CASS
Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2024, n. 15891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15891 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/07/2023 del TRIBUNALE di AVELLINO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15891 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 26/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 luglio 2023, il Tribunale di Avellino ha rigettato l'istanza, presentata da CC ER, intesa, tra l'altro, alla declaratoria di estinzione, per prescrizione, della pena inflittagli dal Tribunale di Salerno, Sezione distaccata di Mercato San Severino, con sentenza del 29 settembre 2006, divenuta irrevocabile il 14 gennaio 2010. A tal fine, ha osservato che la contestazione e l'applicazione, in quel procedimento, della recidiva reiterata preclude, ai sensi dell'art. 172, settimo comma, cod. pen., l'invocata declaratoria di prescrizione. 2. CC ER propone, con l'assistenza dell'avv. Roberto Concilio, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge sul rilievo che, nel caso di specie, pur essendo stato applicato un aumento di pena per la recidiva, il giudice della cognizione ha omesso la dovuta verifica della sussistenza dei relativi elementi costitutivi, onde la recidiva non può dirsi accertata né riconosciuta. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. È pacifico che il giudice della cognizione, con la sentenza del 29 settembre 2006, apportò sulla pena irrogata a CC ER un aumento a titolo di recidiva reiterata, operazione che — dal punto di vista logico prima ancora che giuridico — postula il previo scrutinio, con esito positivo, dell'esistenza delle relative condizioni di legge, in termini sia di precedenti, plurime condanne che di attitudine della più recente condotta illecita a dimostrare la maggiore colpevolezza e la più intensa capacità a delinquere del reo. Ciò posto, ER deduce, a sostegno della spiegata impugnazione, che la sentenza di condanna non sarebbe, sotto questo profilo, supportata da adeguato impegno motivatorio: in tal modo, va tuttavia replicato, egli articola un'obiezione che avrebbe dovuto essere sollevata nella sede di merito e che, divenuta la decisione irrevocabile, non può essere proposta nella sede esecutiva, in tal senso militando il principio di intangibilità del giudicato. 2 3. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di ER al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/01/2024.
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15891 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 26/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 luglio 2023, il Tribunale di Avellino ha rigettato l'istanza, presentata da CC ER, intesa, tra l'altro, alla declaratoria di estinzione, per prescrizione, della pena inflittagli dal Tribunale di Salerno, Sezione distaccata di Mercato San Severino, con sentenza del 29 settembre 2006, divenuta irrevocabile il 14 gennaio 2010. A tal fine, ha osservato che la contestazione e l'applicazione, in quel procedimento, della recidiva reiterata preclude, ai sensi dell'art. 172, settimo comma, cod. pen., l'invocata declaratoria di prescrizione. 2. CC ER propone, con l'assistenza dell'avv. Roberto Concilio, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge sul rilievo che, nel caso di specie, pur essendo stato applicato un aumento di pena per la recidiva, il giudice della cognizione ha omesso la dovuta verifica della sussistenza dei relativi elementi costitutivi, onde la recidiva non può dirsi accertata né riconosciuta. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. È pacifico che il giudice della cognizione, con la sentenza del 29 settembre 2006, apportò sulla pena irrogata a CC ER un aumento a titolo di recidiva reiterata, operazione che — dal punto di vista logico prima ancora che giuridico — postula il previo scrutinio, con esito positivo, dell'esistenza delle relative condizioni di legge, in termini sia di precedenti, plurime condanne che di attitudine della più recente condotta illecita a dimostrare la maggiore colpevolezza e la più intensa capacità a delinquere del reo. Ciò posto, ER deduce, a sostegno della spiegata impugnazione, che la sentenza di condanna non sarebbe, sotto questo profilo, supportata da adeguato impegno motivatorio: in tal modo, va tuttavia replicato, egli articola un'obiezione che avrebbe dovuto essere sollevata nella sede di merito e che, divenuta la decisione irrevocabile, non può essere proposta nella sede esecutiva, in tal senso militando il principio di intangibilità del giudicato. 2 3. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di ER al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/01/2024.