Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 589
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Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio

    La Corte ritiene che per i tributi non armonizzati non sussista un obbligo generale di contraddittorio preventivo. Inoltre, per i tributi armonizzati, il contribuente non ha dimostrato in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio. Non essendo stato effettuato recupero IVA, l'annullamento per mancato contraddittorio non è corretto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 589
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 589
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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