Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/11/2025, n. 38297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38297 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione o di riproduzione del presente provvedimento per finalità di informazione giuridica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi indicat neil'allegato provvedimento, a norma del- fart. 52 del DLvo n. 196 del 2003
IL CARELLIERE
REPUBBLICA ITALIANA
38 297-25
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da:
EMANUELE DI AL IE CAPPELLO ATTILIO MARI
NA SE
GE SE
ha pronunciato la seguente
-Presidente-
-Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI IO CA nato a [...] il [...]
Sent. n. sez. 846/2025 UP - 30/09/2025 R.G.N. 18760/2025
avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APP.SEZ.MINORENNI di L'AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NA SE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso. E' presente l'avvocato ALOE TULLIOLA del foro di TERAMO in difesa di DI IO CA la quale chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 17.3.2025 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del locale Tribunale per i minorenni del 13 novembre 2024, con cui Di ZI CA era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624 bis, comma 2, cod.pen. e condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente della minore età, alla pena di anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 412,00 di multa.
2. Dalla ricostruzione effettuata dalle sentenze di merito si evince che l'odierno imputato, in data 5 ottobre 2023, in Roseto degli Abruzzi, in concorso con un altro giovane, aveva avvicinato una donna alle spalle, ed uno di loro era riuscito a strapparle la borsa contenente denaro, il telefono e le chiavi, nonostante la resistenza opposta dalla medesima, allontanandosi poi e facendo perdere le proprie tracce. Successivamente, all'interno di un vicino porticato, era stata ritrovata la borsa privata del denaro, mentre tramite i filmati di video sorveglianza della zona era stato possibile identificare il Di ZI mentre passava alla guida di una bicicletta, si fermava nei pressi del porticato, usciva e si allontanava insieme al correo.
3. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi. Con il primo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod.pen. in ordine all'esclusione dell'esimente della particolare tenuità del fatto per erronea valutazione ed interpretazione dei limiti edittali. Si censura la sentenza impugnata laddove ha escluso l'applicabilità dell'art. 131 bis cod.pen. affermando che la pena prevista dall'art. 624 bis cod.pen. supererebbe i limiti per la configurabilità dell'istituto. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge per omessa concessione dell'art. 62 n. 4 cod.pen. in relazione al danno patrimoniale di speciale tenuità. Si censura la sentenza impugnata laddove, contrariamente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, che richiede una valutazione oggettiva del danno, ha considerato criteri soggettivi. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione ed il travisamento dei fatti ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen. Si censura la sentenza impugnata in punto di motivazione sul danno arrecato. Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla configurazione della condotta come abituale. Si censura la sentenza impugnata in quanto ha escluso l'applicazione sia dell'art. 131 bis cod.pen. che dell'art. 62 n. 4 cod.pen. richiamando la presunta abitualità della condotta ed evidenziando precedenti condanne per reati della stessa indole,
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essendo tale valutazione viziata in quanto si richiede, invece, una dichiarazione formale di delinquenza abituale, professionale o per tendenza.
4. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo è infondato.
Ed invero, il giudice d'appello ha ritenuto correttamente che il reato per cui si procede superi i limiti edittali di cui all'art. 131 bis cod.pen. avuto riguardo alla pena detentiva che non deve essere superiore nel minimo a due anni. Peraltro, il diniego é stato altresì motivato con la circostanza che il danno non possa considerarsi esiguo, valutati tutti gli oggetti sottratti ed il patema d'animo causato alla vittima, avvicinata alle spalle da due giovani e strattonata con violenza, non essendo neppure ravvisabile la non abitualità del comportamento, essendo l'imputato gravato da ben tre condanne per reati della stessa indole.
2. Il secondo motivo é del pari infondato. Ed invero, in tema di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., la giurisprudenza di legittimità (si veda tra le altre Sez. 4, n.6635 del 19/01/2017, Rv. 269241-01; conf. Sez. 2, n.5049 del 22/12/2020, [...], Rv. 280615-01) ha affermato il seguente principio: «La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato". Ne consegue che, correttamente, valutando gli altri oggetti contenuti nella borsa ed il patema d'animo della vittima, la Corte d'appello ha escluso l'applicazione dell'attenuante de qua.
3. Il terzo motivo é inammissibile.
Ed invero sotto l'egida del vizio motivatorio e di un asserito travisamento dei fatti di cui non vengono neanche allegati i termini, si sollecita di fatto, peraltro in termini generici, una nuova valutazione circa la particolare tenuità del fatto.
4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa
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indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente (Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, [...]). Nella specie la Corte di merito ha correttamente escluso la "non abitualità" del comportamento, valorizzando il fatto che l'imputato fosse gravato da ben tre condanne anche per reati della stessa indole.
5. In conclusione il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, trattandosi di imputato minorenne. La previsione di cui all'art. 29 del d.lgs. 28 luglio 1989 n. 272 che, derogando al generale principio della soccombenza del condannato in tema di pagamento delle spese del processo e di custodia cautelare, stabilisce che la sentenza di condanna nei confronti di persona minore di età non comporta detto obbligo, si inserisce, infatti, nel quadro della disciplina del processo minorile, strutturalmente finalizzato alla ripresa o al recupero del percorso educativo del
minore.
La ratio cui è ispirata la norma è quella di esonerare il minore dalle negative conseguenze che gli deriverebbero dall'applicazione della anzidetta regola della soccombenza, e ciò vale sia in relazione al giudizio di merito che a quello di legittimità, dovendosi, pertanto, escludere una interpretazione del predetto art. 29 in base alla quale l'esonero può operare soltanto con riferimento alla definizione dei procedimenti di merito e non anche in sede di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 30.9.2025
Il Consiglio
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Il Presidente Emanuele Di Salvo
DEPOSITATO IN CANCELLERIA 26/11/2025 Iona Giudiziaric Danfranco Catenazzo'