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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 24/06/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1733/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1733/2019
- tenuta mediante trattazione scritta -
Considerato che con ordinanza resa all'udienza del 17.12.2024, l'udienza del 24.6.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; considerato che, oggi 24 giugno 2025, si da atto che sono pervenute le note di trattazione scritta per con l'avv. GRECO RAFFAELLA Parte_1
Il Giudice, preso atto delle conclusioni precisate dalla parte nonché delle memorie autorizzate per l'udienza di discussione, da intendersi in tale sede integralmente richiamate, ha pronunciato
- in assenza dei difensori - la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Tania Tavolieri
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Tania Tavolieri, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.1733/2019, avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da:
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._1
e , nata a [...] il [...], (c.f. ) entrambi Parte_3 C.F._2 residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Luca Costantini ed entrambi elettivamente domiciliati in Sora, Piazza Palestro, n. 4, presso lo studio del difensore.
PARTE OPPONENTE
Contro
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Conegliano, via V. Parte_1
LF 1 (c.f. , e per essa la procuratrice ( P.IVA_1 CP_1 Parte_4 c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Laura Grieco, elettivamente domiciliata in P.IVA_2 Cassino, via Tosti 38,presso lo studio dell'avv. Rosamaria Carbone
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
all'udienza del 24.06.2025 parte opposta concludeva come da note di trattazione scritta per l'udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato e Parte_2
, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.150/2019 con il Parte_3 quale il Tribunale di Cassino ingiungeva ai predetti, il pagamento, in favore della Parte_1
e per essa della mandataria quale cessionaria della della Controparte_2 Parte_5 somma di euro 45.126,69, oltre interessi e spese, in virtù di contratto di finanziamento n.3765644 stipulato con la .it. CP_3
1.1.A sostegno dell'opposizione gli opponenti deducevano:
2 - la infondatezza della domanda in quanto non fondata su prova scritta;
- il mancato invio della documentazione relativa ai rapporti;
- eccessività e/o erroneità del credito;
- la applicazione di un tasso di interesse nella misura superiore rispetto a quanto pattuito, la illegittima capitalizzazione degli interessi;
- la illegittima applicazione dello ius variandi, non avendo mai ricevuto comunicazioni dalla banca;
- la estinzione e la nullità della fideiussione prestata perché conforme allo schema ABI.
Alla luce delle suddette deduzioni e chiedevano Parte_2 Parte_3 accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento della presente opposizione, svolto ogni accertamento ritenuto necessario od opportuno, dato atto della fondatezza di tutto quanto affermato e sostenuto dagli opponenti:
~ revocare l'opposto decreto ingiuntivo perché nullo e/o illegittimo per tutti i motivi sopra illustrati;
~ nel merito, rigettare la domanda proposta dalla nei confronti di Parte_1 Parte_2
e , in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi illustrati
[...] Parte_3 dagli opponenti;
~ condannare la società convenuta a rimborsare agli opponenti le spese di lite”.
1.2. Si costituiva in giudizio la in persona della contestando Parte_1 Controparte_2 la domanda degli opponenti ed eccependo in particolare che:
- aveva sottoscritto con la il contratto di finanziamento Parte_2 Parte_5
n.3765644, unitamente a in qualità di cointestatario/coobbligato, per Parte_3 l'ammontare di € 32.886,00 da estinguersi mediante corresponsione di nr. 120 ratei mensili di € 437,28 cadauno;
- alla data del 22.06.2015 i predetti risultavano parzialmente inadempienti e debitori della somma di € 45.126,60 come da estratto conto certificato;
- il credito era stato oggetto di una cessione pro soluto in favore della Parte_1 realizzata nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 e art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993 e come risulta dall'avviso in Gazzetta Ufficiale nr. 75 del 02/07/2015;
- di avere diffidato i convenuti a mezzo raccomandata;
- il credito azionato è fondato e provato dalla documentazione prodotta in particolare il contratto di finanziamento n. 3765644 e l'estratto conto analitico, munito di certificazione di conformità alle scritture contabili;
- i tassi, i costi del finanziamento e le clausole penali sono stati chiaramente e specificatamente pattuiti in misura inferiore al tasso soglia all'epoca vigente ed approvati per iscritto e non vi è applicazione di condizioni diverse da quelle concordate ed approvate espressamente da parte opponente;
3 - la era coobbligata in solido con il per l'adempimento della obbligazione Parte_3 Parte_2 assunta con il contratto di finanziamento, come si evince dal contratto e dalla firma dalla stessa apposta e non disconosciuta, e non fideiussore;
Pertanto, la opposta chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; qualora venga ritenuto opportuno instaurare il procedimento di mediazione, chiede che l'Ill.mo Tribunale adito disponga il differimento della prima udienza di comparizione per consentire alla parte interessata l'avvio della mediazione. In via principale nel merito Rigettare la svolta opposizione e così ogni domanda, nessuna esclusa, poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti del sig. e della sig.ra . Parte_2 Parte_3
In via subordinata nel merito Accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1 confronti del sig. e della sig.ra della somma di € Parte_2 Parte_3
45.126,60 oltre agli interessi come da decreto ingiuntivo n. 150/2019 sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto condannarla al pagamento delle predette somme o di quelle ritenute di somme o di quelle ritenute di giustizia all'esito della espletanda trattazione/istruttoria.”
1.3. Con ordinanza del 21.02.2021 il precedente giudice istruttore concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto onerando la parte opposta di introdurre la procedura di mediazione obbligatoria. Esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, il giudice istruttore assegnava, su richiesta delle parti, i termini ex art.183 comma sesto c.p.c. All'esito la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Mutato medio tempore il giudice istruttore (subentrato nel ruolo il 23.2.2024), la causa veniva infine rinviata dal GOP, nominato in sostituzione, dinanzi a questo giudice all'udienza del 24.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Quindi la causa veniva posta in deliberazione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
2.Tanto chiarito in punto di fatto e di svolgimento di processo, occorre dapprima esaminare l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla parte opponente con le note di trattazione scritta del 28.03.2022, per il difetto di procura al difensore della per Parte_1 rappresentare la predetta nella procedura di mediazione,
2.1. Occorre evidenziare che la parte opponente non ha partecipato all'incontro di mediazione.
La parte opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda in quanto il difensore presente all'incontro di mediazione era privo di procura sostanziale autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale per rappresentare l'opposta all'incontro di mediazione (cfr. note di trattazione scritta del 28.03.2022)
Giova rammentare che l'art.8 del Dlgs 28/2010 dispone che al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato.
Al di fuori delle ipotesi nelle quali il legislatore prevede che gli atti debbano rivestire una particolare forma (art. 1350, ultimo comma, c.c.), vige, per gli atti negoziali, il principio della libertà delle forme.
Quanto alla procura, come disposto dall'art.1392 c.c., la stessa deve essere conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere, sicché laddove la legge
4 prescriva una particolare forma per l'accordo di conciliazione, la procura dovrà rivestire la medesima forma.
La disciplina della procedura di mediazione prevede (art. 11 D.Lgs. n. 28 del 2010) che nel caso in cui - all'esito del procedimento - le parti raggiungano un accordo di conciliazione, "il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo".
Pertanto, l'accordo deve rivestire la forma scritta, sicché la procura a rappresentare la parte nella procedura di mediazione deve essere comunque redatta per iscritto.
Non è necessario, tuttavia, che la procura sia redatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, salvo il caso in cui l'accordo da concludere debba essere stipulato a mezzo di atto pubblico o di scrittura privata autenticata (v. art. 1350 c.c.). Ed invero, l'art. 185 c.p.c., rubricato
"Tentativo di conciliazione", prevede che dinanzi al giudice istruttore, "Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte".
Analoga previsione non è contenuta nella disciplina della procedura di mediazione.
A tenore dell'art. 8 del D.Lgs. n. 28 del 2010, infatti, "le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale".
Orbene, proprio la possibilità per il mediatore di "chiedere alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza" e la mancata previsione della forma che tale delega debba rivestire escludono che la procura in questione debba in ogni caso essere redatta per atto pubblico ovvero per scrittura privata autenticata (alla quale sono semmai collegati gli effetti di cui all'art. 2703 c.c.) e portano a ritenere, invece, che sia sufficiente - salvo il caso in cui l'accordo da concludere debba rivestire una forma diversa - il conferimento dei poteri a mezzo di una delega in forma scritta, di cui il mediatore darà atto a verbale.
Del resto, tale interpretazione è confortata dal contenuto dell'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo, il quale prevede che "gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità".
Non osta a tale conclusione il fatto che l'accordo costituisca titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 11
D.Lgs. n. 28 del 2010, né la funzione pubblicistica del procedimento ovvero il fatto che l'accordo possa essere soggetto a trascrizione. Inoltre, l'art. 11 stabilisce che "Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti", sicché la natura pubblicistica della procedura è assicurata comunque dalla certificazione apposta dal mediatore al verbale di cui l'accordo fa parte, e che l'accordo contiene.
Il fatto, poi, che la delega debba rivestire la stessa forma prevista per l'accordo consente agevolmente di superare le perplessità legate alla possibilità di trascrivere l'atto, dovendosi del resto evidenziare che a norma dell'art. 11, comma 7, D.Lgs. n. 28 del 2010 "se con l'accordo le
5 parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato"(C.d.A. di Catania, Sez. I,
30.10.2024, sentenza n. 1593).
Conseguentemente, è valida la delega conferita in forma scritta da Controparte_2 procuratrice, per il tramite di di al difensore Controparte_4 Parte_1 siccome volta a sostituire l'opposta nella partecipazione alla instaurata procedura di mediazione e a disporre, in sua vece, del diritto di credito oggetto della controversia.
Ad ogni modo, anche a voler accogliere l'orientamento opposto, ovvero che la procura debba essere rilasciata per atto pubblico, la mancanza della procura non determina la improcedibilità della domanda.
La S.C. con sentenza n.22169/2023 ha affermato che la sanzione dell'improcedibilità non è prevista dall'art. 8, comma 4-bis, oggi 12-bis, commi 1° e 2°, d. lgs. 28/2010, che prevede solo, quale conseguenza della mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, la possibilità per il giudice di trarre da essa argomenti di prova ex art. 116 c.p.c., comma 2, e la condanna della parte costituita, non presente alla mediazione senza giustificato motivo, al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Dunque, si potrebbe concludere che in mancanza di previsioni espresse la forma scritta appare sufficiente.
Occorre tuttavia il rilascio di una procura sostanziale ad hoc per la partecipazione al procedimento di mediazione, in quanto il potere di conciliare e transigere la lite, che può essere attribuito anche al difensore con la procura alle liti, si genera in relazione alla vicenda processuale
(v. la recente Corte d'Appello Napoli, 31 gennaio 2022, n. 360).
Nel caso che qui occupa è stata conferita espressa procura al difensore per introdurre e partecipare alla procedura di mediazione obbligatoria e pertanto, l'eccezione deve essere respinta (ved. allegato alla costituzione).
2.2. Ancora in via preliminare, sull'eccezione di carenza di titolarità del credito della società opposta sollevata dall'opponente con le note di trattazione scritta del 28.03.2022 per mancanza di prova sufficiente della cessione del credito dall'originaria creditrice all'odierna opposta, va precisato che l'eccezione sollevata dall'opponente non riguarda la legittimazione attiva dell'opposta, ma il merito della controversia.
Infatti, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n.
2951/2016, ciò che rileva per valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio e, quindi, la prospettazione (con analoga considerazione per l'opposta legittimazione a contraddire, che riguarda la titolarità passiva dell'azione e che, parimenti, si fonda sulla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Ne deriva che, qualora l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Potrà inoltre accadere che, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come proprio (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma tale situazione, riguardando il merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo.
6 Pertanto, occorre tenere ben distinti, da un lato, la legittimazione ad agire e, dall'altra, la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo e la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.
Nel caso di specie, la parte opposta ha dedotto di essere titolare del credito oggetto della domanda di ingiunzione per effetto di contratto di cessione di crediti ai sensi della legge 130/1999 intervenuto in data 22.06.2015, tra la Società e la Parte_1 Controparte_5 quale avente causa di in seguito ad un'operazione di fusione per
[...] Controparte_6 incorporazione di in in virtù del quale la prima ha acquistato Controparte_6 CP_5 CP_7 pro soluto dalla seconda, tra gli altri, anche i crediti che derivano da contratti di credito stipulati ed erogati direttamente da Controparte_6
Della predetta cessione è stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Parte Seconda n.75 del 2.7.2015 (doc. n. 5 allegato al fascicolo monitorio) e così, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, l'odierna convenuta ha compiutamente assolto agli obblighi di pubblicità relativi alla cessione del credito intervenuta con la Controparte_5
, quale avente causa della .it.
[...] CP_3
Da tanto si evince che, dalla mera prospettazione della domanda, poteva effettivamente emergere la titolarità del diritto di credito in capo alla opposta, mentre la questione della prova dei crediti attiene all'effettiva titolarità in capo all'opposta della situazione soggettiva oggetto di giudizio e, quindi, al merito della controversia.
Ciò posto il motivo di opposizione - tra l'altro, genericamente sollevato dalla parte opponente senza alcuna specificazione in ordine al difetto di titolarità del credito, ma con un semplice rinvio ad un precedente giurisprudenziale - è infondato.
La Corte di Cassazione, con recente pronuncia (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del
22/06/2023 Rv. 668451 - 01), in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ha precisato che, “ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”.
Peraltro, quanto alle condizioni di efficacia ed opponibilità della cessione nei confronti del cessionario la Corte di Cassazione sez. 6 - 1, con l'ordinanza n. 20495 del 29/09/2020 ha stabilito che “L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio.”
Tanto premesso, nel caso di specie parte opposta ha depositato non solo il contratto di finanziamento e la diffida dell'8.05.2018 in cui era menzionata l'intervenuta cessione regolarmente notificata ai debitori (doc. 6 del fascicolo monitorio) ma anche la pubblicazione in
G.U. della cessione (doc. 5) con specifica indicazione dei criteri per la individuazione dei crediti
7 ceduti, del tutto corrispondenti a quello per cui è causa, si veda in particolare il criterio sub i) i crediti che derivano da contratti di credito stipulati ed erogati direttamente da e Controparte_6
(iii) crediti per i quali, alle ore 23.59 del 29 maggio 2015, sia gia' stata comunicata dalla Cedente ai debitori ceduti l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine per inadempimento.
Considerati tali documenti unitamente a tutti gli altri fatti noti, è possibile ritenere che sussistano elementi chiari univoci e concordanti, idonei a sostenere la prova dell'avvenuta cessione del credito e, in definitiva, la titolarità dello stesso in capo all'opposta.
2.3 Quanto alla eccezione di estinzione e nullità della fideiussione prestata dalla Parte_3 perché conforme allo schema ABI, sollevata dalla parte opponente, si rileva che la stessa oltre ad essere meramente generica e apodittica, non coglie nel segno in quanto dagli atti emerge che la predetta non ha sottoscritto alcun contratto di fideiussione ma si è coobbligata alla restituzione del finanziamento.
Infatti, come emerge dalla copia del contratto di prestito personale prodotta (all.5 costituzione opposta) la non ha sottoscritto alcun contratto di fideiussione, bensì si è obbligata a Parte_3 rimborsare il prestito e, in qualità di co-obbligato nel contratto di finanziamento, la stessa è responsabile dell'adempimento dell'obbligazione in solido con il debitore principale.
Ad ogni modo, anche a voler ricondurre il rapporto ad un contratto di fideiussione, si deve rilevare che l'eccezione è del tutto generica in quanto la parte omette sia di allegare sia documentare la conformità a detto modello ABI delle presunte clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo appunto in ragione di detta conformità.
Peraltro come affermato dalla Corte di cassazione “La nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa”(cfr. Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 1851 del 25/01/2025).
In applicazione di tali principi al caso di specie, si deve concludere che le indicate carenze assertive e probatorie di parte opponente non consentono di ritenere accoglibile l'eccezione.
2.4. Passando all'analisi del merito delle pretese di parte opposta, giova premettere che con l'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 e ss cpc. si instaura un ordinario giudizio di cognizione, governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che pone in capo all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si evince il principio della presunzione di persistenza del diritto: in virtù di tale principio, senz'altro applicabile all'ipotesi
8 della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ.
Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n.
13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (Cass. n. 1184 del 19 gennaio 2007).
Nel caso che qui occupa, occorre rilevare che l'esistenza del rapporto non è in contestazione, così come il fatto che gli opponenti si siano resi inadempienti rispetto agli obblighi assunti. Tali elementi devono essere quindi necessariamente posti a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
La pretesa creditoria dell'opposta trae origine dal contratto di finanziamento n.3765644, concesso a e al coobbligato , per l'ammontare di € Parte_2 Parte_3
32.886,00 da estinguersi mediante corresponsione di nr. 120 ratei mensili di € 437,28 cadauno, stipulato dall'opponente con la e poi ceduto alla opposta con atto di Parte_5 Parte_1 cessione del 22.06.2015 (ved. allegato 3 del fascicolo monitorio e n.5 del fascicolo).
Mentre l'opposta ha provato la pretesa creditoria con le allegazioni e produzioni documentali (contratto stipulato tra le parti ed estratto conto dettagliato relativo all'intero rapporto con indicazione di tutte le operazioni nel periodo considerato, saldo finale, addebito per interessi e altre spese, munito di attestazione di conformità alle scritture contabili), corroborate dalla non specifica contestazione, la parte opponente non ha provato i fatti a fondamento delle relative eccezioni, limitandosi a censure del tutto generiche ed apodittiche.
Invero, l'atto di citazione si limita a fare l'esposizione di tesi giurisprudenziali su alcune questioni tipiche del contenzioso bancario, senza tuttavia offrire alcuna specifica allegazione dei fatti che in questo giudizio dovrebbero essere sussunti nelle fattispecie normative.
Invero, come pacificamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, per far valere la nullità di talune delle clausole contenute nei contratti sottoscritti con l'istituto di credito, o comunque l'illegittimità di alcuni degli addebiti da quest'ultimo operati nel corso del rapporto di conto corrente, con il conseguente diritto del correntista alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte alla banca, è onere del medesimo innanzitutto allegare, in maniera chiara e specifica, i fatti posti a fondamento delle sue domande, indicando le ragioni per le quali egli ritenga che difetti una valida causa giustificativa alla base degli addebiti effettuati sul conto da parte dell'istituto creditizio (sull'onere di allegazione e di prova gravante, in generale, sull'attore in ipotesi di azione di indebito oggettivo si vedano, per tutte, Cass. civ. n. 15377/2018; Cass. civ. n. 10118/2018; Cass. civ. n. 7501/2012).
Il cliente, pertanto, ha l'onere di indicare quali siano le poste passive indebitamente annotate dall'ente creditore, quantomeno per l'importo complessivo, e di precisare il periodo in cui le medesime siano state effettuate. Deve specificare, inoltre, se le stesse costituiscano il risultato dell'applicazione di interessi ultra legali, usurari o anatocistici o di commissioni od altre voci di spesa non dovute, indicando se gli stessi siano stati addebitati dall'istituto di credito al di fuori di un'apposita previsione contrattuale ovvero in virtù di clausole del contratto viziate da nullità per
9 contrarietà alla disciplina ratione temporis applicabile o, ancora, per effetto di variazioni unilateralmente apportate dalla banca a seguito di un illegittimo esercizio di ius variandi.
Siffatto onere di allegazione non può ritenersi soddisfatto nel caso di specie, in cui il debitore opponente si sia limitato ad un mero elenco, generale ed astratto, di invalidità o ad affermazioni di puro diritto, contestando soltanto genericamente il comportamento tenuto dall'ente creditore e gli addebiti da esso operati, senza richiami specifici al contratto in atti, nè indicando i tassi di interesse pattuiti e deducendo l'applicazione di oneri non specificamente individuati, senza neppure dedurre, infine, quale fosse il tasso soglia da applicare.
Ciò posto, la genericità delle obiezioni mosse dal debitore consente, alla luce di una recente pronuncia della Corte di cassazione (Sez. 3 - , Ordinanza n. 12818 del 10/05/2024), di ritenere l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento – idoneo ad assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito anche nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., non avendone l'opponente contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili dell'ente creditore.
Inoltre, è noto che la produzione in giudizio degli estratti conto costituisce "trasmissione", ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., onerando il correntista delle necessarie specifiche contestazioni al fine di impedire che lo stesso possa intendersi approvato (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17242 del 28/07/2006).
In tale senso anche di recente Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18352 del 27/06/2023 che ha affermato
“In tema di contratti bancari regolati in conto corrente, la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto quando il cliente, o il fideiussore del cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevino specifiche contestazioni, trova applicazione anche qualora l'estratto conto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità indicate nel contratto, ma venga comunque portato a conoscenza del correntista o del fideiussore, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte dei destinatari della comunicazione, non accompagnato da specifiche contestazioni.”
Tali considerazioni consentono di superare pertanto anche il rilievo di parte opponente secondo cui l'istituto bancario avrebbe omesso l'invio degli estratti conto.
Nel caso di specie, l'azione proposta risulta, infatti, meramente esplorativa, prescindendo del tutto da un esame concreto delle specifiche condizioni contrattuali pattuite tra le parti e dalle condotte tenute nella fattispecie concreta da parte dell'istituto di credito (cfr. in questo senso, Trib. Roma, 29/01/2020, n. 1981 Trib. Roma, 29.05.2019, n. 11385; Trib. Roma, 20.02.2019, n. 3869;
Trib. Spoleto, 9.02.2019, n. 119; Trib. Modena, 9.02.2018, n. 235; Trib. Bologna 31.01.2018, n.
20093; Trib. Reggio Emilia 12.05.2017, n. 472; Trib. Roma 26.02.2013, n. 4233).
La parte opponente non ha assolto a tale onere probatorio neppure con le memorie istruttorie ex art.183 comma sesto c.p.c., che ha omesso di depositare.
3.. In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma ed esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M.
55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 (arg. ex Cass., Sez. 6-3, n. 17577 del 04/07/2018), tenuto conto della natura e del valore della controversia, del grado di complessità minimo delle questioni trattate, della natura documentale della lite, nonché delle fasi che hanno
10 caratterizzato il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n.150/2019;
- condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 , oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Così deciso il 24.6.2025
Il Giudice
Dr.ssa Tania Tavolieri
11
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1733/2019
- tenuta mediante trattazione scritta -
Considerato che con ordinanza resa all'udienza del 17.12.2024, l'udienza del 24.6.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; considerato che, oggi 24 giugno 2025, si da atto che sono pervenute le note di trattazione scritta per con l'avv. GRECO RAFFAELLA Parte_1
Il Giudice, preso atto delle conclusioni precisate dalla parte nonché delle memorie autorizzate per l'udienza di discussione, da intendersi in tale sede integralmente richiamate, ha pronunciato
- in assenza dei difensori - la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Tania Tavolieri
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Tania Tavolieri, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.1733/2019, avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da:
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._1
e , nata a [...] il [...], (c.f. ) entrambi Parte_3 C.F._2 residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Luca Costantini ed entrambi elettivamente domiciliati in Sora, Piazza Palestro, n. 4, presso lo studio del difensore.
PARTE OPPONENTE
Contro
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Conegliano, via V. Parte_1
LF 1 (c.f. , e per essa la procuratrice ( P.IVA_1 CP_1 Parte_4 c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Laura Grieco, elettivamente domiciliata in P.IVA_2 Cassino, via Tosti 38,presso lo studio dell'avv. Rosamaria Carbone
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
all'udienza del 24.06.2025 parte opposta concludeva come da note di trattazione scritta per l'udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato e Parte_2
, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.150/2019 con il Parte_3 quale il Tribunale di Cassino ingiungeva ai predetti, il pagamento, in favore della Parte_1
e per essa della mandataria quale cessionaria della della Controparte_2 Parte_5 somma di euro 45.126,69, oltre interessi e spese, in virtù di contratto di finanziamento n.3765644 stipulato con la .it. CP_3
1.1.A sostegno dell'opposizione gli opponenti deducevano:
2 - la infondatezza della domanda in quanto non fondata su prova scritta;
- il mancato invio della documentazione relativa ai rapporti;
- eccessività e/o erroneità del credito;
- la applicazione di un tasso di interesse nella misura superiore rispetto a quanto pattuito, la illegittima capitalizzazione degli interessi;
- la illegittima applicazione dello ius variandi, non avendo mai ricevuto comunicazioni dalla banca;
- la estinzione e la nullità della fideiussione prestata perché conforme allo schema ABI.
Alla luce delle suddette deduzioni e chiedevano Parte_2 Parte_3 accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento della presente opposizione, svolto ogni accertamento ritenuto necessario od opportuno, dato atto della fondatezza di tutto quanto affermato e sostenuto dagli opponenti:
~ revocare l'opposto decreto ingiuntivo perché nullo e/o illegittimo per tutti i motivi sopra illustrati;
~ nel merito, rigettare la domanda proposta dalla nei confronti di Parte_1 Parte_2
e , in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi illustrati
[...] Parte_3 dagli opponenti;
~ condannare la società convenuta a rimborsare agli opponenti le spese di lite”.
1.2. Si costituiva in giudizio la in persona della contestando Parte_1 Controparte_2 la domanda degli opponenti ed eccependo in particolare che:
- aveva sottoscritto con la il contratto di finanziamento Parte_2 Parte_5
n.3765644, unitamente a in qualità di cointestatario/coobbligato, per Parte_3 l'ammontare di € 32.886,00 da estinguersi mediante corresponsione di nr. 120 ratei mensili di € 437,28 cadauno;
- alla data del 22.06.2015 i predetti risultavano parzialmente inadempienti e debitori della somma di € 45.126,60 come da estratto conto certificato;
- il credito era stato oggetto di una cessione pro soluto in favore della Parte_1 realizzata nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 e art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993 e come risulta dall'avviso in Gazzetta Ufficiale nr. 75 del 02/07/2015;
- di avere diffidato i convenuti a mezzo raccomandata;
- il credito azionato è fondato e provato dalla documentazione prodotta in particolare il contratto di finanziamento n. 3765644 e l'estratto conto analitico, munito di certificazione di conformità alle scritture contabili;
- i tassi, i costi del finanziamento e le clausole penali sono stati chiaramente e specificatamente pattuiti in misura inferiore al tasso soglia all'epoca vigente ed approvati per iscritto e non vi è applicazione di condizioni diverse da quelle concordate ed approvate espressamente da parte opponente;
3 - la era coobbligata in solido con il per l'adempimento della obbligazione Parte_3 Parte_2 assunta con il contratto di finanziamento, come si evince dal contratto e dalla firma dalla stessa apposta e non disconosciuta, e non fideiussore;
Pertanto, la opposta chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; qualora venga ritenuto opportuno instaurare il procedimento di mediazione, chiede che l'Ill.mo Tribunale adito disponga il differimento della prima udienza di comparizione per consentire alla parte interessata l'avvio della mediazione. In via principale nel merito Rigettare la svolta opposizione e così ogni domanda, nessuna esclusa, poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti del sig. e della sig.ra . Parte_2 Parte_3
In via subordinata nel merito Accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1 confronti del sig. e della sig.ra della somma di € Parte_2 Parte_3
45.126,60 oltre agli interessi come da decreto ingiuntivo n. 150/2019 sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto condannarla al pagamento delle predette somme o di quelle ritenute di somme o di quelle ritenute di giustizia all'esito della espletanda trattazione/istruttoria.”
1.3. Con ordinanza del 21.02.2021 il precedente giudice istruttore concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto onerando la parte opposta di introdurre la procedura di mediazione obbligatoria. Esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, il giudice istruttore assegnava, su richiesta delle parti, i termini ex art.183 comma sesto c.p.c. All'esito la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Mutato medio tempore il giudice istruttore (subentrato nel ruolo il 23.2.2024), la causa veniva infine rinviata dal GOP, nominato in sostituzione, dinanzi a questo giudice all'udienza del 24.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Quindi la causa veniva posta in deliberazione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
2.Tanto chiarito in punto di fatto e di svolgimento di processo, occorre dapprima esaminare l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla parte opponente con le note di trattazione scritta del 28.03.2022, per il difetto di procura al difensore della per Parte_1 rappresentare la predetta nella procedura di mediazione,
2.1. Occorre evidenziare che la parte opponente non ha partecipato all'incontro di mediazione.
La parte opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda in quanto il difensore presente all'incontro di mediazione era privo di procura sostanziale autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale per rappresentare l'opposta all'incontro di mediazione (cfr. note di trattazione scritta del 28.03.2022)
Giova rammentare che l'art.8 del Dlgs 28/2010 dispone che al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato.
Al di fuori delle ipotesi nelle quali il legislatore prevede che gli atti debbano rivestire una particolare forma (art. 1350, ultimo comma, c.c.), vige, per gli atti negoziali, il principio della libertà delle forme.
Quanto alla procura, come disposto dall'art.1392 c.c., la stessa deve essere conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere, sicché laddove la legge
4 prescriva una particolare forma per l'accordo di conciliazione, la procura dovrà rivestire la medesima forma.
La disciplina della procedura di mediazione prevede (art. 11 D.Lgs. n. 28 del 2010) che nel caso in cui - all'esito del procedimento - le parti raggiungano un accordo di conciliazione, "il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo".
Pertanto, l'accordo deve rivestire la forma scritta, sicché la procura a rappresentare la parte nella procedura di mediazione deve essere comunque redatta per iscritto.
Non è necessario, tuttavia, che la procura sia redatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, salvo il caso in cui l'accordo da concludere debba essere stipulato a mezzo di atto pubblico o di scrittura privata autenticata (v. art. 1350 c.c.). Ed invero, l'art. 185 c.p.c., rubricato
"Tentativo di conciliazione", prevede che dinanzi al giudice istruttore, "Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte".
Analoga previsione non è contenuta nella disciplina della procedura di mediazione.
A tenore dell'art. 8 del D.Lgs. n. 28 del 2010, infatti, "le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale".
Orbene, proprio la possibilità per il mediatore di "chiedere alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza" e la mancata previsione della forma che tale delega debba rivestire escludono che la procura in questione debba in ogni caso essere redatta per atto pubblico ovvero per scrittura privata autenticata (alla quale sono semmai collegati gli effetti di cui all'art. 2703 c.c.) e portano a ritenere, invece, che sia sufficiente - salvo il caso in cui l'accordo da concludere debba rivestire una forma diversa - il conferimento dei poteri a mezzo di una delega in forma scritta, di cui il mediatore darà atto a verbale.
Del resto, tale interpretazione è confortata dal contenuto dell'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo, il quale prevede che "gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità".
Non osta a tale conclusione il fatto che l'accordo costituisca titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 11
D.Lgs. n. 28 del 2010, né la funzione pubblicistica del procedimento ovvero il fatto che l'accordo possa essere soggetto a trascrizione. Inoltre, l'art. 11 stabilisce che "Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti", sicché la natura pubblicistica della procedura è assicurata comunque dalla certificazione apposta dal mediatore al verbale di cui l'accordo fa parte, e che l'accordo contiene.
Il fatto, poi, che la delega debba rivestire la stessa forma prevista per l'accordo consente agevolmente di superare le perplessità legate alla possibilità di trascrivere l'atto, dovendosi del resto evidenziare che a norma dell'art. 11, comma 7, D.Lgs. n. 28 del 2010 "se con l'accordo le
5 parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato"(C.d.A. di Catania, Sez. I,
30.10.2024, sentenza n. 1593).
Conseguentemente, è valida la delega conferita in forma scritta da Controparte_2 procuratrice, per il tramite di di al difensore Controparte_4 Parte_1 siccome volta a sostituire l'opposta nella partecipazione alla instaurata procedura di mediazione e a disporre, in sua vece, del diritto di credito oggetto della controversia.
Ad ogni modo, anche a voler accogliere l'orientamento opposto, ovvero che la procura debba essere rilasciata per atto pubblico, la mancanza della procura non determina la improcedibilità della domanda.
La S.C. con sentenza n.22169/2023 ha affermato che la sanzione dell'improcedibilità non è prevista dall'art. 8, comma 4-bis, oggi 12-bis, commi 1° e 2°, d. lgs. 28/2010, che prevede solo, quale conseguenza della mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, la possibilità per il giudice di trarre da essa argomenti di prova ex art. 116 c.p.c., comma 2, e la condanna della parte costituita, non presente alla mediazione senza giustificato motivo, al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Dunque, si potrebbe concludere che in mancanza di previsioni espresse la forma scritta appare sufficiente.
Occorre tuttavia il rilascio di una procura sostanziale ad hoc per la partecipazione al procedimento di mediazione, in quanto il potere di conciliare e transigere la lite, che può essere attribuito anche al difensore con la procura alle liti, si genera in relazione alla vicenda processuale
(v. la recente Corte d'Appello Napoli, 31 gennaio 2022, n. 360).
Nel caso che qui occupa è stata conferita espressa procura al difensore per introdurre e partecipare alla procedura di mediazione obbligatoria e pertanto, l'eccezione deve essere respinta (ved. allegato alla costituzione).
2.2. Ancora in via preliminare, sull'eccezione di carenza di titolarità del credito della società opposta sollevata dall'opponente con le note di trattazione scritta del 28.03.2022 per mancanza di prova sufficiente della cessione del credito dall'originaria creditrice all'odierna opposta, va precisato che l'eccezione sollevata dall'opponente non riguarda la legittimazione attiva dell'opposta, ma il merito della controversia.
Infatti, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n.
2951/2016, ciò che rileva per valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio e, quindi, la prospettazione (con analoga considerazione per l'opposta legittimazione a contraddire, che riguarda la titolarità passiva dell'azione e che, parimenti, si fonda sulla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Ne deriva che, qualora l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Potrà inoltre accadere che, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come proprio (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma tale situazione, riguardando il merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo.
6 Pertanto, occorre tenere ben distinti, da un lato, la legittimazione ad agire e, dall'altra, la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo e la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.
Nel caso di specie, la parte opposta ha dedotto di essere titolare del credito oggetto della domanda di ingiunzione per effetto di contratto di cessione di crediti ai sensi della legge 130/1999 intervenuto in data 22.06.2015, tra la Società e la Parte_1 Controparte_5 quale avente causa di in seguito ad un'operazione di fusione per
[...] Controparte_6 incorporazione di in in virtù del quale la prima ha acquistato Controparte_6 CP_5 CP_7 pro soluto dalla seconda, tra gli altri, anche i crediti che derivano da contratti di credito stipulati ed erogati direttamente da Controparte_6
Della predetta cessione è stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Parte Seconda n.75 del 2.7.2015 (doc. n. 5 allegato al fascicolo monitorio) e così, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, l'odierna convenuta ha compiutamente assolto agli obblighi di pubblicità relativi alla cessione del credito intervenuta con la Controparte_5
, quale avente causa della .it.
[...] CP_3
Da tanto si evince che, dalla mera prospettazione della domanda, poteva effettivamente emergere la titolarità del diritto di credito in capo alla opposta, mentre la questione della prova dei crediti attiene all'effettiva titolarità in capo all'opposta della situazione soggettiva oggetto di giudizio e, quindi, al merito della controversia.
Ciò posto il motivo di opposizione - tra l'altro, genericamente sollevato dalla parte opponente senza alcuna specificazione in ordine al difetto di titolarità del credito, ma con un semplice rinvio ad un precedente giurisprudenziale - è infondato.
La Corte di Cassazione, con recente pronuncia (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del
22/06/2023 Rv. 668451 - 01), in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ha precisato che, “ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”.
Peraltro, quanto alle condizioni di efficacia ed opponibilità della cessione nei confronti del cessionario la Corte di Cassazione sez. 6 - 1, con l'ordinanza n. 20495 del 29/09/2020 ha stabilito che “L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio.”
Tanto premesso, nel caso di specie parte opposta ha depositato non solo il contratto di finanziamento e la diffida dell'8.05.2018 in cui era menzionata l'intervenuta cessione regolarmente notificata ai debitori (doc. 6 del fascicolo monitorio) ma anche la pubblicazione in
G.U. della cessione (doc. 5) con specifica indicazione dei criteri per la individuazione dei crediti
7 ceduti, del tutto corrispondenti a quello per cui è causa, si veda in particolare il criterio sub i) i crediti che derivano da contratti di credito stipulati ed erogati direttamente da e Controparte_6
(iii) crediti per i quali, alle ore 23.59 del 29 maggio 2015, sia gia' stata comunicata dalla Cedente ai debitori ceduti l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine per inadempimento.
Considerati tali documenti unitamente a tutti gli altri fatti noti, è possibile ritenere che sussistano elementi chiari univoci e concordanti, idonei a sostenere la prova dell'avvenuta cessione del credito e, in definitiva, la titolarità dello stesso in capo all'opposta.
2.3 Quanto alla eccezione di estinzione e nullità della fideiussione prestata dalla Parte_3 perché conforme allo schema ABI, sollevata dalla parte opponente, si rileva che la stessa oltre ad essere meramente generica e apodittica, non coglie nel segno in quanto dagli atti emerge che la predetta non ha sottoscritto alcun contratto di fideiussione ma si è coobbligata alla restituzione del finanziamento.
Infatti, come emerge dalla copia del contratto di prestito personale prodotta (all.5 costituzione opposta) la non ha sottoscritto alcun contratto di fideiussione, bensì si è obbligata a Parte_3 rimborsare il prestito e, in qualità di co-obbligato nel contratto di finanziamento, la stessa è responsabile dell'adempimento dell'obbligazione in solido con il debitore principale.
Ad ogni modo, anche a voler ricondurre il rapporto ad un contratto di fideiussione, si deve rilevare che l'eccezione è del tutto generica in quanto la parte omette sia di allegare sia documentare la conformità a detto modello ABI delle presunte clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo appunto in ragione di detta conformità.
Peraltro come affermato dalla Corte di cassazione “La nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa”(cfr. Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 1851 del 25/01/2025).
In applicazione di tali principi al caso di specie, si deve concludere che le indicate carenze assertive e probatorie di parte opponente non consentono di ritenere accoglibile l'eccezione.
2.4. Passando all'analisi del merito delle pretese di parte opposta, giova premettere che con l'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 e ss cpc. si instaura un ordinario giudizio di cognizione, governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che pone in capo all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si evince il principio della presunzione di persistenza del diritto: in virtù di tale principio, senz'altro applicabile all'ipotesi
8 della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ.
Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n.
13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (Cass. n. 1184 del 19 gennaio 2007).
Nel caso che qui occupa, occorre rilevare che l'esistenza del rapporto non è in contestazione, così come il fatto che gli opponenti si siano resi inadempienti rispetto agli obblighi assunti. Tali elementi devono essere quindi necessariamente posti a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
La pretesa creditoria dell'opposta trae origine dal contratto di finanziamento n.3765644, concesso a e al coobbligato , per l'ammontare di € Parte_2 Parte_3
32.886,00 da estinguersi mediante corresponsione di nr. 120 ratei mensili di € 437,28 cadauno, stipulato dall'opponente con la e poi ceduto alla opposta con atto di Parte_5 Parte_1 cessione del 22.06.2015 (ved. allegato 3 del fascicolo monitorio e n.5 del fascicolo).
Mentre l'opposta ha provato la pretesa creditoria con le allegazioni e produzioni documentali (contratto stipulato tra le parti ed estratto conto dettagliato relativo all'intero rapporto con indicazione di tutte le operazioni nel periodo considerato, saldo finale, addebito per interessi e altre spese, munito di attestazione di conformità alle scritture contabili), corroborate dalla non specifica contestazione, la parte opponente non ha provato i fatti a fondamento delle relative eccezioni, limitandosi a censure del tutto generiche ed apodittiche.
Invero, l'atto di citazione si limita a fare l'esposizione di tesi giurisprudenziali su alcune questioni tipiche del contenzioso bancario, senza tuttavia offrire alcuna specifica allegazione dei fatti che in questo giudizio dovrebbero essere sussunti nelle fattispecie normative.
Invero, come pacificamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, per far valere la nullità di talune delle clausole contenute nei contratti sottoscritti con l'istituto di credito, o comunque l'illegittimità di alcuni degli addebiti da quest'ultimo operati nel corso del rapporto di conto corrente, con il conseguente diritto del correntista alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte alla banca, è onere del medesimo innanzitutto allegare, in maniera chiara e specifica, i fatti posti a fondamento delle sue domande, indicando le ragioni per le quali egli ritenga che difetti una valida causa giustificativa alla base degli addebiti effettuati sul conto da parte dell'istituto creditizio (sull'onere di allegazione e di prova gravante, in generale, sull'attore in ipotesi di azione di indebito oggettivo si vedano, per tutte, Cass. civ. n. 15377/2018; Cass. civ. n. 10118/2018; Cass. civ. n. 7501/2012).
Il cliente, pertanto, ha l'onere di indicare quali siano le poste passive indebitamente annotate dall'ente creditore, quantomeno per l'importo complessivo, e di precisare il periodo in cui le medesime siano state effettuate. Deve specificare, inoltre, se le stesse costituiscano il risultato dell'applicazione di interessi ultra legali, usurari o anatocistici o di commissioni od altre voci di spesa non dovute, indicando se gli stessi siano stati addebitati dall'istituto di credito al di fuori di un'apposita previsione contrattuale ovvero in virtù di clausole del contratto viziate da nullità per
9 contrarietà alla disciplina ratione temporis applicabile o, ancora, per effetto di variazioni unilateralmente apportate dalla banca a seguito di un illegittimo esercizio di ius variandi.
Siffatto onere di allegazione non può ritenersi soddisfatto nel caso di specie, in cui il debitore opponente si sia limitato ad un mero elenco, generale ed astratto, di invalidità o ad affermazioni di puro diritto, contestando soltanto genericamente il comportamento tenuto dall'ente creditore e gli addebiti da esso operati, senza richiami specifici al contratto in atti, nè indicando i tassi di interesse pattuiti e deducendo l'applicazione di oneri non specificamente individuati, senza neppure dedurre, infine, quale fosse il tasso soglia da applicare.
Ciò posto, la genericità delle obiezioni mosse dal debitore consente, alla luce di una recente pronuncia della Corte di cassazione (Sez. 3 - , Ordinanza n. 12818 del 10/05/2024), di ritenere l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento – idoneo ad assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito anche nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., non avendone l'opponente contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili dell'ente creditore.
Inoltre, è noto che la produzione in giudizio degli estratti conto costituisce "trasmissione", ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., onerando il correntista delle necessarie specifiche contestazioni al fine di impedire che lo stesso possa intendersi approvato (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17242 del 28/07/2006).
In tale senso anche di recente Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18352 del 27/06/2023 che ha affermato
“In tema di contratti bancari regolati in conto corrente, la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto quando il cliente, o il fideiussore del cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevino specifiche contestazioni, trova applicazione anche qualora l'estratto conto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità indicate nel contratto, ma venga comunque portato a conoscenza del correntista o del fideiussore, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte dei destinatari della comunicazione, non accompagnato da specifiche contestazioni.”
Tali considerazioni consentono di superare pertanto anche il rilievo di parte opponente secondo cui l'istituto bancario avrebbe omesso l'invio degli estratti conto.
Nel caso di specie, l'azione proposta risulta, infatti, meramente esplorativa, prescindendo del tutto da un esame concreto delle specifiche condizioni contrattuali pattuite tra le parti e dalle condotte tenute nella fattispecie concreta da parte dell'istituto di credito (cfr. in questo senso, Trib. Roma, 29/01/2020, n. 1981 Trib. Roma, 29.05.2019, n. 11385; Trib. Roma, 20.02.2019, n. 3869;
Trib. Spoleto, 9.02.2019, n. 119; Trib. Modena, 9.02.2018, n. 235; Trib. Bologna 31.01.2018, n.
20093; Trib. Reggio Emilia 12.05.2017, n. 472; Trib. Roma 26.02.2013, n. 4233).
La parte opponente non ha assolto a tale onere probatorio neppure con le memorie istruttorie ex art.183 comma sesto c.p.c., che ha omesso di depositare.
3.. In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma ed esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M.
55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 (arg. ex Cass., Sez. 6-3, n. 17577 del 04/07/2018), tenuto conto della natura e del valore della controversia, del grado di complessità minimo delle questioni trattate, della natura documentale della lite, nonché delle fasi che hanno
10 caratterizzato il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n.150/2019;
- condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 , oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Così deciso il 24.6.2025
Il Giudice
Dr.ssa Tania Tavolieri
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