Art. 1.
Il termine fissato dall' articolo 1 della legge 26 giugno 1959, n. 415 , e' prorogato di altri sei mesi e andra' a scadere col 30 giugno 1960.
Il termine fissato dall' articolo 1 della legge 26 giugno 1959, n. 415 , e' prorogato di altri sei mesi e andra' a scadere col 30 giugno 1960.