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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3119 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Maria Antonia GARZIA Presidente dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 7 ottobre 2025, mediante lettura in aula di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2236 Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Jacopo Arcangeli, Parte_1 APPELLANTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella CP_1 Piergentili,
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza Tribunale di Roma n. 1739/2022 del 22.2.2022
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 29.10.2021, ha chiesto accertarsi il suo Parte_1 diritto ad ottenere l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, l. n. 18/1980 dalla decorrenza e, per l'effetto, condannarsi l' al pagamento dei ratei maturati e maturandi sino al soddisfo, oltre CP_1 interessi e rivalutazione, con vittoria di spese, da distrarsi.
A tal fine, ha dedotto: di avere già instaurato dinanzi al Tribunale il procedimento ex art. 445- bis iscritto al RG n. 13168/2020, all'esito del quale il Tribunale aveva pronunciato decreto di 1 omologa, riconoscendo la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1, l. n. 18/1980 con decorrenza maggio 2020; di aver notificato il predetto decreto all' in data 17.6.2021 ed inoltrato CP_1 in data 18.6.2021 il modello AP70 debitamente compilato;
di non aver tuttavia ricevuto dall''Istituto la prestazione economica dovuta, sebbene fosse trascorso il termine di 120 gg. a tal fine previsto dall'art. 445-bis cit.
Ricevuta la notifica del ricorso e del pedissequo decreto nelle date del 17-26 novembre 2021,
l' si è costituito in giudizio il 9.2.2022, deducendo che la prestazione era stata liquidata dalla CP_1 decorrenza richiesta con provvedimento del 16.11.2021 per un importo di € 9.905,42 a titolo di arretrati, somma esigibile dal 7.12.2021. Ha chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e ha condannato l'Istituto al pagamento delle spese di lite per l'importo di € 1.000,00 oltre accessori, da distrarsi.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il chiedendo esclusivamente la Parte_1 riforma del capo relativo alla regolazione delle spese di lite, essendo state le stesse liquidate in misura inferiore ai parametri minimi di cui al d.m. n. 55/2014 e non essendo stato indicato il criterio di liquidazione adottato. Ha chiesto dunque condannarsi l' , in parziale riforma della sentenza CP_1 impugnata, al pagamento delle spese di lite di primo grado da liquidarsi in € 1.775,00 ed al rimborso del contributo unificato, nonché alla refusione delle spese del grado d'appello, oltre rimborso del relativo contributo unificato, da distrarsi.
Ha resistito l' , rimettendosi alle decisioni della Corte e chiedendo la compensazione CP_1 delle spese di lite del grado.
La causa, matura per la decisione senza necessità di istruttoria, è stata definita all'udienza del
7.10.2025 mediante lettura di dispositivo e motivazione.
2. Con un solo motivo di gravame, l'odierno appellante ha lamentato la violazione dei minimi tariffari di cui al d.m. n. 55/2014, come successivamente modificato.
Ha asserito infatti che, essendo il valore della controversia pari ad € 9.905,42, lo scaglione applicabile nel caso di specie fosse quello compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 con riferimento ai giudizi in materia di previdenza;
e che, pertanto, applicando ai compensi medi la massima riduzione consentita ed escludendo dal calcolo il compenso per la fase istruttoria, non celebrata, il compenso minimo ammonterebbe ad € 1.775,00.
La liquidazione delle spese operata dal Tribunale in € 1.000,00, sarebbe pertanto lesiva del principio di inderogabilità dei minimi tariffari e, dunque, illegittima, oltre che immotivata.
2.1 Ebbene, esaminati gli atti e i documenti, ritiene il Collegio che l'appello vada accolto.
2 Risulta pacifico, anche per stessa ammissione dell' , che la materia del contendere sia CP_1 cessata in conseguenza della disposizione di pagamento cui l' ha provveduto solo in data Pt_2
7.12.2021, successivamente al deposito del giudizio di primo grado (29.10.2021) ed alla relativa notificazione (17-26 novembre 2021).
L'odierno appellante, risultato virtualmente vittorioso, è stato dunque costretto ad agire in giudizio al fine di far valere le proprie ragioni a causa dell'inerzia dell' , che non ha provveduto Pt_2 alla liquidazione dei ratei della prestazione dovuta nei 120 gg. successi alla trasmissione da parte del in data 18.6.2021, della necessaria documentazione (Mod. AP70, all. 2 del ricorso di Parte_1 primo grado).
Con riguardo poi alla liquidazione delle spese di lite, ritiene il Collegio di condividere l'orientamento espresso in modo costante da questa Corte con riguardo ad altre analoghe fattispecie, fondate su argomentazioni pienamente condivisibili, che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118
c.p.c.: “Ebbene, rammenta il Collegio sul punto che, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55/2014, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato il carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, sostenendo che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. 28325/2022; Cass.
14198/2022; Cass. 19989/2021; Cass. 89/2021; Cass. 10343/2020). Tale approdo interpretativo è tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal d.m. n. 55/2014.
Tuttavia, a seguito delle modifiche introdotte dal d.m. n. 37/2018 nella formulazione dell'art.
4, d.m. n. 55/2014, la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che nei procedimenti cui si applica la nuova disciplina “non è più consentito, nella liquidazione delle spese di lite, scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa, per lo scaglione applicabile, in quanto tali valori minimi devono ritenersi avere carattere inderogabile” (Cass. n. 9815/2023, Cass. n. 29184/2023, Cass. n.
10438/2023, Cass. n. 11102/2024).
La novellata previsione dell'art. 4, co. 1 cit. è, infatti, difforme sotto il profilo letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%. Infatti, nella versione originaria, l'art. 4, d.m. n. 55/2014, per quanto in questa sede rileva, stabiliva: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in
3 applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Diversamente, a seguito delle modifiche introdotte dal d.m. n. 37/2018, l'art. 4, d.m. n. 55/2014 stabiliva che, ai fini della liquidazione del compenso, “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Infine, l'attuale testo dell'art. 4, d.m. n. 55/2014, in ragione delle modifiche introdotte dal d.m.
n. 147/2022 (applicabile ratione temporis al caso di specie), prevede che “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Pertanto, anche a seguito dell'ultima modifica, l'art. 4 cit. continua a stabilire che i valori medi delle tabelle “possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%”. Ne segue che, essendo la norma immutata in parte qua, sono applicabili anche al presente giudizio i principi dettati dai Giudici di legittimità, con riferimento alla inderogabilità dei minimi tariffari, a seguito delle modifiche apportate all'art. 4, d.m. n. 55/2014 nel 2018.
Ciò posto, deve allora ritenersi che, alla luce di tale modifica, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una specifica scelta normativa, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare le spese processuali e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari,
l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e della qualità della prestazione professionale.
Peraltro, tale ratio ha trovato ulteriore espressione nella legge n. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, laddove l'art. 1 dispone che “per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale”, nonché – per gli avvocati – conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della giustizia ex art. 13, co. 6, l. n. 247/2012.
Si prevede inoltre all'art. 3 che “Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo
e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore
d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense …”.
Alla luce di tale contesto normativo, trova conferma il principio di diritto già enunciato dalla
4 Corte di Cassazione con sentenza n. 9815/2023: salva diversa convenzione tra le parti – da adottarsi, in ogni caso, nel rispetto dell'art. 3, l. n. 49/2023 –, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m.
37/2018, non è consentito al giudice scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13, co. 6, della legge n.
247/2012”.
In considerazione di tali principi, questo Collegio rileva che il Tribunale ha effettivamente quantificato i compensi in misura inferiore ai minimi tariffari (€ 1.000,00), tanto decidendo peraltro in assenza di adeguata motivazione.
Il valore della lite, accertato all'esito del giudizio di primo grado, è pari ad € 9.905,42 ed è a tale valore che occorre, dunque, far riferimento per la liquidazione delle spese di lite, tenendo conto altresì che il ricorso introduttivo è stato depositato il 29.10.2021 e che, pertanto, si applica il d.m. n.
55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018 (ratione temporis applicabile).
Lo scaglione di riferimento è quello compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, per il quale il citato d.m. 55/2014 in materia di previdenza fissa i seguenti parametri medi: € 442,50, € 370,00 ed €
962,50 rispettivamente per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio ed infine decisionale (esclusa la fase dell'istruttoria e/o trattazione, che non si è tenuta e per la quale lo stesso appellante non ha avanzato alcuna pretesa). Di tal ché, una liquidazione delle 3 fasi espletate in base ai minimi tariffari sarebbe pari ad € 1.775,00, come correttamente dedotto dall'odierno appellante.
2.2. In conclusione, dunque, con riguardo al quantum delle spese, escluse quelle della fase istruttoria, i minimi inderogabili – diversamente da quanto deciso dal Tribunale – andavano fissati in
€ 1.775,00.
In ragione del principio della soccombenza virtuale, infine, l' doveva essere Pt_2 condannato anche al rimborso del contributo unificato versato.
La sentenza impugnata va pertanto sul punto riformata.
3. Le spese di lite e l'esborso per il contributo unificato relativi al presente grado vanno parimenti poste a carico dell' secondo il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., anche CP_1 al fine di non gravare l'appellante dell'onere di ulteriori esborsi resisi necessari per ottenere la dovuta refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
La liquidazione tiene tuttavia conto del valore della causa nel presente grado, da individuarsi nella differenza tra l'ammontare delle spese liquidate dal giudice di primo grado e quelle dovute e qui liquidate per il medesimo grado.
P.Q.M.
5
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto:
1. condanna l' alla refusione in favore di delle spese di lite del CP_1 Parte_1 giudizio di primo grado, che liquida in € 1.775,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
2. condanna l' al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di CP_1 giudizio, che liquida in € 300,00, oltre oneri accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, lì 7.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro LA PRESIDENTE
dott.ssa Maria Antonia Garzia
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