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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FALVO CAMILLO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 233/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Via Europa Loc. Germaneto 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Crotone - Piazza Della Resistenza N. 1 88900 Crotone KR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Crotone - Via Mediterraneo N. 33 88900 Crotone KR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Corte D'Appello Di Catanzaro- Ufficio Campione Civile E Penale - CF Corte di Appello CZ elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 133202490053595275000 TARI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 133202490053595275000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 133202490053595275000 REC.CREDITO.IMP 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso Ricorrente_1, rappresentato e difeso per come specificato in epigrafe, chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 133202490053595275000, notificata in data 20.01.2025, avente ad oggetto tre cartelle di pagamento per un totale di € 1.585,87.
A sostegno delle proprie doglianze parte ricorrente deduceva la nullità dell'intimazione per una serie di motivi, tra i quali l'omessa notifica degli atti presupposti, con conseguente prescrizione dei tributi;
l'annullamento di una delle tre cartelle con sentenza di questa stessa Corte e la pendenza di altro giudizio per le medesime sottese cartelle di pagamento.
Si costituivano in giudizio le convenute Agenzia delle Entrate Riscossione, Regione Calabria e Comune di
Crotone per sostenere la legittimità del rispettivo operato e per chiedere il rigetto del ricorso.
Nel corso dell'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice ritiene il ricorso parzialmente fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento nei termini di seguito descritti.
Il ricorso, difatti, merita parziale accoglimento con riferimento alla cartella n. 13320120013350645000, annullata con sentenza n. 19/2018 di questa Corte del 15.12.2020 (cfr. sentenza prodotta in atti).
Con riferimento alle altre cartelle pende altro giudizio ma le stesse non risultano essere state annullate o sospese dal giudice, per cui legittimamente l'agente per la riscossione poteva richiederne il pagamento.
Diversamente da come sostenuto dalla Regione Calabria, peraltro, la cartella di pagamento n.
13320210007801919000 non risulta essere stata oggetto di pronuncia nel merito con ordinanza n. 266/2024, depositata il 14/07/2024, atteso che trattasi di provvedimento con il quale è stata dichiarata “l'estinzione del procedimento cautelare con compensazione delle spese”. Da quanto in precedenza argomentato discende l'accoglimento del ricorso nei termini specificati nella parte dispositiva, con il rigetto nel resto.
In considerazione delle ragioni della decisione e della reciproca parziale soccombenza, le spese di giudizio devono essere in parte compensate tra le parti, nei termini specificati in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato limitatamente alla cartella n.
13320120013350645000;
b) rigetta nel resto;
c) condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese e competenze processuali, che si compensano al 70% e si liquidano, per il restante 30% in complessivi € 150,00 in favore della parte ricorrente, oltre IVA e C.P.A. nella misura di legge se dovute, con distrazione in favore del difensore costituito ex art. 93 c.p.c.;
d) compensa le spese di lite tra le altre parti.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FALVO CAMILLO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 233/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Via Europa Loc. Germaneto 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Crotone - Piazza Della Resistenza N. 1 88900 Crotone KR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Crotone - Via Mediterraneo N. 33 88900 Crotone KR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Corte D'Appello Di Catanzaro- Ufficio Campione Civile E Penale - CF Corte di Appello CZ elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 133202490053595275000 TARI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 133202490053595275000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 133202490053595275000 REC.CREDITO.IMP 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso Ricorrente_1, rappresentato e difeso per come specificato in epigrafe, chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 133202490053595275000, notificata in data 20.01.2025, avente ad oggetto tre cartelle di pagamento per un totale di € 1.585,87.
A sostegno delle proprie doglianze parte ricorrente deduceva la nullità dell'intimazione per una serie di motivi, tra i quali l'omessa notifica degli atti presupposti, con conseguente prescrizione dei tributi;
l'annullamento di una delle tre cartelle con sentenza di questa stessa Corte e la pendenza di altro giudizio per le medesime sottese cartelle di pagamento.
Si costituivano in giudizio le convenute Agenzia delle Entrate Riscossione, Regione Calabria e Comune di
Crotone per sostenere la legittimità del rispettivo operato e per chiedere il rigetto del ricorso.
Nel corso dell'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice ritiene il ricorso parzialmente fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento nei termini di seguito descritti.
Il ricorso, difatti, merita parziale accoglimento con riferimento alla cartella n. 13320120013350645000, annullata con sentenza n. 19/2018 di questa Corte del 15.12.2020 (cfr. sentenza prodotta in atti).
Con riferimento alle altre cartelle pende altro giudizio ma le stesse non risultano essere state annullate o sospese dal giudice, per cui legittimamente l'agente per la riscossione poteva richiederne il pagamento.
Diversamente da come sostenuto dalla Regione Calabria, peraltro, la cartella di pagamento n.
13320210007801919000 non risulta essere stata oggetto di pronuncia nel merito con ordinanza n. 266/2024, depositata il 14/07/2024, atteso che trattasi di provvedimento con il quale è stata dichiarata “l'estinzione del procedimento cautelare con compensazione delle spese”. Da quanto in precedenza argomentato discende l'accoglimento del ricorso nei termini specificati nella parte dispositiva, con il rigetto nel resto.
In considerazione delle ragioni della decisione e della reciproca parziale soccombenza, le spese di giudizio devono essere in parte compensate tra le parti, nei termini specificati in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato limitatamente alla cartella n.
13320120013350645000;
b) rigetta nel resto;
c) condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese e competenze processuali, che si compensano al 70% e si liquidano, per il restante 30% in complessivi € 150,00 in favore della parte ricorrente, oltre IVA e C.P.A. nella misura di legge se dovute, con distrazione in favore del difensore costituito ex art. 93 c.p.c.;
d) compensa le spese di lite tra le altre parti.