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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/12/2025, n. 2812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2812 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 168/2022 R.G. e vertente TRA
, nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Teresa Parte_1 faele Russo;
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 rapp.ta e difesa dall' avv. Antonio Santonastaso;
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.to e difeso dall' avv. Itala De Benedictis;
CP_2
- resistenti - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.01.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 028 2021 9005315020000, notificata in data 1.12.2021. A sostegno del proprio ricorso eccepiva l'omessa notifica degli atti prodromici e, ogni caso, l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di credito ex artt. 3 commi 9 - 10 della L. n. 335/1995. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l'Agente per la Riscossione eccependo, in via preliminare, l'improponibilità ed inammissibilità del ricorso;
eccepiva, ancora, l'inammissibilità dell'opposizione attesa la cristallizzazione del credito di cui agli avvisi di addebito, non impugnati nei termini di legge. Deduceva, pertanto, l'infondatezza della eccezione di prescrizione sollevata e, comunque, documentava l'avvenuta notifica di atti interruttivi. Si costituiva, altresì, in giudizio tardivamente l' previdenziale esponendo che per 4 dei 5 CP_3 avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata risultava avviato contenzioso innanzi a questo Tribunale, definito anche con sentenza. Quanto all'ulteriore avviso, produceva documentazione attestante l'avvenuta notifica. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta, anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c., e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. ITER PROCESSUALE Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, iscritto a ruolo il 10.01.2022, è stato inizialmente fissato, dalla precedente assegnataria della causa, per l'udienza del 26.06.23, poi sostituita con il deposito di note scritte;
la causa, poi, è stata più volte rinviata senza mai essere trattata e, da ultimo, è stata riassegnata sul ruolo della scrivente in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25. MERITO Nel merito il ricorso deve essere respinto. In via del tutto preliminare va rimarcato che, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, ciò che viene impugnato non è una cartella di pagamento, ma una intimazione redatta e notificata dall'Agente della Riscossione. L'atto in parola elenca 15 cartelle di pagamento e 5 avvisi di addebito. In ragione del fatto che risulta convenuto in giudizio solo si ritiene CP_2 che l'opposizione sia limitata ai soli 5 avvisi di addebito (posto che in ricorso non si effettuano limitazioni di sorta, né si specificano gli atti sottesi all'intimazione). In particolare, all'intimazione n. 028 2021 9005315020000 sono sottesi i seguenti avvisi di addebito: n. 32820120001440722000; n. 32820120003011816000; n. 328 2016 0007192591000; n. 32820170004354761000; n. 32820170004358809000. OMESSA NOTIFICA AVVISI ADDEBITO Ebbene, in primo luogo va osservato che tutti gli atti risultano ritualmente notificati all'istante. Sul punto il Tribunale richiama la documentazione allegata alla memoria di costituzione dell' che, sebbene tardivamente costituitosi in giudizio, viene acquisita ai CP_2 sensi dell'art. 421 c.p.c., in quanto essenziale ai fini della decisione del presente giudizio. Si consideri, inoltre, che la documentazione allegata alla memoria dell' viene acquisita CP_2 ai sensi dell'art. 421 c.p.c. per ulteriori ordini di ragioni: in primo luogo, per la oggettiva genericità del ricorso introduttivo, nel quale vagamente individuati i crediti oggetto di causa;
in secondo luogo, per l'esistenza di ben due pronunce aventi ad oggetto proprio gli avvisi che l'istante, in ricorso, ha sostenuto di non aver mai ricevuto. Sul punto il Tribunale non ritiene condivisibile la richiesta di rinvio per controdedurre formulata nell'interesse dell'istante. Quest'ultimo, infatti, ha preso parte ai due giudizi nei quali ha impugnato i medesimi avvisi oggetto di causa, col patrocinio degli stessi difensori che in questa sede lo rappresentano, sicché a fronte della costituzione dell' , avvenuta CP_4 comunque un mese prima della scadenza del termine per il deposito di note, ben avrebbe potuto richiedere la trattazione della causa in presenza. PRESCRIZIONE Residua, allora, solo l'esame dell'eccezione di prescrizione, anch'essa infondata. Invero, quanto agli avvisi n. 32820120001440722000, n. 32820120003011816000, n. 32820170004354761000 e n. 32820170004358809000 l'eccezione è inammissibile e infondata. Invero, la doglianza è già stata formulata nei giudizi definiti con le sentenze nn. 773/21 e 1285/22 emesse dal Tribunale di S. Maria C.V. ed allegate alla memoria dell' CP_2
In esecuzione di una delle stesse, peraltro, l' ha anche provveduto al parziale sgravio, CP_4 limitatamente all'avviso interessato. Residua, allora, solo l'esame dell'avviso di addebito n. 328 2016 0007192591000, notificato il 2.1.2017. Ebbene, pacifica l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale in materia, esso non risulta interamente ed utilmente decorso, tenuto conto che l'intimazione impugnata risulta notificata ben prima di un quinquennio, ossia il 1.02.2021. Il ricorso, allora, va rigettato. SPESE DI LITE Le spese di lite sono compensate per ½ tra le parti, in considerazione della costituzione tardiva dell' Esse per la restante parte sono poste a carico del ricorrente in ragione del CP_2 principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) Dichiara cessata la materia del contendere con riguardo all'avviso di addebito n. 32820120003011816000;
2) Rigetta, nel resto, il ricorso;
3) Compensa per ½ le spese di lite e condanna il ricorrente al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 1.400,00 per compensi professionali nei confronti di ciascuna parte resistente costituita, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 168/2022 R.G. e vertente TRA
, nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Teresa Parte_1 faele Russo;
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 rapp.ta e difesa dall' avv. Antonio Santonastaso;
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.to e difeso dall' avv. Itala De Benedictis;
CP_2
- resistenti - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.01.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 028 2021 9005315020000, notificata in data 1.12.2021. A sostegno del proprio ricorso eccepiva l'omessa notifica degli atti prodromici e, ogni caso, l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di credito ex artt. 3 commi 9 - 10 della L. n. 335/1995. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l'Agente per la Riscossione eccependo, in via preliminare, l'improponibilità ed inammissibilità del ricorso;
eccepiva, ancora, l'inammissibilità dell'opposizione attesa la cristallizzazione del credito di cui agli avvisi di addebito, non impugnati nei termini di legge. Deduceva, pertanto, l'infondatezza della eccezione di prescrizione sollevata e, comunque, documentava l'avvenuta notifica di atti interruttivi. Si costituiva, altresì, in giudizio tardivamente l' previdenziale esponendo che per 4 dei 5 CP_3 avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata risultava avviato contenzioso innanzi a questo Tribunale, definito anche con sentenza. Quanto all'ulteriore avviso, produceva documentazione attestante l'avvenuta notifica. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta, anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c., e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. ITER PROCESSUALE Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, iscritto a ruolo il 10.01.2022, è stato inizialmente fissato, dalla precedente assegnataria della causa, per l'udienza del 26.06.23, poi sostituita con il deposito di note scritte;
la causa, poi, è stata più volte rinviata senza mai essere trattata e, da ultimo, è stata riassegnata sul ruolo della scrivente in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25. MERITO Nel merito il ricorso deve essere respinto. In via del tutto preliminare va rimarcato che, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, ciò che viene impugnato non è una cartella di pagamento, ma una intimazione redatta e notificata dall'Agente della Riscossione. L'atto in parola elenca 15 cartelle di pagamento e 5 avvisi di addebito. In ragione del fatto che risulta convenuto in giudizio solo si ritiene CP_2 che l'opposizione sia limitata ai soli 5 avvisi di addebito (posto che in ricorso non si effettuano limitazioni di sorta, né si specificano gli atti sottesi all'intimazione). In particolare, all'intimazione n. 028 2021 9005315020000 sono sottesi i seguenti avvisi di addebito: n. 32820120001440722000; n. 32820120003011816000; n. 328 2016 0007192591000; n. 32820170004354761000; n. 32820170004358809000. OMESSA NOTIFICA AVVISI ADDEBITO Ebbene, in primo luogo va osservato che tutti gli atti risultano ritualmente notificati all'istante. Sul punto il Tribunale richiama la documentazione allegata alla memoria di costituzione dell' che, sebbene tardivamente costituitosi in giudizio, viene acquisita ai CP_2 sensi dell'art. 421 c.p.c., in quanto essenziale ai fini della decisione del presente giudizio. Si consideri, inoltre, che la documentazione allegata alla memoria dell' viene acquisita CP_2 ai sensi dell'art. 421 c.p.c. per ulteriori ordini di ragioni: in primo luogo, per la oggettiva genericità del ricorso introduttivo, nel quale vagamente individuati i crediti oggetto di causa;
in secondo luogo, per l'esistenza di ben due pronunce aventi ad oggetto proprio gli avvisi che l'istante, in ricorso, ha sostenuto di non aver mai ricevuto. Sul punto il Tribunale non ritiene condivisibile la richiesta di rinvio per controdedurre formulata nell'interesse dell'istante. Quest'ultimo, infatti, ha preso parte ai due giudizi nei quali ha impugnato i medesimi avvisi oggetto di causa, col patrocinio degli stessi difensori che in questa sede lo rappresentano, sicché a fronte della costituzione dell' , avvenuta CP_4 comunque un mese prima della scadenza del termine per il deposito di note, ben avrebbe potuto richiedere la trattazione della causa in presenza. PRESCRIZIONE Residua, allora, solo l'esame dell'eccezione di prescrizione, anch'essa infondata. Invero, quanto agli avvisi n. 32820120001440722000, n. 32820120003011816000, n. 32820170004354761000 e n. 32820170004358809000 l'eccezione è inammissibile e infondata. Invero, la doglianza è già stata formulata nei giudizi definiti con le sentenze nn. 773/21 e 1285/22 emesse dal Tribunale di S. Maria C.V. ed allegate alla memoria dell' CP_2
In esecuzione di una delle stesse, peraltro, l' ha anche provveduto al parziale sgravio, CP_4 limitatamente all'avviso interessato. Residua, allora, solo l'esame dell'avviso di addebito n. 328 2016 0007192591000, notificato il 2.1.2017. Ebbene, pacifica l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale in materia, esso non risulta interamente ed utilmente decorso, tenuto conto che l'intimazione impugnata risulta notificata ben prima di un quinquennio, ossia il 1.02.2021. Il ricorso, allora, va rigettato. SPESE DI LITE Le spese di lite sono compensate per ½ tra le parti, in considerazione della costituzione tardiva dell' Esse per la restante parte sono poste a carico del ricorrente in ragione del CP_2 principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) Dichiara cessata la materia del contendere con riguardo all'avviso di addebito n. 32820120003011816000;
2) Rigetta, nel resto, il ricorso;
3) Compensa per ½ le spese di lite e condanna il ricorrente al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 1.400,00 per compensi professionali nei confronti di ciascuna parte resistente costituita, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli