Versione
27 settembre 1988
27 settembre 1988
Art. 8. (Vicepresidenti del Consiglio dei ministri) 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' proporre al Consiglio dei ministri l'attribuzione ad uno o piu' ministri delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei ministri. Ricorrendo questa ipotesi, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta al Vicepresidente o, qualora siano nominati piu' Vicepresidenti, al Vicepresidente piu' anziano secondo l'eta'.
2. Quando non sia stato nominato il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, la supplenza di cui al comma 1 spetta, in assenza di diversa disposizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro piu' anziano secondo l'eta'.
2. Quando non sia stato nominato il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, la supplenza di cui al comma 1 spetta, in assenza di diversa disposizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro piu' anziano secondo l'eta'.
Commentari • 11
- 1. Consiglio dei Ministri: riconoscimento di sentenze penali, federalismo fiscaleAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 settembre 2010 · 7.916289
Giurisprudenza • 11
- 1. TAR Napoli, sez. IV, sentenza 26/03/2009, n. 1624Provvedimento: […] inquadramento nella qualifica immediatamente superiore a quella in godimento al momento del concorso, ex 4° comma dell'art. 8 della legge n. 400 del 1988, equivalente a quella attualmente in godimento;Leggi di più...
- giudicato amministrativo·
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