Decreto cautelare 2 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 13 novembre 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00692/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01308/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1308 del 2025, proposto da
AL IT, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulia De Caridi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissione Interministeriale Ripam Associazione Formez Pa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
BI LL, ET AR RO RI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1) della Graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 54 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Giunta della Regione Calabria nell'Area Funzionari e della Elevata Qualificazione - N. 19 unità nel profilo di "Auditor" (Codice 01), per come pubblicata il 04.08.2025 sul Portale InPa, nonché del relativo decreto di approvazione, nelle parti di interesse;
2) della Graduatoria degli idonei, nonché del relativo decreto di approvazione, sebbene non pubblicati e, quindi, non conosciuti, nelle relative parti di interesse;
3) dell'avviso pubblicato il 04.08.2025 sul Portale Inpa recante "aggiornamento del 04.08.2025: Profilo Auditor - Codice 01 - Pubblicata, nella sezione allegati, la graduatoria finale di merito validata dalla Commissione Ripam nel corso della seduta del 24.07.2025. Inoltre, ciascun candidato potrà visualizzare, accedendo all'Area riservata del Portale inPA, il punteggio totale e la relativa posizione in graduatoria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 1 del bando di concorso", per la parte di interesse;
4) della schermata visualizzabile nell'Area riservata del ricorrente accessibile dal Portale inPA;
5) Dell'Avviso inerente la disponibilità nelle aree riservate degli esiti della prova scritta del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 54 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Giunta della Regione Calabria nell'Area Funzionari e della Elevata Qualificazione - N. 19 unità nel profilo di "Auditor" (Codice 01) del 04.12.2024 - ore 09,30 pubblicato sul sito di Formez Pa in data 05.12.2024 ;
6) Dell'esito della prova scritta di parte ricorrente, per come visionabile nell'area riservata della piattaforma formez.concorsismart.it ;
7) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. il bando di concorso ove ritenuto opportuno; b. le istruzioni di svolgimento della prova scritta, ove ritenuto opportuno; c. i verbali di valutazione dei titoli per il profilo di riferimento; d. la prova scritta stessa, nelle parti di interesse; e. verbali inerenti la formulazione e la validazione del quesito di cui in narrativa; f.verbali di correzione delle prove digitali sostenute da parte ricorrente; g. i verbali di formulazione della graduatoria stessa;
e per l’accertamento
del diritto di parte ricorrente al riesame del punteggio della prova scritta del concorso in relazione al quesito di cui in narrativa e ad essere conseguentemente ammesso al successivo step procedurale;
con conseguente condanna
delle Amministrazioni resistenti al riesame del punteggio della prova scritta di parte ricorrente nonché alla conseguente ricollocazione nella relativa graduatoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria e di Commissione Interministeriale Ripam Associazione Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. CO AF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso la parte ricorrente impugna la graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 54 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Giunta della Regione Calabria nell’Area Funzionari e della Elevata Qualificazione - N. 19 unità nel profilo di “Auditor”.
In particolare contesta l'esito della propria prova scritta relativa al concorso per 19 Auditor presso la Regione Calabria, svoltasi in data 4 dicembre 2024.
La prova consisteva in un test formato da 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti. All’esito della correzione la parte ricorrente ha riportato il punteggio di 23 a fronte di una soglia di sbarramento fissata a 21 punti.
È stato ammesso alla fase di valutazione dei titoli e dunque alla graduatoria finale, nella quale si è classificato in posizione 259 con punteggio di 24,5, di cui 23 per la prova scritta e 1,5 per titoli.
A sostegno del gravame la parte ricorrente ha dedotto l'erroneità e l'ambiguità di un quesito di lingua inglese così formulato: “ Complete the sentence by using one of the options given: «According to the school rules, all the students ______ wear a uniform» ”. Le possibili risposte erano: “Must”, “Have to”, “Can” e in particolare la prima era considerata l’unica risposta corretta dall’amministrazione procedente.
La parte ricorrente ha tuttavia contestato, con riferimento anche tecnico in punto di grammatica inglese, che la propria risposta, cioè “Have to”, fosse errata, come invece ritenuto dall’amministrazione.
Si sono costituite in giudizio sia la Regione Calabria che la Commissione Interministeriale RIPAM, Associazione Formez PA, quest’ultima a mezzo della Difesa Erariale.
La Regione Calabria ha in particolare eccepito in memoria che la formulazione dei quesiti era di esclusiva competenza della Commissione Interministeriale RIPAM, Associazione Formez PA.
L’Avvocatura Dello Stato ha invece depositato il rapporto informativo trasmessole della Commissione Interministeriale RIPAM, Associazione Formez PA nel quale si eccepisce la tardività del ricorso “ atteso che il candidato ricorrente ha avuto modo di visionare l’esito della prova scritta e il questionario somministratogli (e dunque anche la penalità attribuitagli per il quiz contestato con il presente ricorso) già in data 5 dicembre 2024 ”.
Con ordinanza n. 595 del 13 novembre 2025, non ritenuti sussistenti i presupposti cautelari, l’istanza cautelare è stata respinta ed è stata tuttavia ordinata l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, con fissazione dell’udienza di merito.
All’udienza pubblica del 4 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Va anzitutto premesso che, come già rilevato nell’ordinanza cautelare, non sussistono profili di irricevibilità del ricorso.
È evidente infatti che la lesione dell’interesse a essere inserito tra i vincitori, ovvero in un posto più in alto della graduatoria, tale da consentire maggiori chances di assunzione a seguito di scorrimento, si è inverato per il ricorrente solamente al momento della adozione della graduatoria finale.
Prima di quel momento non era possibile escludere che il ricorrente si potesse collocare, al termine delle operazioni concorsuali, al primo posto della graduatoria (non essendosi ancora svolta la fase di valutazione dei titoli) il che avrebbe escluso un effettivo interesse all’impugnazione.
L’eccezione va dunque respinta.
Passando all’esame del merito, per effetto dell’unico motivo di ricorso formulato, oggetto della controversia è il sindacato sulla discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice nella formulazione dei quiz. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, corre l’obbligo per l’amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua dei quiz delle prove scritte, che devono contemplare, per ogni quesito, una sola risposta indubitabilmente esatta.
Il Consiglio di Stato sul punto ha chiarito che: “ La commissione, invero, non deve tendere “tranelli” e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella – l’unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo ” (Cons. Stato, Sez. III, n. 6756/2022).
Ciò premesso il caso esaminato è analogo a quello esaminato e deciso da questa Sezione con le sentenze numeri 556, 557 e 558 del 24 marzo 2026, anch’esse relative alla contestazione del medesimo quesito di lingua inglese.
Considerato che il presente giudizio è stato instaurato successivamente a quelli decisi con le suddette sentenze, seppur incoato per la decisione alla medesima udienza pubblica, il Collegio ritiene superfluo nominare anche per il presente ricorso un verificatore esperto nella lingua inglese, essendo sufficiente riportare le motivazioni rese nelle suddette sentenze, con richiamo alla verificazione eseguita in quei giudizi.
Infatti, come già rilevato, il quesito contestato è il medesimo e non vengono in rilievo elementi fattuali che potrebbero condurre, in caso di verificazione, a una valutazione diversa. Ciò anche nel rispetto del principio di economia processuale, intesa come non aggravamento sia dei tempi che delle spese (che sarebbero poi allocate in capo alle parti soccombenti) del giudizio.
Si riporta dunque la motivazione delle pronunce richiamate: “ Nel caso di specie, l'esito della verificazione ha dimostrato che il quesito di inglese in esame presentava criticità tali da non consentire l'individuazione di una unica risposta corretta secondo i canoni della scienza linguistica di riferimento.
Nella relazione di verificazione può leggersi infatti che: “Il verbo modale “must” e il verbo semi-modale “have to” esprimono entrambi il concetto di obbligo e possono sostituirsi a vicenda con poca o nessuna differenza di significato. Eventuali preferenze potranno essere influenzate dai vari fattori quali il contesto d’uso, il registro più o meno formale, il discorso scritto o parlato, oppure se l’obbligo deriva da una prospettiva interna o esterna: "must" in genere trasmette un obbligo dalla prospettiva interna del parlante/scrittore, mentre "have to" implica un obbligo imposto da una fonte esterna. Tuttavia, non ci sono regole grammaticali specifiche che impongono l’uso di una delle due forme piuttosto dell’altra (…).
Nel caso specifico del quesito n. 10 "According to the school rules, all the students wear a uniform", sebbene la presenza della parola "rules" indichi un contesto di regolamenti ufficiali nel quale "must" è una risposta corretta, anche "have to" può essere considerato corretta in quanto l'obbligo proviene da una fonte esterna come sopra spiegata.
Inoltre, i libri di testo per la didattica della lingua inglese largamente utilizzati in contesti italiani (ad esempio, quelli pubblicati dalle case editrici Oxford, Cambridge, Pearson, e National Geographic Learning) descrivono "must" and "have to" come due forme dal significato molto simile e notano la tendenza di utilizzare "must" per un obbligo personale e "have to" per un obbligo imposto dall'esterno, anche con riferimento alle regole. A titolo esemplificativo, in alcune risorse didattiche, si trovano come risposte corrette in esercizi sui verbi modali di obbligo "Firefighters have to wear a uniform" e "All students have to wear uniforms in my school" (Pearson). In altre, si trovano esempi di "must" come espressione di obbligo, ma con specifico riferimento agli avvisi in forma scritta come "Seat belts must be worn" (Cambridge). Di conseguenza, trattandosi di due forme che vengono utilizzate entrambe in contesti di regolamenti, sia "must" sia "have to" costituiscono risposte corrette al quesito n. 10”.
In ordine al valore della verificazione tecnica, questo Collegio osserva che il Giudice amministrativo, nell’esercizio del proprio potere giurisdizionale, non è passivamente vincolato alle conclusioni del verificatore o del consulente tecnico. Egli in quanto peritus peritorum ha il potere di valutare con piena libertà ed autonomia, gli accertamenti, le argomentazioni e i pareri scientifici acquisiti (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4213/2023). Ne consegue che può legittimamente discostarsi dalle risultanze della consulenza, purché motivi in modo adeguato le ragioni di tale scostamento nell’ambito del suo potere/dovere di valutare materiale probatorio assunto in atti secondo criteri di prudente apprezzamento (Cons. Stato, Sez. V, n. 321/2014). All’opposto, laddove ritenga condivisibili gli apprezzamenti tecnici del verificatore, il Giudice non è tenuto ad una approfondita motivazione.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene le conclusioni della Prof.ssa Crawford pienamente condivisibili, in quanto immuni da vizi logici e supportate da adeguati riferimenti alla linguistica inglese. Non sussistono, pertanto, ragioni per discostarsene ”.
Accertato l’errore nel quesito contestato, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, alla parte ricorrente deve essere attribuito il punteggio di +0,75 in luogo della penalità di -0,25 precedentemente inflitta, il che porta il punteggio finale a 25,5.
Sempre in ordine all’effetto conformativo della presente pronuncia, il ricorrente dovrà essere congruamente collocato nella graduatoria dei vincitori oppure nell'elenco degli idonei sulla base del punteggio ora indicato.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della sola Commissione interministeriale RIPAM, Associazione Formez PA, quale amministrazione che, per conto della Regione Calabria, ha provveduto alla gestione delle fasi concorsuali
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto:
a) annulla i provvedimenti impugnati con obbligo per l’amministrazione di procedere nei termini di cui in motivazione;
b) condanna Commissione interministeriale RIPAM, Associazione Formez PA al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte ricorrente, da liquidarsi al difensore distrattario, che liquida in € 2.000,00, oltre oneri e spese come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO OR, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
CO AF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO AF | VO OR |
IL SEGRETARIO