Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/06/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 788/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado vertente tra
AVV. , rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c. Parte_1
appellante e
, in persona dell'amministratore pt, Controparte_1
appellato contumace avverso sentenza n. 289/2024 emessa dal Tribunale di Vasto l'11.9.2024 nel procedimento n.
370/2024 RG.
CONCLUSIONI:
per parte appellante:
« Piaccia all'On.le Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza nella parte relativa al capo sub n.3 di parte dispositiva, e relativa parte motiva: 1) dichiarare dovuti gli onorari di primo grado in favore della parte vittoriosa, ed a carico della parte soccombente, oltre a quelli liquidati e relativi alla fase di studio ed introduttiva, anche relativamente alle fasi processuali della trattazione, in misura pari ad €.903,00 e della decisione, in misura di €.1.453,00 liquidandole, seppur nei minimi edittali di cui alle tariffe forensi applicabili. Con il favore delle spese di lite del presente grado di giudizio».
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Vasto così ebbe a decidere:
PQM
:
1)ordina al condominio (C.F. ), in persona dell'amministratore e CP_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore di fornire all'Avv. , entro Controparte_2 Parte_1 dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, l'elenco nominativo dei condomini morosi completo di codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza o domicilio, con indicazione dei dati catastali delle unità immobiliari, delle quote millesimali e delle somme dovute da ciascuno – in ragione del titolo di cui in premessa - secondo la ripartizione effettuata come da relativa tabella;
2) Visto l'art. 614-bis c.p.c., condanna il condominio (C.F. ), in CP_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore al Controparte_2 pagamento della somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine sopra indicato per l'esecuzione del presente provvedimento;
3) Condanna il condominio (C.F. ), in persona dell'amministratore e CP_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_2 dell'Avv. quantificate in € 545,00 per anticipazioni ed € 1.453,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre accessori di legge.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., regolarmente notificato unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, l'Avv. ha convenuto in Parte_1 giudizio il condominio , in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro CP_1 tempore per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Piaccia all'adìto Tribunale, ogni avversa istanza reietta: ordinare a parte resistente
), in persona dell'amministratore e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. in p.l.r.p.t., con sede in Vasto, Corso Mazzini n.252, di Controparte_2 consegnare e comunicare a parte ricorrente le generalità complete dei condòmini morosi, con indicazione delle rispettive residenze, i dati catastali degli immobili relativi e le quote millesimali, con ripartizione dell'importo dovuto secondo la ripartizione effettuata in virtù della relativa tabella, regolarmente approvata. Disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.614 bis
Cpc il pagamento di una somma pari ad €.60,00 per ogni giorno di ritardo nella comunicazione dei dati richiesti, a partire dalla comunicazione del provvedimento decisorio. Condannare parte resistente al pagamento di spese e competenze del presente giudizio”.
Il convenuto, regolarmente citato, non si è costituito in giudizio né è comparso CP_1 all'udienza dell'11/9/2024 e, pertanto, verificato il rispetto del termine a comparire, è stato dichiarato contumace.
Alla suddetta udienza, quindi, il ricorrente ha chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione in quanto documentale.
pag. 2/5 Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha accolto il ricorso nel merito, ma – in sede di liquidazione delle spese – ha riconosciuto esclusivamente i compensi per le fasi di studio e introduttiva, escludendo quelli relativi alla fase di trattazione e decisionale, motivando tale esclusione con il rilievo che la causa era stata decisa all'esito della prima udienza, senza attività istruttoria.
Questa la motivazione adottata al riguardo.
“Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate in base al
D.M. 55/2014, valore indeterminabile, valori minimi vigenti a far data dal 23/10/2022 per le fasi di studio e introduttiva (escluse le fasi di trattazione e decisionale ai sensi dell'art. 91, comma I, c.p.c. essendo la causa stata trattenuta in decisione alla prima udienza, alla quale la parte ricorrente si è limitata a riportarsi al proprio atto introduttivo in ragione della mancata costituzione in giudizio della controparte). Lo scostamento dai valori medi si giustifica in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.”
Avverso tale capo della decisione ha proposto appello il , deducendo la violazione e Pt_1 falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 11 del D.M. 55/2014 e l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui ha escluso la liquidazione delle fasi di trattazione e decisionale.
L'appellato non si è costituito, rimanendo contumace anche in secondo grado.
Con ordinanza del 25 giugno 2025 questa Corte ha riservato la causa a sentenza, avendo precedentemente assegnato i termini di cui all'art. 352 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Lamenta l'appellante che il primo giudice abbia erroneamente limitato la liquidazione degli onorari alle sole fasi di studio e introduttiva, escludendo le fasi di trattazione e decisionale, pur a fronte di un'attività difensiva che si è sviluppata nel corso dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c., con discussione e precisazione delle conclusioni.
La doglianza è meritevole di accoglimento.
Nel caso di specie, è pacifico che la causa è stata chiamata all'udienza di comparizione, il giudice ha dichiarato la contumacia del resistente, è stato confermato il deposito di documentazione da parte del difensore il ricorrente ha discusso e la causa è stata trattenuta in decisione.
Secondo consolidata giurisprudenza, le fasi di trattazione e decisionale devono essere liquidate anche quando si svolgano in forma semplificata, purché si realizzino attraverso atti e attività tipici, quali la partecipazione all'udienza, la verifica della regolarità del contraddittorio e la discussione orale, anche in assenza di un contraddittorio attivo.
pag. 3/5 In tal senso si è espressa la Suprema Corte (Cass. civ., Sez. II, ord. 15 ottobre 2023, n. 28743) secondo la quale «La fase di trattazione, prevista dal D.M. n. 55/2014, comprende anche l'eventuale attività istruttoria, e va liquidata anche in assenza di attività istruttoria vera e propria, quando vi è comunque discussione, verifica delle condizioni processuali, precisazione delle conclusioni o altre attività qualificabili come trattazione della causa”, principio ribadito anche da ulteriori pronunce secondo le quali: (Cass. civ., Sez. II, sent. 27 marzo 2023, n. 8561)
«Il compenso per la fase di trattazione spetta anche se la trattazione si svolge in forma semplificata e priva di attività istruttoria, purché vi sia una seppur minima attività processuale qualificabile come trattazione.»; (Cass. civ., Sez. VI, ord. 26 maggio 2021, n. 14483); «L'assenza di contraddittorio attivo non esclude che debbano essere riconosciute le attività proprie della fase decisionale, quali la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, anche se limitata al richiamo degli scritti difensivi.». «Anche nei procedimenti introdotti con rito semplificato, ove la causa venga discussa e decisa alla prima udienza, devono ritenersi svolte, quantomeno in forma sintetica, sia la fase di trattazione che quella decisionale. Cass. civ., Sez. II, ord. 29 dicembre 2022, n. 37994».
Nel caso di specie, l'udienza svoltasi davanti al Tribunale di Vasto ha comportato la verifica della regolarità del contraddittorio, l'accertamento della contumacia del convenuto,
l'ammissione della discussione orale, sebbene sintetica, e la riserva della decisione. Tali attività devono essere considerate come espressione sostanziale delle fasi di trattazione e decisionale, ai fini della corretta applicazione del D.M. 55/2014.
Pertanto, deve disporsi la parziale riforma della sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso la liquidazione dei compensi per dette fasi, liquidandosi gli stessi anche per le fasi trattazione e decisionale, in misura conforme ai minimi dei parametri vigenti, come per vero richiesto anche dall'appellante, ossia in euro 903,00 e 1453,00, da aggiungersi ai 1.453,00 già liquidati, per un totale di euro 3809,00 oltre accessori di legge.
Inoltre, tenuto conto dell'accoglimento dell'appello e in difetto di ragioni eccezionali che giustifichino una compensazione, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico della parte soccombente, da liquidarsi secondo tariffa minima stante la semplicità estrema della questione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il
, in persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento, in Controparte_1 favore dell'appellante, delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in complessivi euro
3809,00, oltre accessori di legge;
condanna, altresì, il suddetto alla rifusione delle spese del presente grado di CP_1 giudizio, che liquida in euro 4.996,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.6.2025.
pag. 4/5 Il Consigliere relatore/estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio
pag. 5/5