Sentenza 27 ottobre 2025
Massime • 1
Nel pignoramento speciale esattoriale di crediti di cui all'art. 72 bis del DPR n. 602/1973, laddove esso abbia ad oggetto il saldo attivo derivante da un rapporto di conto corrente bancario, è soggetto al vincolo di cui all'art. 546 c.p.c. e va versato direttamente all'agente della riscossione, da parte della banca terza pignorata, il saldo attivo del conto corrente, anche se maturato dopo il pignoramento, quanto meno se (e nella misura in cui) esso si determini nel corso dello spatium deliberandi di sessanta giorni dal pignoramento previsto dalla norma (e, cioè, dalla notifica al terzo dell'ordine di pagamento diretto), indipendentemente dalla circostanza che, al momento del pignoramento, il saldo stesso fosse negativo ovvero fosse positivo e indipendentemente dalla circostanza che, in tale ultimo caso, il relativo credito (cioè, il saldo attivo eventualmente esistente al momento della notifica dell'ordine di pagamento diretto) sia stato già pagato all'agente della riscossione.
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Aggiornato a Gennaio 2026 – Difendersi da un pignoramento dei canoni di locazione è fondamentale per evitare gravi conseguenze economiche per il debitore. Quando un creditore (banca, privato o Agenzia delle Entrate-Riscossione) avvia un'esecuzione forzata sui canoni d'affitto, infatti, il rischio è di vedersi bloccare la propria fonte di reddito immobiliare. In questo articolo legale autorevole e completo esamineremo in dettaglio come proteggersi dal pignoramento degli affitti, quali strumenti giuridici adottare e come un avvocato specializzato può assistere il debitore passo dopo passo. Capiremo innanzitutto il contesto normativo e giurisprudenziale italiano aggiornato a gennaio 2026: …
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Introduzione Capire quanto tempo può rimanere “pignorato” un conto corrente non è un dettaglio tecnico: spesso è la differenza tra continuare a pagare spese essenziali (affitto, mutuo, fornitori, stipendi, tasse correnti) e trovarsi paralizzati finanziariamente per settimane o mesi. Il problema, dal punto di vista del debitore/contribuente, è duplice: da un lato, molte procedure non hanno una “durata fissa” uguale per tutti, dall'altro esistono scadenze e rimedi (anche rapidi) che, se attivati in tempo, possono portare a sblocco totale/parziale, riduzione del vincolo o sospensione dell'esecuzione. In questa guida—aggiornata al 17 marzo 2026—ti accompagno con un taglio …
Leggi di più… - 3. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
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Introduzione Il pignoramento del conto corrente è una delle azioni più invasive che un debitore possa subire: in poche ore puoi trovarti con disponibilità “congelate”, addebiti respinti, rate del mutuo non pagate, pagamenti aziendali bloccati e — soprattutto — con la sensazione di non avere più il controllo della tua liquidità. Quando il pignoramento nasce dalla riscossione pubblica, l'urgenza è ancora maggiore perché la procedura speciale consente tempi di reazione ristretti e, se non intervieni subito, il denaro può essere trasferito all'agente della riscossione con effetti difficilmente reversibili. Il tema è importante anche perché gli errori sono frequenti: atti mai notificati …
Leggi di più… - 5. Come Opporsi Al Pignoramento Del Conto Corrente Nel 2026: Tutte Le Soluzioni Per Privati, Liberi Professionisti e AziendeGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 12 gennaio 2026
Nel 2026 il pignoramento del conto corrente è una delle misure esecutive più rapide e invasive, utilizzata sia dai creditori privati sia dall'Agenzia delle Entrate per il recupero dei debiti. Il blocco del conto può avvenire in tempi molto brevi, spesso cogliendo di sorpresa il debitore e causando effetti immediati: impossibilità di pagare spese essenziali, stipendi, fornitori o di far proseguire l'attività lavorativa. Il rischio è concreto: un pignoramento non gestito può paralizzare la vita personale o l'operatività di un'impresa, anche quando il debito sarebbe risolvibile con strumenti meno drastici. Molti si chiedono: “Possono bloccare tutto il conto?” “Esistono somme impignorabili?” …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/10/2025, n. 28520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28520 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
uditi: Civile Sent. Sez. 3 Num. 28520 Anno 2025 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: TATANGELO AUGUSTO Data pubblicazione: 27/10/2025 Ric. n. 4104/2024 – Sez.
3 - Ud. 22 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 2 di 18 il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. Mauro Vitiello, che ha concluso per il rigetto del ricorso, come da requisitoria scritta già in atti;
l’avvocato UL AR, per la società ricorrente;
l’avvocato Vito Di Trapani, per la società controricorrente. Fatti di causa La NR NE S.r.l. ha agito in giudizio nei confronti della banca Prima Cassa - Credito Cooperativo FVG - società coope- rativa, per ottenere l’accertamento della illegittimità della con- dotta di quest’ultima, consistita nel versamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, di alcuni importi (ulte- riori) pervenuti sul conto corrente di cui l’attrice era titolare, oggetto di pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, dopo il pagamento già effettuato delle somme esistenti sul conto al momento della notificazione dell’atto di pignoramento, nonché per averla successivamente segnalata a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, per un’esposizione debitoria conseguente proprio al versa- mento all’Agenzia delle Entrate – Riscossione di quelle somme;
ha chiesto, altresì, riconoscersi il suo diritto al risarcimento del conseguente danno. La domanda è stata accolta dal Tribunale di Udine. La Corte d’appello di Trieste ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre Prima Cassa - Credito Cooperativo FVG - società coope- rativa, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso la NR NE S.r.l.. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 72 bis DPR 602/1973 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.». Ric. n. 4104/2024 – Sez.
3 - Ud. 22 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 3 di 18 Il ricorso è fondato. 2. Il pignoramento speciale di crediti, da parte dell’agente della riscossione, nei confronti del debitore iscritto nei ruoli esatto- riali, è espressamente previsto e disciplinato dagli artt. 72 e seguenti (fino all’art. 75 bis) del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. Le norme saranno sostituite, con effetto dal prossimo 1° gennaio 2026, dagli artt. 169 e seguenti (fino al 176) del de- creto legislativo 24 marzo 2025 n. 33 (“Testo unico in materia di versamenti e di riscossione”), che recano, se non altro per quanto qui di interesse, disposizioni sostanzialmente sovrappo- nibili a quelle oggi vigenti. La attuale formulazione degli artt. 72 e 72 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in particolare, è la seguente: «Art. 72 - Pignoramento di fitti o pigioni - 1. L’atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati con- tiene, in luogo della citazione di cui al numero 4) dell’articolo 543 del codice di procedura civile, l’ordine all'affittuario o all’inquilino di pagare diretta- mente al concessionario i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel ter- mine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti e le pigioni a scadere alle ri- spettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui il concessionario procede. 2. Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile». «Art 72 bis - Pignoramento dei crediti verso terzi - 1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall’articolo 72 ter del presente decreto l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concor- renza del credito per cui si procede: a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme 1-bis. L’atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione procedente non abilitati all’esercizio delle fun- zioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all’annotazione di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 2. Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento, si applicano le dispo- sizioni di cui all’articolo 72, comma 2.». 3. La natura processuale dell’azione esecutiva posta in essere con il pignoramento speciale in questione (in un primo tempo Ric. n. 4104/2024 – Sez.
3 - Ud. 22 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 4 di 18 previsto esclusivamente per i crediti derivanti da affitto o loca- zione, poi esteso ai crediti di qualunque natura), nonostante la mancanza di un intervento necessario del giudice, è stata rico- nosciuta nella giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in generale, «la speciale forma di pignoramento prevista dall’art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973, pur svolgendosi in via stragiudiziale in mancanza di opposizioni delle parti, dà co- munque luogo ad un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, differenziandosi dalla pro- cedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di “ordinare” direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate;
a tale procedura si applica, quindi (nei limiti della compatibilità), la disciplina ordinaria del processo esecutivo» (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26549 del 30/09/2021); precedentemente, era già stato, peraltro, precisato che «in tema di procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, l’or- dine di pagamento diretto rivolto dall’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, configura un pignoramento in forma speciale, che inizia con la notificazione dell’atto al debitore esecutato e al terzo pignorato – per l’effetto assoggettato agli obblighi del custode ex art. 546 c.p.c. – e si completa con il pagamento da parte di quest’ultimo; qualora l’ordine di pagamento abbia ad oggetto crediti dovuti in forza di un rapporto esistente ma non ancora esigibili, il paga- mento ad opera del terzo delle somme già maturate alla data di notificazione dell’ordine tiene luogo dell’assegnazione del credito pignorato, anche con riguardo alle somme dovute dal terzo alle scadenze successive, permanendo la legittimazione dell’agente della riscossione alla percezione delle stesse fino a concorrenza del credito azionato» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2857 del 13/02/2015; Sez. 3, Sentenza n. 26830 del 14/11/2017; in termini sostanzialmente analoghi, v. pure Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20294 del 04/10/2011). Ric. n. 4104/2024 – Sez.
3 - Ud. 22 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 5 di 18 Nella peculiare disciplina prevista per il pignoramento speciale dei crediti nell’ambito dell’esecuzione a mezzo ruolo (cd. ese- cuzione esattoriale), dunque, di regola non vi è l’intervento del giudice e non è prevista né una espressa dichiarazione di quan- tità da parte del terzo pignorato, né l’emissione di un provve- dimento di assegnazione delle somme pignorate, ma vi è un ordine dell’agente della riscossione, al terzo pignorato, di pa- gamento diretto, in proprio favore, di tali somme, secondo le seguenti modalità: a) il pagamento, da parte del terzo pignorato, delle somme esi- gibili dovute al debitore al momento della notificazione del pi- gnoramento, deve avvenire entro il termine di sessanta giorni;
b) il pagamento delle somme che divengono esigibili successi- vamente va, invece, eseguito alle rispettive scadenze. 4. Le indicate esplicite previsioni normative sono già, di per sé, sufficienti per escludere, in radice, la sostenibilità della tesi per cui sarebbero pignorabili, con le speciali forme in esame, esclu- sivamente i crediti esistenti al momento del pignoramento e non quelli che maturino successivamente, essendo, invece, espressamente previsto l’obbligo per il terzo di pagamento di somme che divengono esigibili solo successivamente. Neanche può essere accolta la (per certi versi analoga, anche se meno estrema) tesi secondo la quale la fattispecie del pigno- ramento esattoriale speciale dei crediti si esaurisce definitiva- mente ed inevitabilmente con il “primo” pagamento effettuato dal terzo (in particolare, quello delle somme esigibili al mo- mento del pignoramento), di modo che, se tale pagamento av- venga prima della scadenza del termine di (quindici o) sessanta giorni dal pignoramento – e pure ad ammettere che esso debba comprendere anche i crediti eventualmente maturati dopo il pi- gnoramento stesso, fino alla data di detto pagamento – ciò comporterebbe inevitabilmente che resterebbero esclusi dagli effetti dell’azione esecutiva i crediti maturati dopo tale primo Ric. n. 4104/2024 – Sez.
3 - Ud. 22 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 6 di 18 pagamento, anche se essi siano maturati, a loro volta, nel ter- mine dei suddetti (quindici o) sessanta giorni. Una siffatta tesi, oltre ad essere, come già visto, manifesta- mente contraria alla lettera della legge – che impone al terzo il pagamento diretto al creditore anche dei crediti maturati suc- cessivamente al pignoramento, senza indicare precisi limiti in relazione a tale obbligo – porterebbe a conclusioni paradossali e del tutto inaccettabili, proprio con riguardo ai crediti derivanti da rapporti base già esistenti al momento del pignoramento, come per i crediti retributivi, per fitti o pigioni, ovvero anche, per quanto rileva nella presente fattispecie, per quelli derivanti da rapporto di conto corrente bancario. Ad esempio, proprio nel rapporto di conto corrente bancario, laddove al momento del pignoramento vi fosse solo un saldo di minima entità e la banca terza operasse il pagamento del do- vuto dopo pochi giorni dal pignoramento (come avvenuto nella specie), resterebbe – secondo tale tesi – escluso dagli effetti del pignoramento l’eventuale ulteriore saldo attivo maturato successivamente, pur entro i sessanta giorni dal pignoramento, mentre, laddove il saldo fosse negativo al momento del pigno- ramento (ovvero anche se fosse attivo, ma la banca non pro- cedesse con sollecitudine al pagamento, potendo contare sul termine di sessanta giorni all’uopo previsto dalla legge), il saldo attivo ulteriore sarebbe assoggettato agli effetti del pignora- mento, senza però alcuna plausibile giustificazione del diffe- rente trattamento delle due identiche situazioni, che, infine, di- penderebbe da circostanze del tutto casuali. Ancor più evidente appare, d’altronde, l’assoluta impraticabilità di una siffatta opzione interpretativa per i crediti retributivi o da fitti e pigioni, ipotesi in cui il pagamento di crediti maturati dopo il “primo” pagamento è addirittura la regola. 5. In realtà, per dare una soluzione appagante alla questione dei limiti, anche temporali, di efficacia degli effetti del Ric. n. 4104/2024 – Sez.
3 - Ud. 22 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 7 di 18 pignoramento speciale esattoriale di crediti di cui agli artt. 72 e 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973, non può farsi riferimento né esclusivamente al momento del pignoramento (inteso quale no- tifica al terzo dell’ordine di pagamento: e, quindi, non si pos- sono ritenere assoggettati ai relativi effetti i soli crediti esistenti in quel momento), né, sic et simpliciter, al momento del “primo pagamento” da parte del terzo (e, quindi, ritenere assoggettati ai relativi effetti i soli crediti maturati entro il momento di tale pagamento), ma occorre una analisi sistematica dell’istituto. 5.1 In primo luogo, va analizzata la ragione della previsione di diversi termini, per il pagamento diretto da parte del terzo al creditore, in relazione al momento dell’esigibilità dei crediti pi- gnorati. La ragione di detta differente regolamentazione è, ad avviso della Corte, da ravvisare nel fatto che, nello speciale procedi- mento disciplinato dagli artt. 72 e seguenti in del D.P.R. n. 602 del 1973, non è prevista una espressa dichiarazione di quantità da parte del terzo: ciò nonostante, il riconoscimento da parte del terzo della propria qualità di debitor debitoris (sia nell’an che nel quantum) resta, naturalmente, un presupposto logico e giuridico ineliminabile della struttura del procedimento stesso, avendo questo la medesima natura di un ordinario procedi- mento di espropriazione di crediti, in cui la ricognizione della posizione di debitore del debitore, sulla base di spontanea di- chiarazione da parte del terzo, ovvero, in mancanza, a seguito di accertamento in via giudiziaria, è strutturalmente e funzio- nalmente sempre necessaria. La peculiarità della fattispecie è, pertanto, che, in tal caso, la dichiarazione di quantità in senso positivo deve ritenersi impli- cita nello stesso fatto/atto del pagamento diretto delle somme dovute da parte del terzo e, pertanto, logicamente e giuridica- mente, nonché temporalmente, tale dichiarazione di quantità finisce per coincidere con il pagamento stesso. Quest’ultimo, Ric. n. 4104/2024 – Sez.
3 - Ud. 22 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 8 di 18 inoltre, determina la soddisfazione immediata del creditore, nei limiti dell’importo pagato, diversamente da quanto avviene in caso di assegnazione del credito pignorato da parte del giudice dell’esecuzione, che trasferisce semplicemente la titolarità di quel credito, con effetti satisfattivi solo pro solvendo (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2857 del 13/02/2015 e Sez. 3, Sentenza n. 26830 del 14/11/2017, in motivazione;
pertanto, sono di ar- dua configurazione una piena equiparazione o, se non altro, una perfetta sovrapponibilità tra la condotta di ottemperanza spon- tanea all’ordine di pagamento diretto ed il provvedimento giu- diziale conclusivo di un ordinario processo esecutivo di espro- priazione di crediti). La dichiarazione di quantità in senso negativo, invece, è, in qualche modo, implicita nell’omesso pagamento da parte del terzo;
più precisamente, essa è da ravvisare nella “inottempe- ranza” del terzo all’ordine di pagamento dell’agente della ri- scossione (si noti che l’inottemperanza non coincide necessa- riamente con il mero fatto dell’omesso pagamento diretto al creditore nel termine di quindici o sessanta giorni dal pignora- mento;
si pensi all’ipotesi di un canone di affitto che non sia esigibile al momento del pignoramento e maturi dopo oltre quindici giorni dallo stesso: in tal caso l’omesso pagamento nel termine di quindici giorni non costituisce inottemperanza all’or- dine di pagamento diretto e il pagamento da parte del terzo di detto canone al creditore potrà certamente avvenire al mo- mento della successiva scadenza, anche se non vi sia stato al- cun pagamento nel termine “ordinario”; altrettanto è a dirsi per tutti i crediti, anche di diversa natura, derivanti da un rapporto base esistente al momento del pignoramento, che non siano però esigibili in quel momento e maturino solo dopo oltre ses- santa giorni). Tanto premesso, la ratio della disciplina dettata dagli artt. 72 e 72 bis del D.P.R. n. 602/1973 emerge con sufficiente chiarezza: Ric. n. 4104/2024 – Sez.
3 - Ud. 22 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 9 di 18 il termine di sessanta giorni (ovvero di quindici giorni, per i cre- diti da fitti e pigioni) per il pagamento dei crediti già esigibili al momento del pignoramento è previsto per la necessità di con- cedere al terzo un adeguato margine temporale onde verificare la propria posizione e, cioè, valutare se egli è effettivamente debitore del debitore esecutato, nonché esattamente per quali somme e con quali scadenze: tale termine ha, cioè, una fun- zione che si potrebbe definire come di attribuzione di uno spa- tium deliberandi ai fini della dichiarazione di quantità, analogo a quello di cui dispone il terzo pignorato, nella procedura ordi- naria, nel periodo che intercorre tra il pignoramento e la stessa dichiarazione di quantità, comunque essa sia resa. Per i crediti che maturano successivamente, questo spatium deliberandi non è più previsto: le relative somme vanno pagate immediatamente, alle rispettive scadenze. La ragione del diffe- rente regime è che il terzo, per i crediti che maturano succes- sivamente al pignoramento, si trova in una posizione analoga a quella in cui si troverebbe nel procedimento ordinario se avesse già reso la dichiarazione di quantità e fosse intervenuta l’asse- gnazione, per cui il suo obbligo di pagare al creditore è ormai certo ed immediato e non richiede un ulteriore spatium delibe- randi ai fini delle necessarie valutazioni. Essendo quella appena indicata la ragione per cui sono previsti diversi termini di pagamento per i crediti esigibili al momento del pignoramento e per quelli che lo divengono successiva- mente, ne consegue che, così come nel pignoramento ordinario il vincolo di custodia di cui all’art. 546 c.p.c. permane certa- mente fino alla dichiarazione di quantità del terzo (e anche ol- tre, fino alla definizione della procedura esecutiva), così nel pi- gnoramento speciale esattoriale di crediti detto vincolo certa- mente non potrebbe cessare prima della scadenza del termine indicato, che ha analoga funzione. Ric. n. 4104/2024 – Sez.
3 - Ud. 22 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 10 di 18 5.2 Sempre nella medesima prospettiva sistematica, va, inol- tre, considerato che, in base agli artt. 72 e 72 bis, la “inottem- peranza” del terzo all’ordine di pagamento dell’agente della ri- scossione comporta la possibilità per l’agente della riscossione di procedere nelle forme ordinarie del pignoramento presso terzi, secondo le norme del codice di procedura civile, con la citazione davanti al giudice dell’esecuzione del terzo e del de- bitore, affinché si possa far luogo all’accertamento dell’obbligo del terzo (beninteso, a meno che il terzo non modifichi sponta- neamente la propria posizione, dichiarandosi debitore del debi- tore) ed all’eventuale assegnazione del relativo credito. Nelle disposizioni di legge che regolano il pignoramento speciale esattoriale di crediti non sono compiutamente disciplinate le modalità di raccordo, ovvero di conversione o “passaggio” dalle forme speciali a quelle ordinarie del pignoramento e, in parti- colare, non è previsto il termine entro il quale l’agente della riscossione debba provvedere alla citazione del debitore e del terzo. La questione ha rilievo, almeno indiretto, anche con riguardo alla tematica della durata degli effetti del pignoramento spe- ciale e, dunque, del vincolo di cui all’art. 546 c.p.c.. Appare, infatti, evidente che, ai fini della utile “conversione” del pignoramento esattoriale di crediti dalle forme speciali a quelle ordinarie, occorre postulare necessariamente che detto vincolo (e, cioè, l’efficacia del pignoramento) non venga meno, fino a che la conversione è possibile, perché in caso contrario, la pro- cedura speciale finirebbe per perdere gran parte della sua utilità pratica, potendo il debitore agevolmente sottrarre il credito all’aggressione esecutiva nelle more di tale conversione. D’altra parte, non potendosi neanche ammettere un vincolo con efficacia sine die, nell’incertezza sulla effettiva sussistenza dell’obbligo del terzo rispetto al rapporto obbligatorio attinto dal pignoramento, occorre senz’altro individuare un termine entro Ric. n. 4104/2024 – Sez.
3 - Ud. 22 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 11 di 18 il quale la conversione debba avere luogo per cui, in mancanza di essa, si determini l’inefficacia del pignoramento e la definitiva estinzione della procedura esecutiva. La questione relativa all’esatta individuazione del momento di decorrenza iniziale e della durata di detto termine non rileva, peraltro, direttamente nel presente giudizio: è, infatti, suffi- ciente osservare che, in qualunque modo si voglia ricostruire la fase del passaggio dal procedimento speciale a quello ordinario, nel silenzio della legge, la scadenza finale del termine perché l’agente della riscossione provveda alla relativa “conversione” non potrà, in nessun caso, cadere in un momento anteriore a quello di scadenza del termine di quindici o sessanta giorni dal pignoramento, garantito al terzo pignorato il pagamento diretto spontaneo, cioè in un momento anteriore a quello della possi- bile “inottemperanza” di quest’ultimo. E, nel caso di specie, i pagamenti contestati sono pacificamente avvenuti prima della scadenza di tale ultimo termine. Quale che sia il termine in questione, dunque (e per quanto direttamente rileva nella presente sede), è evidente che l’effi- cacia del pignoramento e, in particolare, quanto meno l’obbligo di custodia di cui all’art. 546 c.p.c. in capo al terzo, non possono venire meno fino alla scadenza di esso, vale a dire fino al mo- mento dell’effettiva eventuale inefficacia del pignoramento (cioè, dell’estinzione della procedura esecutiva, nel caso di mancata tempestiva conversione del pignoramento speciale nelle forme ordinarie). Il vincolo stesso, poi, certamente si protrarrà, in caso di tem- pestiva conversione della procedura speciale in ordinaria, fino al momento dell’assegnazione ovvero della definizione (per qualunque causa) della procedura esecutiva. Anche sotto tale profilo, pertanto, deve escludersi che l’efficacia del pignoramento speciale esattoriale di crediti possa cessare prima della scadenza del termine di sessanta giorni previsto Ric. n. 4104/2024 – Sez.
3 - Ud. 22 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 12 di 18 dall’art. 72 bis, comma 1, n. 1, del D.P.R. n. 602/1973: e, a maggior ragione, che tale cessazione possa ricollegarsi al primo pagamento spontaneamente eseguito dal terzo destinatario dell’ordine 6. Ulteriori considerazioni confermano le conclusioni sin qui raggiunte e, in particolare, non solo la legittimità, ma la stessa doverosità pagamento, da parte del terzo, direttamente in fa- vore dell’agente della riscossione, dei crediti del debitore ese- cutato nei suoi confronti che siano maturati nel corso del ter- mine di sessanta giorni dal pignoramento. Come già chiarito, non vi sono dubbi che il procedimento spe- ciale di cui agli artt. 72 e 72 bis del D.P.R. n. 602/1973 sia applicabile anche in relazione a crediti “futuri” (cioè, non ancora sorti al momento del pignoramento stesso), in conformità alla sua stessa ratio. D’altronde, per quelli da fitti o pigioni lo san- cisce espressamente l’art. 72; per quelli da retribuzione la pre- visione è implicita, quanto meno nell’art. 72 ter, che indica i limiti in cui tali crediti sono pignorabili. È, dunque, certamente da escludersi che il pignoramento spe- ciale in esame possa avere ad oggetto esclusivamente i crediti esigibili al momento del pignoramento, dovendosi certamente ammettere che esso possa avere ad oggetto anche crediti che diventano esigibili successivamente, purché derivanti da un rapporto base già in essere al momento del pignoramento, esattamente come avviene per il pignoramento ordinario dei crediti. È opportuno sottolineare che – in particolare, proprio per quelli retributivi, ovvero da fitti o pigioni, espressamente contemplati – si tratta di crediti non solo inesigibili, ma in realtà neanche esistenti al momento del pignoramento e la cui venuta ad esi- stenza non è neanche certa, perché essa dipende dalle vicende del rapporto base da cui derivano;
si tratta, cioè, di veri e propri crediti “futuri ed eventuali”. Ric. n. 4104/2024 – Sez.
3 - Ud. 22 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 13 di 18 Per la pignorabilità di siffatto genere di crediti è, d’altra parte, come di regola, sufficiente che esista, al momento del pignora- mento, il rapporto base dal quale possa eventualmente derivare la loro futura venuta ad esistenza (secondo il consolidato indi- rizzo di questa Corte, «l’esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti non esigibili, condizio- nati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconduci- bilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente»: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14419 del 24/05/2023; Sez. 3, Sen- tenza n. 31844 del 27/10/2022; Sez. 3, Sentenza n. 25042 del 08/10/2019; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15607 del 22/06/2017; Sez. L, Sentenza n. 19501 del 10/09/2009; Sez. 3, Sentenza n. 5235 del 15/03/2004). Una volta chiarito che sono pignorabili, anche con il procedi- mento speciale di cui agli artt. 72 e 72 bis del D.P.R. n. 602/1973, sia i crediti esistenti al momento del pignoramento stesso che quelli futuri ed eventuali, purché derivanti da un rap- porto di base già in essere al momento del pignoramento, esat- tamente negli stessi termini in cui ciò è possibile con il pigno- ramento ordinario, cioè a prescindere dalla natura del rapporto base sottostante, non sussiste alcun argomento, né letterale, né logico, né giuridico, che consenta di ritenere che, per i crediti nascenti dal saldo attivo del rapporto di conto corrente banca- rio, debba giungersi a diversa conclusione. D’altronde, è decisivo il rilievo per cui, secondo la consolidata giurisprudenza di questa stessa Corte, il pignoramento del saldo attivo derivante dal rapporto di conto corrente bancario comprende anche il maggior credito maturato dopo il pignora- mento stesso (in base a rimesse pervenute sul conto successi- vamente), non solo fino al momento dell’assegnazione, ma an- che successivamente, fino al momento dell’eventuale accerta- mento giudiziario dell’obbligo del terzo (sulla assoggettabilità al pignoramento del saldo attivo del conto corrente bancario e Ric. n. 4104/2024 – Sez.
3 - Ud. 22 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 14 di 18 sulla possibilità di assegnare il saldo attivo eventualmente ma- turato dopo il pignoramento stesso, fino al momento della di- chiarazione di quantità e, addirittura, fino al momento dell’eventuale accertamento giudiziale dell’obbligo del terzo, cfr.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15615 del 26/07/2005; Sez. 3, Sentenza n. 9250 del 20/05/2020; Sez. 3, Sentenza n. 36066 del 23/11/2021, in cui si richiamano, altresì, Cass, Sez. 3, Sen- tenza n. 6393 del 30/03/2015; Sez. 3, Sentenza n. 1638 del 25/02/1999; Sez. L, Ordinanza n. 24686 del 14/09/2021). Ancora, visto che la naturale evoluzione del pignoramento spe- ciale esattoriale, in caso di mancato pagamento spontaneo da parte del terzo, è la sua conversione nelle forme del pignora- mento ordinario (con conservazione del vincolo derivante dal pignoramento stesso, come più sopra chiarito), non può dubi- tarsi che il saldo attivo eventualmente maturato dopo la data del pignoramento iniziale nelle forme speciali sia eventual- mente suscettibile di assegnazione in sede ordinaria, laddove si arrivi a procedere in tale forma, a causa dell’inottemperanza del terzo all’ordine di pagamento diretto ed alla conversione della procedura da speciale ad ordinaria. Stando così le cose, deve riconoscersi che, quanto meno per il saldo attivo eventualmente maturato nei sessanta giorni costi- tuenti lo spatium deliberandi concesso al terzo per valutare la sua posizione ed effettuare il pagamento delle somme esigibili, non potrebbe in alcun modo ritenersi che, solo perché è stato pagato (in anticipo rispetto alla scadenza del termine a tal fine concesso al terzo) il credito corrispondente al saldo già esigibile al momento del pignoramento, perda efficacia il vincolo di cu- stodia imposto al terzo pignorato dall’art. 546 c.p.c., anche in relazione ai crediti sopravvenuti. Di conseguenza, nella medesima ottica, non avrebbe alcun senso negare la possibilità per il terzo di effettuare il pagamento spontaneo del saldo attivo maturato nel termine dei sessanta Ric. n. 4104/2024 – Sez.
3 - Ud. 22 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 15 di 18 giorni dal pignoramento, quanto meno entro tale ultimo mede- simo termine. Tanto meno avrebbe senso diversificare l’efficacia del vincolo, nel caso in cui – come, in ultima analisi, è accaduto nella fatti- specie in esame – al momento del pignoramento del saldo del rapporto di conto corrente bancario un saldo attivo esista (pur magari di minima entità) e venga pagato immediatamente (in- vece che alla scadenza del termine di sessanta giorni), e nel caso in cui, invece, tale saldo sia negativo e, quindi, non possa essere pagato alcunché, con la assurda conseguenza che, se, in entrambe le ipotesi, sopravvenga, a pochi giorni dal pigno- ramento, una rimessa che determini un saldo attivo consi- stente, nel primo caso tale saldo sarebbe libero dal vincolo, mentre nel secondo caso sarebbe soggetto al vincolo. In altri termini, deve certamente ammettersi che il vincolo di custodia per il terzo, ai sensi dell’art. 546 c.p.c., operi quanto meno per tutti i crediti maturati nei sessanta giorni dello spa- tium deliberandi a lui concesso per l’effettuazione del paga- mento, a prescindere dalla circostanza che esistessero crediti già esigibili al momento del pignoramento e che sia o meno avvenuto il loro pagamento prima della scadenza del suddetto termine. 7. Una volta stabilito che il pignoramento speciale esattoriale di crediti può avere ad oggetto anche crediti futuri ed eventuali (purché derivanti da un rapporto base già in atto al momento del pignoramento), esattamente come è possibile per il pigno- ramento ordinario, non può non ammettersi che, anche se al momento della notificazione dell’atto di pignoramento speciale non vi siano crediti attualmente esigibili, in base al rapporto base già esistente dal quale potranno nascere quelli oggetto dell’aggressione esecutiva e che resta efficace tra le parti (per- ché, ad esempio, il lavoratore dipendente ha già incassato la sua retribuzione o il canone di affitto è stato già pagato, ovvero, Ric. n. 4104/2024 – Sez.
3 - Ud. 22 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 16 di 18 il che è lo stesso, il lavoratore autonomo ha percepito i com- pensi già maturati, l’appaltatore ha conseguito il pagamento dei S.A.L. già ultimati o il saldo del rapporto di conto corrente ban- cario è negativo), sussiste comunque l’obbligo del terzo di pa- gare direttamente all’esattore anche i crediti maturati succes- sivamente, sulla base di quel rapporto, nei limiti di persistenza dell’efficacia del vincolo pignoratizio. Nello stesso sistema della legge, dunque, è previsto, almeno in determinate ipotesi, che il vincolo di cui al pignoramento spe- ciale sussista, addirittura anche dopo la scadenza del termine per il pagamento dei crediti già esigibili, sia che in tale termine un “primo” pagamento sia intervenuto, sia che non sia interve- nuto. Non vi è alcuna ragione, allora, per applicare regole diverse in caso di pignoramento di crediti di diversa natura e, in partico- lare, del saldo attivo del rapporto di conto corrente bancario. D’altra parte, come già visto, e giova ribadire, anche in base alla giurisprudenza di questa Corte, non si è mai dubitato che il saldo attivo del rapporto di conto corrente bancario, anche se maturato dopo il pignoramento ordinario, sia assoggettato al vincolo del pignoramento stesso e sia regolarmente assegnabile dal giudice dell’esecuzione. Anche nel pignoramento speciale, pertanto, si deve ammettere, in modo piano e logico, che il saldo attivo del conto corrente bancario maturato dopo la data del pignoramento sia assogget- tato all’azione esecutiva, nei limiti temporali di persistenza dell’efficacia del pignoramento stesso e, in primo luogo, nel ter- mine di sessanta giorni dalla sua notificazione (del resto, lo sa- rebbe di certo anche addirittura successivamente, se l’agente della riscossione, dopo l’inottemperanza del terzo, procedesse nelle forme ordinarie). Pertanto, non può dubitarsi che il credito derivante da tale saldo sia oggetto di obbligo di custodia per il terzo, ai sensi dell’art. 546 c.p.c. e, di conseguenza, che esso Ric. n. 4104/2024 – Sez.
3 - Ud. 22 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 17 di 18 sia anche suscettibile di legittimo pagamento diretto da parte del terzo in favore dell’agente della riscossione, quanto meno nel termine dei sessanta giorni dal pignoramento, come per le retribuzioni o i canoni di affitto futuri o, in generale, qualunque credito futuro, anche di diversa natura, purché derivante da rapporto base esistente al momento del pignoramento stesso. 8. In conclusione, con riguardo alla questione posta dal pre- sente ricorso, va enunciato il seguente principio di diritto: «nel pignoramento speciale esattoriale di crediti di cui all’art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973, laddove esso abbia ad oggetto il saldo attivo derivante da un rapporto di conto corrente banca- rio, è soggetto al vincolo di cui all’art. 546 c.p.c. e va versato direttamente all’agente della riscossione, da parte della banca terza pignorata, il saldo attivo del conto corrente, anche se ma- turato dopo il pignoramento, quanto meno se (e nella misura in cui) esso si determini nel corso dello spatium deliberandi di sessanta giorni dal pignoramento previsto dalla norma (e, cioè, dalla notifica al terzo dell’ordine di pagamento diretto), indipen- dentemente dalla circostanza che, al momento del pignora- mento, il saldo stesso fosse negativo ovvero fosse positivo e indipendentemente dalla circostanza che, in tale ultimo caso, il relativo credito (cioè, il saldo attivo eventualmente esistente al momento della notifica dell’ordine di pagamento diretto) sia stato già pagato all’agente della riscossione». Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata cassata, in quanto essa non è conforme a tale principio. La controversia può essere decisa nel merito, con il rigetto delle domande avanzate dalla NR NE S.r.l., non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da svolgere: è, infatti, pacifico che i pagamenti oggetto di contestazione, nella specie, hanno avuto ad oggetto un saldo attivo del rapporto di conto corrente bancario maturato nel corso del termine di sessanta giorni dal pignoramento, onde gli stessi sono da considerare certamente Ric. n. 4104/2024 – Sez.
3 - Ud. 22 ottobre 2025 – Sentenza – Pagina 18 di 18 legittimi e nulla a quel titolo può rimproverarsi alla terza desti- nataria di quell’ordine. 9. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è di conseguenza cassata e, decidendo nel merito, le domande proposte dalla En- rico NE S.r.l. sono rigettate. Le spese dell’intero giudizio, di merito e di legittimità, possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni a tal fine, in considerazione dell’assoluta novità della questione trattata, quanto meno nei suoi esatti ter- mini, nonché dell’incertezza interpretativa esistente in merito alla esatta individuazione dei limiti di efficacia del pignoramento speciale esattoriale di crediti.
per questi motivi
La Corte: - accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, deci- dendo nel merito, rigetta le domande proposte dalla En- rico NE S.r.l.; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio, di merito e di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci- vile della Corte di Cassazione, in data 22 ottobre 2025. L’estensore Il presidente Augusto TATANGELO Franco DE STEFANO