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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/06/2025, n. 6588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6588 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Troma
I sezione lavoro
Il giudice dott.ssa Paola Giovene di Girasole, presso il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 28 maggio 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 22597/2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Nuccetelli, per mandato in Parte_1
atti; ricorrente
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.6.24 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il deducendo di essere dipendente del resistente, in quanto Controparte_1 CP_1
appartenente della Polizia di Stato;
di aver subito un grave incidente stradale mentre era in servizio in data 10.05.1999, alle ore 00.55 circa, durante un inseguimento contromano e ad alta velocità, mentre era alla guida dell'autovettura della Polizia di Stato Fiat Punto tg.
Polizia B7930, con i segnali di emergenza in funzione, scontrandosi con l'autovettura
Honda Civic tg. Roma 8F7198 che percorreva Via dei Gelsi in direzione Via Togliatti;
di essere stato trasportato con ambulanza presso l'ospedale Sandro Pertini, dove gli è stata diagnosticata “contusione escoriata l.c. parietale – occipitale sn e vertice del capo, frattura della clavicola, distorsione rachide cervicale”; di aver riportato lesioni permanenti a seguito del sinistro, riconosciute dipendenti da causa di servizio dal Policlinico Militare di Roma in data 30.7.99, e valutate dalla dott.ssa in 20 punti di invalidità Pt_2
complessiva; di aver presentato domanda amministrativa in data 3.3.22 per il riconoscimento dello stato di vittima del dovere, e dei benefici previsti dalla l. 266/05 e dal
DPR 243/06 a favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati;
di aver visto rigettata la domanda avendo il ritenuto la domanda improcedibile Controparte_1
per intervenuta prescrizione decennale.
Tanto premesso, affermando l'illegittimità del rigetto e l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere;
ha concluso per l'effetto, previo inserimento dell'istante nell'elenco ex art. 3 comma 3 d.P.R. n. 243/2006 tenuto dal ai fini dell'erogazione dei benefici assistenziali previsti dal d.P.R. Controparte_1
cit. nonché ex art. 1 commi 563-564 l. n. 266/2005 ed ex l. n. 204/2006, condannare l'Amministrazione resistente a corrispondergli: a) la speciale elargizione ex art. 1 comma 1
Legge 302/1990 - art. 5 comma 1 Legge n. 206/2004 - Legge 266/2005 - Legge 243/2006 calcolata in relazione alla percentuale di Invalidità del 20% o a quella eventualmente diversa riconosciuta dalla futura CTU;
b) la declaratoria del diritto all'assistenza psicologica in base al combinato disposto della Legge 266/2005 e del D.P.R. 243/2006 ed ex art. 6, comma 2, Legge n. 206/2004; c) la declaratoria del diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica e il beneficio di cui all'art. 1 della Legge n. 203/2000 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) in base al combinato disposto della Legge 266/2005 e del D.P.R. 243/2006 ed ex art. 9 Legge n.
206/2004; d) l'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi in base al combinato disposto della Legge 266/2005 e del D.P.R. 243/2006 ed ex art. 3 L. 204/2006;
e) l'esenzione dalla imposizione fiscale sul o sui trattamenti pensionistici n base al combinato disposto della Legge 266/2005 e del D.P.R. 243/2006 ed ex art. 3 L. 204/2006;
f) tutte gli altri istituti applicabili a favore del ricorrente.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso, Controparte_1
deducendone l'inammissibilità per intervenuta prescrizione, e comunque l'infondatezza per non rientrare l'evento occorso al ricorrente tra quelli per cui sono riconosciuti i benefici invocati dal ricorrente.
Espletata CTU, autorizzato il deposito di note difensive, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'udienza del 28 maggio 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Va innanzitutto affermata l'ammissibilità della domanda di riconoscimento dello stato di vittima del dovere in capo all'istante.
La giurisprudenza di legittimità è infatti ormai attestata sul principio secondo cui la categoria di "vittima del dovere" tipizzata dall'art. 1, commi 563-564, l. n. 266/2005, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge. Ciò sull'osservazione che, in seguito allo sviluppo della tutela legislativa e amministrativa delle categorie di cittadini più deboli, deve ormai accogliersi una più ampia nozione di status, inteso come appartenenza ad una particolare categoria di soggetti, destinataria di prestazioni pubbliche con finalità di protezione e perequazione sociale costituzionalmente garantite (cfr. Cass. S.U. n. 483 del
2000; Cass. n. 5318/2016; Cass. S.U. n. 10955/2002). Sulla base di tali premessi, al fine di stabilire se la categoria di "vittima del dovere" tipizzata dall'art. 1, commi 563-564, l. n.
266/2005, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge, la Suprema Corte ha sottolineato come “interpretando le disposizioni citate, le Sezioni Unite di questa Corte hanno già chiarito che esse istituiscono "un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi", il quale "non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ma "si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio" (così
Cass. S.U. n. 23300 del 2016, in motivazione, testualmente ripresa da Cass. S.U. n. 22753 del 2018). Si tratta quindi di provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche indipendentemente da un rapporto d'impiego con una pubblica amministrazione, abbiano prestato un servizio a beneficio della collettività da cui siano derivati e concretizzati in loro danno particolari rischi: e dunque, come può senz'altro aggiungersi in relazione alle fattispecie espressamente tipizzate dalla lettera dei commi 563 e 564 dell'art. 1, I. n. 266/2005, di un servizio che a sua volta costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività (art. 2 Cost.)” (Cass. civ., sez. lav., 30.5.22 n. 17440).
La domanda di accertamento della sussistenza in capo al ricorrente dello stato di vittima del dovere è pertanto ammissibile, in quanto imprescrittibile, laddove tutte le provvidenze conseguenziali, oggetto del presente ricorso, possono essere eventualmente riconosciute nei limiti della prescrizione decennale, puntualmente eccepita dal resistente. CP_1 Ciò posto, si osserva che l'art. 1 della legge n. 466 del 1980 prevede che “per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s'intendono i soggetti di cui allo articolo 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonche' quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso”.
L'art. 3 stabilisce poi che “ai magistrati ordinari, ai militari dell'arma dei Carabinieri, del corpo della Guardia di Finanza, del corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza, del corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo Forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del corpo di polizia femminile, al personale civile della amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto di impiego, è concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni”.
La definizione di vittime del dovere è contenuta poi nei commi 563 e 564 dell'art.1 della legge 266 del 2005 secondo i quali:
563 . Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge
13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
564 . Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
Nel DPR 243/2006, che concerne i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, si precisa che si intendono
“per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti
l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” (art. 1, lett. c).
Occorre a tal proposito rilevare che presupposto indefettibile per il riconoscimento delle provvidenze oggetto del presente giudizio è innanzitutto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia che ha colpito il soggetto. Una volta accertata tale dipendenza da causa di servizio occorre altresì accertare che i fatti siano riferibili ad un rischio che trascenda quello ordinario connesso all'attività di istituto. Ciò in quanto, altrimenti, il concetto di vittima del dovere finirebbe per perdere ogni specialità e per coincidere con quello di infermo per causa di servizio, di cui alla normativa in materia di equo indennizzo, con una evidente duplicazione dei benefici.
A tal proposito, la difesa del ha negato che parte ricorrente possa ritenersi CP_1
meritevole di accedere al beneficio de quo in quanto l'incidente stradale che ha visto coinvolto il dipendente costituirebbe un fatto del tutto accidentale, non riconducibile né al contrasto ad ogni tipo di criminalità o allo svolgimento di un servizio di ordine pubblico, né ad alcun'altra delle fattispecie tipizzate dalla norma in questione, in quanto il sinistro, verificatosi con un veicolo terzo, avrebbe interrotto qualsiasi attività di servizio.
Tale prospettazione non è condivisibile.
Va infatti evidenziato come la Suprema Corte abbia espressamente stabilito, in riferimento ad un caso perfettamente rapportabile a quello oggetto del presente giudizio, come “Al dipendente della Polizia di Stato, divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli durante l'inseguimento di un sospettato di reati, spettano i benefici di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, o nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari” (Cass. civ., SSUU 4.5.17 n. 10791). Nel caso in esame è infatti pacifico tra le parti, e comunque documentalmente provato attraverso le relazioni di servizio in atti, che il sinistro occorso al ricorrente si sia verificato durante l'attività di servizio, nell'espletamento delle funzioni di istituto, nel contrasto alla criminalità. Specificamente, esso è avvenuto nel corso dell'orario e dell'attività di servizio, mentre conduceva la vettura della Polizia di Stato con i colori d'Istituto denominata
“Autoradio Centocelle 1”, durante l'inseguimento teso all'identificazione di un soggetto fuggitivo, colto in senso vietato in una via dove era stato segnalato essere in atto il furto di veicoli (docc. 1, 2, 3, 5 prod. ricorr.).
Tanto premesso, il CTU nominato nel corso del giudizio ha così affermato: “Nel caso di specie si reputa pertanto che le lesioni riportate nel corso dell'evento di cui trattasi sono conseguenti a un traumatismo avvenuto durante il servizio nello svolgimento di attività collegabili ai propri compiti e alle particolari condizioni ambientali e operative di missione. Si conclude pertanto affermando che la vicenda è ascrivibile alle categorie tipizzate dall'art. 1 comma 563 della L. 266/2005, pertanto con riconoscimento del beneficio di Vittima del Dovere”. A tali conclusioni il CTU è pervenuto sulla scorta delle medesime osservazioni innanzi svolte in ordine alla vicenda che ha portato al sinistro, consistita in un incidente stradale occorso al durante l'orario di lavoro, mentre Parte_1
era alla guida di una vettura della Polizia inseguendo un soggetto sospettato di furto d'auto, dunque nel corso di un'operazione di contrasto alla criminalità.
Il CTU ha in proposito valutato nella misura complessiva del 13,5% le conseguenze a carico del per il sinistro per cui è causa, dipendenti da causa di servizio quale Parte_1
vittima del dovere. Ha quindi concluso affermando che il ricorrente “NON rientra nel presupposto normativo per l'assegno vitalizio di cui all'art. 2, co. 1, L. n. 407/1998, che richiede il riconoscimento di una percentuale di invalidità permanente complessiva non inferiore al 25%, nonchè nel presupposto per lo speciale assegno ex art. 5 L. 206/2004, che prevede una perdita di almeno un quarto della capacità lavorativa”.
Deve tuttavia osservarsi che l'assegno vitalizio e lo speciale assegno ex art. 5 l.
206/2004 non hanno costituito oggetto di domanda, avendo invece il ricorrente chiesto, innanzitutto, il diritto alla speciale elargizione di cui all'art. 1 co. 1 l. 20.10.1990 n. 302, estesa alle vittime del dovere dall'art. 34 co. 1 d.l.
1.10.2007 n. 159 conv. in l. 29.11.2007 n. 222, e da corrispondersi, ai sensi dell'art. 5 co. 1 l.
3.8.2004 n. 206, in ragione di euro
2.000,00 per ogni punto percentuale".
La relativa domanda va tuttavia rigettata, in quanto detto diritto si è estinto per prescrizione decennale.
Esso infatti riguarda una prestazione da corrispondersi in unica soluzione sicché, in relazione al suddetto diritto, ampiamente tardiva risulta la domanda amministrativa presentata dal ricorrente il 3.3.2022, e pertanto oltre il decennio utile. Ciò in quanto, per gli eventi potenzialmente vittimizzanti anteriori all'1.10.2007 (data di sua estensione alle vittime del dovere), quale quello in esame, la relativa prescrizione è maturata l'1.10.2017.
Devono invece riconoscersi in favore dell'istante, nei limiti della prescrizione decennale, il diritto all'assistenza psicologica a carico dello stato di cui all'art. 6 co. 2 l.
3.8.2004 n. 206, esteso alle vittime del dovere dall'art. 4 co. 1 lett. c) n. 2) d.p.r.
7.7.2006 n.
243, il diritto all'esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria di cui all'art. 15 l. 20.10.1990 n. 302, esteso alle vittime del dovere dall'art. 4 co. 1 lett. a) n.
2 d.p.r.
7.7.2006 n. 243, e il diritto alla esenzione IRPEF di cui all'art. 2 co.
5-6 l.
23.11.1998 n. 407 e 3 co. 2 l.
3.8.2004 n. 206, esteso alle vittime del dovere dall'art. 1 co.
211 l. 11.12.2016 n. 232.
Non può invece riconoscersi in favore dell'istante il diritto alla esenzione dal pagamento dei medicinali di fascia C di cui all'art. 1 l. 19.7.2000 n. 203, in quanto esteso alle vittime del terrorismo dall'art. 2 co. 106 lett. c) l. 24.12.2007 n. 244 mediante l'aggiunta dell'ultimo periodo all'art. 9 co. 1 l.
3.8.2004 n. 206, ma non esteso da alcuna norma alle vittime del dovere.
Per lo stesso motivo non può essere riconosciuto all'istante l'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi in base all'art. 3 L. 204/2006, non esteso da alcuna norma alle vittime del dovere.
Tale interpretazione non si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., trattandosi di erogazioni speciali previste per categorie portatrici di diritti posti a presidio di differenti valori, sia pure tutti di rilevanza costituzionale (cfr. Cass. SS.UU. 25.9.2018 n. 22753).
L'accoglimento di solo alcune delle domande attoree, integrando ipotesi di soccombenza reciproca (Cass.
3.9.2018 n. 21564, Cass. 22.2.2016 n. 3438, Cass. 23.9.2013
n. 21684, Cass. 21.10.2009 n. 22381), costituisce, a norma dell'art. 92 c.p.c., giusto motivo di compensazione delle spese di causa, mentre devono restare poste in via definitiva a carico del convenuto le spese peritali come già liquidate.
PQM
dichiara l'istante vittima del dovere, con diritto alla conseguente iscrizione del suo nominativo nella graduatoria unica nazionale delle posizioni tenuta dal
[...]
ex art. 3 co. 3 d.p.r.
7.7.2006 n. 243; dichiara il diritto dell'istante all'assistenza CP_1
psicologica a carico dello stato, alla esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria e alla esenzione IRPEF ex art. 1 co. 211 l. 11.12.2016 n. 232; rigetta per il resto la domanda;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ponendo definitivamente a carico del le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Roma, 7 giugno 2025.
Il giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Troma
I sezione lavoro
Il giudice dott.ssa Paola Giovene di Girasole, presso il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 28 maggio 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 22597/2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Nuccetelli, per mandato in Parte_1
atti; ricorrente
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.6.24 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il deducendo di essere dipendente del resistente, in quanto Controparte_1 CP_1
appartenente della Polizia di Stato;
di aver subito un grave incidente stradale mentre era in servizio in data 10.05.1999, alle ore 00.55 circa, durante un inseguimento contromano e ad alta velocità, mentre era alla guida dell'autovettura della Polizia di Stato Fiat Punto tg.
Polizia B7930, con i segnali di emergenza in funzione, scontrandosi con l'autovettura
Honda Civic tg. Roma 8F7198 che percorreva Via dei Gelsi in direzione Via Togliatti;
di essere stato trasportato con ambulanza presso l'ospedale Sandro Pertini, dove gli è stata diagnosticata “contusione escoriata l.c. parietale – occipitale sn e vertice del capo, frattura della clavicola, distorsione rachide cervicale”; di aver riportato lesioni permanenti a seguito del sinistro, riconosciute dipendenti da causa di servizio dal Policlinico Militare di Roma in data 30.7.99, e valutate dalla dott.ssa in 20 punti di invalidità Pt_2
complessiva; di aver presentato domanda amministrativa in data 3.3.22 per il riconoscimento dello stato di vittima del dovere, e dei benefici previsti dalla l. 266/05 e dal
DPR 243/06 a favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati;
di aver visto rigettata la domanda avendo il ritenuto la domanda improcedibile Controparte_1
per intervenuta prescrizione decennale.
Tanto premesso, affermando l'illegittimità del rigetto e l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere;
ha concluso per l'effetto, previo inserimento dell'istante nell'elenco ex art. 3 comma 3 d.P.R. n. 243/2006 tenuto dal ai fini dell'erogazione dei benefici assistenziali previsti dal d.P.R. Controparte_1
cit. nonché ex art. 1 commi 563-564 l. n. 266/2005 ed ex l. n. 204/2006, condannare l'Amministrazione resistente a corrispondergli: a) la speciale elargizione ex art. 1 comma 1
Legge 302/1990 - art. 5 comma 1 Legge n. 206/2004 - Legge 266/2005 - Legge 243/2006 calcolata in relazione alla percentuale di Invalidità del 20% o a quella eventualmente diversa riconosciuta dalla futura CTU;
b) la declaratoria del diritto all'assistenza psicologica in base al combinato disposto della Legge 266/2005 e del D.P.R. 243/2006 ed ex art. 6, comma 2, Legge n. 206/2004; c) la declaratoria del diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica e il beneficio di cui all'art. 1 della Legge n. 203/2000 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) in base al combinato disposto della Legge 266/2005 e del D.P.R. 243/2006 ed ex art. 9 Legge n.
206/2004; d) l'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi in base al combinato disposto della Legge 266/2005 e del D.P.R. 243/2006 ed ex art. 3 L. 204/2006;
e) l'esenzione dalla imposizione fiscale sul o sui trattamenti pensionistici n base al combinato disposto della Legge 266/2005 e del D.P.R. 243/2006 ed ex art. 3 L. 204/2006;
f) tutte gli altri istituti applicabili a favore del ricorrente.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso, Controparte_1
deducendone l'inammissibilità per intervenuta prescrizione, e comunque l'infondatezza per non rientrare l'evento occorso al ricorrente tra quelli per cui sono riconosciuti i benefici invocati dal ricorrente.
Espletata CTU, autorizzato il deposito di note difensive, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'udienza del 28 maggio 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Va innanzitutto affermata l'ammissibilità della domanda di riconoscimento dello stato di vittima del dovere in capo all'istante.
La giurisprudenza di legittimità è infatti ormai attestata sul principio secondo cui la categoria di "vittima del dovere" tipizzata dall'art. 1, commi 563-564, l. n. 266/2005, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge. Ciò sull'osservazione che, in seguito allo sviluppo della tutela legislativa e amministrativa delle categorie di cittadini più deboli, deve ormai accogliersi una più ampia nozione di status, inteso come appartenenza ad una particolare categoria di soggetti, destinataria di prestazioni pubbliche con finalità di protezione e perequazione sociale costituzionalmente garantite (cfr. Cass. S.U. n. 483 del
2000; Cass. n. 5318/2016; Cass. S.U. n. 10955/2002). Sulla base di tali premessi, al fine di stabilire se la categoria di "vittima del dovere" tipizzata dall'art. 1, commi 563-564, l. n.
266/2005, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge, la Suprema Corte ha sottolineato come “interpretando le disposizioni citate, le Sezioni Unite di questa Corte hanno già chiarito che esse istituiscono "un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi", il quale "non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ma "si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio" (così
Cass. S.U. n. 23300 del 2016, in motivazione, testualmente ripresa da Cass. S.U. n. 22753 del 2018). Si tratta quindi di provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche indipendentemente da un rapporto d'impiego con una pubblica amministrazione, abbiano prestato un servizio a beneficio della collettività da cui siano derivati e concretizzati in loro danno particolari rischi: e dunque, come può senz'altro aggiungersi in relazione alle fattispecie espressamente tipizzate dalla lettera dei commi 563 e 564 dell'art. 1, I. n. 266/2005, di un servizio che a sua volta costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività (art. 2 Cost.)” (Cass. civ., sez. lav., 30.5.22 n. 17440).
La domanda di accertamento della sussistenza in capo al ricorrente dello stato di vittima del dovere è pertanto ammissibile, in quanto imprescrittibile, laddove tutte le provvidenze conseguenziali, oggetto del presente ricorso, possono essere eventualmente riconosciute nei limiti della prescrizione decennale, puntualmente eccepita dal resistente. CP_1 Ciò posto, si osserva che l'art. 1 della legge n. 466 del 1980 prevede che “per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s'intendono i soggetti di cui allo articolo 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonche' quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso”.
L'art. 3 stabilisce poi che “ai magistrati ordinari, ai militari dell'arma dei Carabinieri, del corpo della Guardia di Finanza, del corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza, del corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo Forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del corpo di polizia femminile, al personale civile della amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto di impiego, è concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni”.
La definizione di vittime del dovere è contenuta poi nei commi 563 e 564 dell'art.1 della legge 266 del 2005 secondo i quali:
563 . Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge
13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
564 . Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
Nel DPR 243/2006, che concerne i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, si precisa che si intendono
“per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti
l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” (art. 1, lett. c).
Occorre a tal proposito rilevare che presupposto indefettibile per il riconoscimento delle provvidenze oggetto del presente giudizio è innanzitutto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia che ha colpito il soggetto. Una volta accertata tale dipendenza da causa di servizio occorre altresì accertare che i fatti siano riferibili ad un rischio che trascenda quello ordinario connesso all'attività di istituto. Ciò in quanto, altrimenti, il concetto di vittima del dovere finirebbe per perdere ogni specialità e per coincidere con quello di infermo per causa di servizio, di cui alla normativa in materia di equo indennizzo, con una evidente duplicazione dei benefici.
A tal proposito, la difesa del ha negato che parte ricorrente possa ritenersi CP_1
meritevole di accedere al beneficio de quo in quanto l'incidente stradale che ha visto coinvolto il dipendente costituirebbe un fatto del tutto accidentale, non riconducibile né al contrasto ad ogni tipo di criminalità o allo svolgimento di un servizio di ordine pubblico, né ad alcun'altra delle fattispecie tipizzate dalla norma in questione, in quanto il sinistro, verificatosi con un veicolo terzo, avrebbe interrotto qualsiasi attività di servizio.
Tale prospettazione non è condivisibile.
Va infatti evidenziato come la Suprema Corte abbia espressamente stabilito, in riferimento ad un caso perfettamente rapportabile a quello oggetto del presente giudizio, come “Al dipendente della Polizia di Stato, divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli durante l'inseguimento di un sospettato di reati, spettano i benefici di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, o nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari” (Cass. civ., SSUU 4.5.17 n. 10791). Nel caso in esame è infatti pacifico tra le parti, e comunque documentalmente provato attraverso le relazioni di servizio in atti, che il sinistro occorso al ricorrente si sia verificato durante l'attività di servizio, nell'espletamento delle funzioni di istituto, nel contrasto alla criminalità. Specificamente, esso è avvenuto nel corso dell'orario e dell'attività di servizio, mentre conduceva la vettura della Polizia di Stato con i colori d'Istituto denominata
“Autoradio Centocelle 1”, durante l'inseguimento teso all'identificazione di un soggetto fuggitivo, colto in senso vietato in una via dove era stato segnalato essere in atto il furto di veicoli (docc. 1, 2, 3, 5 prod. ricorr.).
Tanto premesso, il CTU nominato nel corso del giudizio ha così affermato: “Nel caso di specie si reputa pertanto che le lesioni riportate nel corso dell'evento di cui trattasi sono conseguenti a un traumatismo avvenuto durante il servizio nello svolgimento di attività collegabili ai propri compiti e alle particolari condizioni ambientali e operative di missione. Si conclude pertanto affermando che la vicenda è ascrivibile alle categorie tipizzate dall'art. 1 comma 563 della L. 266/2005, pertanto con riconoscimento del beneficio di Vittima del Dovere”. A tali conclusioni il CTU è pervenuto sulla scorta delle medesime osservazioni innanzi svolte in ordine alla vicenda che ha portato al sinistro, consistita in un incidente stradale occorso al durante l'orario di lavoro, mentre Parte_1
era alla guida di una vettura della Polizia inseguendo un soggetto sospettato di furto d'auto, dunque nel corso di un'operazione di contrasto alla criminalità.
Il CTU ha in proposito valutato nella misura complessiva del 13,5% le conseguenze a carico del per il sinistro per cui è causa, dipendenti da causa di servizio quale Parte_1
vittima del dovere. Ha quindi concluso affermando che il ricorrente “NON rientra nel presupposto normativo per l'assegno vitalizio di cui all'art. 2, co. 1, L. n. 407/1998, che richiede il riconoscimento di una percentuale di invalidità permanente complessiva non inferiore al 25%, nonchè nel presupposto per lo speciale assegno ex art. 5 L. 206/2004, che prevede una perdita di almeno un quarto della capacità lavorativa”.
Deve tuttavia osservarsi che l'assegno vitalizio e lo speciale assegno ex art. 5 l.
206/2004 non hanno costituito oggetto di domanda, avendo invece il ricorrente chiesto, innanzitutto, il diritto alla speciale elargizione di cui all'art. 1 co. 1 l. 20.10.1990 n. 302, estesa alle vittime del dovere dall'art. 34 co. 1 d.l.
1.10.2007 n. 159 conv. in l. 29.11.2007 n. 222, e da corrispondersi, ai sensi dell'art. 5 co. 1 l.
3.8.2004 n. 206, in ragione di euro
2.000,00 per ogni punto percentuale".
La relativa domanda va tuttavia rigettata, in quanto detto diritto si è estinto per prescrizione decennale.
Esso infatti riguarda una prestazione da corrispondersi in unica soluzione sicché, in relazione al suddetto diritto, ampiamente tardiva risulta la domanda amministrativa presentata dal ricorrente il 3.3.2022, e pertanto oltre il decennio utile. Ciò in quanto, per gli eventi potenzialmente vittimizzanti anteriori all'1.10.2007 (data di sua estensione alle vittime del dovere), quale quello in esame, la relativa prescrizione è maturata l'1.10.2017.
Devono invece riconoscersi in favore dell'istante, nei limiti della prescrizione decennale, il diritto all'assistenza psicologica a carico dello stato di cui all'art. 6 co. 2 l.
3.8.2004 n. 206, esteso alle vittime del dovere dall'art. 4 co. 1 lett. c) n. 2) d.p.r.
7.7.2006 n.
243, il diritto all'esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria di cui all'art. 15 l. 20.10.1990 n. 302, esteso alle vittime del dovere dall'art. 4 co. 1 lett. a) n.
2 d.p.r.
7.7.2006 n. 243, e il diritto alla esenzione IRPEF di cui all'art. 2 co.
5-6 l.
23.11.1998 n. 407 e 3 co. 2 l.
3.8.2004 n. 206, esteso alle vittime del dovere dall'art. 1 co.
211 l. 11.12.2016 n. 232.
Non può invece riconoscersi in favore dell'istante il diritto alla esenzione dal pagamento dei medicinali di fascia C di cui all'art. 1 l. 19.7.2000 n. 203, in quanto esteso alle vittime del terrorismo dall'art. 2 co. 106 lett. c) l. 24.12.2007 n. 244 mediante l'aggiunta dell'ultimo periodo all'art. 9 co. 1 l.
3.8.2004 n. 206, ma non esteso da alcuna norma alle vittime del dovere.
Per lo stesso motivo non può essere riconosciuto all'istante l'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi in base all'art. 3 L. 204/2006, non esteso da alcuna norma alle vittime del dovere.
Tale interpretazione non si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., trattandosi di erogazioni speciali previste per categorie portatrici di diritti posti a presidio di differenti valori, sia pure tutti di rilevanza costituzionale (cfr. Cass. SS.UU. 25.9.2018 n. 22753).
L'accoglimento di solo alcune delle domande attoree, integrando ipotesi di soccombenza reciproca (Cass.
3.9.2018 n. 21564, Cass. 22.2.2016 n. 3438, Cass. 23.9.2013
n. 21684, Cass. 21.10.2009 n. 22381), costituisce, a norma dell'art. 92 c.p.c., giusto motivo di compensazione delle spese di causa, mentre devono restare poste in via definitiva a carico del convenuto le spese peritali come già liquidate.
PQM
dichiara l'istante vittima del dovere, con diritto alla conseguente iscrizione del suo nominativo nella graduatoria unica nazionale delle posizioni tenuta dal
[...]
ex art. 3 co. 3 d.p.r.
7.7.2006 n. 243; dichiara il diritto dell'istante all'assistenza CP_1
psicologica a carico dello stato, alla esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria e alla esenzione IRPEF ex art. 1 co. 211 l. 11.12.2016 n. 232; rigetta per il resto la domanda;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ponendo definitivamente a carico del le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Roma, 7 giugno 2025.
Il giudice