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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/07/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6991/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
03/12/2024 da:
Parte_1
con l'avv. CERMINARA ROSSELLA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. RECH ALESSANDRA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, e successivamente – ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. – decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n. 1051/2024 pubblicata in data 30.12.2024.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine semestrale.
I coniugi medesimi, mediante il deposito di note in sostituzione dell'udienza del 15.7.2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura dal 20.12.2024, data dell'ordinanza pronunciata in esito all'udienza celebrata ex art. 127 ter, e quindi per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi (n. Parte_1
a RO (CZ) il 12/10/1994) e (n. a RO (CZ) il Parte_2
22/01/1988), matrimonio contratto il 17/06/2023 e trascritto al n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2023 del registro degli atti di matrimonio del Comune di BOTRICELLO alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di prestarsi rispetto reciproco;
2) La casa familiare sita in Oderzo, alla Via Fausto Coppi n. 13, int. 25, in locazione al signor rimarrà Parte_2
2 nella sua disponibilità mentre la sig.ra trasferirà la propria residenza in TA (CZ), al Viale Fiume Parte_1
Mesima, n.44;
3) i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia mantenimento e dichiarano di aver risolto tutti i loro rapporti patrimoniali;
4) i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 15/07/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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