Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 28
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Carenza di legittimazione della concessionaria

    L'eccezione è stata rigettata in quanto la Resistente_1 ha prodotto il capitolato d'oneri per l'affidamento in concessione dei servizi di riscossione.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'ingiunzione

    L'eccezione è stata rigettata in quanto l'ingiunzione indica il codice tributo e richiama il sollecito di pagamento ritualmente notificato e mai opposto.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    L'eccezione è stata rigettata in quanto la notifica del sollecito di pagamento in data 25.3.2021 rende irricevibile l'eccezione. Inoltre, ai contributi consortili si applica la prescrizione decennale.

  • Accolto
    Inesistenza di un'utilitas diretta e specifica

    Il ricorso è stato accolto nel merito in quanto il ricorrente ha dimostrato, tramite consulenza tecnica, che le opere di bonifica presentano segni evidenti di degrado dovuto alla mancanza di manutenzione ultradecennale, con conseguente perdita di qualità del fondo e venuta meno dei benefici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 28
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto
    Numero : 28
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo