Articolo 8 della Legge 23 agosto 1988, n. 400
Articolo 7Articolo 9
Versione
27 settembre 1988
Art. 8. (Vicepresidenti del Consiglio dei ministri) 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' proporre al Consiglio dei ministri l'attribuzione ad uno o piu' ministri delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei ministri. Ricorrendo questa ipotesi, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta al Vicepresidente o, qualora siano nominati piu' Vicepresidenti, al Vicepresidente piu' anziano secondo l'eta'.
2. Quando non sia stato nominato il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, la supplenza di cui al comma 1 spetta, in assenza di diversa disposizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro piu' anziano secondo l'eta'.
Entrata in vigore il 27 settembre 1988
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