste per i tributi non armonizzati un obbligo giuridico di contraddittorio preventivo, e sia perché per quanto riguarda i tributi armonizzati la parte si è limitata ad eccepire soltanto formalmente il mancato contraddittorio preventivo, senza assolvere l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato;
inoltre nell'accertamento per cui è causa nessun recupero IVA è stato effettuato, pertanto non appare corretto l'annullamento per il mancato contraddittorio preventivo, non vertendosi in tema di tributi armonizzati.
Per i motivi assorbiti l'Ufficio richiama integralmente quanto a suo tempo esposto nelle proprie controdeduzioni depositate in primo grado.
Conclude perché la Corte voglia in via principale accogliere l'appello, e per gli effetti annullare integralmente la sentenza appellata;
nel merito confermare l'avviso d'accertamento impugnato;
condannare, ex art. 15 del
D.lgs. n. 546/1992, parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non si costituisce, pur se regolarmente citato in giudizio, Resistente_1, di cui va dichiarata la contumacia.
In data 19/05/2025 la controversia viene trattata in camera di consiglio e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:
■ che la Corte intende aderire al consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito”; in particolare nell'ipotesi di contribuente sottoposto a verifiche fiscali “non sussiste per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. "a tavolino" “(Cass. Sez. Un., Sentenza n.
24823 del 09/12/2015); in materia la giurisprudenza successiva ha altresì precisato che “non vi sono ragioni per discostarsi nel caso di specie da tale autorevole insegnamento, mai superato” (Cass. Ordinanza n.
37234 del 20/12/2022); ■ che nel caso in esame trattasi di accertamento, ex artt. 39 e 41 bis del D.P.R. n.600 del 1973, cd “a tavolino”, effettuato a seguito di acquisizione documentale da parte dell'Ufficio, e per i tributi armonizzati in alcun modo il contribuente introduce e prova documentalmente (nel giudizio di primo grado e nel presente giudizio) l'esistenza di elementi di fatto che, se sottoposti all'esame dell'Agenzia in sede di contraddittorio, avrebbero condotto ad un risultato differente dall'accertamento oggetto di contestazione;
■ che per quanto sopra, stante la fondatezza dei rilievi mossi dall'appellante, in totale riforma della sentenza impugnata, è da dichiararsi la legittimità e validità dell'atto impugnato, con conseguente accoglimento dell'appello;
■ che le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo per entrambi i gradi giudizio, avuto riguardo alla tariffa professionale di riferimento, al valore della controversia e all'attività difensiva svolta,
e con l'applicazione della riduzione di cui all'art. 15 comma 2-sexies del D.lgs. 546/1992;
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara la legittimità e validità dell'atto impugnato. Condanna Resistente_1 al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 2.000,00 per il primo grado ed in € 2.300,00 per il grado di appello, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Siracusa.
Così deciso in Siracusa in data 19 maggio 2025.
Il Relatore Il Presidente
EZ TU ID CC
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/05/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI ID, Presidente
VENTURA EZIO, Relatore
ALICATA GIUSEPPE, Giudice
in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4024/2019 depositato il 18/06/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4680/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 20/12/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011G01811 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011G01811 IRPEF-ALIQUOTE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011G01811 IVA-ALIQUOTE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011G01811 IRAP 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 13/06/2019 e depositato in data 18/06/2019 l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Siracusa propone appello
contro
Resistente_1 , nato ad [...] il Data_Nascita_1, rappresentato e difeso dal dott. Nominativo_1, avverso la sentenza della C.T.P. Siracusa n. 4680/6/2018, pronunciata in data 17/12/2018 e depositata in data 20/12/2018, non notificata, relativa all'avviso di accertamento n. TY7011G01811/2015, con il quale l'Ufficio rileva l'omessa dichiarazione di aggi e di ricavi diversi da aggi, con conseguente liquidazione di imposte, sanzioni, interessi ed accessori per un importo complessivo di € 28.095,13.
Nel giudizio di primo grado parte ricorrente impugna l'atto, deducendo la violazione del contraddittorio e la erroneità dell'accertamento.
La C.T.P. con la gravata sentenza accoglie il ricorso a seguito del mancato esperimento del contraddittorio preventivo.
Osserva l'appellante che la sentenza impugnata va riformata tenendo conto dei principi del giudice di legittimità (Cass. Sezioni unite n. 24823/2015), sia perché non esiste per i tributi non armonizzati un obbligo giuridico di contraddittorio preventivo, e sia perché per quanto riguarda i tributi armonizzati la parte si è limitata ad eccepire soltanto formalmente il mancato contraddittorio preventivo, senza assolvere l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato;
inoltre nell'accertamento per cui è causa nessun recupero IVA è stato effettuato, pertanto non appare corretto l'annullamento per il mancato contraddittorio preventivo, non vertendosi in tema di tributi armonizzati.
Per i motivi assorbiti l'Ufficio richiama integralmente quanto a suo tempo esposto nelle proprie controdeduzioni depositate in primo grado.
Conclude perché la Corte voglia in via principale accogliere l'appello, e per gli effetti annullare integralmente la sentenza appellata;
nel merito confermare l'avviso d'accertamento impugnato;
condannare, ex art. 15 del
D.lgs. n. 546/1992, parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non si costituisce, pur se regolarmente citato in giudizio, Resistente_1, di cui va dichiarata la contumacia.
In data 19/05/2025 la controversia viene trattata in camera di consiglio e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:
■ che la Corte intende aderire al consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito”; in particolare nell'ipotesi di contribuente sottoposto a verifiche fiscali “non sussiste per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. "a tavolino" “(Cass. Sez. Un., Sentenza n.
24823 del 09/12/2015); in materia la giurisprudenza successiva ha altresì precisato che “non vi sono ragioni per discostarsi nel caso di specie da tale autorevole insegnamento, mai superato” (Cass. Ordinanza n.
37234 del 20/12/2022); ■ che nel caso in esame trattasi di accertamento, ex artt. 39 e 41 bis del D.P.R. n.600 del 1973, cd “a tavolino”, effettuato a seguito di acquisizione documentale da parte dell'Ufficio, e per i tributi armonizzati in alcun modo il contribuente introduce e prova documentalmente (nel giudizio di primo grado e nel presente giudizio) l'esistenza di elementi di fatto che, se sottoposti all'esame dell'Agenzia in sede di contraddittorio, avrebbero condotto ad un risultato differente dall'accertamento oggetto di contestazione;
■ che per quanto sopra, stante la fondatezza dei rilievi mossi dall'appellante, in totale riforma della sentenza impugnata, è da dichiararsi la legittimità e validità dell'atto impugnato, con conseguente accoglimento dell'appello;
■ che le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo per entrambi i gradi giudizio, avuto riguardo alla tariffa professionale di riferimento, al valore della controversia e all'attività difensiva svolta,
e con l'applicazione della riduzione di cui all'art. 15 comma 2-sexies del D.lgs. 546/1992;
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara la legittimità e validità dell'atto impugnato. Condanna Resistente_1 al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 2.000,00 per il primo grado ed in € 2.300,00 per il grado di appello, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Siracusa.
Così deciso in Siracusa in data 19 maggio 2025.
Il Relatore Il Presidente
EZ TU ID CC