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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 06/05/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 13.3.2025, previa concessione alle parti dei termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c., tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in San Parte_1 C.F._1
Miniato (PI), loc. Ponte a Egola, via della Gioventù n. 29, presso lo studio dell'Avv.
MATASSINI LUCILLA, che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- opponente contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Siena, via Banchi di
Sotto n. 81, rappresentata e difesa dall'Avv. MARRONI EDOARDO in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- opposta
e contro
, in Controparte_2
persona del Prefetto pro tempore
- opposta contumace
Oggetto: “Opposizione all'esecuzione (art. 615, 1 comma c.p.c.)”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 087 2022 90026905 34/000 con cui l' gli ha intimato il pagamento della somma € Controparte_3
24.256,32 indicata nella cartella di pagamento nr. 08720190005493333000 avente ad oggetto n. 2 contravvenzioni – recanti lo stesso n. 000644974524 - per violazione dell'art. 116, commi 15 e 17, del Codice della Strada, in tesi elevate e notificate il
6/8/2016, chiedendo al Tribunale di Pisa di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale di Pisa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente opposizione ex art. 615 c.p.c. -in via preliminare, disporre
l'immediata sospensione della efficacia esecutiva della cartella di pagamento nr.
08720190005493333000 e dei n. 2 verbali a essa sottesi;
-in via principale, accogliere la proposta opposizione in quanto fondata sia in fatto che in diritto, per le causali di cui in premessa, e dichiarare invalida e/o inesistente e/o nulla la notifica della cartella di pagamento nr. 08720190005493333000 e invalida e/o inesistente e/o nulla la notifica dell'intimazione di pagamento 087 2022 90026905 34/000 del 19/10/2023; -sempre in via principale, dichiarare l'intervenuta estinzione della pretesa creditoria dell'ente impositore per prescrizione e che il sig. nulla deve per le n. 2 Parte_1
contravvenzioni, recanti lo stesso n. 000644974524, asseritamente notificategli in data
6/8/16; -in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite oltre accessori.”
A sostegno delle domande svolte, l'opponente ha dedotto: - l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 087 2022 90026905 34/000 notificatagli in data
19/10/23, in ragione della mancata notificazione dell'atto prodromico costituito dalla cartella di pagamento n. 08720190005493333000 relativa alla somma intimata;
-
l'intervenuta estinzione della pretesa creditoria dell'ente impositore per prescrizione, stante la mancata notifica delle contravvenzioni oggetto della cartella di pagamento de qua ed essendo decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 209 C.d.S. e dall'art. 28 L. n. 689/1981 in assenza di validi atti interruttivi. In data 16.01.2024 si è costituta l'opposta, la quale ha contestato le deduzioni avversarie e chiesto il rigetto dell'opposizione, eccependo: - l'avvenuta corretta notifica della cartella di pagamento n.
08720190005493333000; - il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto all'omessa notifica delle contravvenzioni, attesa la qualità di mero agente incaricato della riscossione delle somme iscritte a ruolo dall'ente creditore.
Non si è costituita la . Controparte_2
pag. 2/7 Istruita la causa in via esclusivamente documentale, il fascicolo è stato trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 13.03.2025, previa concessione alle parti dei termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c.
*****
1.Il presente giudizio ha ad oggetto il merito dell'opposizione introdotta nelle forme dell'art. 615, 1 comma, c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 087 2022 90026905
34/000, notificata all'opponente in data 19/10/2023, con la quale l' Controparte_3 ha richiesto a il pagamento della somma di €
[...] Parte_1
24.256,32, portata nella Cartella di pagamento nr. 08720190005493333000. Con la spiegata opposizione, ha contestato l'omessa notifica della Parte_1
cartella esattoriale (atto presupposto) e la conseguente invalidità della successiva intimazione di pagamento. L'opponente ha altresì eccepito la prescrizione del diritto di credito pari alla somma intimata per l'avvenuto decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 209 C.d.S. e dall'art. 28 L. n. 689/1981, assumendo la mancata notificazione delle contravvenzioni oggetto della cartella di pagamento de qua nei termini di legge.
2. In limine litis, deve essere dichiarata la contumacia della , la quale, CP_2 nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 2.02.2024, non si è costituita nel giudizio.
3. Sempre in via preliminare, è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' . Invero, secondo il consolidato orientamento della Controparte_3
giurisprudenza di legittimità, il contribuente che impugni una cartella esattoriale o un'intimazione di pagamento per motivi attinenti alla notifica degli atti presupposti può legittimamente convenire in giudizio l'agente della riscossione, senza la necessità di evocare in giudizio anche l'ente impositore. In particolare “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse
a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della
pag. 3/7 cartella può avere sul rapporto esattoriale” (Cass. civ., sez. III, 30/04/2024, n.11661; conforme: Cass. civ., sez. II, sent. n. 17974/2022). L'opponente ha pertanto CP_ correttamente evocato in giudizio l' . CP_5
4. Cionondimeno, l'opposizione nel merito è infondata va, pertanto, rigettata.
4.1 In punto di qualificazione giuridica della domanda, si osserva che l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del Codice della Strada, ove la parte deduca la nullità o l'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione e della relativa cartella di pagamento, va inquadrata nell'art. 7 d. lgs.
150/2011 (prima ex art. 22 legge 689/1981) e va pertanto proposta entro trenta giorni dalla notificazione dell'atto di riscossione;
diversamente, la contestazione dell'estinzione della pretesa creditoria da parte dell'amministrazione irrogante va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., senza termine di decadenza, trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione e degli atti susseguenti (in questi termini: Cass. civ., Sez. Un., n.
22080/2017).
4.2 Tanto premesso, il motivo di opposizione relativo alla pretesa omessa notifica della cartella esattoriale non è accoglibile.
Nel dettaglio, la difesa opponente ha dedotto che non vi sarebbe prova dell'avvenuta ricezione della CAD da parte del assumendo che la cartolina di ritorno Pt_1
della comunicazione di deposito nella Casa Comunale risulterebbe priva di qualsivoglia riferimento, non essendovi riportate né data, né firma dell'incaricato al recapito, né certificazione apposta dall'incaricato al recapito di avere immesso il plico nella cassetta postale del destinatario e che anche sulla relativa busta non risulta indicata alcuna informazione, né sul destinatario, né sul suo indirizzo, né sulla eventuale compiuta giacenza dell'avviso.
Dagli atti, risulta provato per tabulas che il notificante ha osservato le modalità stabilite dall'art. 140. c.p.c.
In primo luogo, dalla relata di notifica allegata alla comparsa di costituzione e risposta
(all. 5) emerge che il notificante ha eseguito un primo accesso presso l'indirizzo di San
pag. 4/7 Miniato (PI), via Tosco Romagnola Est 275 in data 08.01.2020, senza rinvenire in loco il contribuente o altre persone idonee a ricevere l'atto in sua vece e che lo stesso notificante ha, pertanto, depositato l'atto presso il e affisso l'avviso di deposito CP_6
(incombenti di cui ha dato atto mediante la diligente compilazione del secondo riquadro della relata, nonché con la compilazione e l'apposizione dei timbri negli spazi dedicati della relata stessa), provvedendo, in data 23.01.2020, all'invio della CAD tramite raccomandata A/R, la cui notifica si è perfezionata per compiuta giacenza. Come noto, la relata di notifica riveste natura di atto pubblico e gode della fede privilegiata attribuitale dall'art. 2700 cod. civ., a mente del quale “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso […] degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”. Ne consegue che, in assenza di specifica impugnazione del referto notificatorio a mezzo di querela di falso, l'avvenuta affissione dell'avviso di deposito dichiarata dal messo notificatore nella relata di notifica deve considerarsi pienamente provata. In secondo luogo, le censure mosse all'avviso di ricevimento dell'invio della raccomanda informativa sono infondate. E' pacifico che nell'ipotesi di notificazione nei confronti del destinatario irreperibile ex art. 140 c.p.c., la raccomandata informativa, poiché non tiene luogo dell'atto da notificare, ma contiene la
“semplice” notizia del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982 n. 890, sicché occorre che sia rispettato unicamente quanto previsto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria
(Cass. 18.12.2014, n 26864). Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che “nella notificazione nei confronti del destinatario irreperibile ai sensi dell'art 140 c.p.c., non occorre che dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso l'ufficio comunale che va allegato all'atto notificato risulti precisamente documentata l'effettiva consegna della raccomandata, ovvero l'infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l'ufficio postale, né che, in definitiva, detto avviso contenga,
a pena di nullità dell'intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione a mezzo del servizio postale [...]” (Cass. civ., Sez. VI, sent.
12.12.2018, n. 32201). Si osserva inoltre che con l'ordinanza n. 18541 dell'8/7/2024, la
Cassazione ha confermato il proprio orientamento circa la legittimità delle notifiche effettuate da agenzie postali private, affermando che l'operatore postale privato in pag. 5/7 possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenza individuale” di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, può procedere alla notifica (fidefacente, per effetto di quanto disposto dall'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif.), di atti
(non giudiziari ma) amministrativi e tributari – quale, nella specie, la notifica della cartella esattoriale. L'avviso di ricevimento prodotto dalla convenuta opposta, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, è quindi immune da censure. Pertanto, la cartella esattoriale deve essere ritenuta ritualmente notificata al contribuente allorquando il procedimento notificatorio si è perfezionato per compiuta giacenza, poiché il destinatario non ha ritirato nel termine di legge il plico depositato presso l'ufficio postale. Del perfezionamento della notifica tramite compiuta giacenza è data prova mediante l'attestazione sul fronte del plico postale – recante il timbro postale - inerente alla CAD allegato in copia dalla convenuta opposta (all. 5 della comparsa di costituzione); la notifica è stata correttamente eseguita presso l'indirizzo di residenza dell'odierno opponente, sito in San Miniato (PI), via Tosco Romagnola Est n. 275.
4.3 Va poi osservato che, in forza del consolidato orientamento della Corte di
Cassazione secondo il quale la mancata impugnazione della cartella esattoriale nei termini previsti comporta la definitività del titolo esecutivo, precludendo ogni ulteriore censura inerente alla nullità o inesistenza degli atti presupposti, inclusa la dedotta omessa notifica dei verbali di accertamento (Sez. Un. 22080/2017; Cass. 28752/2018), la regolare notifica della cartella non tempestivamente impugnata dall'opponente, divenuta quindi definitiva, ha sanato i vizi degli atti precedenti, quali i verbali di accertamento delle contravvenzioni oggetto della cartella de qua. Sotto questo profilo,
l'opposizione è pertanto inammissibile in quanto tardiva e, comunque, infondata nel merito, poiché incentrata su censure ormai precluse.
5. L'accertata regolarità della notifica della cartella esattoriale determina il rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, non potendosi ritenere decorso il termine di cui agli artt. 209 C.d.S. e 28 L. n. 689/1981.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), dei parametri minimi di riferimento, a pag. 6/7 motivo della natura esclusivamente documentale della causa, e dell'attività processuale in concreto espletata.
Nulla sulle spese in favore della , rimasta contumace. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra
Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione;
CONDANNA alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese Parte_1 di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 6/05/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
pag. 7/7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 13.3.2025, previa concessione alle parti dei termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c., tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in San Parte_1 C.F._1
Miniato (PI), loc. Ponte a Egola, via della Gioventù n. 29, presso lo studio dell'Avv.
MATASSINI LUCILLA, che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- opponente contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Siena, via Banchi di
Sotto n. 81, rappresentata e difesa dall'Avv. MARRONI EDOARDO in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- opposta
e contro
, in Controparte_2
persona del Prefetto pro tempore
- opposta contumace
Oggetto: “Opposizione all'esecuzione (art. 615, 1 comma c.p.c.)”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 087 2022 90026905 34/000 con cui l' gli ha intimato il pagamento della somma € Controparte_3
24.256,32 indicata nella cartella di pagamento nr. 08720190005493333000 avente ad oggetto n. 2 contravvenzioni – recanti lo stesso n. 000644974524 - per violazione dell'art. 116, commi 15 e 17, del Codice della Strada, in tesi elevate e notificate il
6/8/2016, chiedendo al Tribunale di Pisa di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale di Pisa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente opposizione ex art. 615 c.p.c. -in via preliminare, disporre
l'immediata sospensione della efficacia esecutiva della cartella di pagamento nr.
08720190005493333000 e dei n. 2 verbali a essa sottesi;
-in via principale, accogliere la proposta opposizione in quanto fondata sia in fatto che in diritto, per le causali di cui in premessa, e dichiarare invalida e/o inesistente e/o nulla la notifica della cartella di pagamento nr. 08720190005493333000 e invalida e/o inesistente e/o nulla la notifica dell'intimazione di pagamento 087 2022 90026905 34/000 del 19/10/2023; -sempre in via principale, dichiarare l'intervenuta estinzione della pretesa creditoria dell'ente impositore per prescrizione e che il sig. nulla deve per le n. 2 Parte_1
contravvenzioni, recanti lo stesso n. 000644974524, asseritamente notificategli in data
6/8/16; -in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite oltre accessori.”
A sostegno delle domande svolte, l'opponente ha dedotto: - l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 087 2022 90026905 34/000 notificatagli in data
19/10/23, in ragione della mancata notificazione dell'atto prodromico costituito dalla cartella di pagamento n. 08720190005493333000 relativa alla somma intimata;
-
l'intervenuta estinzione della pretesa creditoria dell'ente impositore per prescrizione, stante la mancata notifica delle contravvenzioni oggetto della cartella di pagamento de qua ed essendo decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 209 C.d.S. e dall'art. 28 L. n. 689/1981 in assenza di validi atti interruttivi. In data 16.01.2024 si è costituta l'opposta, la quale ha contestato le deduzioni avversarie e chiesto il rigetto dell'opposizione, eccependo: - l'avvenuta corretta notifica della cartella di pagamento n.
08720190005493333000; - il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto all'omessa notifica delle contravvenzioni, attesa la qualità di mero agente incaricato della riscossione delle somme iscritte a ruolo dall'ente creditore.
Non si è costituita la . Controparte_2
pag. 2/7 Istruita la causa in via esclusivamente documentale, il fascicolo è stato trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 13.03.2025, previa concessione alle parti dei termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c.
*****
1.Il presente giudizio ha ad oggetto il merito dell'opposizione introdotta nelle forme dell'art. 615, 1 comma, c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 087 2022 90026905
34/000, notificata all'opponente in data 19/10/2023, con la quale l' Controparte_3 ha richiesto a il pagamento della somma di €
[...] Parte_1
24.256,32, portata nella Cartella di pagamento nr. 08720190005493333000. Con la spiegata opposizione, ha contestato l'omessa notifica della Parte_1
cartella esattoriale (atto presupposto) e la conseguente invalidità della successiva intimazione di pagamento. L'opponente ha altresì eccepito la prescrizione del diritto di credito pari alla somma intimata per l'avvenuto decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 209 C.d.S. e dall'art. 28 L. n. 689/1981, assumendo la mancata notificazione delle contravvenzioni oggetto della cartella di pagamento de qua nei termini di legge.
2. In limine litis, deve essere dichiarata la contumacia della , la quale, CP_2 nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 2.02.2024, non si è costituita nel giudizio.
3. Sempre in via preliminare, è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' . Invero, secondo il consolidato orientamento della Controparte_3
giurisprudenza di legittimità, il contribuente che impugni una cartella esattoriale o un'intimazione di pagamento per motivi attinenti alla notifica degli atti presupposti può legittimamente convenire in giudizio l'agente della riscossione, senza la necessità di evocare in giudizio anche l'ente impositore. In particolare “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse
a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della
pag. 3/7 cartella può avere sul rapporto esattoriale” (Cass. civ., sez. III, 30/04/2024, n.11661; conforme: Cass. civ., sez. II, sent. n. 17974/2022). L'opponente ha pertanto CP_ correttamente evocato in giudizio l' . CP_5
4. Cionondimeno, l'opposizione nel merito è infondata va, pertanto, rigettata.
4.1 In punto di qualificazione giuridica della domanda, si osserva che l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del Codice della Strada, ove la parte deduca la nullità o l'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione e della relativa cartella di pagamento, va inquadrata nell'art. 7 d. lgs.
150/2011 (prima ex art. 22 legge 689/1981) e va pertanto proposta entro trenta giorni dalla notificazione dell'atto di riscossione;
diversamente, la contestazione dell'estinzione della pretesa creditoria da parte dell'amministrazione irrogante va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., senza termine di decadenza, trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione e degli atti susseguenti (in questi termini: Cass. civ., Sez. Un., n.
22080/2017).
4.2 Tanto premesso, il motivo di opposizione relativo alla pretesa omessa notifica della cartella esattoriale non è accoglibile.
Nel dettaglio, la difesa opponente ha dedotto che non vi sarebbe prova dell'avvenuta ricezione della CAD da parte del assumendo che la cartolina di ritorno Pt_1
della comunicazione di deposito nella Casa Comunale risulterebbe priva di qualsivoglia riferimento, non essendovi riportate né data, né firma dell'incaricato al recapito, né certificazione apposta dall'incaricato al recapito di avere immesso il plico nella cassetta postale del destinatario e che anche sulla relativa busta non risulta indicata alcuna informazione, né sul destinatario, né sul suo indirizzo, né sulla eventuale compiuta giacenza dell'avviso.
Dagli atti, risulta provato per tabulas che il notificante ha osservato le modalità stabilite dall'art. 140. c.p.c.
In primo luogo, dalla relata di notifica allegata alla comparsa di costituzione e risposta
(all. 5) emerge che il notificante ha eseguito un primo accesso presso l'indirizzo di San
pag. 4/7 Miniato (PI), via Tosco Romagnola Est 275 in data 08.01.2020, senza rinvenire in loco il contribuente o altre persone idonee a ricevere l'atto in sua vece e che lo stesso notificante ha, pertanto, depositato l'atto presso il e affisso l'avviso di deposito CP_6
(incombenti di cui ha dato atto mediante la diligente compilazione del secondo riquadro della relata, nonché con la compilazione e l'apposizione dei timbri negli spazi dedicati della relata stessa), provvedendo, in data 23.01.2020, all'invio della CAD tramite raccomandata A/R, la cui notifica si è perfezionata per compiuta giacenza. Come noto, la relata di notifica riveste natura di atto pubblico e gode della fede privilegiata attribuitale dall'art. 2700 cod. civ., a mente del quale “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso […] degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”. Ne consegue che, in assenza di specifica impugnazione del referto notificatorio a mezzo di querela di falso, l'avvenuta affissione dell'avviso di deposito dichiarata dal messo notificatore nella relata di notifica deve considerarsi pienamente provata. In secondo luogo, le censure mosse all'avviso di ricevimento dell'invio della raccomanda informativa sono infondate. E' pacifico che nell'ipotesi di notificazione nei confronti del destinatario irreperibile ex art. 140 c.p.c., la raccomandata informativa, poiché non tiene luogo dell'atto da notificare, ma contiene la
“semplice” notizia del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982 n. 890, sicché occorre che sia rispettato unicamente quanto previsto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria
(Cass. 18.12.2014, n 26864). Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che “nella notificazione nei confronti del destinatario irreperibile ai sensi dell'art 140 c.p.c., non occorre che dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso l'ufficio comunale che va allegato all'atto notificato risulti precisamente documentata l'effettiva consegna della raccomandata, ovvero l'infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l'ufficio postale, né che, in definitiva, detto avviso contenga,
a pena di nullità dell'intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione a mezzo del servizio postale [...]” (Cass. civ., Sez. VI, sent.
12.12.2018, n. 32201). Si osserva inoltre che con l'ordinanza n. 18541 dell'8/7/2024, la
Cassazione ha confermato il proprio orientamento circa la legittimità delle notifiche effettuate da agenzie postali private, affermando che l'operatore postale privato in pag. 5/7 possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenza individuale” di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, può procedere alla notifica (fidefacente, per effetto di quanto disposto dall'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif.), di atti
(non giudiziari ma) amministrativi e tributari – quale, nella specie, la notifica della cartella esattoriale. L'avviso di ricevimento prodotto dalla convenuta opposta, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, è quindi immune da censure. Pertanto, la cartella esattoriale deve essere ritenuta ritualmente notificata al contribuente allorquando il procedimento notificatorio si è perfezionato per compiuta giacenza, poiché il destinatario non ha ritirato nel termine di legge il plico depositato presso l'ufficio postale. Del perfezionamento della notifica tramite compiuta giacenza è data prova mediante l'attestazione sul fronte del plico postale – recante il timbro postale - inerente alla CAD allegato in copia dalla convenuta opposta (all. 5 della comparsa di costituzione); la notifica è stata correttamente eseguita presso l'indirizzo di residenza dell'odierno opponente, sito in San Miniato (PI), via Tosco Romagnola Est n. 275.
4.3 Va poi osservato che, in forza del consolidato orientamento della Corte di
Cassazione secondo il quale la mancata impugnazione della cartella esattoriale nei termini previsti comporta la definitività del titolo esecutivo, precludendo ogni ulteriore censura inerente alla nullità o inesistenza degli atti presupposti, inclusa la dedotta omessa notifica dei verbali di accertamento (Sez. Un. 22080/2017; Cass. 28752/2018), la regolare notifica della cartella non tempestivamente impugnata dall'opponente, divenuta quindi definitiva, ha sanato i vizi degli atti precedenti, quali i verbali di accertamento delle contravvenzioni oggetto della cartella de qua. Sotto questo profilo,
l'opposizione è pertanto inammissibile in quanto tardiva e, comunque, infondata nel merito, poiché incentrata su censure ormai precluse.
5. L'accertata regolarità della notifica della cartella esattoriale determina il rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, non potendosi ritenere decorso il termine di cui agli artt. 209 C.d.S. e 28 L. n. 689/1981.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), dei parametri minimi di riferimento, a pag. 6/7 motivo della natura esclusivamente documentale della causa, e dell'attività processuale in concreto espletata.
Nulla sulle spese in favore della , rimasta contumace. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra
Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione;
CONDANNA alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese Parte_1 di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 6/05/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
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