TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 19/09/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1721/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dr.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dr.ssa Alessandra Ardito Giudice estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1721/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GUENZANI LAURA con domicilio eletto come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. SCIMEMI Controparte_1 C.F._2
VALENTINA con domicilio eletto come da procura in atti
RESISTENTE con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI All'udienza del 17/09/2025 le parti precisavano congiuntamente le seguenti conclusioni:
“-dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
-ordinare al Comune di Gallarate (VA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione: Per_ 1- la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso il padre a cui rimarrà assegnata la casa coniugale con quanto l'arreda. La madre si trasferirà altrove portando con sé i propri effetti personale entro sette giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione, impegnandosi a comunicare ad Parte_1
il suo nuovo recapito. Le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione,
[...] all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
Per_ 2- la madre potrà vedere e tenere con sé :
- durante la settimana: i) quando la minore trascorrerà il fine settimana con il padre, tre giorni da concordare liberamente dall'uscita dall'asilo sino alla sera alle ore 21.00 quando la riaccompagnerà presso la casa coniugale;
ii) quando la minore trascorrerà il fine settimana con la madre, un giorno da concordare liberamente dall'uscita dall'asilo sino alla sera verso le ore 21.00 quando la riaccompagnerà presso la casa coniugale e due giorni da concordare liberamente dall'uscita dall'asilo sino alla sera alle ore 19.00 quando riaccompagnerà la bambina presso la casa coniugale;
- il fine settimana dal venerdì sera alle ore 21 sino alla domenica sera entro le ore 21.00, alternandosi con il padre;
- i genitori si divideranno equamente i giorni di vacanza pasquali (dall'inizio delle vacanze sino al giorno di Pasqua o dal Lunedì dell'Angelo sino al giorno di ripresa dell'asilo, ad anni alterni) e natalizie (dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 06 gennaio di ogni anno, in via alternata) accordandosi, di volta in volta, con congruo anticipo;
- durante le vacanze estive la bambina trascorrerà due settimane anche non consecutive con la madre nel periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno;
- i genitori potranno concordare delle variazioni del sopra esposto diritto di visita compatibilmente con i rispettivi impegni, previo congruo avviso;
- i genitori concorderanno tra loro le modalità e i tempi con cui presenteranno i loro futuri Per_ compagni/compagne a nel rispetto delle esigenze di quest'ultima. In caso di assenza di un genitore, sarà l'altro genitore ad occuparsi della minore. Durante i fine settimana che la minore trascorrerà con il padre sarà sempre possibile per la madre contattare telefonicamente la minore e viceversa;
2 Per_ 3- si farà interamente carico del mantenimento di e del pagamento sia delle Parte_1 spese ordinarie che delle spese straordinarie necessarie della minore sino a quando Controparte_1 non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa;
4- rinuncia a richiedere all'Inps la corresponsione dell'assegno unico. La richiesta Parte_1 per detto assegno verrà inoltrata da;
Controparte_1
5- i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a richieste di contributi di sorta per il personale mantenimento;
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
6- cederà a a titolo gratuito la proprietà dell'autovettura tg. Parte_1 Controparte_1
GC511PW ed acquistata il 16.9.2024 al corrispettivo di € 11.800,00. Il costo del trapasso di proprietà e della polizza assicurativa saranno ad esclusivo carico di che ha già la Controparte_1 disponibilità della vettura;
7- continuerà ad onorare sino all'estinzione il finanziamento di € 6.000,00 Parte_1 contratto con Compass per l'acquisto dell'autovettura tg. GC511PW;
8- i coniugi manifestano sin d'ora il reciproco assenso, ovvero consenso, per il rilascio ed il rinnovo dei documenti di identità e per l'espatrio, anche nell'interesse della minore;
9- le spese della procedura di separazione sono integralmente compensate tra le parti”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I Sigg.ri e celebravano matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
GALLARATE in data 04/06/2022 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune al n. 6, P. II, serie A, anno 2022).
Dall'unione nasceva in data 10/10/2021 la figlia . Per_1
Con ricorso depositato in data 09/05/2025 il Sig. adiva il Tribunale in Parte_1 epigrafe chiedendo l'emissione della pronuncia di separazione stante l'intollerabilità della convivenza coniugale.
Provvedeva a costituirsi la Sig.ra mediante comparsa di risposta con la quale Controparte_1 aderiva alla domanda di separazione formulando autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti.
Il ricorrente formulava domanda divorzile, passata in giudicato la sentenza di separazione.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, sopra interamente riportate.
3 Alla luce delle risultanze di causa, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti, rispettose delle esigenze della prole.
Deve disporsi la prosecuzione della causa, essendo stata chiesta l'emissione di sentenza divorzile.
P.Q.M.
il Tribunale, così deliberando in via parzialmente definitiva:
1) pronuncia la separazione personale tra i Sigg.ri e Parte_1 [...]
coniugatisi in GALLARATE in data 04/06/2022 (matrimonio trascritto nei CP_1 registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 6, P. II, serie A, anno 2022);
2) dà atto che i coniugi hanno concordato le condizioni sopra integralmente riportate che qui si intendono recepite;
3) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato civile del Comune di Gallarate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4) conferma per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 9.6.2026, sostituta dal deposito di note scritte come disposto dal Giudice Delegato.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dr.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dr.ssa Alessandra Ardito Giudice estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1721/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GUENZANI LAURA con domicilio eletto come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. SCIMEMI Controparte_1 C.F._2
VALENTINA con domicilio eletto come da procura in atti
RESISTENTE con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI All'udienza del 17/09/2025 le parti precisavano congiuntamente le seguenti conclusioni:
“-dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
-ordinare al Comune di Gallarate (VA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione: Per_ 1- la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso il padre a cui rimarrà assegnata la casa coniugale con quanto l'arreda. La madre si trasferirà altrove portando con sé i propri effetti personale entro sette giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione, impegnandosi a comunicare ad Parte_1
il suo nuovo recapito. Le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione,
[...] all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
Per_ 2- la madre potrà vedere e tenere con sé :
- durante la settimana: i) quando la minore trascorrerà il fine settimana con il padre, tre giorni da concordare liberamente dall'uscita dall'asilo sino alla sera alle ore 21.00 quando la riaccompagnerà presso la casa coniugale;
ii) quando la minore trascorrerà il fine settimana con la madre, un giorno da concordare liberamente dall'uscita dall'asilo sino alla sera verso le ore 21.00 quando la riaccompagnerà presso la casa coniugale e due giorni da concordare liberamente dall'uscita dall'asilo sino alla sera alle ore 19.00 quando riaccompagnerà la bambina presso la casa coniugale;
- il fine settimana dal venerdì sera alle ore 21 sino alla domenica sera entro le ore 21.00, alternandosi con il padre;
- i genitori si divideranno equamente i giorni di vacanza pasquali (dall'inizio delle vacanze sino al giorno di Pasqua o dal Lunedì dell'Angelo sino al giorno di ripresa dell'asilo, ad anni alterni) e natalizie (dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 06 gennaio di ogni anno, in via alternata) accordandosi, di volta in volta, con congruo anticipo;
- durante le vacanze estive la bambina trascorrerà due settimane anche non consecutive con la madre nel periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno;
- i genitori potranno concordare delle variazioni del sopra esposto diritto di visita compatibilmente con i rispettivi impegni, previo congruo avviso;
- i genitori concorderanno tra loro le modalità e i tempi con cui presenteranno i loro futuri Per_ compagni/compagne a nel rispetto delle esigenze di quest'ultima. In caso di assenza di un genitore, sarà l'altro genitore ad occuparsi della minore. Durante i fine settimana che la minore trascorrerà con il padre sarà sempre possibile per la madre contattare telefonicamente la minore e viceversa;
2 Per_ 3- si farà interamente carico del mantenimento di e del pagamento sia delle Parte_1 spese ordinarie che delle spese straordinarie necessarie della minore sino a quando Controparte_1 non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa;
4- rinuncia a richiedere all'Inps la corresponsione dell'assegno unico. La richiesta Parte_1 per detto assegno verrà inoltrata da;
Controparte_1
5- i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a richieste di contributi di sorta per il personale mantenimento;
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
6- cederà a a titolo gratuito la proprietà dell'autovettura tg. Parte_1 Controparte_1
GC511PW ed acquistata il 16.9.2024 al corrispettivo di € 11.800,00. Il costo del trapasso di proprietà e della polizza assicurativa saranno ad esclusivo carico di che ha già la Controparte_1 disponibilità della vettura;
7- continuerà ad onorare sino all'estinzione il finanziamento di € 6.000,00 Parte_1 contratto con Compass per l'acquisto dell'autovettura tg. GC511PW;
8- i coniugi manifestano sin d'ora il reciproco assenso, ovvero consenso, per il rilascio ed il rinnovo dei documenti di identità e per l'espatrio, anche nell'interesse della minore;
9- le spese della procedura di separazione sono integralmente compensate tra le parti”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I Sigg.ri e celebravano matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
GALLARATE in data 04/06/2022 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune al n. 6, P. II, serie A, anno 2022).
Dall'unione nasceva in data 10/10/2021 la figlia . Per_1
Con ricorso depositato in data 09/05/2025 il Sig. adiva il Tribunale in Parte_1 epigrafe chiedendo l'emissione della pronuncia di separazione stante l'intollerabilità della convivenza coniugale.
Provvedeva a costituirsi la Sig.ra mediante comparsa di risposta con la quale Controparte_1 aderiva alla domanda di separazione formulando autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti.
Il ricorrente formulava domanda divorzile, passata in giudicato la sentenza di separazione.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, sopra interamente riportate.
3 Alla luce delle risultanze di causa, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti, rispettose delle esigenze della prole.
Deve disporsi la prosecuzione della causa, essendo stata chiesta l'emissione di sentenza divorzile.
P.Q.M.
il Tribunale, così deliberando in via parzialmente definitiva:
1) pronuncia la separazione personale tra i Sigg.ri e Parte_1 [...]
coniugatisi in GALLARATE in data 04/06/2022 (matrimonio trascritto nei CP_1 registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 6, P. II, serie A, anno 2022);
2) dà atto che i coniugi hanno concordato le condizioni sopra integralmente riportate che qui si intendono recepite;
3) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato civile del Comune di Gallarate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4) conferma per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 9.6.2026, sostituta dal deposito di note scritte come disposto dal Giudice Delegato.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
4