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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 67/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANEPA DANIELA, Presidente
SISTO NI, Relatore
PIOMBO BRUNO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 417/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sanremo - Corso Cavallotti 59 18038 Sanremo IM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado IMPERIA sez. 1 e pubblicata il 03/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2975 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2179 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1127 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 417/2025 il Signor Ricorrente_1, residente a [...]in Indirizzo_1, rappresentato e difeso dagli Avvocati Difensore_1 e Difensore_2, impugnava la sentenza N. 6/2025, pronunciata il 27 gennaio 2025 e depositata in segreteria il 3 febbraio 2025, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Imperia, respingeva i ricorsi riuniti, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in € 1.000.00 per l'annullamento degli avvisi di accertamento n. 2975/2021 (r.g.r. n
164/2022), n. 2179/2022 (r.g.r. n. 215/2022) e n. 1127/2022 (r.g.r. n. 216/2022) aventi ad oggetto l'IMU rispettivamente per le annualità 2016, 2017 e 2018, emessi dal Comune di Sanremo – Servizio Tributi, rappresentato e difeso, dall'Avv. Difensore_3.
Il sig. Ricorrente_1 risulta essere proprietario nel Comune di Sanremo di un'abitazione sita in Indirizzo_1 e di due box, ad uso autorimessa, di cui uno pertinenziale all'abitazione.
Il Comune di Sanremo, ritenendo che l'appellante non possedesse i requisiti per poter beneficiare del regime di esenzione IMU c.d. “prima casa”, notificava gli avvisi di accertamento predetti, impugnati con tre distinti ricorsi fondati sulle seguenti motivazioni: 1) difetto di motivazione degli avvisi di accertamento;
2) assenza dei requisiti per la loro applicazione;
3) difetto dei presupposti e travisamento dei fatti;
4) illegittimità delle sanzioni.
I giudici di prime grado respingevano i ricorsi riuniti affermando che gli avvisi di accertamento in oggetto non necessitavano di puntuale motivazione trattandosi di un diniego di una esenzione;
anche a seguito dell'intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 l'adozione degli avvisi risultava legittima, essendo comunque richiesta la dimostrazione della ricorrenza di entrambi i presupposti applicativi dell'esenzione di cui si discute (consistenti, segnatamente, nella residenza anagrafica e nella dimora abituale); l'esenzione non era applicabile nel caso di specie in quanto non sussiste – e, comunque, non è stato dimostrato – il requisito della dimora abituale presso tale cespite del contribuente;
e, infine che non ricorrevano i presupposti per l'invocata disapplicazione delle sanzioni.
Avverso detta sentenza in data 8 maggio 2025 il contribuente proponeva i seguenti motivi di appello.
1. Illegittimità degli avvisi di accertamento per difetto assoluto di motivazione;
2. Sussistenza dei presupposti per poter fruire dell'agevolazione “prima casa”;
3. illegittimità della maggiore imposta, delle sanzioni irrogate, degli interessi e delle spese.
Si costituiva il Comune di Sanremo – Servizio Tributi, rappresentato e difeso, dall'Avv. Difensore_3, evidenziando che “l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l”an e il quantum” dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale degli avvisi di accertamento “(...) non comporta un obbligo di indicare anche l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile (...)” (Corte di Cassazione sent. n. 1694 del 24 gennaio 2018). Quanto alla sostenuta illegittimità dell'accertamento per violazione e/o errata applicazione dell'art. 13 c. 2
D.LL. 6/12/2011 conv. L.214/2011, per erronea lettura, da parte dei primi giudici, rispetto alla sentenza della
Corte Costituzionale n. 209/2022 in merito ai requisiti per poter beneficiare dell'esenzione “prima casa”, poiché il Comune avrebbe posto a fondamento della sua pretesa esclusivamente il carattere disgiunto della residenza della moglie, essendo, comunque, l'immobile in Indirizzo_1 l'unico immobile ad uso abitazione di sua proprietà, necessariamente andrebbe considerato come “prima casa”, il Comune osserva che nessuna prova risulta fornita con riferimento alla (asserita) ricorrenza del presupposto della abitualità della dimora del contribuente presso l'immobile accertato.
Osserva ancora l'amministrazione comunale che l'applicazione dell'esenzione “prima casa” continua ad essere subordinata alla dimostrazione, a cura del contribuente, della collocazione presso l'immobile considerato tanto della sua residenza anagrafica, quanto della sua dimora abituale e che in materia di agevolazioni e/o esenzioni fiscali l'onere della prova circa la sussistenza dei presupposti per goderne ricade esclusivamente sul contribuente, così come sancito, ex multis, dalla Corte di Cassazione con la sentenza.
n. 3363 dell'8 febbraio 2017.
Inoltre, il Comune di Sanremo evidenzia che i consumi di elettricità per l'anno 2016 erano pari a 129 KhW,
a fronte dei 2.200 KhW indicati come “stima di consumo medio” previsti dall'ARERA, a nulla valendo, secondo il Comune, le affermazioni sulla propria professione di notaio esercitata fuori dal Comune di
Sanremo, rientrandovi solo a tarda sera , il più delle volte consumando i propri pasti fuori casa, sul medico curante con ambulatorio in Sanremo.
Si ribadisce, infine. l'insussistenza dei presupposti per la disapplicazione delle sanzioni, non essendo per niente incerto il quadro normativo di riferimento.
Con successive memorie, l'appellante respingeva le eccezioni sollevate dal Comune di Sanremo e ribadiva le proprie conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso di accertamento è affetto da evidente manifesta carenza di motivazione, atteso che nello stesso si indica, in fondo alla prima pagina, la necessità, ai fini dell'esenzione IMU, che non ricorrerebbe nel caso dell'odierno appellante, della ricorrenza contemporanea dei requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale. In ciò consiste la motivazione dell'atto impugnato, che, si badi bene, è un atto di revoca dell'esenzione IMU per abitazioni principale, riconosciuta al contribuente sin dal 2004.
Infatti, il Signor Ricorrente_1 è proprietario dell'unico immobile presso il quale risiede anagraficamente e che costituisce la propria abitazione principale e dimora abituale, mentre la moglie, Signora Nominativo_1, è titolare di un contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo sito in Citta', che è, tra l'altro, una delle sedi in cui il contribuente esercita la professione di Notaio.
La questione riguarda, quindi, l'intellegibilità dell'avviso di accertamento, anche in considerazione del fatto che le notizie, appena riportate, non sono state esposte dal Comune, il quale solo nel corso del giudizio ha esplicitato che sulla base dei consumi elettrici rilevati nell'alloggio di proprietà del notaio sito in Sanremo, si
è presunto che il contribuente non dimorasse in Sanremo - bensì dallo stesso appellante.
Negli atti di accertamento mai si rilevano chiaramente le motivazioni che hanno portato all'adozione degli stessi, lasciando così in capo all'appellante l'onere di controdedurre in base a mere congetture. Ma non basta, perché l'atto impositivo, non solo deve consentire al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa contro i provvedimenti ritenuti illegittimi, ma deve essere intellegibile, anche per il giudice, a nulla rilevando una motivazione cosiddetta postuma, anche per chi giudica, perché è al momento dell'accertamento della pretesa impositiva e dell'emissione dell'intimazione al pagamento, che anche il giudicante deve poter comprendere quali siano gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche di tale richiesta obbligatoria.
La redazione degli avvisi di accertamento è, anche sotto tale profilo, pertanto, illegittima e la sentenza di primo grado, in qualche modo riconosce le manchevolezze e le carenze che inficiavano la validità degli avvisi di accertamento impugnati, allorquando ammette che “Non v'è dubbio che il Comune di Sanremo avrebbe potuto adempiere all'obbligo motivazionale con maggior precisione….”, ma poi a detta considerazione che indica, come la stessa Corte di Primo Grado abbia avuto difficoltà nell'intendere il motivo del disconoscimento dell'esenzione IMU e, soprattutto il fatto che avrebbe indotto il Comune a tale revirement, però non va oltre su una strada che dal punto di vista della coerenza e della logicità della motivazione risultava aperta e ormai comoda e spianta e così, in qualche modo giustifica detta carenza motivazionale, attraverso la successiva proposizione avversativa “ma va considerato che l'illustrazione dei passaggi logici, giuridici e matematici che determinano l'adozione di un atto impositivo, dev'essere senz'altro accurata in atti dell'amministrazione aventi una struttura ed un contenuto complesso, laddove il diniego dell'esenzione
IMU è atto semplice, il cui significato è costituito dal non aver ravvisato la sussistenza delle ipotesi agevolative, che sono limitate, note a tutti e comunque richiamate dalla normativa negli atti”. Con dette affermazioni la sentenza di primo grado rende censurabile tutto l'impianto motivazionale, perché apodittico e autoreferenziale, Infatti, non è vero, e, comunque, non giustifica una motivazione per così dire “ridotta” o “di serie B”, ossia un'illustrazione dei passaggi, logici, giuridici e matematici, più superficiale, il fatto che l'atto impositivo da motivare sia relativo all'Imposta Municipale Unica, e non, invece, a materie più complesse, atteso che la complessità delle materie trattate, non può influire sul contenuto dell'atto impositivo, come non deve interessare la motivazione della sentenza. E, poi, proprio il fatto che si tratti di un disconoscimento di esenzione dall'imposta, goduta per oltre venti anni, richiede una motivazione, soprattutto in fatto, cioè in ordine al cambiamento di situazioni oggettive, giustificative della revoca dell'esclusione dalla tassa, molto più articolata, che verifichi che, in base a dette prove (i ridotti consumi di servizi e utenze, le indagini della polizia locale, gli accessi all'alloggio, il possesso di altri immobili, gli elementi indiziari che indichino che il centro dei propri interessi e stabilito altrove, quando dei minori consumi elettrici rispetto a quelli presuntivamente attesi, in base ai dati statistici raccolti da ARERA di cui si è avuto notizia, solo a procedimento ampiamente inoltrato), la dimora abituale del contribuente non era fissata in Sanremo alla Indirizzo_1.
Ma non solo, valga anche la necessità che, contrariamente a questo sostenuto dall'appellato, in caso di contestazione, spetta al Comune dimostrare l'eventuale assenza del requisito della dimora abituale del contribuente nell'immobile per il quale si richiede l'esenzione IMU, fornendo prove concrete che superino le risultanze anagrafiche.
Infatti, mentre per beneficiare dell'esenzione IMU, il contribuente deve aver stabilito nell'immobile sia la residenza anagrafica che la dimora abituale (intesa come presenza fisica e stabile per la maggior parte dell'anno) e quindi la prova deve essere data attraverso la dichiarazione di esenzione, cosa avvenuta già nel 2004, quando il Comune aveva riconosciuto la ricorrenza dell'esclusione dall'imposta a favore del contribuente. Se, per contro, il Comune ritiene che manchi il requisito sostanziale della dimora abituale
(nonostante la residenza anagrafica risulti formalmente in quell'indirizzo), l'onere della prova di tale circostanza ricade sull'ente impositore. Il Comune deve, quindi, fornire elementi oggettivi e concreti (es. consumi irrisori delle utenze, accertamenti della polizia locale, ecc.) che dimostrino che il contribuente vive altrove in modo stabile.
La Corte di Cassazione (cfr Ordinanza del 17 luglio 2024 Sez. V, n. 19684) e la Corte Costituzionale (Sentenza
N. 209/2022) hanno chiarito che l'esenzione spetta a ciascun coniuge o partner di unione civile per l'immobile in cui risiede e dimora abitualmente, superando il precedente orientamento che richiedeva l'unicità dell'abitazione principale per l'intero nucleo familiare ed hanno ribadito, comunque, in questi casi, la necessità della dimostrazione della non abitualità della dimora.
Inoltre, la rilevazione di bassi o scarsi consumi elettrici non porta automaticamente a riconoscere l'inesistenza della dimora abituale e con essa il disconoscimento del beneficio fiscale ben potendo il contribuente giustificare gli stessi con le proprie abitudini di vita, quali, ad esempio, nel caso di specie, essere a casa solo a sera tarda, o nel fine settimana dopo aver terminato la propria attività lavorativa. Queste giustificazioni risultano certamente idonee a fornire la prova contraria alla presunzione di assenza di dimora abitale nell'abitazione di proprietà di Sanremo, ove era fissata la residenza anagrafica ai sensi dell'articolo 2697 del codice civile, e a provare l'ininfluenza dei bassi consumi elettrici per il riconoscimento della dimora abituale e a far propendere la decisione a favore del contribuente. Infatti, l'ente locale non ha portato in giudizio altri indizi gravi, precisi e concordanti che potessero smentire le suddette affermazioni, né ha integrato le rilevazioni dei bassi consumi elettrici, con i consumi di altre utenze domestiche, o con la mancata fruizione di altri servizi locali, o con vani accessi presso l'abitazione del contribuente della polizia locale, o con altro tipo di indagine, a fronte, invece, delle evidenze prodotte dall'appellante, il quale conferma che il medico di base è rimasto quello con studio e attività localizzata in Sanremo e che il centro dei propri interessi è fissato in Sanremo, anche se è costretto per ragioni lavorative a spostarsi in altre sedi dove esercita la professione di Notaio, con ciò giustificando, la permanenza in detti luoghi coincidenti con l'attività lavorativa, per qualche giorno alla settimana, allorquando il rogito di atti si fosse protratto per ore del giorno inoltrate.
Del resto, secondo questo Collegio, al fine verificare l'effettiva ricorrenza della dimora abituale sia l'elemento oggettivo della “permanenza” sia quello soggettivo della “intenzione di abitarvi stabilmente”, non viene meno a causa dell'esistenza di una pluralità di centri di interesse personali o della possibilità di spostarsi celermente e agevolmente presso altre località, per lo svolgimento della prestazione lavorativa, purché il soggetto, come l'appellante nel caso al nostro esame, faccia ritorno presso la propria abitazione abitualmente e in modo sistematico una volta assolti i propri impegni, e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.
Pertanto, l'appello va accolto, la sentenza di primo grado fa riformata e, stante il ricorso ai fini della decisione.
a presunzioni che sia pure basate su indizi, gravi, precisi e concordanti, non costituiscono prova diretta, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANEPA DANIELA, Presidente
SISTO NI, Relatore
PIOMBO BRUNO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 417/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sanremo - Corso Cavallotti 59 18038 Sanremo IM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado IMPERIA sez. 1 e pubblicata il 03/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2975 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2179 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1127 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 417/2025 il Signor Ricorrente_1, residente a [...]in Indirizzo_1, rappresentato e difeso dagli Avvocati Difensore_1 e Difensore_2, impugnava la sentenza N. 6/2025, pronunciata il 27 gennaio 2025 e depositata in segreteria il 3 febbraio 2025, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Imperia, respingeva i ricorsi riuniti, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in € 1.000.00 per l'annullamento degli avvisi di accertamento n. 2975/2021 (r.g.r. n
164/2022), n. 2179/2022 (r.g.r. n. 215/2022) e n. 1127/2022 (r.g.r. n. 216/2022) aventi ad oggetto l'IMU rispettivamente per le annualità 2016, 2017 e 2018, emessi dal Comune di Sanremo – Servizio Tributi, rappresentato e difeso, dall'Avv. Difensore_3.
Il sig. Ricorrente_1 risulta essere proprietario nel Comune di Sanremo di un'abitazione sita in Indirizzo_1 e di due box, ad uso autorimessa, di cui uno pertinenziale all'abitazione.
Il Comune di Sanremo, ritenendo che l'appellante non possedesse i requisiti per poter beneficiare del regime di esenzione IMU c.d. “prima casa”, notificava gli avvisi di accertamento predetti, impugnati con tre distinti ricorsi fondati sulle seguenti motivazioni: 1) difetto di motivazione degli avvisi di accertamento;
2) assenza dei requisiti per la loro applicazione;
3) difetto dei presupposti e travisamento dei fatti;
4) illegittimità delle sanzioni.
I giudici di prime grado respingevano i ricorsi riuniti affermando che gli avvisi di accertamento in oggetto non necessitavano di puntuale motivazione trattandosi di un diniego di una esenzione;
anche a seguito dell'intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 l'adozione degli avvisi risultava legittima, essendo comunque richiesta la dimostrazione della ricorrenza di entrambi i presupposti applicativi dell'esenzione di cui si discute (consistenti, segnatamente, nella residenza anagrafica e nella dimora abituale); l'esenzione non era applicabile nel caso di specie in quanto non sussiste – e, comunque, non è stato dimostrato – il requisito della dimora abituale presso tale cespite del contribuente;
e, infine che non ricorrevano i presupposti per l'invocata disapplicazione delle sanzioni.
Avverso detta sentenza in data 8 maggio 2025 il contribuente proponeva i seguenti motivi di appello.
1. Illegittimità degli avvisi di accertamento per difetto assoluto di motivazione;
2. Sussistenza dei presupposti per poter fruire dell'agevolazione “prima casa”;
3. illegittimità della maggiore imposta, delle sanzioni irrogate, degli interessi e delle spese.
Si costituiva il Comune di Sanremo – Servizio Tributi, rappresentato e difeso, dall'Avv. Difensore_3, evidenziando che “l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l”an e il quantum” dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale degli avvisi di accertamento “(...) non comporta un obbligo di indicare anche l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile (...)” (Corte di Cassazione sent. n. 1694 del 24 gennaio 2018). Quanto alla sostenuta illegittimità dell'accertamento per violazione e/o errata applicazione dell'art. 13 c. 2
D.LL. 6/12/2011 conv. L.214/2011, per erronea lettura, da parte dei primi giudici, rispetto alla sentenza della
Corte Costituzionale n. 209/2022 in merito ai requisiti per poter beneficiare dell'esenzione “prima casa”, poiché il Comune avrebbe posto a fondamento della sua pretesa esclusivamente il carattere disgiunto della residenza della moglie, essendo, comunque, l'immobile in Indirizzo_1 l'unico immobile ad uso abitazione di sua proprietà, necessariamente andrebbe considerato come “prima casa”, il Comune osserva che nessuna prova risulta fornita con riferimento alla (asserita) ricorrenza del presupposto della abitualità della dimora del contribuente presso l'immobile accertato.
Osserva ancora l'amministrazione comunale che l'applicazione dell'esenzione “prima casa” continua ad essere subordinata alla dimostrazione, a cura del contribuente, della collocazione presso l'immobile considerato tanto della sua residenza anagrafica, quanto della sua dimora abituale e che in materia di agevolazioni e/o esenzioni fiscali l'onere della prova circa la sussistenza dei presupposti per goderne ricade esclusivamente sul contribuente, così come sancito, ex multis, dalla Corte di Cassazione con la sentenza.
n. 3363 dell'8 febbraio 2017.
Inoltre, il Comune di Sanremo evidenzia che i consumi di elettricità per l'anno 2016 erano pari a 129 KhW,
a fronte dei 2.200 KhW indicati come “stima di consumo medio” previsti dall'ARERA, a nulla valendo, secondo il Comune, le affermazioni sulla propria professione di notaio esercitata fuori dal Comune di
Sanremo, rientrandovi solo a tarda sera , il più delle volte consumando i propri pasti fuori casa, sul medico curante con ambulatorio in Sanremo.
Si ribadisce, infine. l'insussistenza dei presupposti per la disapplicazione delle sanzioni, non essendo per niente incerto il quadro normativo di riferimento.
Con successive memorie, l'appellante respingeva le eccezioni sollevate dal Comune di Sanremo e ribadiva le proprie conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso di accertamento è affetto da evidente manifesta carenza di motivazione, atteso che nello stesso si indica, in fondo alla prima pagina, la necessità, ai fini dell'esenzione IMU, che non ricorrerebbe nel caso dell'odierno appellante, della ricorrenza contemporanea dei requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale. In ciò consiste la motivazione dell'atto impugnato, che, si badi bene, è un atto di revoca dell'esenzione IMU per abitazioni principale, riconosciuta al contribuente sin dal 2004.
Infatti, il Signor Ricorrente_1 è proprietario dell'unico immobile presso il quale risiede anagraficamente e che costituisce la propria abitazione principale e dimora abituale, mentre la moglie, Signora Nominativo_1, è titolare di un contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo sito in Citta', che è, tra l'altro, una delle sedi in cui il contribuente esercita la professione di Notaio.
La questione riguarda, quindi, l'intellegibilità dell'avviso di accertamento, anche in considerazione del fatto che le notizie, appena riportate, non sono state esposte dal Comune, il quale solo nel corso del giudizio ha esplicitato che sulla base dei consumi elettrici rilevati nell'alloggio di proprietà del notaio sito in Sanremo, si
è presunto che il contribuente non dimorasse in Sanremo - bensì dallo stesso appellante.
Negli atti di accertamento mai si rilevano chiaramente le motivazioni che hanno portato all'adozione degli stessi, lasciando così in capo all'appellante l'onere di controdedurre in base a mere congetture. Ma non basta, perché l'atto impositivo, non solo deve consentire al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa contro i provvedimenti ritenuti illegittimi, ma deve essere intellegibile, anche per il giudice, a nulla rilevando una motivazione cosiddetta postuma, anche per chi giudica, perché è al momento dell'accertamento della pretesa impositiva e dell'emissione dell'intimazione al pagamento, che anche il giudicante deve poter comprendere quali siano gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche di tale richiesta obbligatoria.
La redazione degli avvisi di accertamento è, anche sotto tale profilo, pertanto, illegittima e la sentenza di primo grado, in qualche modo riconosce le manchevolezze e le carenze che inficiavano la validità degli avvisi di accertamento impugnati, allorquando ammette che “Non v'è dubbio che il Comune di Sanremo avrebbe potuto adempiere all'obbligo motivazionale con maggior precisione….”, ma poi a detta considerazione che indica, come la stessa Corte di Primo Grado abbia avuto difficoltà nell'intendere il motivo del disconoscimento dell'esenzione IMU e, soprattutto il fatto che avrebbe indotto il Comune a tale revirement, però non va oltre su una strada che dal punto di vista della coerenza e della logicità della motivazione risultava aperta e ormai comoda e spianta e così, in qualche modo giustifica detta carenza motivazionale, attraverso la successiva proposizione avversativa “ma va considerato che l'illustrazione dei passaggi logici, giuridici e matematici che determinano l'adozione di un atto impositivo, dev'essere senz'altro accurata in atti dell'amministrazione aventi una struttura ed un contenuto complesso, laddove il diniego dell'esenzione
IMU è atto semplice, il cui significato è costituito dal non aver ravvisato la sussistenza delle ipotesi agevolative, che sono limitate, note a tutti e comunque richiamate dalla normativa negli atti”. Con dette affermazioni la sentenza di primo grado rende censurabile tutto l'impianto motivazionale, perché apodittico e autoreferenziale, Infatti, non è vero, e, comunque, non giustifica una motivazione per così dire “ridotta” o “di serie B”, ossia un'illustrazione dei passaggi, logici, giuridici e matematici, più superficiale, il fatto che l'atto impositivo da motivare sia relativo all'Imposta Municipale Unica, e non, invece, a materie più complesse, atteso che la complessità delle materie trattate, non può influire sul contenuto dell'atto impositivo, come non deve interessare la motivazione della sentenza. E, poi, proprio il fatto che si tratti di un disconoscimento di esenzione dall'imposta, goduta per oltre venti anni, richiede una motivazione, soprattutto in fatto, cioè in ordine al cambiamento di situazioni oggettive, giustificative della revoca dell'esclusione dalla tassa, molto più articolata, che verifichi che, in base a dette prove (i ridotti consumi di servizi e utenze, le indagini della polizia locale, gli accessi all'alloggio, il possesso di altri immobili, gli elementi indiziari che indichino che il centro dei propri interessi e stabilito altrove, quando dei minori consumi elettrici rispetto a quelli presuntivamente attesi, in base ai dati statistici raccolti da ARERA di cui si è avuto notizia, solo a procedimento ampiamente inoltrato), la dimora abituale del contribuente non era fissata in Sanremo alla Indirizzo_1.
Ma non solo, valga anche la necessità che, contrariamente a questo sostenuto dall'appellato, in caso di contestazione, spetta al Comune dimostrare l'eventuale assenza del requisito della dimora abituale del contribuente nell'immobile per il quale si richiede l'esenzione IMU, fornendo prove concrete che superino le risultanze anagrafiche.
Infatti, mentre per beneficiare dell'esenzione IMU, il contribuente deve aver stabilito nell'immobile sia la residenza anagrafica che la dimora abituale (intesa come presenza fisica e stabile per la maggior parte dell'anno) e quindi la prova deve essere data attraverso la dichiarazione di esenzione, cosa avvenuta già nel 2004, quando il Comune aveva riconosciuto la ricorrenza dell'esclusione dall'imposta a favore del contribuente. Se, per contro, il Comune ritiene che manchi il requisito sostanziale della dimora abituale
(nonostante la residenza anagrafica risulti formalmente in quell'indirizzo), l'onere della prova di tale circostanza ricade sull'ente impositore. Il Comune deve, quindi, fornire elementi oggettivi e concreti (es. consumi irrisori delle utenze, accertamenti della polizia locale, ecc.) che dimostrino che il contribuente vive altrove in modo stabile.
La Corte di Cassazione (cfr Ordinanza del 17 luglio 2024 Sez. V, n. 19684) e la Corte Costituzionale (Sentenza
N. 209/2022) hanno chiarito che l'esenzione spetta a ciascun coniuge o partner di unione civile per l'immobile in cui risiede e dimora abitualmente, superando il precedente orientamento che richiedeva l'unicità dell'abitazione principale per l'intero nucleo familiare ed hanno ribadito, comunque, in questi casi, la necessità della dimostrazione della non abitualità della dimora.
Inoltre, la rilevazione di bassi o scarsi consumi elettrici non porta automaticamente a riconoscere l'inesistenza della dimora abituale e con essa il disconoscimento del beneficio fiscale ben potendo il contribuente giustificare gli stessi con le proprie abitudini di vita, quali, ad esempio, nel caso di specie, essere a casa solo a sera tarda, o nel fine settimana dopo aver terminato la propria attività lavorativa. Queste giustificazioni risultano certamente idonee a fornire la prova contraria alla presunzione di assenza di dimora abitale nell'abitazione di proprietà di Sanremo, ove era fissata la residenza anagrafica ai sensi dell'articolo 2697 del codice civile, e a provare l'ininfluenza dei bassi consumi elettrici per il riconoscimento della dimora abituale e a far propendere la decisione a favore del contribuente. Infatti, l'ente locale non ha portato in giudizio altri indizi gravi, precisi e concordanti che potessero smentire le suddette affermazioni, né ha integrato le rilevazioni dei bassi consumi elettrici, con i consumi di altre utenze domestiche, o con la mancata fruizione di altri servizi locali, o con vani accessi presso l'abitazione del contribuente della polizia locale, o con altro tipo di indagine, a fronte, invece, delle evidenze prodotte dall'appellante, il quale conferma che il medico di base è rimasto quello con studio e attività localizzata in Sanremo e che il centro dei propri interessi è fissato in Sanremo, anche se è costretto per ragioni lavorative a spostarsi in altre sedi dove esercita la professione di Notaio, con ciò giustificando, la permanenza in detti luoghi coincidenti con l'attività lavorativa, per qualche giorno alla settimana, allorquando il rogito di atti si fosse protratto per ore del giorno inoltrate.
Del resto, secondo questo Collegio, al fine verificare l'effettiva ricorrenza della dimora abituale sia l'elemento oggettivo della “permanenza” sia quello soggettivo della “intenzione di abitarvi stabilmente”, non viene meno a causa dell'esistenza di una pluralità di centri di interesse personali o della possibilità di spostarsi celermente e agevolmente presso altre località, per lo svolgimento della prestazione lavorativa, purché il soggetto, come l'appellante nel caso al nostro esame, faccia ritorno presso la propria abitazione abitualmente e in modo sistematico una volta assolti i propri impegni, e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.
Pertanto, l'appello va accolto, la sentenza di primo grado fa riformata e, stante il ricorso ai fini della decisione.
a presunzioni che sia pure basate su indizi, gravi, precisi e concordanti, non costituiscono prova diretta, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese compensate.