CASS
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/06/2025, n. 21275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21275 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da DR LB, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/7/2024 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AE PI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 21275 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 15/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'Il luglio 2024 la Corte d'appello di Torino, provvedendo sulla impugnazione proposta da LB DR nei confronti della sentenza del 28 giugno 2022 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, lo stesso DR era stato dichiarato responsabile di due contestazioni del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (di cui ai capi A e B della rubrica) e anche del reato di cui all'art. 10 del medesimo d.lgs. n. 74 del 2000 (di cui al capo C) ed era stato condannato alla pena complessiva di un anno e quattro mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, subordinatamente allo svolgimento di attività lavorativa ndn retribuita presso un ente o una associazione da individuarsi per complessive duecentosedici ore, con la confisca del profitto dei reati, pari a complessivi euro 197.400,68, ha ridotto la durata della suddetta attività lavorativa non retribuita a complessive centoquarantaquattro ore, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'Avvocato Maurizio Riverditi, che lo ha affidato a quattro motivi. 2.1. In primo luogo, ha lamentato, a norma dell'art. 606, primo comma, lett. e), cod. proc. pen., il difetto assoluto di motivazione in ordine alla condotta di occultamento contestata al ricorrente ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 sub c), la cui prova era stata desunta dalla ritenuta sussistenza del relativo elemento soggettivo (oggetto della successiva censura), in mancanza di qualsiasi accertamento circa l'occultamento di documenti contabili precedentemente istituiti, con la conseguente carenza della motivazione sul punto. 2.2. Con un secondo motivo ha denunciato, a norma dell'art. 606, primo comma, lett. b), cod. proc. pen., l'errata applicazione dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento alla ritenuta integrazione di una condotta di occultamento, desunta da un comportamento meramente omissivo, consistito nella mancata ostensione, in sede di accesso ispettivo, di cinque fatture emesse nei confronti della DIMAR S.p.a. e rinvenute presso la sede di quest'ultima. Ha sottolineato che nel corso della verifica fiscale la Guardia di Finanza aveva constatato che il ricorrente (evasore totale per l'anno d'imposta 2017 e ai soli fini Iva anche per l'anno 2018) aveva omesso di istituire la contabilità della propria ditta individuale, limitandosi a emettere le fatture nei confronti dei propri clienti, ritenendolo pertanto responsabile per l'omessa istituzione della contabilità. Tale contegno omissivo non poteva però integrare il reato contestato, quanto, piuttosto, l'illecito amministrativo di cui all'art. 9, primo comma, d.lgs. n. 471 del 1997, non essendovi stato nascondimento materiale della documentazione contabile. 2 2.3. Con un terzo motivo, ha lamentato, a norma dell'art. 606, primo comma, lett. e), cod. proc., un ulteriore vizio della motivazione, nella parte relativa alla affermazione di responsabilità per il medesimo delitto di occultamento di documenti contabili. Ha sottolineato, in particolare, che la prova della realizzazione della condotta di occultamento era stata desunta dalla mancata fatturazione della somma di euro 100.000,00 ricevuta dal ricorrente dalla GEMA S.r.l., in relazione alla cessione di un contratto preliminare di compravendita, e dal rinvenimento di una fattura relativa alla cessione delle quote della Pegaso S.r.l. da parte della ALMEDIA S.r.l. e non da parte del ricorrente a favore della DIMAR S.p.a. per il corrispettivo di 294.000,00 euro, con la conseguente insufficienza e illogicità della motivazione, posto che da tali condotte non era possibile desumere l'emissione da parte del ricorrente delle fatture di cui era stato contestato l'occultamento. 2.4. Infine, con un quarto motivo, ha lamentato la mancanza assoluta di motivazione in ordine alla propria richiesta di applicazione della diminuzione di pena conseguente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e alla riduzione dell'aumento di pena per la continuazione, oggetto di espressa richiesta formulata con l'atto d'impugnazione, non considerata dalla Corte d'appello, che si era limitata sul punto a confermare il trattamento sanzionatorio stabilito dal primo giudice, ritenendolo congruo. 3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando il rigetto del ricorso, sottolineando la rilevanza, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, dell'occultamento delle fatture indicate nella imputazione, trattandosi di quelle di importo più rilevante ed essendo ciò indice inequivoco della realizzazione della condotta di occultamento contestato;
evidenziando la correttezza delle osservazioni della Corte d'appello in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del medesimo reato, alla luce della attitudine selettiva della condotta realizzata dal ricorrente;
nonché degli argomenti considerati dalla medesima Corte d'appello per escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. 4. Con memoria del 9 aprile 2025 il ricorrente ha replicato a tali richieste, ribadendo la fondatezza di tutti i propri motivi di ricorso, sottolineando l'insufficienza di una condotta meramente omissiva ai fini della dimostrazione di una condotta commissiva di occultamento quale quella contestata, e la mancata considerazione delle proprie richieste in ordine al trattamento sanzionatorio, che, sebbene menzionate nel riepilogo dei motivi d'appello, non erano, poi, state considerate dalla Corte d'appello. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi tre motivi di ricorso, tutti relativi alla conferma della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato al capo c), sono fondati e assorbenti. 2. Occorre, dunque, anzitutto evidenziare che il ricorrente è stato dichiarato responsabile del delitto di occultamento della documentazione contabile della propria impresa individuale omonima, contestato al capo c), in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari di detta impresa, per aver occultato tre fatture, recanti i nn. 2, 4 e 5, del 20/1/2017 e del 3/2/2017 (le fatture 4 e 5), emesse nei confronti della DI S.p.a.; la contestazione risulta, dunque, relativa a una condotta commissiva di occultamento relativa a tre specifiche fatture, tutte emesse dalla ditta individuale dell'imputato nei confronti della DI S.p.a. La Corte d'appello di Torino, nel disattendere le censure formulate con il primo e il secondo motivo d'appello, in ordine alla insussistenza di prove di tale condotta di occultamento, ha evidenziato che nel corso della verifica fiscale il ricorrente non aveva esibito alcun documento o registro contabile, pur essendo, dai controlli incrociati eseguiti dalla Guardia di Finanza presso la Cubo S.r.l., la Villa Tosi S.r.l., la Gem S.r.l. e la DI S.p.a., emersi elementi dimostrativi della volontaria mancata esibizione di fatture di importo rilevante. Da tali controlli, in particolare, era emersa la conclusione di un contratto preliminare di compravendita tra Tara Vera e il ricorrente DR, relativo a un immobile, al prezzo di 1.260.000,00 euro, in relazione al quale il ricorrente aveva percepito la somma di 100.000,00 euro nell'anno 2017, senza, però, emettere la relativa fattura. Inoltre, nel corso dei medesimi controlli era stata rinvenuta presso un terzo una fattura emessa da una società amministrata dal ricorrente, la Media S.r.l., nei confronti della DI S.p.a., dell'ammontare imponibile di 294.000,00 euro, non rinvenuta nel corso della verifica compiuta presso l'impresa individuale del ricorrente e, quindi, ritenuta occultata. Sulla base di questi elementi la Corte d'appello ha quindi ritenuto dimostrata la responsabilità in ordine alle condotte affermando che "la volontaria omissione di fatture di rilevante importo dimostra una condotta dolosamente finalizzata all'evasione fiscale, come previsto dall'art. 10 del D.Igs 74/2000" (pag. 6 della sentenza impugnata). Si tratta, come eccepito nel ricorso, di motivazione inidonea a dare compiuta risposta alle censure sollevate con il primo e con il secondo motivo d'appello, con i quali era stata lamentata la mancanza di prova in ordine alla istituzione della documentazione di cui era stato contestato l'occultamento ed anche di tale ultima condotta. 4 Benché, infatti, la prova di una tale condotta possa essere fornita anche attraverso elementi indiziari, costituiti, ad esempio, dal rinvenimento di un esemplare di una fattura presso un terzo (che può far desumere il mancato rinvenimento presso l'emittente dalla sua distruzione od occultamento, cfr. Sez. 3, n. 3729 del 22/10/2024, dep. 2025, Accogli, Rv. 287392 - 01; Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitale, Rv. 274862 - 01; Sez. 3, n. 43809 del 24/10/2014, dep. 2015, Gabbana, Rv. 265120 - 01), la Corte d'appello, a fronte della specifica contestazione nella imputazione di una condotta di occultamento relativa a tre determinate fatture, nulla ha indicato né in ordine alla condotta, né a proposito degli elementi di prova da cui desumere l'emissione di tali fatture, ossia la loro esistenza, e il loro successivo occultamento, perché ha fatto riferimento a rapporti tra altri soggetti e relativi ad altre fatture, senza spiegare come da tali rapporti e da tali fatture si possa desumere la prova della emissione di quelle di cui all'imputazione e del loro successivo occultamento a fine di evasione. Ne consegue l'insufficienza della motivazione, a causa della inidoneità della stessa a dare compiuta risposta agli specifici rilievi sollevati con l'atto d'appello in ordine alla prova delle contestate condotte di occultamento, che impone un nuovo esame dei motivi d'appello relativi a tale imputazione. 3. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata relativamente al reato di cui al capo c) dell'imputazione, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino, onde dare compiuta risposta alle censure sollevate in ordine alla affermazione di responsabilità riguardo a tale reato, rimanendo in ciò assorbito il quarto motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo c) dell'imputazione con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. Così deciso il 15/3/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AE PI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 21275 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 15/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'Il luglio 2024 la Corte d'appello di Torino, provvedendo sulla impugnazione proposta da LB DR nei confronti della sentenza del 28 giugno 2022 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, lo stesso DR era stato dichiarato responsabile di due contestazioni del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (di cui ai capi A e B della rubrica) e anche del reato di cui all'art. 10 del medesimo d.lgs. n. 74 del 2000 (di cui al capo C) ed era stato condannato alla pena complessiva di un anno e quattro mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, subordinatamente allo svolgimento di attività lavorativa ndn retribuita presso un ente o una associazione da individuarsi per complessive duecentosedici ore, con la confisca del profitto dei reati, pari a complessivi euro 197.400,68, ha ridotto la durata della suddetta attività lavorativa non retribuita a complessive centoquarantaquattro ore, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'Avvocato Maurizio Riverditi, che lo ha affidato a quattro motivi. 2.1. In primo luogo, ha lamentato, a norma dell'art. 606, primo comma, lett. e), cod. proc. pen., il difetto assoluto di motivazione in ordine alla condotta di occultamento contestata al ricorrente ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 sub c), la cui prova era stata desunta dalla ritenuta sussistenza del relativo elemento soggettivo (oggetto della successiva censura), in mancanza di qualsiasi accertamento circa l'occultamento di documenti contabili precedentemente istituiti, con la conseguente carenza della motivazione sul punto. 2.2. Con un secondo motivo ha denunciato, a norma dell'art. 606, primo comma, lett. b), cod. proc. pen., l'errata applicazione dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento alla ritenuta integrazione di una condotta di occultamento, desunta da un comportamento meramente omissivo, consistito nella mancata ostensione, in sede di accesso ispettivo, di cinque fatture emesse nei confronti della DIMAR S.p.a. e rinvenute presso la sede di quest'ultima. Ha sottolineato che nel corso della verifica fiscale la Guardia di Finanza aveva constatato che il ricorrente (evasore totale per l'anno d'imposta 2017 e ai soli fini Iva anche per l'anno 2018) aveva omesso di istituire la contabilità della propria ditta individuale, limitandosi a emettere le fatture nei confronti dei propri clienti, ritenendolo pertanto responsabile per l'omessa istituzione della contabilità. Tale contegno omissivo non poteva però integrare il reato contestato, quanto, piuttosto, l'illecito amministrativo di cui all'art. 9, primo comma, d.lgs. n. 471 del 1997, non essendovi stato nascondimento materiale della documentazione contabile. 2 2.3. Con un terzo motivo, ha lamentato, a norma dell'art. 606, primo comma, lett. e), cod. proc., un ulteriore vizio della motivazione, nella parte relativa alla affermazione di responsabilità per il medesimo delitto di occultamento di documenti contabili. Ha sottolineato, in particolare, che la prova della realizzazione della condotta di occultamento era stata desunta dalla mancata fatturazione della somma di euro 100.000,00 ricevuta dal ricorrente dalla GEMA S.r.l., in relazione alla cessione di un contratto preliminare di compravendita, e dal rinvenimento di una fattura relativa alla cessione delle quote della Pegaso S.r.l. da parte della ALMEDIA S.r.l. e non da parte del ricorrente a favore della DIMAR S.p.a. per il corrispettivo di 294.000,00 euro, con la conseguente insufficienza e illogicità della motivazione, posto che da tali condotte non era possibile desumere l'emissione da parte del ricorrente delle fatture di cui era stato contestato l'occultamento. 2.4. Infine, con un quarto motivo, ha lamentato la mancanza assoluta di motivazione in ordine alla propria richiesta di applicazione della diminuzione di pena conseguente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e alla riduzione dell'aumento di pena per la continuazione, oggetto di espressa richiesta formulata con l'atto d'impugnazione, non considerata dalla Corte d'appello, che si era limitata sul punto a confermare il trattamento sanzionatorio stabilito dal primo giudice, ritenendolo congruo. 3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando il rigetto del ricorso, sottolineando la rilevanza, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, dell'occultamento delle fatture indicate nella imputazione, trattandosi di quelle di importo più rilevante ed essendo ciò indice inequivoco della realizzazione della condotta di occultamento contestato;
evidenziando la correttezza delle osservazioni della Corte d'appello in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del medesimo reato, alla luce della attitudine selettiva della condotta realizzata dal ricorrente;
nonché degli argomenti considerati dalla medesima Corte d'appello per escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. 4. Con memoria del 9 aprile 2025 il ricorrente ha replicato a tali richieste, ribadendo la fondatezza di tutti i propri motivi di ricorso, sottolineando l'insufficienza di una condotta meramente omissiva ai fini della dimostrazione di una condotta commissiva di occultamento quale quella contestata, e la mancata considerazione delle proprie richieste in ordine al trattamento sanzionatorio, che, sebbene menzionate nel riepilogo dei motivi d'appello, non erano, poi, state considerate dalla Corte d'appello. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi tre motivi di ricorso, tutti relativi alla conferma della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato al capo c), sono fondati e assorbenti. 2. Occorre, dunque, anzitutto evidenziare che il ricorrente è stato dichiarato responsabile del delitto di occultamento della documentazione contabile della propria impresa individuale omonima, contestato al capo c), in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari di detta impresa, per aver occultato tre fatture, recanti i nn. 2, 4 e 5, del 20/1/2017 e del 3/2/2017 (le fatture 4 e 5), emesse nei confronti della DI S.p.a.; la contestazione risulta, dunque, relativa a una condotta commissiva di occultamento relativa a tre specifiche fatture, tutte emesse dalla ditta individuale dell'imputato nei confronti della DI S.p.a. La Corte d'appello di Torino, nel disattendere le censure formulate con il primo e il secondo motivo d'appello, in ordine alla insussistenza di prove di tale condotta di occultamento, ha evidenziato che nel corso della verifica fiscale il ricorrente non aveva esibito alcun documento o registro contabile, pur essendo, dai controlli incrociati eseguiti dalla Guardia di Finanza presso la Cubo S.r.l., la Villa Tosi S.r.l., la Gem S.r.l. e la DI S.p.a., emersi elementi dimostrativi della volontaria mancata esibizione di fatture di importo rilevante. Da tali controlli, in particolare, era emersa la conclusione di un contratto preliminare di compravendita tra Tara Vera e il ricorrente DR, relativo a un immobile, al prezzo di 1.260.000,00 euro, in relazione al quale il ricorrente aveva percepito la somma di 100.000,00 euro nell'anno 2017, senza, però, emettere la relativa fattura. Inoltre, nel corso dei medesimi controlli era stata rinvenuta presso un terzo una fattura emessa da una società amministrata dal ricorrente, la Media S.r.l., nei confronti della DI S.p.a., dell'ammontare imponibile di 294.000,00 euro, non rinvenuta nel corso della verifica compiuta presso l'impresa individuale del ricorrente e, quindi, ritenuta occultata. Sulla base di questi elementi la Corte d'appello ha quindi ritenuto dimostrata la responsabilità in ordine alle condotte affermando che "la volontaria omissione di fatture di rilevante importo dimostra una condotta dolosamente finalizzata all'evasione fiscale, come previsto dall'art. 10 del D.Igs 74/2000" (pag. 6 della sentenza impugnata). Si tratta, come eccepito nel ricorso, di motivazione inidonea a dare compiuta risposta alle censure sollevate con il primo e con il secondo motivo d'appello, con i quali era stata lamentata la mancanza di prova in ordine alla istituzione della documentazione di cui era stato contestato l'occultamento ed anche di tale ultima condotta. 4 Benché, infatti, la prova di una tale condotta possa essere fornita anche attraverso elementi indiziari, costituiti, ad esempio, dal rinvenimento di un esemplare di una fattura presso un terzo (che può far desumere il mancato rinvenimento presso l'emittente dalla sua distruzione od occultamento, cfr. Sez. 3, n. 3729 del 22/10/2024, dep. 2025, Accogli, Rv. 287392 - 01; Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitale, Rv. 274862 - 01; Sez. 3, n. 43809 del 24/10/2014, dep. 2015, Gabbana, Rv. 265120 - 01), la Corte d'appello, a fronte della specifica contestazione nella imputazione di una condotta di occultamento relativa a tre determinate fatture, nulla ha indicato né in ordine alla condotta, né a proposito degli elementi di prova da cui desumere l'emissione di tali fatture, ossia la loro esistenza, e il loro successivo occultamento, perché ha fatto riferimento a rapporti tra altri soggetti e relativi ad altre fatture, senza spiegare come da tali rapporti e da tali fatture si possa desumere la prova della emissione di quelle di cui all'imputazione e del loro successivo occultamento a fine di evasione. Ne consegue l'insufficienza della motivazione, a causa della inidoneità della stessa a dare compiuta risposta agli specifici rilievi sollevati con l'atto d'appello in ordine alla prova delle contestate condotte di occultamento, che impone un nuovo esame dei motivi d'appello relativi a tale imputazione. 3. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata relativamente al reato di cui al capo c) dell'imputazione, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino, onde dare compiuta risposta alle censure sollevate in ordine alla affermazione di responsabilità riguardo a tale reato, rimanendo in ciò assorbito il quarto motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo c) dell'imputazione con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. Così deciso il 15/3/2025